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Decisione

10.2004.329

circolazione in stato di ebrietà

21 gennaio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano il 05.07.2004;

reato

previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 2878/2004 del 30 agosto 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1 che

propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 800.--, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con

l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso

di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

8.

settembre

2004;

indetto il

pedissequo dibattimento 21 gennaio 2005, al quale hanno partecipato il

prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico

ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto

d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale postula una massiccia riduzione della pena privativa della

libertà

personale ex art. 63 CPS, come pure una riduzione del periodo di prova

proposto

nel DAC impugnato (da tre a due anni), nonché una massiccia

riduzione

della multa. Ricorda che il prevenuto è al beneficio di una rendita di

invalidità

come pure della complementare, per un ammontare complessivo

netto

pari a Fr. 2'450.- mensili (oltre a Fr. 500.- mensili a titolo di rendita

completiva

AI per la moglie, e Fr. 750.- mensili a titolo di rendita completiva AI

per

la figlia minorenne di anni quindici). Ricorda inoltre che il prevenuto da

oltre

20.

anni soffre di bipolarismo (psicosi maniaco depressiva) ed anche per

questo

motivo egli ha fatto richiesta di una curatela volontaria (cfr. doc. 1

prodotto

in questa sede);

sentito da

ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore e si

appella

alla clemenza del Giudice;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1

autore colpevole di

circolazione in

stato di ebrietà

per

avere, a Lugano in data 05.07.2004, condotto l'autovettura VW Polo targata __________

essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi

per mille);

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.

CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti;

dichiara ACCU

1,

colpevole

di

circolazione

in stato di ebrietà

per

avere condotto, a Lugano il 05.07.2004, l'autovettura VW Polo targata __________

essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi

per mille);

di

conseguenza

condanna ACCU

1,

1.

Alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.

Alla

multa di fr. 300.- (trecento), tenuto conto delle sue condizioni economiche,

con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in

caso dimancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--.

4.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall'art. 80

CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure,

Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Sezione della Circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 300.00 multa

fr. 100.00 tassa di

giustizia

fr. 200.00

spese giudiziarie

Fr.

600.00

Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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