10.2004.329
circolazione in stato di ebrietà
21 gennaio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.329
Data decisione, Autorità:
21.01.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà
ALCOOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.329 ROC/MAM
DA
2878/2004
Bellinzona
21
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto
colpevole di circolazione in stato di ebrietà
per
aver condotto l'autovettura VW Polo targata __________ essendo in stato di
grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi per mille);
Fatti
avvenuti a Lugano il 05.07.2004;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 2878/2004 del 30 agosto 2004 del Procuratore Pubblico, AINQ 1 che
propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 800.--, tenuto conto delle sue condizioni economiche, con
l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso
di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
8.
settembre
2004;
indetto il
pedissequo dibattimento 21 gennaio 2005, al quale hanno partecipato il
prevenuto assistito dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico
ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto
d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale postula una massiccia riduzione della pena privativa della
libertà
personale ex art. 63 CPS, come pure una riduzione del periodo di prova
proposto
nel DAC impugnato (da tre a due anni), nonché una massiccia
riduzione
della multa. Ricorda che il prevenuto è al beneficio di una rendita di
invalidità
come pure della complementare, per un ammontare complessivo
netto
pari a Fr. 2'450.- mensili (oltre a Fr. 500.- mensili a titolo di rendita
completiva
AI per la moglie, e Fr. 750.- mensili a titolo di rendita completiva AI
per
la figlia minorenne di anni quindici). Ricorda inoltre che il prevenuto da
oltre
20.
anni soffre di bipolarismo (psicosi maniaco depressiva) ed anche per
questo
motivo egli ha fatto richiesta di una curatela volontaria (cfr. doc. 1
prodotto
in questa sede);
sentito da
ultimo l'accusato il quale si rimette a quanto affermato dal suo difensore e si
appella
alla clemenza del Giudice;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1
autore colpevole di
circolazione in
stato di ebrietà
per
avere, a Lugano in data 05.07.2004, condotto l'autovettura VW Polo targata __________
essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi
per mille);
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
artt. 91 cpv. 1 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg.
CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti;
dichiara ACCU
1,
colpevole
di
circolazione
in stato di ebrietà
per
avere condotto, a Lugano il 05.07.2004, l'autovettura VW Polo targata __________
essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.56 - max 2.87 grammi
per mille);
di
conseguenza
condanna ACCU
1,
1.
Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.
Alla
multa di fr. 300.- (trecento), tenuto conto delle sue condizioni economiche,
con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in
caso dimancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
4.
La condanna
verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80
CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure,
Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di
giustizia
fr. 200.00
spese giudiziarie
Fr.
600.00
Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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