10.2004.333
colpito caporale di polizia con un pugno al volto provocandogli delle lesioni e danneggiandogli gli occhiali.
17 giugno 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2004.333
Data decisione, Autorità:
17.06.2005, PRPEN
Titolo:
colpito caporale di polizia con un pugno al volto provocandogli delle lesioni e danneggiandogli gli occhiali.
DANNEGGIAMENTO
LESIONE SEMPLICE
VIOLENZA E MINACCIA CONTRO LE AUTORITÀ ED I FUNZIONARI
art. 123 cf. 1 CPS
art. 144 cpv. 1 CPS
art. 285 cf. 1 CPS
1. CIVI 1
2. CIVI 2
Incarto
n.
10.2004.333 ROC/MAM
DA
2737/2004
Bellinzona
16
giugno 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto
colpevole di 1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per
avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli
un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI
1 di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere
alla sua indentificazione;
2. lesioni
semplici
per
avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1,
cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del
__________ del Dr.
Med. __________;
3. danneggiamento
per avere, a __________ in data __________,
intenzionalmente danneggiato gli occhiali da vista di proprietà di CIVI 1,
caduti a terra a seguito del manrovescio descritto sub. 1 e 2 (danno
quantificato dalla parte civile in fr. 120.--);
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati
previsti dagli art. 285 cifra 1 CP, art.123 cifra 1 CP e
art. 144 cpv. 1 CP,
richiamati
gli art. 11 CP e art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d'accusa no. 2737/2004 del 23 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna
del prevenuto
1. Alla
pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Per
ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al competente foro
civile.
4.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre 5. La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente il 27.08.2004;
indetto il
pedissequo dibattimento di data 16 giugno 2005, al quale hanno partecipato
l'accusato, assistito dal proprio difensore come pure dal proprio tutore, ed il
Sost. Procuratore pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste in virtù dell’ordinanza
sulle prove di data 19.11.2004;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale
l’applicazione dell’art. 10 CPS
(irresponsabilità)
e la pedissequa non punibilità del prevenuto. In via
subordinata
postula una riduzione della pena e la possibilità, se del caso, di
assegnare
al prevenuto un lavoro di pubblica utilità;
sentito da
ultimo l'accusato il quale nega ogni addebito penale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1
autore colpevole di
1.1
violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari
per
avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli
un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________
di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla
sua indentificazione;
1.2
lesioni
semplici
per
avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di
CIVI 1, cagionandogli
le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del
__________ del Dr.
Med. __________;
1.3
danneggiamento
per
avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli
occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del
manrovescio descritto
sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.
120.
--);
2.
Trattasi di irresponsabilità ex
art. 10 CPS?
3.
In caso di risposta negativa
al quesito precedente, trattasi di responsabilità
scemata ex art. 11
CPS?
4.
In caso di risposta
affermativa al quesito no. 1.3., trattasi di reato di lieve entità
ex art. 172ter CPS?
5.
In caso di risposta
affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e negativa al
quesito 2, se deve
essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.
6.
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 5, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
7.
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 5., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
8.
In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
9.
Se deve
essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1.
10.
In caso di risposta
negativa al quesito no. 9. se la pretesa della parte civile CIVI 1 deve essere
rinviata al competente foro civile.
11.
Se le pretese della
parte civile CIVI 2 devono essere rinviate al competente foro civile.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 285 cifra 1 CP, art. 123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP in rel. con art.
172.
ter CP, 11 CP e art. 41 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg.
CPP, 273 e segg. CPP,e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e negativamente al quesito
2;
venendo
contestualmente a cadere il quesito no.10;
dichiara ACCU 1, , __________ nato a __________,
,
colpevole
di
1.
violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari
per
avere,
a
__________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno
al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI 1 CIVI
1.
di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere
alla sua indentificazione;
2.
lesioni
semplici
per
avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1,
cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del
__________ del Dr.
Med. __________;
3.
danneggiamento di
lieve entità
per avere, a __________
in data __________, intenzionalmente danneggiato gli
occhiali da vista di
proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del
manrovescio descritto
sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.
120.
--);
di
conseguenza
condanna ACCU 1
1.
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni.
2.
Al
versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3.
Per ogni eventuale
pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al
competente foro civile.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
Fr. 100.--.
ordina 5. L’iscrizione della
condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata
trascorso il periodo
fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4
CPS.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
Giudice il
Segretario
Claudio
Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 indennità teste
Fr. 200.00
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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