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Decisione

10.2004.333

colpito caporale di polizia con un pugno al volto provocandogli delle lesioni e danneggiandogli gli occhiali.

17 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati

previsti dagli art. 285 cifra 1 CP, art.123 cifra 1 CP e

art. 144 cpv. 1 CP,

richiamati

gli art. 11 CP e art. 41 cifra 1 CP;

perseguito con decreto

d'accusa no. 2737/2004 del 23 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna

del prevenuto

1. Alla

pena di 15 (quindici) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Per

ogni eventuale pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al competente foro

civile.

4.

Al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre 5. La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente il 27.08.2004;

indetto il

pedissequo dibattimento di data 16 giugno 2005, al quale hanno partecipato

l'accusato, assistito dal proprio difensore come pure dal proprio tutore, ed il

Sost. Procuratore pubblico;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato e sentito il teste in virtù dell’ordinanza

sulle prove di data 19.11.2004;

sentito il

difensore, il quale chiede in via principale

l’applicazione dell’art. 10 CPS

(irresponsabilità)

e la pedissequa non punibilità del prevenuto. In via

subordinata

postula una riduzione della pena e la possibilità, se del caso, di

assegnare

al prevenuto un lavoro di pubblica utilità;

sentito da

ultimo l'accusato il quale nega ogni addebito penale;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1

autore colpevole di

1.1

violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari

per

avere, a __________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli

un pugno al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________

di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere alla

sua indentificazione;

1.2

lesioni

semplici

per

avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di

CIVI 1, cagionandogli

le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr.

Med. __________;

1.3

danneggiamento

per

avere, a __________ in data __________, intenzionalmente danneggiato gli

occhiali da vista di proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del

manrovescio descritto

sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

120.

--);

2.

Trattasi di irresponsabilità ex

art. 10 CPS?

3.

In caso di risposta negativa

al quesito precedente, trattasi di responsabilità

scemata ex art. 11

CPS?

4.

In caso di risposta

affermativa al quesito no. 1.3., trattasi di reato di lieve entità

ex art. 172ter CPS?

5.

In caso di risposta

affermativa ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3. e negativa al

quesito 2, se deve

essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

6.

In

caso di risposta affermativa al quesito no. 5, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

7.

In

caso di risposta affermativa al quesito no. 5., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

8.

In caso di risposta

affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. e/o 1.3., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

9.

Se deve

essere accolta la pretesa della parte civile CIVI 1.

10.

In caso di risposta

negativa al quesito no. 9. se la pretesa della parte civile CIVI 1 deve essere

rinviata al competente foro civile.

11.

Se le pretese della

parte civile CIVI 2 devono essere rinviate al competente foro civile.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 285 cifra 1 CP, art. 123 cifra 1 CP e art. 144 cpv. 1 CP in rel. con art.

172.

ter CP, 11 CP e art. 41 cifra 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg.

CPP, 273 e segg. CPP,e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

ai quesiti 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e negativamente al quesito

2;

venendo

contestualmente a cadere il quesito no.10;

dichiara ACCU 1, , __________ nato a __________,

,

colpevole

di

1.

violenza o

minaccia contro le autorità e i funzionari

per

avere,

a

__________ in data __________, con violenza, segnatamente sferrandogli un pugno

al volto, impedito al __________ della Polizia comunale di __________ CIVI 1 CIVI

1.

di compiere un atto che entrava nelle sue attribuzioni, ossia di procedere

alla sua indentificazione;

2.

lesioni

semplici

per

avere, a __________ in data __________, sferrato un pugno al volto di CIVI 1,

cagionandogli le lesioni accertate dal certificato medico, agli atti, del

__________ del Dr.

Med. __________;

3.

danneggiamento di

lieve entità

per avere, a __________

in data __________, intenzionalmente danneggiato gli

occhiali da vista di

proprietà di CIVI 1, caduti a terra a seguito del

manrovescio descritto

sub. 1 e 2 (danno quantificato dalla parte civile in fr.

120.

--);

di

conseguenza

condanna ACCU 1

1.

Alla

pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 2 (due) anni.

2.

Al

versamento alla parte civile CIVI 1 dell’importo di fr. 120.-- a titolo di

risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

3.

Per ogni eventuale

pretesa la parte civile CIVI 2 è rinviata al

competente foro civile.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

Fr. 100.--.

ordina 5. L’iscrizione della

condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata

trascorso il periodo

fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4

CPS.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il

Giudice il

Segretario

Claudio

Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 50.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 50.00 indennità teste

Fr. 200.00

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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