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Decisione

10.2004.337

infrazione grave alle norme della circolazione

21 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 24.10.2003,

reato

previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31

cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7

cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;

perseguito con

decreto d'accusa no. 2854/2004 del 30 agosto 2004 del, AINQ 1 che

propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro

3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto

(art. 49 cifra 3 CPS).

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--

3.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un

anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra

4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;

indetto il

pedissequo dibattimento 21 marzo 2005 al quale ha partecipato il prevenuto,

mentre che il Procuratore pubblico, con lettera del 15 febbraio 2005, ed

avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato

ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma

del decreto d’accusa impugnato,

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito l'accusato

il quale contesta integralmente i fatti addebitatigli dall’agente di polizia e

postula l’assoluzione dal reato imputatogli;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

È ACCU 1

autore colpevole di

grave infrazione

alle norme della circolazione

per avere, a __________

in data 24.10.2003, violato gravemente le norme

medesime cagionando

un serio pericolo per la sicurezza altrui, in

particolare per aver

circolato con la vettura __________ targata __________ alla

velocità di circa 105

km/h. rilevata dal contachilometri della vettura

privata di un agente

della polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente

limite di 50 km/h.,

effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra

invadendo così la

corsia riservata ai bus;

2.

In caso di risposta affermativa

ai quesiti no.1, se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato

la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1, se devono essere accollate

al condannato le

tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv 1, 31 cpv. 1, 32

cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2, 10

cpv. 1 ONC; sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art.

39.

lett. a LTG;

rispondendo negativamente

al quesito 1., venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1, , ,

,

, ,

,

,

dall’accusa

di grave infrazione alle norme della circolazione

ordina Le

tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione della Circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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