10.2004.337
infrazione grave alle norme della circolazione
21 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.337
Data decisione, Autorità:
21.03.2005, PRPEN
Titolo:
infrazione grave alle norme della circolazione
VELOCITÀ
art. 90 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.337 ROC/MAM
DA
2854/2004
Bellinzona
21
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1 Besazio,;
prevenuto
colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per
aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la
sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________
targata __________ alla velocità di circa 105 km/h rilevata dal contachilometri
della vettura privata di un agente della polizia che lo inseguiva, malgrado il
vigente limite di 50 km/h, effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra
invadendo così la corsia riservata ai bus;
Fatti
avvenuti a __________ il 24.10.2003,
reato
previsto dall’art. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31
cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7
cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC;
perseguito con
decreto d'accusa no. 2854/2004 del 30 agosto 2004 del, AINQ 1 che
propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
multa di fr. 1'500.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro
3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--
3.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un
anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il
pedissequo dibattimento 21 marzo 2005 al quale ha partecipato il prevenuto,
mentre che il Procuratore pubblico, con lettera del 15 febbraio 2005, ed
avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ha rinunciato
ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma
del decreto d’accusa impugnato,
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato
il quale contesta integralmente i fatti addebitatigli dall’agente di polizia e
postula l’assoluzione dal reato imputatogli;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
È ACCU 1
autore colpevole di
grave infrazione
alle norme della circolazione
per avere, a __________
in data 24.10.2003, violato gravemente le norme
medesime cagionando
un serio pericolo per la sicurezza altrui, in
particolare per aver
circolato con la vettura __________ targata __________ alla
velocità di circa 105
km/h. rilevata dal contachilometri della vettura
privata di un agente
della polizia che lo inseguiva, malgrado il vigente
limite di 50 km/h.,
effettuando poi una manovra di sorpasso sulla destra
invadendo così la
corsia riservata ai bus;
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti no.1, se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato
la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4 e 106 cpv. 3 CPS).
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1, se devono essere accollate
al condannato le
tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 90 cifra 2 LCS in rel. con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv 1, 31 cpv. 1, 32
cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCS, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2, 10
cpv. 1 ONC; sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art.
39.
lett. a LTG;
rispondendo negativamente
al quesito 1., venendo contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1, , ,
,
, ,
,
,
dall’accusa
di grave infrazione alle norme della circolazione
ordina Le
tasse e le spese di giustizia sono a carico dello Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della Circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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