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Decisione

10.2004.341

calcio, pedata su un auto, prova, indizio, in dubio pro reo

13 gennaio 2005Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I. Per la

constatazione del danno all’autovettura della signora __________ è stato

richiesto l’intervento della polizia scientifica, la quale ha prelevato dalla

fiancata sinistra della Mercedes tre tracce di scarpe. Queste tracce sono state

in seguito confrontate, mediante sovrapposizione, con il profilo della suola

della scarpa destra calzata dall’accusato il giorno del suo interrogatorio di

polizia (19 agosto 2003). Da tale raffronto è emersa una “buona

compatibilità riguardo alla concordanza delle dimensioni (numero 44, come

il numero di piede dell’accusato, n.d.r.) ed al disegno generale della

suola”, come pure che la sovrapposizione non mostra “alcun elemento

divergente, non spiegabile, tale da far nascere dubbi fondati circa le

concordanze di tipo generico precedentemente segnalate e di valore perlomeno

indicativo” (rapporto polizia scientifica, pag. 2).

L. Dall’insieme

delle circostanze evidenziate il Sost. Procuratore Pubblico ha ritenuto

sussistere, da parte dell’accusato, la commissione del reato di danneggiamento.

Da qui l’accusa in esame.

Considerato in diritto

1. L’art.

144 cpv. 1 CP recita: “chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una

cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è

punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa”. Come

riferito più sopra, l’accusato nega nel modo più assoluto di essere l’autore

del danno in rassegna, ovverosia di aver preso a pedate la Mercedes della

signora __________. Professa quindi la sua piena innocenza e chiede l’assoluzione.

1.1 Per

l’accusa egli va invece ritenuto colpevole di danneggiamento, pendendo a suo

carico una serie di indizi seri e convergenti, dai quali si dedurrebbe

logicamente la conclusione che lui, e lui solo, abbia commesso i fatti

descritti nel capo d’imputazione del decreto di accusa. A mente dell’accusa vi

è anzitutto il movente, derivato dal litigio verboso e pieno di animosità con

il signor __________. L’accusato era risentito e ne aveva motivo: la moglie

presa in giro al telefono, lui stesso trattato “a pesci in faccia”, la

fattura per forza di cose pagata ancorché ritenuta sproporzionata. Ci

sono state pure delle minacce e l’accusato non ha escluso, in aula, di aver

detto al Saccomandi “te la farò pagare”. In secondo luogo vi era

l’occasione per commettere il reato, posto come la vettura della signora __________

fosse parcheggiata proprio nel luogo dove era venuto a trovarsi l’accusato e

dove poteva accedervi senza difficoltà sia prima che dopo il diverbio, grazie

al cancello costantemente aperto. La vettura, poi, era incustodita, inoltre

portava la scritta “__________”, ciò che ne identificava la proprietà.

In terzo luogo vi è la coincidenza temporale tra il litigio ed il

danneggiamento. Da ultimo vi sono i riscontri oggettivi consegnati nel rapporto

della polizia scientifica. La sovrapposizione del calco della scarpa

dell’accusato alle tracce lasciate sull’autovettura conduce ad un risultato

emblematico: la taglia (44) è compatibile, ed il tipo di suola pure, con una

scarpa di marca “Puma” come quella calzata dall’accusato. Non risultano

inoltre peculiarità tali da poter escludere che la scarpa usata per danneggiare

la vettura sia quella dell’accusato.

1.2 Di diverso

avviso la difesa, per la quale l’accusato dev’essere senz’altro prosciolto in

applicazione del prinicpio “in dubio pro reo”. A giudizio del difensore,

sul fatto che al momento del danneggiamento la Mercedes fosse parcheggiata esternamente

a lato degli uffici della __________, vi sarebbero unicamente le dichiarazioni del

denunciante e della sorella, figli della parte civile, pertanto persone

certamente interessate. La loro deposizione, priva della necessaria serenità e

obiettività, va presa quindi, doverosamente, “con le pinze”, specie a

fronte della versione resa dall’accusato in polizia, e ribadita al

dibattimento, secondo cui egli non avrebbe notato alcuna Mercedes nel piazzale.

A quale scopo poi, soggiunge la difesa, rinchiudere successivamente la vettura

nel capannone? Nulla può escludere, in effetti, che la vettura non si sia mai

trovata in quel posto durante i giorni di venerdì 11 e sabato 12 luglio 2003,

ma solo la domenica 12 luglio 2003, al momento delle costatazioni della

polizia, per di più non all’esterno ma all’interno del capannone __________. D’altra

parte l’accusato non aveva motivo di accanirsi contro la __________,

rispettivamente contro i beni del suo titolare, persona che apprezzava e con la

quale aveva un ottimo rapporto. Semmai, soggiunge il difensore, avrebbe dovuto

prendersela con la BMW M3 del figlio. Quanto alla compatibilità della suola

della scarpa calzata dall’accusato con le tracce riscontrate sull’autovettura,

trattasi per la difesa solo di un’infelice coincidenza. Non possono assurgere

in ogni caso a prova i riscontri della scientifica. La difesa ha prodotto al

riguardo un catalogo “Puma” (su supporto CD e in fotocopia) sul quale

sono visibili numerosi modelli di calzature, di colori e forme diversi. Le

fotografie mostrano che tutti i modelli, e se ne contano ben dodici, sono

dotati di un profilo di suola identico a quello dell’accusato. Si tratta di

scarpe molto diffuse, in voga soprattutto tra i giovani, al punto che si può

affermare - assume sempre la difesa - che “in Ticino vi siano svariate

decine di migliaia di persone che posseggono un paio di “Puma” e

sicuramente centinaia, nel solo Sopraceneri, con il numero 44”. Per la

difesa infine, data la situazione dei luoghi (prossimità di una stazione di

benzina e di diversi commerci, cancello sempre aperto, ecc.), vi è fondato

motivo di credere che il danneggiamento possa ricollegarsi alla recrudescenza di

atti di vandalismo a cui si è assistito recentemente proprio nel __________. Vi

è, insomma, una serie di ragionevoli dubbi che conducono ad escludere la

colpevolezza dell’accusato.

Considerandi

2.

È

incontroverso che ci troviamo in presenza di un processo di tipo indiziario. Lo

stesso Sost. Procuratore Pubblico ne ha confermata la peculiarità al

dibattimento, e così pure la difesa. L’accusa si basa quindi su degli indizi e

non su delle prove.

2.1

Sono

infatti prove quelle circostanze che una volta acclarate sono idonee a

dimostrare la certezza (es. colpevolezza o innocenza dell’imputato) o un fatto

procedurale (es. notifica di un atto): elementi che in concreto, all’evidenza,

difettano: l’accusato non è reo confesso, non è stato colto in fragranza di

reato e nessun testimone ha assistito ai fatti; infine il rapporto della polizia

scientifica - come si vedrà più oltre - non oltrepassa la soglia

dell’indizio. L’indizio si definisce infatti “prova critica”, in

quanto costituisce una circostanza certa dalla quale, attraverso una massima di

esperienza, si deduce logicamente una conclusione circa la sussistenza od

insussistenza di un atto oggetto di accertamento processuale, in particolare la

sussistenza, o meno, del fatto da provarsi. Va sottolineato al proposito che

per l’utilizzazione a fini probatori degli indizi è richiesto che questi debbano

essere “gravi, precisi e concordanti” (Dizionario giuridico Simone on line; __________, alle voci:

“indizio” e “prove”; Rep. 1980,

pag. 147).

2.2

Detto

altrimenti, si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove

tranquillanti e sicure, su indizi che tuttavia permettano un processo

d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna dev’essere

la necessaria conseguenza quindi della corretta valutazione di quegli indizi,

ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il

giudice deve aver cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.

2.3

Sulle prove

raccolte il giudice di merito decide poi secondo il suo libero convincimento,

in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza

di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli

deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia

ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle

circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e

giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge,

deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova

dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali

di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).

2.4

In questo

contesto si inserisce il principio “in dubio pro reo”, che costituisce

un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost,

6.

par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del

nostro Codice di rito penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve

andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò

significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa

presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a

stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice

non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole

all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio

equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, urigo, 2000, pag. 403, n.

1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag.

226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches

Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).

Il

principio “in dubio pro reo” disciplina sia la valutazione delle prove

sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa

di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la

propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il

giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie

più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria

del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie.

Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto

convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV

88.

cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore

dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di

condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo

di dubitare della colpevolezza.

3.

Tornando

al caso di specie una cosa è certa: il danneggiamento dell’autovettura non è

avvenuto il sabato pomeriggio (12 luglio 2003), nel mentre che sul sedime della

__________ sono venuti a trovarsi contemporaneamente i coniugi __________ ed i

fratelli __________. Incontestabilmente il reato è quindi antecedente o

posteriore all’incontro tra queste quattro persone ed all’animata discussione

che ne è seguita. È quindi possibile distinguere tre momenti in cui il

danneggiamento può essere avvenuto:

a) prima

che i coniugi __________ giungessero sul sedime della __________ per l’appuntamento

con il signor __________;

b) tra il

momento in cui i coniugi __________ sono arrivati sul piazzale della __________

ed il momento in cui i fratelli __________ li hanno raggiunti;

c) dopo

che, pagata la fattura e recuperato il furgone, i coniugi __________ hanno

lasciato __________.

L’analisi

di questi tre momenti è importante in relazione al movente. Per l’accusa,

infatti, __________ avrebbe agito alimentato da propositi di vendetta, o

perlomeno di irata reazione all’atteggiamento di supponenza e derisione, tenuto

dal signor __________ nei confronti suoi e di sua moglie; un sentimento di

ritorsione dettato inoltre dalle gravose e (per lui) truffaldine condizioni

poste dal __________ per il ritiro dell’autofurgone.

a) Dagli atti

e dal dibattimento risulta che in serata di venerdì 11 luglio 2003 ed in

mattinata di sabato 12 luglio 2003 vi furono più telefonate tra la moglie

dell’accusato ed il signor __________, tutte vertenti sui costi di intervento

della __________ per il recupero del furgone e sulle modalità di pagamento. La

signora __________ ha dichiarato che nelle suddette circostanze il signor __________

si sarebbe rivolto a lei con toni arroganti e da presa in giro, confermandole

poi, la mattina del 12 luglio 2003, “che non ci avrebbe ritornato il furgone

se non c’erano tutti i soldi” (verbale 13 novembre 2003, pag. 1-2). Sempre

la mattina di sabato (12 luglio 2003), i coniugi __________ sarebbero riusciti

a racimolare il denaro per pagare la __________ a seguito di che vi sarrebe stata

un’ulteriore telefonata per concordare l’appuntamento del pomeriggio. Si è

trattato in sostanza di una fase interlocutoria di trattative finalizzate al

recupero del furgone, dalle quali non emerge comunque un quadro oggettivo di

animosità tale da indurre l’accusato - seppure risentito - a maturare un

disegno di vendetta, prendere la propria auto, recarsi a __________ e compiere

il misfatto. In realtà, come ha riferito al dibattimento, a quel momento le sue

preoccupazioni erano ben altre: trovare le persone disposte a fargli credito

per poter riavere al più presto il furgone e consegnarlo quindi al legittimo

proprietario (__________). In questa fase degli accadimenti l’esistenza di un

movente è, invero, sostenibile; ma lo è altrettanto la tesi contraria. L’assenza

di movente appare anzi più credibile, specie se si pon conto alle affermazioni

dell’accusato, secondo cui l’impeto d’ira ed il culmine dell’animosità sono

stati raggiunti solo il sabato pomeriggio (12 luglio 2003) durante la

discussione a quattro, ove del resto non eslcude di aver pronunciato la frase “ve

la farò pagare”. Per il rimanente non v’è prova né indizio che l’accusato

si sia reso autore del danneggiamento tra la sera di venerdì 11 luglio ed il

momento in cui è giunto a __________ con la moglie il giorno successivo.

b) Sabato 12

luglio 2003, verso le 14:00 (versione coniugi __________), o al più tardi verso

le 17:30 (versione fratelli __________) l’accusato raggiunge con la moglie il sedime

della __________ per incontrarsi con il signor __________. Questi non è

presente all’ora stabilita, sicché i coniugi __________ iniziano ad attendere.

Trascorre mezz’ora e non si intravvede nessuno. La tensione inizia a salire. La

moglie dell’accusato telefona al Saccomandi invitandolo a presentarsi

all’appuntamento. Questi risponde: “quando mi vedi arrivo ... non rompere i coglioni”.

A questo punto l’accusato, già stizzato per gli antecedenti, si

incollerisce ulteriormente (verbale 19 agosto 2003, pag. 2). Questa fase

temporale rappresenta il momento più plausibile durante il quale l’accusato

avrebbe potuto compiere il reato: in primo luogo i signori __________ non erano

presenti; in secondo luogo egli era adirato nei confronti di Andrea __________,

in terzo luogo egli si trovava sul posto. Il momento era dunque propizio per

ottenere riparazione, avventandosi sui beni di chi gli aveva procurato le

offese. Sennonché l’accusato nega come detto di aver commesso il fatto. Del

pari la moglie: “tra sabato e domenica, io e mio marito siamo stati sempre

assieme e quindi non vedo come possa essere stato lui a causare i danni citati”

(verbale 13 novembre 2003, pag. 3). Ribadisce inoltre di nemmeno aver

notato la Mercedes, ma solo la BMW M3 del __________. Aggiunge poi che di

sabato la zona è piuttosto frequentata: lungo la strada cantonale in quel punto

trovano sede infatti vari commerci ed in particolare una stazione di benzina,

proprio nelle immediate vicinanze. Insomma, a suo dire, solo uno stupido

avrebbe potuto compiere questo tipo di atto in quel posto e in quel momento

della giornata, tanto era alto il rischio di essere visto da qualcuno.

Oggettivamente, poi, l’accusato avrebbe corso il grosso rischio che __________,

una volta giunto sul posto, si fosse avveduto del danno, ciò che all’evidenza

avrebbe reso ancor più difficoltoso il recupero del furgone, comportando

inoltre ben peggiori conseguenze per lui, di ordine finanziario ma anche penale.

Comunque sia, se l’accusato avesse portato a termine il suo disegno di vendetta

durante questa fase, riuscirebbe difficile comprendere perché, a vendetta

consumata, nella susseguente animata discussione si sarebbe rivolto ai fratelli

__________ con l’affermazione “ve la farò pagare”.

Va detto

comunque che su tutti questi aspetti l’inchiesta di polizia si è dimostrata

lacunosa: non si è saputo spiegare in effetti (eppure bastava rivolgere qualche

domanda) perché __________ non si è accorto del danno già il sabato, ma solo

domenica; perché egli abbia ricoverato la Mercedes nel capannone la domenica,

in attesa della polizia; per quali plausibili ragioni? Perché invece non

metterla al sicuro già il sabato, specie dopo le minacce dell’accusato (“ve

la farò pagare”) che lo avevano intimorito al punto di avvertire la

polizia? Ma sopra ogni cosa, resta infine l’assenza di una prova certa della

presenza della Mercedes nel piazzale della __________; e questo vale per tutte

e tre i periodi in disamina.

c) Secondo i

racconti dell’accusato, sabato 12 luglio 2003, dopo aver saldato la fattura e

preso in consegna il furgone, egli si è recato presso il garage __________ a __________

per restituire il mezzo al legittimo proprietario, dopo di che ha fatto rientro

al suo domicilio di __________, rimanendovi con moglie e figli per il resto del

fine settimana. Come visto, la moglie, seppure teste interessata, conferma

questa circostanza. L’accusato nega recisamente di essere tornato sui luoghi, men

che meno con intenti vendicativi. Egli era effettivamente incollerito con il __________,

e le sue finanze, già precarie, avevano subito un altro duro colpo con il

pagamento della fattura __________; tuttavia non al punto di trasformarlo in un

vendicatore (“non sono una persona che ogni volta che ha un litigio deve

distruggere una macchina”). Suo malgrado, in fondo, il suo scopo era stato

raggiunto per buona pace di tutti: riconsegnare l’autofurgone indenne al

proprietario. Nei fatti - così ha dichiarato - una volta tornato a casa la sua

ira era ormai sopita. Da ricordare in proposito che, come dichiarato

dall’accusato, egli se l’era presa esclusivamente con __________: alieno da lui

ogni risentimento nei confronti della __________ o del suo titolare (padre e/o

madre di __________). In questa fase temporale il movente su cui si fonda la

tesi accusatoria si indebolisce, perde consistenza, di modo che, in assenza di

prove certe, l’intimo convincimento della colpevolezza dell’accusato può essere

raggiunto solo in presenza di altri indizi, purché gravi, precisi e

concordanti.

4.

L’accusa

ravvede questo tipo di indizio in modo particolare nelle risultanze del

rapporto della polizia scientifica. Riscontri oggettivamente importanti, senza

i quali si sarebbe imposta, di tutta evidenza, la formulazione di un non luogo

a procedere. Il raffronto delle tracce prelevate dalla Mercedes con il calco

della suola destra dell’accusato mostra convergenze che pesano gravemente sulle

spalle di quest’ultimo: anzitutto la corrispondenza, o meglio compatibilità,

del numero di piede (44), inoltre l’identica tipologia (disegno) della suola,

infine la contingenza che le calzature dell’accusato non presentano peculiarità

tali da poter escludere che le scarpe usate per il danneggiameno siano proprio

le sue. Questo importante indizio, collegato al movente, all’occasione per

delinquere (presenza della Mercedes sul piazzale della __________) ed alle

coincidenze temporali, rappresenterebbero per l’accusa un insieme di elementi e

circostanze convergenti, idonei e sufficienti per addivenire al convincimento

della colpevolezza dell’accusato.

5.

Questo

giudice dissente da tale opinione. Il rapporto della scientifica non procura

certezze, non racchiude in sé quel carattere di “experimentum crucis” che

consenta di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che fu proprio la

scarpa destra dell’accusato, e solo quella, a colpire la Mercedes della signora

__________. Ne fanno stato espressioni quali “è possibile unicamente

affermare che è senz’altro fattibile che la traccia (parziale orma di scarpa)

rilevata in occasione della costatazione del reato in questione sia stata

lasciata dalla scarpa da sport destra marca Puma, taglia 44 appartenente a __________

senza tuttavia poterlo dimostrare concretamente”. E ancora: “si può

notare una buona compatibilità riguardo alla concordanza delle dimensioni ed al

disegno generale della suola, senza comunque evidenziare caratteristiche

specifiche tali da poter dimostrare che la scarpa all’origine della traccia

appartenga ad __________” (rapporto scientifica, pag. 2 e segg.). Il

referto è intriso di conclusioni tutt’altro che perentorie, anzi del tutto

possibiliste, che lasciano ampio spazio alle tesi difensive. Alla luce dei

rilievi della scientifica nulla può quindi assodare l’appartenenza delle tracce

lasciate sulla Mercedes alla scarpa destra “Puma” dell’accusato, rimanendo

puri elementi indiziari quelli acquisiti. In quest’ottica vanno condivise le

pertinenti argomentazioni della difesa: di scarpe “Puma” con profili di

suola identici a quelli analizzati dalla scientifica ve ne sono ben dodici

modelli sul mercato, tutti assai diffusi, anche alle nostre latitudini. Inoltre

al giorno d’oggi, a differenza forse che per il passato, è tutt’altro che raro

imbattersi in persone con taglia di piedi 44.

6.

In DTF 127

I 40 (consid. 2a) il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire le modalità

di applicazione del principio “in dubio pro reo” nell’ottica del giudice

e del giudizio: nell’esame degli elementi probatori, che avviene secondo il suo

libero apprezzamento, il giudice deve chiedersi se l’accusa ha saputo recare

prove o indizi che non lasciano dubbi (“zweifelfrei”) sulla colpevolezza

dell’accusato. Egli può ritenere fatti o circostanze sfavorevoli all’accusato

solo se, dopo un coscienzioso approfondimento del materiale probatorio, abbia

raggiunto il pieno convincimento della loro esistenza. Un giudizio di condanna

deve quindi fondarsi, dal profilo oggettivo, su sufficienti e chiare prove di

colpevolezza (“hinreichende Schulbeweise”) e, dal profilo soggettivo, sul

pieno convincimento del giudice circa la loro esistenza (“volle richterliche

Überzeugung”). Questi concetti sono stati ripresi diffusamente in una recentissima

sentenza, ove il Tribunale federale ha tenuto a sottolineare che in tale

prospettiva una semplice verosimiglianza non è sufficiente per pronunciare una

condanna, anche se l’assoluta certezza non è necessaria. L’Alta Corte ribadisce

inoltre che il principio “in dubio pro reo” è violato laddove il giudice

pronunci una condanna nonostante l’esistenza di rilevanti e non sopprimibili

dubbi, oppure la pronunci senza essere stato colto dal dubbio, allorquando sussistevano

invece ragionevoli motivi per dubitare (Sentenza 1P.474/2004 del 3 dicembre

2004, consid. 2.2 e 2.3, riportata in SJZ 101 [2005], pag. 67-68). Da tenere

presente, infine, che per “rilevante” deve intendersi non già un dubbio

astratto o teorico, bensì quello che, alla luce delle circostanze oggettive del

caso, insorgerebbe in ogni persona critica e ragionevole (Hauser/Schweri, op cit., pag. 229, n.

12).

7.

Nel caso

di specie questo giudice non addiviene al pieno convincimento della

colpevolezza dell’accusato, sussistendo un dubbio, rilevante, che gli elementi

portati dall’accusa non hanno saputo dissipare. Non vi sono prove ma solo

indizi a carico del signor __________: il movente, come visto, dev’essere

relativizzato e ricondotto ad una giusta dimensione (cfr. consid. 3), non

essendo sufficiente desumerne l’esistenza da un litigio, ancorché cruento o da

un “ve la farò pagare”, espressione che ricorre sovente in un contesto

litigioso ma non per questo necessariamente sussumibile in movente. L’occasione

per delinquere: anche qui non vi è sufficente certezza quanto alla presenza

della Mercedes nel piazzale della __________. Si rammenti in proposito che sia

l’accusato che la moglie dichiarano di non averla notata. Infine il referto della

scientifica che non da un responso univoco, ma è suscettibile di

interpretazione, come detto possibilista. Tutti questi elementi, in

conclusione, sia presi a sé stanti sia valutati nel loro insieme non assumono

la connotazione di indizi gravi, precisi e concordanti indispensabile per un

pronunciato di condanna. La prova dell’esistenza del fatto, non risultando

fornita, l’accusato dev’essere perciò prosciolto.

8.

Trattandosi

di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.

P.Q.M.

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto sub 1; decaduti gli altri;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di danneggiamento

(art. 144 cpv. 1 CP) per i fatti indicati nel decreto di accusa No. DA

2818/2004 del 30 agosto 2004;

assegna tasse e

spese allo Stato;

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del

ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre

esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la

precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese

(art. 289 cpv. 2 CPP).

,

intimazione a: Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico ACCU 1

fr. 0.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 0.00 spese

di inchiesta

fr. 0.00 testi

fr. 200.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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