10.2004.341
calcio, pedata su un auto, prova, indizio, in dubio pro reo
13 gennaio 2005Italiano31 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2004.341
Data decisione, Autorità:
13.01.2005, PRPEN
Titolo:
calcio, pedata su un auto, prova, indizio, in dubio pro reo
COLPEVOLEZZA
DANNEGGIAMENTO
IN DUBIO PRO REO
art. 144 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.341/CEG
DA
2818/2004
Bellinzona
13 gennaio 2005
Sentenza
con motivazione
Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con
Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di danneggiamento,
per avere
intenzionalmente dato dei calci alla fiancata sinistra dell’autovettura Mercedes
A 190, targata TI __________, di proprietà di __________, provocando danni per
un totale di fr. 4'477.20, come attestato dalla valutazione dell’esperto
veicoli __________, agli atti;
fatti avvenuti a __________,
in località __________, presso i parcheggi della ditta __________, in un
momento imprecisato tra la sera dell’11 luglio 2003 e il primo pomeriggio del
13 luglio 2003;
reato previsto
dall’art. 144 cpv. 1 CP; richiamato l’art. 41 cifra 1 CP;
perseguito con decreto
d’accusa del 30 agosto 2004 no. DA 2818/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla pena di 2
giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Al versamento alla
parte civile __________ dell'importo di fr. 4'477.20, a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8
settembre 2004;
indetto il pubblico
dibattimento in data 13 gennaio 2005, al quale sono intervenuti:
-
l’accusato __________,
- il
difensore d’ufficio lic. iur. __________,
- il
Sostituto Procuratore Pubblico Andrea Balerna;
accertate le generalità
dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;
proceduto all’interrogatorio
dell’accusato;
sentiti: - il
Sostituto Procuratore Pubblico Andrea Balerna, il quale ha postulato la
conferma del decreto impugnato;
- il difensole
lic. iur. __________, il quale ha chiesto per contro l’assoluzione del proprio
assistito, in virtù del fatto che non vi sono prove sufficienti a sostegno
dell’accusa; in caso di condanna in ogni caso le pretese di parte civile vanno
respinte poiché l’assicurazione ha rifuso il danno: di più la fattura viene
contestata;
sentito da ultimo l'accusat;
posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1. E' __________
autore colpevole di danneggiamento, per avere a Locarno, in località Riazzino,
presso i parcheggi della ditta __________, in un momento imprecisato tra la
sera dell’11 luglio 2003 e il primo pomeriggio del 13 luglio 2003,
intenzionalmente dato dei calci alla fiancata sinistra dell’autovettura Mercedes
A 190, targata TI __________, di proprietà di __________, provocando danni per
un totale di fr. 4'477.20, come attestato dalla valutazione dell’esperto
veicoli Ivan Cinesi, agli atti?
2. In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta o
modificata la pena proposta?
3. Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova?
4. L'eventuale
condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Devono
essere riconosciute le pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o
deve esservi rinvio al competente foro civile?
6. A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed
esaminati atti e documenti;
rilevato che in data
13/14 gennaio 2005 l’accusa ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso a
norma dell’art. 289 cpv. 1 CPP; da qui le presenti motivazioni;
ritenuto in fatto
A. __________
è nato a __________, dove ha frequentato le scuole fino alla terza media. Nel
seguito ha svolto diversi lavori, come operaio, piastrellista e da ultimo
saldatore a __________. Sposatosi con una conterranea, a 27 anni si è
trasferito in Svizzera trovando lavoro come chauffeur presso una ricca famiglia
di __________. Questa attività si è interrotta dopo tre anni con il decesso del
datore di lavoro. Egli ha quindi lavorato come magazziniere presso la Migros e
successivamente, come autista, presso la __________ di __________, ditta da lui
stesso rilevata.
Attualmente
vive a __________ con la moglie e due figli in tenera età. La famiglia non gode
di una buona situazione finanziaria: l’accusato può contare su un’entrata
mensile di circa fr. 3'000.--, ma è oberato di debiti. Inoltre, come affermato
al dibattimento, la sua ditta (__________) starebbe per chiudere i battenti.
B. La __________
si occupa di consegne di pacchi per conto della __________ (consegne urgenti
nelle 24h) nella zona del __________ e del __________. A questo scopo dispone
di un proprio autofurgone utilizzato, appunto, dall’accusato.
Giovedì 10
luglio 2003 il citato automezzo si trovava presso l’officina meccanica __________
di __________ per il periodico servizio di manutenzione. L’accusato eseguiva
pertanto quel giorno le consegne con un veicolo sostitutivo affidatogli dallo
stesso garage.
Transitando
su una viuzza in località Gordemo l’autofurgone si spostava troppo su un lato e
fuoriusciva dal campo stradale con le due ruote a valle, che andavano ad affondare
nel terreno. Il recupero del mezzo, lateralmente o mediante traino, si rivelava
subito impossibile data la presenza di un muro su un lato della strada e di un
terreno scosceso sull’altro. Vi era quindi il rischio che il mezzo, arrestatosi
in posizione obliqua, rovinasse nella sottostante scarpata. Nulla da fare per
il picchetto del Touring Club, interpellato dall’accusato, e nemmeno per la
ditta Carrozzeria __________, chiamata a sua volta dallo stesso Touring Club.
Il signor __________ si rivolgeva allora alla ditta __________, specializzata
in questo tipo di interventi. La mattina successiva il mezzo veniva recuperato
con l’ausilio di un’autogrù della ditta __________, quindi trasportato a Riazzino
e rinchiuso in un capannone della ditta __________ (affittato in parte __________);
il tutto previo consenso telefonico dell’accusato, nonostante che per
l’intervento gli fosse stata preannunciata una fattura salata.
C. Venerdì 11
luglio 2003, in serata, la moglie dell’accusato chiamava la ditta __________
per conoscere l’ammontare della fattura. Sentendosi rispondere che l’importo
era di fr. 2'690.-- (oltre fr. 3'000.-- secondo la versione resa dall’accusato
al dibattimento), ella rispondeva che il marito non era in grado di pagare
questa somma, tantomeno di provvedere al saldo mediante versamento unico.
Nasceva quindi una discussione sulle modalità di pagamento, rispettivamente di
riconsegna dell’automezzo. In serata seguivano altre telefonate ad opera della
signora __________, nel corso delle quali, stando alla medesima, il signor __________,
figlio del titolare di __________, si sarebbe dimostrato arrogante e senza
comprensione, rinviando al giorno successivo una sua decisione sulla richiesta
di sconto e rateazione, nonché sulla riconsegna del veicolo (verbale 13
novembre 2003, pag. 1). Il signor __________ sostiene per contro di aver
concesso telefonicamente uno sconto di fr. 600.-- la sera stessa, subordinando
tuttavia la consegna del veicolo al pagamento integrale della fattura, senza
possibilità di dilazioni (verbale 20 luglio 2003, pag. 2).
D. Intendendo
quanto prima rientrare in possesso dell’autofurgone per riconsegnarlo al
proprietario (__________) i coniugi __________ riuscivano a racimolare il
denaro necessario presso amici e parenti. Nella mattinata di sabato 12 luglio
2003 la moglie dell’accusato contattava quindi nuovamente il signor __________
per concordare il momento del pagamento e della riconsegna del veicolo. Dopo
aver respinto un’ulteriore richiesta di rinuncia al saldo immediato dell’intera
fattura, questi fissava un appuntamento per il pomeriggio. Giunti sul posto
all’ora stabilita i coniugi __________ constatavano che per la ditta __________
nessuno era presente. La signora __________ contattava allora telefonicamente
il signor __________ per ricordargli che doveva tener fede all’appuntamento,
sentendosi rispondere: “quando mi vedi arrivo....non rompere i coglioni”.
Il signor __________ li raggiungeva dopo oltre mezzora accompagnato dalla
sorella.
E. Nel
piazzale della ditta __________ nasceva un’animata discussione, continuata poi
negli uffici. L’accusato ha dichiarato al dibattimento di essersi sentito
fortemente irretito sia dai modi con cui il signor __________ aveva trattato la
moglie, sia per il ritardo all’appuntamento e per il trattamento riservatogli
dal Saccomandi nell’occasione (“niente soldi niente furgone” oppure “che
autista sei se non sai nemmeno guidare un furgone”, ecc.), sia
infine per l’importo della fattura, considerato assolutamente esorbitante. Non
è contestato che nella circostanza la moglie dell’accusato, anch’essa sentitasi
imbrogliata, abbia augurato al signor Saccomandi di spendere i soldi di quella
fattura in medicine. Dal canto suo l’accusato non esclude di aver detto al __________
che gliela avrebbe “fatta pagare”, pur negando recisamente di aver
soggiunto in quell’occasione: (“questi sono gli uffici della __________,
buono a sapersi...), come invece dichiarato dal suo interlocutore (verbale
20 luglio 2003, pag. 3) e dalla di lui sorella presente alla discussione
(verbale 7 novembre 2003, pag. 2). Sta di fatto che una volta saldata la
fattura di fr. 2'690.--, scontata a fr. 2'290.--, il signor Saccomandi
consegnava l’autofurgone ai coniugi __________, i quali facevano rientro al
loro domicilio di __________. Il __________ ha dichiarato che a seguito delle
minacce proferitegli dall’accusato si sarebbe rivolto alla Polizia di __________
immediatamente dopo la partenza dei coniugi __________, sentendosi però
rispondere che non è prassi intervenire per questo genere di cose, dovendo
l’interessato semmai inoltrare una querela (verbale 20 luglio 2003, pag. 3-4).
F. La signora
__________, madre di __________, è proprietaria di una vettura Mercedes A 190
targata TI __________ di colore grigio, recante sulla parte posteriore della
carrozzeria la scritta in colore nero: “__________”. Secondo la versione
di __________, venerdi 11 luglio, verso le 16:30, dato che sua madre si trovava
all’estero per vacanze, egli avrebbe spostato la citata autovettura che si
trovava parcheggiata sul piazzale collocandola sotto una tettoia nei pressi
degli uffici. Sempre stando al __________, al momento dello spostamento “tutto
era in odine” (verbale 20 luglio 2003, pag. 1), intendendo verosimilmente
riferirsi con ciò allo stato della Mercedes. Da osservare che il piazzale e gli
uffici sono cintati, tuttavia il cancello di accesso dalla confinante strada
cantonale non viene mai chiuso, anche perché all’interno del perimetro è pure
attiva un’altra ditta, la __________.
G. __________
descrive così gli avvenimenti successivi: “domenica 13 luglio 2003, verso le
ore 16:30, giunto nuovamente presso i nostri uffici, ho costatato che la
vettura di mia madre era stata danneggiata da ignoto. La stessa presentava
varie pedate (3 o 4) sulla fiancata sinistra. Visto ciò provvedevo a portarla
all’interno del nostro capannone e avvisavo la polizia cantonale per costatare
quanto avvenuto” (verbale 20 luglio 2003, pag. 1). A specifica domanda
degli agenti di polizia, giunti sul posto per le constatazioni, il signor __________
indicava quale sospetto autore del danno __________. Rientrata dalle vacanze,
il 19 luglio 2003 la signora Astrid Saccomandi sporgeva querela penale contro
ignoti per titolo di danneggiamento, collocando i fatti tra l’11 luglio 2003
alle ore 16:30 ed il 13 luglio 2003 alle ore 13:30. La querela contro ignoti e
la costituzione di parte civile venivano poi confermate in occasione del suo
interrogatorio di polizia del 19 agosto 2003, dopo aver preso atto che
l’accusato negava ogni addebito.
H. In effetti
l’accusato si è sempre dichiarato estraneo al danno, sia nel verbale
d’interrogatorio del 19 agosto 2003, sia al dibattimento. Pur ammettendo di
aver partecipato ad una discussione animata, dove erano volate anche parole grosse,
afferma di ritenersi una persona corretta che “a quarantanni non si mette a
tirare calci alle macchine”. Egli non esclude, in effetti, di aver detto al
__________ “te la farò pagare”, ma non certo animato dall’intenzione di
passare poi dalle parole ai fatti. Nega comunque di aver detto “… questi
sono gli uffici della __________ …. buono a sapersi…”. Intanto gli uffici
della __________ e della __________ gli erano infatti perfettamente conosciuti,
recandovisi regolarmente per la consegna di pacchi; circostanza, quest’ultima,
confermata del resto da __________, sorella di __________ e segretaria della __________
(verbale 7 novembre 2003, pag. 2); inoltre egli non ce l’aveva con __________, tantomeno
con il suo titolare, padre di __________, persona da lui conosciuta e giudicata
gentile, affabile e corretta. I suoi motivi di risentimento erano infatti
rivolti solo ed esclusivamente ad __________. L’accusato ha dichiarato di non
aver notato alcuna Mercedes parcheggiata presso la __________, tantomeno una
scritta “__________” apposta sulla carrozzeria di un’automobile.
Ricorda bene, per contro, la BMW M3 con la quale __________ si era presentato
all’appuntamento, aggiungendo che nel piazzale della __________ vi erano quel
giorno comunque anche altre automobili. Da ultimo, in linea con le
dichiarazioni della moglie (cfr. verbale 13 novembre 2003, pag. 3), ribadisce
che l’intero fine settimana da venerdì 11 luglio 2003 a domenica 13 luglio 2003
lo ha trascorso insieme alla moglie ed ai due figli a Bellinzona, fatta salva
la trasferta a __________ per recuperare l’autofurgone. Respinge pertanto
recisamente ogni accusa di danneggiamento.
Fatti
I. Per la
constatazione del danno all’autovettura della signora __________ è stato
richiesto l’intervento della polizia scientifica, la quale ha prelevato dalla
fiancata sinistra della Mercedes tre tracce di scarpe. Queste tracce sono state
in seguito confrontate, mediante sovrapposizione, con il profilo della suola
della scarpa destra calzata dall’accusato il giorno del suo interrogatorio di
polizia (19 agosto 2003). Da tale raffronto è emersa una “buona
compatibilità riguardo alla concordanza delle dimensioni (numero 44, come
il numero di piede dell’accusato, n.d.r.) ed al disegno generale della
suola”, come pure che la sovrapposizione non mostra “alcun elemento
divergente, non spiegabile, tale da far nascere dubbi fondati circa le
concordanze di tipo generico precedentemente segnalate e di valore perlomeno
indicativo” (rapporto polizia scientifica, pag. 2).
L. Dall’insieme
delle circostanze evidenziate il Sost. Procuratore Pubblico ha ritenuto
sussistere, da parte dell’accusato, la commissione del reato di danneggiamento.
Da qui l’accusa in esame.
Considerato in diritto
1. L’art.
144 cpv. 1 CP recita: “chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una
cosa altrui, o su cui grava un diritto d’uso o d’usufrutto a favore di altri, è
punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa”. Come
riferito più sopra, l’accusato nega nel modo più assoluto di essere l’autore
del danno in rassegna, ovverosia di aver preso a pedate la Mercedes della
signora __________. Professa quindi la sua piena innocenza e chiede l’assoluzione.
1.1 Per
l’accusa egli va invece ritenuto colpevole di danneggiamento, pendendo a suo
carico una serie di indizi seri e convergenti, dai quali si dedurrebbe
logicamente la conclusione che lui, e lui solo, abbia commesso i fatti
descritti nel capo d’imputazione del decreto di accusa. A mente dell’accusa vi
è anzitutto il movente, derivato dal litigio verboso e pieno di animosità con
il signor __________. L’accusato era risentito e ne aveva motivo: la moglie
presa in giro al telefono, lui stesso trattato “a pesci in faccia”, la
fattura per forza di cose pagata ancorché ritenuta sproporzionata. Ci
sono state pure delle minacce e l’accusato non ha escluso, in aula, di aver
detto al Saccomandi “te la farò pagare”. In secondo luogo vi era
l’occasione per commettere il reato, posto come la vettura della signora __________
fosse parcheggiata proprio nel luogo dove era venuto a trovarsi l’accusato e
dove poteva accedervi senza difficoltà sia prima che dopo il diverbio, grazie
al cancello costantemente aperto. La vettura, poi, era incustodita, inoltre
portava la scritta “__________”, ciò che ne identificava la proprietà.
In terzo luogo vi è la coincidenza temporale tra il litigio ed il
danneggiamento. Da ultimo vi sono i riscontri oggettivi consegnati nel rapporto
della polizia scientifica. La sovrapposizione del calco della scarpa
dell’accusato alle tracce lasciate sull’autovettura conduce ad un risultato
emblematico: la taglia (44) è compatibile, ed il tipo di suola pure, con una
scarpa di marca “Puma” come quella calzata dall’accusato. Non risultano
inoltre peculiarità tali da poter escludere che la scarpa usata per danneggiare
la vettura sia quella dell’accusato.
1.2 Di diverso
avviso la difesa, per la quale l’accusato dev’essere senz’altro prosciolto in
applicazione del prinicpio “in dubio pro reo”. A giudizio del difensore,
sul fatto che al momento del danneggiamento la Mercedes fosse parcheggiata esternamente
a lato degli uffici della __________, vi sarebbero unicamente le dichiarazioni del
denunciante e della sorella, figli della parte civile, pertanto persone
certamente interessate. La loro deposizione, priva della necessaria serenità e
obiettività, va presa quindi, doverosamente, “con le pinze”, specie a
fronte della versione resa dall’accusato in polizia, e ribadita al
dibattimento, secondo cui egli non avrebbe notato alcuna Mercedes nel piazzale.
A quale scopo poi, soggiunge la difesa, rinchiudere successivamente la vettura
nel capannone? Nulla può escludere, in effetti, che la vettura non si sia mai
trovata in quel posto durante i giorni di venerdì 11 e sabato 12 luglio 2003,
ma solo la domenica 12 luglio 2003, al momento delle costatazioni della
polizia, per di più non all’esterno ma all’interno del capannone __________. D’altra
parte l’accusato non aveva motivo di accanirsi contro la __________,
rispettivamente contro i beni del suo titolare, persona che apprezzava e con la
quale aveva un ottimo rapporto. Semmai, soggiunge il difensore, avrebbe dovuto
prendersela con la BMW M3 del figlio. Quanto alla compatibilità della suola
della scarpa calzata dall’accusato con le tracce riscontrate sull’autovettura,
trattasi per la difesa solo di un’infelice coincidenza. Non possono assurgere
in ogni caso a prova i riscontri della scientifica. La difesa ha prodotto al
riguardo un catalogo “Puma” (su supporto CD e in fotocopia) sul quale
sono visibili numerosi modelli di calzature, di colori e forme diversi. Le
fotografie mostrano che tutti i modelli, e se ne contano ben dodici, sono
dotati di un profilo di suola identico a quello dell’accusato. Si tratta di
scarpe molto diffuse, in voga soprattutto tra i giovani, al punto che si può
affermare - assume sempre la difesa - che “in Ticino vi siano svariate
decine di migliaia di persone che posseggono un paio di “Puma” e
sicuramente centinaia, nel solo Sopraceneri, con il numero 44”. Per la
difesa infine, data la situazione dei luoghi (prossimità di una stazione di
benzina e di diversi commerci, cancello sempre aperto, ecc.), vi è fondato
motivo di credere che il danneggiamento possa ricollegarsi alla recrudescenza di
atti di vandalismo a cui si è assistito recentemente proprio nel __________. Vi
è, insomma, una serie di ragionevoli dubbi che conducono ad escludere la
colpevolezza dell’accusato.
Considerandi
2.
È
incontroverso che ci troviamo in presenza di un processo di tipo indiziario. Lo
stesso Sost. Procuratore Pubblico ne ha confermata la peculiarità al
dibattimento, e così pure la difesa. L’accusa si basa quindi su degli indizi e
non su delle prove.
2.1
Sono
infatti prove quelle circostanze che una volta acclarate sono idonee a
dimostrare la certezza (es. colpevolezza o innocenza dell’imputato) o un fatto
procedurale (es. notifica di un atto): elementi che in concreto, all’evidenza,
difettano: l’accusato non è reo confesso, non è stato colto in fragranza di
reato e nessun testimone ha assistito ai fatti; infine il rapporto della polizia
scientifica - come si vedrà più oltre - non oltrepassa la soglia
dell’indizio. L’indizio si definisce infatti “prova critica”, in
quanto costituisce una circostanza certa dalla quale, attraverso una massima di
esperienza, si deduce logicamente una conclusione circa la sussistenza od
insussistenza di un atto oggetto di accertamento processuale, in particolare la
sussistenza, o meno, del fatto da provarsi. Va sottolineato al proposito che
per l’utilizzazione a fini probatori degli indizi è richiesto che questi debbano
essere “gravi, precisi e concordanti” (Dizionario giuridico Simone on line; __________, alle voci:
“indizio” e “prove”; Rep. 1980,
pag. 147).
2.2
Detto
altrimenti, si può fondare il giudizio di condanna, mancando prove
tranquillanti e sicure, su indizi che tuttavia permettano un processo
d’induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso; la condanna dev’essere
la necessaria conseguenza quindi della corretta valutazione di quegli indizi,
ritenuto che ove vi siano più indizi in relazione al fatto da provarsi, il
giudice deve aver cura di valutarli nel loro insieme e non isolatamente.
2.3
Sulle prove
raccolte il giudice di merito decide poi secondo il suo libero convincimento,
in base alle risultanze del pubblico dibattimento. L’esistenza o l’inesistenza
di un fatto è provata quando il giudice ne sia particolarmente convinto. Egli
deve essere moralmente certo. Tale certezza morale non è data ove egli abbia
ancora dubbi, ossia ove non sia in grado di escludere praticamente che, nelle
circostanze concrete, la situazione di fatto potrebbe essere diversa e
giuridicamente non equivalente. Allorquando il giudice penale che, per legge,
deve valutare liberamente le prove, raggiunge tale convincimento, la prova
dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto risulta fornita (Assise Criminali
di Lugano, 31 maggio 1990 in re M.S.; 20 agosto 1992 in re E.G. e S.A.; Rep. 1990, pag. 147).
2.4
In questo
contesto si inserisce il principio “in dubio pro reo”, che costituisce
un corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv.2 Patto ONU II e ripresa al cpv. 3 dell’art. 1 del
nostro Codice di rito penale, principio dal quale deriva che il dubbio deve
andare a favore dell'accusato. Se infatti l'accusato è presunto innocente, ciò
significa che non può essere dichiarato colpevole sin tanto che questa
presunzione non viene refragrata. In altre parole, se l'accusa non riesce a
stabilire la commissione dell'infrazione in tutti i suoi elementi, il giudice
non può dichiararsi convinto dell'esistenza di un fatto sfavorevole
all'accusato, dovendo bensì decidere a suo favore, ritenuto che il dubbio
equivale ad una prova positiva di non colpevolezza (Piquerez, Procédure pénale suisse, urigo, 2000, pag. 403, n.
1918; del medesimo autore: Manuel de procédure pénale suisse, Zurigo 2001, pag.
226, n. 11; Hauser/Schweri, Schweizerisches
Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2002, pag. 229, n. 12-13; DTF 124 IV 86).
Il
principio “in dubio pro reo” disciplina sia la valutazione delle prove
sia il riparto dell’onere probatorio, nel senso che impone alla pubblica accusa
di provare la colpevolezza dell’imputato e non a quest’ultimo di dimostrare la
propria innocenza. Riguardo all’apprezzamento delle prove, esso comporta che il
giudice penale non può dichiararsi convinto dell’esistenza di una fattispecie
più sfavorevole all’imputato, quando, secondo una valutazione non arbitraria
del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo in cui si è verificata la fattispecie.
Il precetto non impone che l’apprezzamento delle prove conduca a un assoluto
convincimento (TF 27.11.2003 in re X., inc.6P.126/2003, cons. 2.2.; DTF 124 IV
88.
cons. 2a). Se l’innocenza è presunta e se il dubbio deve andare a favore
dell’accusato, ne discende che il giudice non può emettere una sentenza di
condanna qualora non ne abbia il convincimento e abbia ragionevolmente motivo
di dubitare della colpevolezza.
3.
Tornando
al caso di specie una cosa è certa: il danneggiamento dell’autovettura non è
avvenuto il sabato pomeriggio (12 luglio 2003), nel mentre che sul sedime della
__________ sono venuti a trovarsi contemporaneamente i coniugi __________ ed i
fratelli __________. Incontestabilmente il reato è quindi antecedente o
posteriore all’incontro tra queste quattro persone ed all’animata discussione
che ne è seguita. È quindi possibile distinguere tre momenti in cui il
danneggiamento può essere avvenuto:
a) prima
che i coniugi __________ giungessero sul sedime della __________ per l’appuntamento
con il signor __________;
b) tra il
momento in cui i coniugi __________ sono arrivati sul piazzale della __________
ed il momento in cui i fratelli __________ li hanno raggiunti;
c) dopo
che, pagata la fattura e recuperato il furgone, i coniugi __________ hanno
lasciato __________.
L’analisi
di questi tre momenti è importante in relazione al movente. Per l’accusa,
infatti, __________ avrebbe agito alimentato da propositi di vendetta, o
perlomeno di irata reazione all’atteggiamento di supponenza e derisione, tenuto
dal signor __________ nei confronti suoi e di sua moglie; un sentimento di
ritorsione dettato inoltre dalle gravose e (per lui) truffaldine condizioni
poste dal __________ per il ritiro dell’autofurgone.
a) Dagli atti
e dal dibattimento risulta che in serata di venerdì 11 luglio 2003 ed in
mattinata di sabato 12 luglio 2003 vi furono più telefonate tra la moglie
dell’accusato ed il signor __________, tutte vertenti sui costi di intervento
della __________ per il recupero del furgone e sulle modalità di pagamento. La
signora __________ ha dichiarato che nelle suddette circostanze il signor __________
si sarebbe rivolto a lei con toni arroganti e da presa in giro, confermandole
poi, la mattina del 12 luglio 2003, “che non ci avrebbe ritornato il furgone
se non c’erano tutti i soldi” (verbale 13 novembre 2003, pag. 1-2). Sempre
la mattina di sabato (12 luglio 2003), i coniugi __________ sarebbero riusciti
a racimolare il denaro per pagare la __________ a seguito di che vi sarrebe stata
un’ulteriore telefonata per concordare l’appuntamento del pomeriggio. Si è
trattato in sostanza di una fase interlocutoria di trattative finalizzate al
recupero del furgone, dalle quali non emerge comunque un quadro oggettivo di
animosità tale da indurre l’accusato - seppure risentito - a maturare un
disegno di vendetta, prendere la propria auto, recarsi a __________ e compiere
il misfatto. In realtà, come ha riferito al dibattimento, a quel momento le sue
preoccupazioni erano ben altre: trovare le persone disposte a fargli credito
per poter riavere al più presto il furgone e consegnarlo quindi al legittimo
proprietario (__________). In questa fase degli accadimenti l’esistenza di un
movente è, invero, sostenibile; ma lo è altrettanto la tesi contraria. L’assenza
di movente appare anzi più credibile, specie se si pon conto alle affermazioni
dell’accusato, secondo cui l’impeto d’ira ed il culmine dell’animosità sono
stati raggiunti solo il sabato pomeriggio (12 luglio 2003) durante la
discussione a quattro, ove del resto non eslcude di aver pronunciato la frase “ve
la farò pagare”. Per il rimanente non v’è prova né indizio che l’accusato
si sia reso autore del danneggiamento tra la sera di venerdì 11 luglio ed il
momento in cui è giunto a __________ con la moglie il giorno successivo.
b) Sabato 12
luglio 2003, verso le 14:00 (versione coniugi __________), o al più tardi verso
le 17:30 (versione fratelli __________) l’accusato raggiunge con la moglie il sedime
della __________ per incontrarsi con il signor __________. Questi non è
presente all’ora stabilita, sicché i coniugi __________ iniziano ad attendere.
Trascorre mezz’ora e non si intravvede nessuno. La tensione inizia a salire. La
moglie dell’accusato telefona al Saccomandi invitandolo a presentarsi
all’appuntamento. Questi risponde: “quando mi vedi arrivo ... non rompere i coglioni”.
A questo punto l’accusato, già stizzato per gli antecedenti, si
incollerisce ulteriormente (verbale 19 agosto 2003, pag. 2). Questa fase
temporale rappresenta il momento più plausibile durante il quale l’accusato
avrebbe potuto compiere il reato: in primo luogo i signori __________ non erano
presenti; in secondo luogo egli era adirato nei confronti di Andrea __________,
in terzo luogo egli si trovava sul posto. Il momento era dunque propizio per
ottenere riparazione, avventandosi sui beni di chi gli aveva procurato le
offese. Sennonché l’accusato nega come detto di aver commesso il fatto. Del
pari la moglie: “tra sabato e domenica, io e mio marito siamo stati sempre
assieme e quindi non vedo come possa essere stato lui a causare i danni citati”
(verbale 13 novembre 2003, pag. 3). Ribadisce inoltre di nemmeno aver
notato la Mercedes, ma solo la BMW M3 del __________. Aggiunge poi che di
sabato la zona è piuttosto frequentata: lungo la strada cantonale in quel punto
trovano sede infatti vari commerci ed in particolare una stazione di benzina,
proprio nelle immediate vicinanze. Insomma, a suo dire, solo uno stupido
avrebbe potuto compiere questo tipo di atto in quel posto e in quel momento
della giornata, tanto era alto il rischio di essere visto da qualcuno.
Oggettivamente, poi, l’accusato avrebbe corso il grosso rischio che __________,
una volta giunto sul posto, si fosse avveduto del danno, ciò che all’evidenza
avrebbe reso ancor più difficoltoso il recupero del furgone, comportando
inoltre ben peggiori conseguenze per lui, di ordine finanziario ma anche penale.
Comunque sia, se l’accusato avesse portato a termine il suo disegno di vendetta
durante questa fase, riuscirebbe difficile comprendere perché, a vendetta
consumata, nella susseguente animata discussione si sarebbe rivolto ai fratelli
__________ con l’affermazione “ve la farò pagare”.
Va detto
comunque che su tutti questi aspetti l’inchiesta di polizia si è dimostrata
lacunosa: non si è saputo spiegare in effetti (eppure bastava rivolgere qualche
domanda) perché __________ non si è accorto del danno già il sabato, ma solo
domenica; perché egli abbia ricoverato la Mercedes nel capannone la domenica,
in attesa della polizia; per quali plausibili ragioni? Perché invece non
metterla al sicuro già il sabato, specie dopo le minacce dell’accusato (“ve
la farò pagare”) che lo avevano intimorito al punto di avvertire la
polizia? Ma sopra ogni cosa, resta infine l’assenza di una prova certa della
presenza della Mercedes nel piazzale della __________; e questo vale per tutte
e tre i periodi in disamina.
c) Secondo i
racconti dell’accusato, sabato 12 luglio 2003, dopo aver saldato la fattura e
preso in consegna il furgone, egli si è recato presso il garage __________ a __________
per restituire il mezzo al legittimo proprietario, dopo di che ha fatto rientro
al suo domicilio di __________, rimanendovi con moglie e figli per il resto del
fine settimana. Come visto, la moglie, seppure teste interessata, conferma
questa circostanza. L’accusato nega recisamente di essere tornato sui luoghi, men
che meno con intenti vendicativi. Egli era effettivamente incollerito con il __________,
e le sue finanze, già precarie, avevano subito un altro duro colpo con il
pagamento della fattura __________; tuttavia non al punto di trasformarlo in un
vendicatore (“non sono una persona che ogni volta che ha un litigio deve
distruggere una macchina”). Suo malgrado, in fondo, il suo scopo era stato
raggiunto per buona pace di tutti: riconsegnare l’autofurgone indenne al
proprietario. Nei fatti - così ha dichiarato - una volta tornato a casa la sua
ira era ormai sopita. Da ricordare in proposito che, come dichiarato
dall’accusato, egli se l’era presa esclusivamente con __________: alieno da lui
ogni risentimento nei confronti della __________ o del suo titolare (padre e/o
madre di __________). In questa fase temporale il movente su cui si fonda la
tesi accusatoria si indebolisce, perde consistenza, di modo che, in assenza di
prove certe, l’intimo convincimento della colpevolezza dell’accusato può essere
raggiunto solo in presenza di altri indizi, purché gravi, precisi e
concordanti.
4.
L’accusa
ravvede questo tipo di indizio in modo particolare nelle risultanze del
rapporto della polizia scientifica. Riscontri oggettivamente importanti, senza
i quali si sarebbe imposta, di tutta evidenza, la formulazione di un non luogo
a procedere. Il raffronto delle tracce prelevate dalla Mercedes con il calco
della suola destra dell’accusato mostra convergenze che pesano gravemente sulle
spalle di quest’ultimo: anzitutto la corrispondenza, o meglio compatibilità,
del numero di piede (44), inoltre l’identica tipologia (disegno) della suola,
infine la contingenza che le calzature dell’accusato non presentano peculiarità
tali da poter escludere che le scarpe usate per il danneggiameno siano proprio
le sue. Questo importante indizio, collegato al movente, all’occasione per
delinquere (presenza della Mercedes sul piazzale della __________) ed alle
coincidenze temporali, rappresenterebbero per l’accusa un insieme di elementi e
circostanze convergenti, idonei e sufficienti per addivenire al convincimento
della colpevolezza dell’accusato.
5.
Questo
giudice dissente da tale opinione. Il rapporto della scientifica non procura
certezze, non racchiude in sé quel carattere di “experimentum crucis” che
consenta di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che fu proprio la
scarpa destra dell’accusato, e solo quella, a colpire la Mercedes della signora
__________. Ne fanno stato espressioni quali “è possibile unicamente
affermare che è senz’altro fattibile che la traccia (parziale orma di scarpa)
rilevata in occasione della costatazione del reato in questione sia stata
lasciata dalla scarpa da sport destra marca Puma, taglia 44 appartenente a __________
senza tuttavia poterlo dimostrare concretamente”. E ancora: “si può
notare una buona compatibilità riguardo alla concordanza delle dimensioni ed al
disegno generale della suola, senza comunque evidenziare caratteristiche
specifiche tali da poter dimostrare che la scarpa all’origine della traccia
appartenga ad __________” (rapporto scientifica, pag. 2 e segg.). Il
referto è intriso di conclusioni tutt’altro che perentorie, anzi del tutto
possibiliste, che lasciano ampio spazio alle tesi difensive. Alla luce dei
rilievi della scientifica nulla può quindi assodare l’appartenenza delle tracce
lasciate sulla Mercedes alla scarpa destra “Puma” dell’accusato, rimanendo
puri elementi indiziari quelli acquisiti. In quest’ottica vanno condivise le
pertinenti argomentazioni della difesa: di scarpe “Puma” con profili di
suola identici a quelli analizzati dalla scientifica ve ne sono ben dodici
modelli sul mercato, tutti assai diffusi, anche alle nostre latitudini. Inoltre
al giorno d’oggi, a differenza forse che per il passato, è tutt’altro che raro
imbattersi in persone con taglia di piedi 44.
6.
In DTF 127
I 40 (consid. 2a) il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire le modalità
di applicazione del principio “in dubio pro reo” nell’ottica del giudice
e del giudizio: nell’esame degli elementi probatori, che avviene secondo il suo
libero apprezzamento, il giudice deve chiedersi se l’accusa ha saputo recare
prove o indizi che non lasciano dubbi (“zweifelfrei”) sulla colpevolezza
dell’accusato. Egli può ritenere fatti o circostanze sfavorevoli all’accusato
solo se, dopo un coscienzioso approfondimento del materiale probatorio, abbia
raggiunto il pieno convincimento della loro esistenza. Un giudizio di condanna
deve quindi fondarsi, dal profilo oggettivo, su sufficienti e chiare prove di
colpevolezza (“hinreichende Schulbeweise”) e, dal profilo soggettivo, sul
pieno convincimento del giudice circa la loro esistenza (“volle richterliche
Überzeugung”). Questi concetti sono stati ripresi diffusamente in una recentissima
sentenza, ove il Tribunale federale ha tenuto a sottolineare che in tale
prospettiva una semplice verosimiglianza non è sufficiente per pronunciare una
condanna, anche se l’assoluta certezza non è necessaria. L’Alta Corte ribadisce
inoltre che il principio “in dubio pro reo” è violato laddove il giudice
pronunci una condanna nonostante l’esistenza di rilevanti e non sopprimibili
dubbi, oppure la pronunci senza essere stato colto dal dubbio, allorquando sussistevano
invece ragionevoli motivi per dubitare (Sentenza 1P.474/2004 del 3 dicembre
2004, consid. 2.2 e 2.3, riportata in SJZ 101 [2005], pag. 67-68). Da tenere
presente, infine, che per “rilevante” deve intendersi non già un dubbio
astratto o teorico, bensì quello che, alla luce delle circostanze oggettive del
caso, insorgerebbe in ogni persona critica e ragionevole (Hauser/Schweri, op cit., pag. 229, n.
12).
7.
Nel caso
di specie questo giudice non addiviene al pieno convincimento della
colpevolezza dell’accusato, sussistendo un dubbio, rilevante, che gli elementi
portati dall’accusa non hanno saputo dissipare. Non vi sono prove ma solo
indizi a carico del signor __________: il movente, come visto, dev’essere
relativizzato e ricondotto ad una giusta dimensione (cfr. consid. 3), non
essendo sufficiente desumerne l’esistenza da un litigio, ancorché cruento o da
un “ve la farò pagare”, espressione che ricorre sovente in un contesto
litigioso ma non per questo necessariamente sussumibile in movente. L’occasione
per delinquere: anche qui non vi è sufficente certezza quanto alla presenza
della Mercedes nel piazzale della __________. Si rammenti in proposito che sia
l’accusato che la moglie dichiarano di non averla notata. Infine il referto della
scientifica che non da un responso univoco, ma è suscettibile di
interpretazione, come detto possibilista. Tutti questi elementi, in
conclusione, sia presi a sé stanti sia valutati nel loro insieme non assumono
la connotazione di indizi gravi, precisi e concordanti indispensabile per un
pronunciato di condanna. La prova dell’esistenza del fatto, non risultando
fornita, l’accusato dev’essere perciò prosciolto.
8.
Trattandosi
di sentenza di proscioglimento le spese vanno poste a carico dello Stato.
P.Q.M.
visti gli art. 1
segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto sub 1; decaduti gli altri;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di danneggiamento
(art. 144 cpv. 1 CP) per i fatti indicati nel decreto di accusa No. DA
2818/2004 del 30 agosto 2004;
assegna tasse e
spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del
ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre
esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la
precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese
(art. 289 cpv. 2 CPP).
,
intimazione a: Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 0.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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