10.2004.345
guida di un autovettura sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, cocaina
3 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.345
Data decisione, Autorità:
03.02.2005, PRPEN
Titolo:
guida di un autovettura sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, cocaina
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.345/CEG
DA
2842/2004
Bellinzona
3
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alle
norme della circolazione,
per aver
condotto l’autovettura __________ (recte: __________) essendo sotto
l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del __________ risultata positiva per la cocaina;
fatti avvenuti a __________ __________;
reato previsto
dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31
cpv. 2 LCS, art. 2 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto
d’accusa del 30 agosto 2004 no. DA 2842/2004 del AINQ 1 che propone la
condanna:
1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.--
(cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 13 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 febbraio
2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore avv. DI
1, , mentre il AINQ 1 con lettera 26 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al
pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa
impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il
difensore, il quale ha postulato l’assoluzione del proprio assistito.
Dovendo
ancora applicare per il principio della lex mitior il vecchio art. 2
ONC, la difesa ha ricordato innanzitutto che spetta all’accusa l’onere della
prova dell’inabilità alla guida per influsso di stupefacenti. L’incarto non
riporta alcuna perizia medica, come invece richiesto da dottrina e
giurisprudenza; nemmeno il decreto d’accusa menziona quale sarebbe la quantità
ritenuta determinante.
Fatti
I
documenti prodotti (in particolare lo scritto del Laboratorio __________ SA in
risposta a precise domande) darebbero a mente della difesa la certezza che una
(minima) assunzione di cocaina (le tracce riportano 204 ng/ml) quasi 24 h prima
dell’incidente non può avere avuto influsso alcuno sulla guida dell’accusato.
Peraltro lo stesso referto indica che gli effetti della cocaina durano al
massimo per un paio d’ore.
per ultimo
l'accusato, il quale ha tenuto a sottolineare che questo decreto d’accusa lo fa
sembrare ingiustamente responsabile dell’incidente mortale della circolazione,
nel quale, per contro, non ha avuto ruolo alcuno, se non purtroppo, quello di
assistervi;
posti a giudizio
i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1
autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per aver
condotto, a __________, l’autovettura __________ targata __________ essendo
sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi
tossicologica del __________risultata positiva per la cocaina?
Considerandi
2.
In caso di
risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena
proposta?
3.
A chi
vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1
segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al
quesito posto sub 1, decaduto il quesito posto sub 2;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di
infrazione alle norme della circolazione per i fatti accaduti a __________ __________
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2842/2004 del 30
agosto 2004;
assegna tasse e
spese allo Stato;
avvertite le
parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione
della sentenza;
dichiara la
sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello
Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 200.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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