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Decisione

10.2004.345

guida di un autovettura sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, cocaina

3 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

I

documenti prodotti (in particolare lo scritto del Laboratorio __________ SA in

risposta a precise domande) darebbero a mente della difesa la certezza che una

(minima) assunzione di cocaina (le tracce riportano 204 ng/ml) quasi 24 h prima

dell’incidente non può avere avuto influsso alcuno sulla guida dell’accusato.

Peraltro lo stesso referto indica che gli effetti della cocaina durano al

massimo per un paio d’ore.

per ultimo

l'accusato, il quale ha tenuto a sottolineare che questo decreto d’accusa lo fa

sembrare ingiustamente responsabile dell’incidente mortale della circolazione,

nel quale, per contro, non ha avuto ruolo alcuno, se non purtroppo, quello di

assistervi;

posti a giudizio

i seguenti quesiti:

1. E’ ACCU 1

autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, per aver

condotto, a __________, l’autovettura __________ targata __________ essendo

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi

tossicologica del __________risultata positiva per la cocaina?

Considerandi

2.

In caso di

risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena

proposta?

3.

A chi

vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1

segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente al

quesito posto sub 1, decaduto il quesito posto sub 2;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di

infrazione alle norme della circolazione per i fatti accaduti a __________ __________

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2842/2004 del 30

agosto 2004;

assegna tasse e

spese allo Stato;

avvertite le

parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione

della sentenza;

dichiara la

sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello

Stato,

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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