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Decisione

10.2004.346

circolazione in stato di ebrietà

27 gennaio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni;

Considerandi

2.

alla multa di fr. 1'000.-- (mille);

3.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 settembre 2004;

indetto il

dibattimento in data 27 gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato

personalmente, assistito dall’avv. DI 1, Lugano, mentre il

Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale ha postulato

il proscioglimento del proprio assistito; in via subordinata ha chiesto la

riduzione della pena, in particolare l’abolizione della multa, considerato che

il giovane è senza occupazione;

per ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1autore colpevole di circolazione

in stato di ebrietà,

per avere, a __________,

condotto l’autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia:

min. 1.47 - max. 1.75 grammi per mille)?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse

e le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41

cifra 4, 80 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 2 e 4; decaduto il quesito posto sub 3;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione

in stato di lieve ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) - tasso alcolemico al

momento critico, comunque superiore a 0.8 g/mille - per i fatti compiuti a __________

nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2933/2004 del 6

settembre 2004;

condanna Giancarlo ACCU 1,

1.

alla multa di fr. 600.—

(seicento);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.— per

complessivi fr. 600.-- (seicento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento

entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Servizio

dei ricorsi del Consiglio di Stato, Bellinzona (inc. CIR.2004.147/ES),

Ufficio

giuridico della circolazione, Camorino (80561),

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 600.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr.

1'200.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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