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Decisione

10.2004.347

circolato con l'autovettura ad una velocità superiore e in stato di ebrietà

2 dicembre 2004Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

2. infrazione alle norme della

circolazione

per avere, circolando nello

stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa

60/70 km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente omesso di

mantenere la necessaria distanza dall’antistante vettura __________ targata __________

condotta da __________ che si era regolarmente fermata a causa di lavori in

corso, urtandola così da tergo;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90

cifra 1 LCS in relazione con gli articoli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2,

32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCS; art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1

lett. a, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito con decreto d’accusa del 6 settembre

2004 no. DA 2959/2004 del _AINQ1 che propone la condanna:

1.

Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

75.

(settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17.04.2001.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie

di fr. 300.--.;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 14 settembre 2004;

indetto il

dibattimento in data 2 dicembre 2004, al quale è comparso l'accusato

personalmente, assistito dal proprio difensore avv. DI1, Lugano, mentre il _AINQ1

con lettera 26 ottobre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico

dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale non

contesta i reati in sé, né la pena di 90 giorni sospesa condizionalmente, ma

chiede che non venga pronunciata la revoca della precedente decretata dal

Ministero Pubblico nel 2001. Il referto peritale Ingrado prodotto prova che _ACCU1

non è un etilista, ma è (stato) solo un bevitore occasionale, che, da quando si

è reso conto, dopo l'incidente qui in esame, di aver messo in pericolo la vita

di terzi, non ha più toccato una goccia di alcol, come si evince del resto dal

medesimo referto Ingrado. L'accusato si sta volontariamente sottoponendo ai

controlli dell'alcolemia presso lo stesso Centro, con ottimi risultati.

L'accusato sta quindi

mantenendo una buona condotta; egli crede nella sua astinenza dall'alcol e lo

sta dimostrando: da sei mesi non beve più, rendendosi conto che la reazione

"goliardica" all'avanzamento della sclerosi multipla di cui è

affetto, è del tutto sbagliata, a maggior ragione allorquando mette in

pericolo, anche solo astratto, terze persone.

In diritto egli rileva che la

dottrina (Trechsel) indica che una pena detentiva inferiore ai tre mesi

costituisce di regola caso lieve, per cui alla proposta di revoca della pena di

75.

giorni può, per contro, trovare applicazione l'art. 43 cifra 3 cpv. 2 CP.

Il difensore chiede inoltre che

tasse e spese siano contenute e che la multa sia commisurata alle entrate

dell'accusato (fr. 3'100.--: fr. 2'200.-- da pigione casa e fr. 900.-- per

indennità AI al 50 %).

per ultimo l'accusato;

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E' _ACCU1 autore colpevole di:

1.1

circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto, a __________o il __________4, l’autovettura __________

targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.66 - max.

2.09

grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1996 e nel 2001

per analogo reato?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione, per avere, circolando a __________ il __________nello stato

psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60/70

km/h malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente omesso di mantenere

la necessaria distanza dall’antistante vettura __________ targata __________ condotta

da __________ che si era regolarmente fermata a causa di lavori in corso,

urtandola così da tergo?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico il 17 aprile 2001?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

visti gli art. dall’art. 90 cifra 1,

91.

cpv. 1 LCS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCS;

art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 12 cpv. 1 ONC; 9 e

segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 2, 3, 4.1. e 5; negativamente al quesito posto sub 4;

dichiara _ACCU1

autore colpevole di circolazione

in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS), e di infrazione alle norme

della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) per i fatti compiuti a __________

il __________nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 2959/2004

del 6 settembre 2004;

condanna _ACCU1

1.

alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5

(cinque) anni;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

3.

al pagamento delle tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.04.2001, ma lo ammonisce

e prolunga il periodo della sospensione condizionale di anni 2 (due);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 1'000.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'600.-- totale

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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