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Decisione

10.2004.348

cagionato un danno al corpo e alla salute colpendo alla testa in modo violento e incusso spavento e timore

16 dicembre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

2004 no. 2556/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese

giudiziarie di fr. 50.--.

3.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

10.

(dieci) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

pubblico del Cantone Ticino il 29.09.2003, ma l'ammonisce formalmente.

4.

Ordina la confisca di un coltello (tipo roncola) con lama della lunghezza di

6.

cm., sequestrato in data 16.07.2004.;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta in data 25 agosto 2004;

indetto il dibattimento 16 dicembre 2004,

al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata, non è comparso,

mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma

del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

lesioni semplici, per avere, a __________,

presso l’esercizio pubblico __________, in data __________, intenzionalmente

cagionato un danno al corpo e alla salute di __________i, segnatamente

colpendolo alla testa in modo violento, facendolo rovinare a terra e perdere i

sensi, nonché colpendolo con un calcio al viso, causandogli varie contusioni?

1.2

minaccia, per avere, nelle

circostanze di tempo e di luogo di cui sub 1, incusso spavento e timore a __________i,

usando grave minaccia, segnatamente agitandogli davanti al corpo un coltello

con lama a mezza luna (tipo roncola) della lunghezza di 6 cm e chiedendogli “hai

paura eh?”?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di

detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 29.9.2003?

4.1

In caso di risposta negativa

deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

5.

Deve essere ordinata la

confisca del coltello (tipo roncola) con lama della lunghezza di 6 cm,

sequestrato in data 16.7.2004?

6.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

7.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

visti gli art. 11, 41 cifre 1 e 3,

58, 59, 66, 68, 123, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1.1

, 1.2., 3, 5 e 6, negativamente ai quesiti posti sub 2, 4 e 4.1.,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di lesioni

semplici (art. 123 cifra 1 CP) e minaccia (art. 180 CP) per i fatti

compiuti a il nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. 2556/2004

del 4 agosto 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--, per

complessivi fr. 350.— (trecentocinquanta);

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 29.9.2003, ma l’ammonisce

formalmente (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

la confisca del coltello (tipo

roncola) con lama della lunghezza di 6 cm, sequestrato in data 16.7.2004 (art.

58.

e 59 CP);

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona.

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 350.-- totale

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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