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Decisione

10.2004.349

per avere offeso l'onore e minacciato per telefono

27 gennaio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

2004 no. DA 2720/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

alla multa di fr. 300.-- (trecento);

Considerandi

2.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;

indetto il dibattimento in data 27

gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona,

patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al

dibattimento; mentre il AINQ 1 con lettera 4/8

novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il patrocinatore di parte civile,

il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo

di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile,

fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle

spese del procedimento penale da lui causato;

l’accusato, il quale chiede il

proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo

minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa

(come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “viscido”,

detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle

manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste

di parte civile;

per ultimo di nuovo l’accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E' ACCU 1 autore

colpevole di:

1.1

ingiuria, per avere, ad __________,

agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________,

tacciandolo di viscido e vile?

1.2

minaccia, per avere, a __________,

agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con

la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

4.

Devono essere riconosciute le

pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al

competente foro civile?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg., 49 cifra 4,

177.

CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

2.

e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti posti sub 1.1. e 4,

negativamente al quesito posto sub 1.2.,

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ingiuria

(art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004,

durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo

di “viscido”;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 150.--

(centocinquanta);

2.

al pagamento alla parte

civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6

CPP).

§ Per le altre pretese

rinvia la parte civile al competente foro civile;

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per

complessivi fr. 200.-- (duecento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

proscioglie ACCU 1 dall’accusa di minaccia

e di ingiuria, limitatamente all’espressione “vile”, oggetto d’accusa

come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004;

avvertite le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 100.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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