10.2004.349
per avere offeso l'onore e minacciato per telefono
27 gennaio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.349
Data decisione, Autorità:
27.01.2005, PRPEN
Titolo:
per avere offeso l'onore e minacciato per telefono
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.349/CEG
DA
2720/2004
Bellinzona
27
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
ACCU 1 d
patr. da: PR 1
prevenuto colpevole di 1. ingiuria,
per avere, durante una
conversazione telefonica, offeso l’onore di __________ __________, tacciandolo
di viscido e vile;
2. minaccia,
per avere incusso spavento a __________,
minacciandolo al telefono con la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori
di casa”;
fatti avvenuti ad __________ e __________, agli __________;
reati previsti dagli art. 177 e 180
cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 agosto
Fatti
2004 no. DA 2720/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
alla multa di fr. 300.-- (trecento);
Considerandi
2.
al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 8 settembre 2004;
indetto il dibattimento in data 27
gennaio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e l’avv. PR 1, Bellinzona,
patrocinatore della parte lesa __________, costituitasi parte civile al
dibattimento; mentre il AINQ 1 con lettera 4/8
novembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il patrocinatore di parte civile,
il quale ha postulato la conferma del decreto d’accusa e ha chiesto, a titolo
di risarcimento, la rifusione di fr. 4'304.— come a fattura della parte civile,
fr. 1'022.20 per spese di patrocinio e di fr. 1.— per torto morale nonché alle
spese del procedimento penale da lui causato;
l’accusato, il quale chiede il
proprio proscioglimento non avendo mai proferito la parola “vile”, mai avendo
minacciato __________, tantomeno in quel periodo indicato nel decreto d’accusa
(come già indicato a verbale di polizia) e sostenendo che “viscido”,
detto telefonicamente, non costituiva in quel contesto - “provocato” dalle
manchevolezze dell’amministratore - un’offesa. Egli si è opposto alle richieste
di parte civile;
per ultimo di nuovo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E' ACCU 1 autore
colpevole di:
1.1
ingiuria, per avere, ad __________,
agli __________,durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________,
tacciandolo di viscido e vile?
1.2
minaccia, per avere, a __________,
agli __________, incusso spavento a __________, minacciandolo al telefono con
la frase “ti vengo a prendere e ti tiro fuori di casa”;
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
4.
Devono essere riconosciute le
pretese della parte civile e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al
competente foro civile?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg., 49 cifra 4,
177.
CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
2.
e 3, in modo parzialmente affermativo ai quesiti posti sub 1.1. e 4,
negativamente al quesito posto sub 1.2.,
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ingiuria
(art. 177 CP), per avere, ad Arbedo, agli inizi del mese di maggio 2004,
durante una conversazione telefonica, offeso l’onore di __________, tacciandolo
di “viscido”;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 150.--
(centocinquanta);
2.
al pagamento alla parte
civile di fr. 350.-- (trecentocinquanta) a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6
CPP).
§ Per le altre pretese
rinvia la parte civile al competente foro civile;
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per
complessivi fr. 200.-- (duecento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di minaccia
e di ingiuria, limitatamente all’espressione “vile”, oggetto d’accusa
come a decreto del 23 agosto 2004 no. DA 2720/2004;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 350.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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