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Decisione

10.2004.350

opposizione tardiva; obbligo di ricezione

21 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti il 3 luglio 2004 a __________;

reati

previsti dagli art. 144 cpv. 1 CP, art. 285 cifra 1 CP,

art. 7 LOP;

e meglio come

al decreto d’accusa no. DA 2547/2004 di data 4 agosto 2004 del AINQ 1 con il quale è stata proposta la

condanna:

1. Alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo

sofferto.

Considerandi

2.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15

(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico del Canton Ticino il 13.05.2004.

3.

Per ogni

pretesa la parte civile , è rinviata al competente foro civile.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

5.

Non

revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20

(venti) giorni di detenzione e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi

confronti dal Untersuchungsrichteramt __________, il 13.04.2004, ma ne prolunga

di 1 (uno) anno il periodo di prova.

vista l'opposizione

interposta dall'accusato in data 3 settembre 2004;

considerato che nel frattempo

il Ministero Pubblico ha trasmesso l'incarto con l'"opposizione" alla

Pretura penale;

che in

data 22 settembre 2004 è stata emessa l'ordinanza d'apertura;

che

preventivamente alla fissazione del dibattimento va esaminata la fattispecie

per quanto attiene la tempestività dell'opposizione (datata dall'accusato 3

settembre 2004, spedita, come si evince dalla busta, con raccomandata da __________

il 6 settembre 2004) al decreto d'accusa;

che ciò è

giustificato primariamente da motivi di economia processuale;

che il

decreto d'accusa è stato regolarmente intimato il 4 agosto 2004 (doc. _, oltre

che per conferma dal sistema "track & trace" da La Posta)

all'accusato; nello stesso, a pag. 2, è indicato che:

"L'accusato

e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Generale formale

opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa

entro 15 giorni dall'intimazione (art. 210 CPPT); gli atti saranno allora

trasmessi per la celebrazione del pubblico dibattimento al Giudice competente

(art. 211 CPPT).

In caso

di mancata opposizione, il decreto d'accusa acquisterà forza di cosa giudicata

senza ulteriori formalità.";

che

pertanto è stato formalmente ossequiato il disposto di cui all'art. 208 cpv. 1

CPPT, in particolare lett. e, che impone tale avvertenza nel decreto d'accusa;

che giusta

l'art. 19 CPPT, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini

fissati nel CPPT non possono essere prorogati;

che il 6

settembre 2004 il Ministero Pubblico ha attestato la crescita in giudicato del

menzionato decreto (doc. _);

che in

data 7 settembre 2004 è pervenuto al Ministero Pubblico uno scritto

dell'accusato che dichiarare di inoltrare "formale opposizione al

decreto d'accusa";

che lo

stesso appare sine dubio inviato ben oltre il termine perentorio di

quindici giorni fissato dalla legge (art. 208 cpv. 1 lett. e CPPT) e indicato

nel decreto d'accusa; peraltro l'accusato non menziona alcun motivo a

giustificazione del mancato ossequio del termine;

che

l'interrogatorio dell'accusato di fronte agli organi inquirenti è avvenuto il 3

luglio 2004;

che

l'accusato, pur cittadino straniero, comprende la lingua italiana;

che lo

stesso giorno all'accusato, che si è rifiutato di firmarlo, è stata sottoposta

la dichiarazione ex art. 207-207a CPPT;

che in

tale dichiarazione è espressamente indicato che "il Procuratore

Pubblico, ricevuti gli atti dell'inchiesta di polizia, se riterrà di dover

formulare un decreto di accusa nei miei confronti sulla scorta di tali atti e,

in genere, delle risultanze delle informazioni preliminari, lo potrà fare senza

ulteriori avvisi (art. 207a CPP)";

che

l'accusato doveva quindi ragionevolmente attendersi a breve-medio termine una

decisione dal Procuratore Pubblico in merito ai fatti per i quali era stato

interrogato nel mese di luglio 2004 (cfr. DTF 116 Ia 90);

che

all'accusato incombeva un cosiddetto "obbligo di ricezione" ("Empfangspflicht"),

derivante dal principio della buona fede, in base al quale egli doveva adottare

le misure necessarie affinché le comunicazioni ufficiali potessere esserle

notificate, ad esempio indicando un rappresentante autorizzato a ricevere tali

atti oppure informando l'autorità circa la sua assenza (DTF 107 V 187),

rispettivamente segnalando a quest'ultima un indirizzo presso il quale

recapitare la posta (DTF 117 V 131 cons. 4a);

che a

maggior ragione ciò vale, se, come in casu, l'accusato, attendeva una

decisione, presumibilmente il decreto d'accusa, a conclusione di tale procedimento,

e non un mero atto di tipo incidentale;

che

pertanto il decreto d'accusa no. DA 171/2003 del 21 luglio 2003 è regolarmente

cresciuto in giudicato;

p.q.m.,

visti gli art.

19, 21, 208, 210 e 211 CPPT;

pronuncia: 1. L'opposizione

al decreto d'accusa no. DA 2547/2004 del 4 agosto 2004 emesso nei confronti di ACCU

1, è irricevibile.

2.

Alla

crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al

Procuratore Pubblico per quanto di sua competenza.

3.

La tassa

di giustizia di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico di ACCU 1.

4.

Contro il

presente giudizio è data facoltà di ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione e revisione penale, Lugano. Il ricorso deve essere presentato al

giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla

notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle

norme di legge che si ritengono lese (art. 289 CPPT).

5.

Intimazione:

ACCU

1,

e, alla

crescita in giudicato,

Ministero

Pubblico della Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione

dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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