10.2004.350
opposizione tardiva; obbligo di ricezione
21 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.350
Data decisione, Autorità:
21.10.2004, PRPEN
Titolo:
opposizione tardiva; obbligo di ricezione
ATTI PREPARATORI DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE
Incarto
n.
10.2004.350/
DA
2547/2004
Bellinzona
21
ottobre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il segretario Flavio
Biaggi per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
siccome
ritenuto
colpevole di danneggiamento, violenza o minaccia contro funzionari,
ubriachezza molesta;
Fatti
avvenuti il 3 luglio 2004 a __________;
reati
previsti dagli art. 144 cpv. 1 CP, art. 285 cifra 1 CP,
art. 7 LOP;
e meglio come
al decreto d’accusa no. DA 2547/2004 di data 4 agosto 2004 del AINQ 1 con il quale è stata proposta la
condanna:
1. Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo
sofferto.
Considerandi
2.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico del Canton Ticino il 13.05.2004.
3.
Per ogni
pretesa la parte civile , è rinviata al competente foro civile.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
5.
Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20
(venti) giorni di detenzione e fr. 1'000.-- di multa decretata nei suoi
confronti dal Untersuchungsrichteramt __________, il 13.04.2004, ma ne prolunga
di 1 (uno) anno il periodo di prova.
vista l'opposizione
interposta dall'accusato in data 3 settembre 2004;
considerato che nel frattempo
il Ministero Pubblico ha trasmesso l'incarto con l'"opposizione" alla
Pretura penale;
che in
data 22 settembre 2004 è stata emessa l'ordinanza d'apertura;
che
preventivamente alla fissazione del dibattimento va esaminata la fattispecie
per quanto attiene la tempestività dell'opposizione (datata dall'accusato 3
settembre 2004, spedita, come si evince dalla busta, con raccomandata da __________
il 6 settembre 2004) al decreto d'accusa;
che ciò è
giustificato primariamente da motivi di economia processuale;
che il
decreto d'accusa è stato regolarmente intimato il 4 agosto 2004 (doc. _, oltre
che per conferma dal sistema "track & trace" da La Posta)
all'accusato; nello stesso, a pag. 2, è indicato che:
"L'accusato
e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Generale formale
opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa
entro 15 giorni dall'intimazione (art. 210 CPPT); gli atti saranno allora
trasmessi per la celebrazione del pubblico dibattimento al Giudice competente
(art. 211 CPPT).
In caso
di mancata opposizione, il decreto d'accusa acquisterà forza di cosa giudicata
senza ulteriori formalità.";
che
pertanto è stato formalmente ossequiato il disposto di cui all'art. 208 cpv. 1
CPPT, in particolare lett. e, che impone tale avvertenza nel decreto d'accusa;
che giusta
l'art. 19 CPPT, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini
fissati nel CPPT non possono essere prorogati;
che il 6
settembre 2004 il Ministero Pubblico ha attestato la crescita in giudicato del
menzionato decreto (doc. _);
che in
data 7 settembre 2004 è pervenuto al Ministero Pubblico uno scritto
dell'accusato che dichiarare di inoltrare "formale opposizione al
decreto d'accusa";
che lo
stesso appare sine dubio inviato ben oltre il termine perentorio di
quindici giorni fissato dalla legge (art. 208 cpv. 1 lett. e CPPT) e indicato
nel decreto d'accusa; peraltro l'accusato non menziona alcun motivo a
giustificazione del mancato ossequio del termine;
che
l'interrogatorio dell'accusato di fronte agli organi inquirenti è avvenuto il 3
luglio 2004;
che
l'accusato, pur cittadino straniero, comprende la lingua italiana;
che lo
stesso giorno all'accusato, che si è rifiutato di firmarlo, è stata sottoposta
la dichiarazione ex art. 207-207a CPPT;
che in
tale dichiarazione è espressamente indicato che "il Procuratore
Pubblico, ricevuti gli atti dell'inchiesta di polizia, se riterrà di dover
formulare un decreto di accusa nei miei confronti sulla scorta di tali atti e,
in genere, delle risultanze delle informazioni preliminari, lo potrà fare senza
ulteriori avvisi (art. 207a CPP)";
che
l'accusato doveva quindi ragionevolmente attendersi a breve-medio termine una
decisione dal Procuratore Pubblico in merito ai fatti per i quali era stato
interrogato nel mese di luglio 2004 (cfr. DTF 116 Ia 90);
che
all'accusato incombeva un cosiddetto "obbligo di ricezione" ("Empfangspflicht"),
derivante dal principio della buona fede, in base al quale egli doveva adottare
le misure necessarie affinché le comunicazioni ufficiali potessere esserle
notificate, ad esempio indicando un rappresentante autorizzato a ricevere tali
atti oppure informando l'autorità circa la sua assenza (DTF 107 V 187),
rispettivamente segnalando a quest'ultima un indirizzo presso il quale
recapitare la posta (DTF 117 V 131 cons. 4a);
che a
maggior ragione ciò vale, se, come in casu, l'accusato, attendeva una
decisione, presumibilmente il decreto d'accusa, a conclusione di tale procedimento,
e non un mero atto di tipo incidentale;
che
pertanto il decreto d'accusa no. DA 171/2003 del 21 luglio 2003 è regolarmente
cresciuto in giudicato;
p.q.m.,
visti gli art.
19, 21, 208, 210 e 211 CPPT;
pronuncia: 1. L'opposizione
al decreto d'accusa no. DA 2547/2004 del 4 agosto 2004 emesso nei confronti di ACCU
1, è irricevibile.
2.
Alla
crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al
Procuratore Pubblico per quanto di sua competenza.
3.
La tassa
di giustizia di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico di ACCU 1.
4.
Contro il
presente giudizio è data facoltà di ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale, Lugano. Il ricorso deve essere presentato al
giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla
notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle
norme di legge che si ritengono lese (art. 289 CPPT).
5.
Intimazione:
ACCU
1,
e, alla
crescita in giudicato,
Ministero
Pubblico della Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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