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Decisione

10.2004.362

portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione

20 gennaio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il 15 agosto 2004;

reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm

in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;

perseguito con decreto d’accusa del 6 settembre

2004 no. DA 2949/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.

Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle

spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3.

Ordina la confisca del coltello a serramanico, sequestratole dalla

polizia il 15 agosto 2004;

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 settembre 2004;

indetto il dibattimento per il 20 gennaio

2005.

al quale l’accusata – regolarmente citata per via raccomandata 10 dicembre

2004.

– non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14/15

dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando

nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto nelle forme

contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di violazione

della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, per

avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta

un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria

autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul

territorio elvetico?

2.

In caso di risposta affermativa,

deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Deve essere ordinata la

confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto

2004?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti,

visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 58 CP;

4.

cpv. 1 lett. C, 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a LArm; 9 e segg., 273 e segg

CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub

1, 3 e 4; negativamente al quesito posto sub 2;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di violazione

della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art.

33.

cpv. 1 lett. a LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 1 LArm),

per avere, attraverso il valico stradale di __________, il 15 agosto 2004,

portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio

della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi

valido sul territorio elvetico;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 200.--

(duecento);

2.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per

complessivi fr. 150.—(centocinquanta);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);

la confisca del coltello a

serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004;

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

La condannata può solo

ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

la condannata della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva;

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando della

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e

dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio federale di polizia,

Berna.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.-- multa

fr. 100.-- tassa di giustizia

fr. 50.-- spese giudiziarie

fr. 350.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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