10.2004.362
portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione
20 gennaio 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.362
Data decisione, Autorità:
20.01.2005, PRPEN
Titolo:
portato un coltello a serramanico attraverso un valico senza la necessaria autorizzazione
COLTELLO A SERRAMANICO UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO
art. 33 cpv. 1 LARM
Incarto
n.
10.2004.362/CEG
DA
2949/2004
Bellinzona
20
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di violazione della legge federale sulle
armi, gli accessori di armi e le munizioni,
per avere, attraverso il valico
stradale di __________, portato nella sua borsetta un coltello a serramanico,
senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del
permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;
fatti avvenuti a __________, valico doganale di __________,
Fatti
il 15 agosto 2004;
reato previsto dall’art. 33 cpv. 1 LArm
in relazione con l’art. 27 cpv. 1 LArm;
perseguito con decreto d’accusa del 6 settembre
2004 no. DA 2949/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle
spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
3.
Ordina la confisca del coltello a serramanico, sequestratole dalla
polizia il 15 agosto 2004;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 7 settembre 2004;
indetto il dibattimento per il 20 gennaio
2005.
al quale l’accusata – regolarmente citata per via raccomandata 10 dicembre
2004.
– non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14/15
dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme
contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di violazione
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni, per
avere, attraverso il valico stradale di __________, portato nella sua borsetta
un coltello a serramanico, senza essere al beneficio della necessaria
autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul
territorio elvetico?
2.
In caso di risposta affermativa,
deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Deve essere ordinata la
confisca del coltello a serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto
2004?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti,
visti gli art. 49 cifra 3 e 4, 58 CP;
4.
cpv. 1 lett. C, 27 cpv. 1 e 33 cpv. 1 lett. a LArm; 9 e segg., 273 e segg
CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1, 3 e 4; negativamente al quesito posto sub 2;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di violazione
della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (art.
33.
cpv. 1 lett. a LArm in relazione con gli art. 4 cpv. 1 lett. c e 27 cpv. 1 LArm),
per avere, attraverso il valico stradale di __________, il 15 agosto 2004,
portato nella sua borsetta un coltello a serramanico, senza essere al beneficio
della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi
valido sul territorio elvetico;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per
complessivi fr. 150.—(centocinquanta);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
la confisca del coltello a
serramanico, sequestrato dalla Polizia il 15 agosto 2004;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
La condannata può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
la condannata della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando della
Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei permessi e
dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,
Ufficio federale di polizia,
Berna.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 350.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster