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Decisione

10.2004.366

attività lucrativa senza permesso e esercitato illegalmente la prostituzione

11 gennaio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 7 settembre 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 400.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie

di

fr.

50.

--;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 22 marzo 2004 dall'accusata;

indetto il dibattimento 11 gennaio 2005,

al quale è comparso il difensore mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo

raccomandata del 23.12.2004, non è comparsa e il Procuratore pubblico ha

rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

Sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento e il versamento di ripetibili;

visti gli art. 199 CP e 23 cpv. 6

LDDS; richiamato l'art. 5 Lesprost; 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autrice colpevole

di:

1.1

esercizio illecito della

prostituzione

1.2

contravvenzione alla LF

sulla dimora e domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio

illecito della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e

il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. DA 3043/2004 del 7 settembre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 400.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverte la condannata della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio federale

dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna

Ufficio dei GIAR, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 700.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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