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Decisione

10.2004.369

esercizio illecito della prostituzione e aver svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del permesso

16 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 09.09.2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusata:

1. Alla multa di fr. 500.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di

fr. 50.--.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 23 settembre 2004 dall'accusata;

indetto il dibattimento 16 febbraio 2005

al quale ha presenziato unicamente il difensore avv. __________, l'accusata regolarmente

citata a mezzo raccomandata del 20/21 dicembre 2004, non è comparsa, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del

decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il teste __________;

sentito il difensore il quale chiede

l’assoluzione in applicazione del principio “in dubio pro reo”;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 63, 199 CP e 23 cpv. 6

LDDS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti:

1.

Se Arabela Claudia Paulovici è

autrice colpevole di:

1.1

esercizio illecito della

prostituzione

1.2

contravvenzione alla

Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di esercizio illecito

della prostituzione e contravvenzione alla LF concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 3083/2004 del 9 settembre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 500.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--.

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione

di contumacia.

la condannata è stata avvertita della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 500.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 50.00 testi

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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