10.2004.370
per avere accettato da un sedicente in pagamento di commissioni un'obbligazione rubata
2 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.370
Data decisione, Autorità:
02.02.2005, PRPEN
Titolo:
per avere accettato da un sedicente in pagamento di commissioni un'obbligazione rubata
RICETTAZIONE
art. 160 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.370/bep
DA
3012/2004
Bellinzona
2
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria, per giudicare
______________
(difeso da: avv__________)
prevenuto colpevole di ricettazione
per avere acquistato ed
aiutato ad alienare una cosa che sapeva o doveva comunque presumere dalle
circostanze essere stata ottenuta da un terzo mediante reato contro il
patrimonio;
in specie,
per avere accettato, dal
sedicente __________, in pagamento di asserite commissioni dovutegli,
un'obbligazione __________, del valore facciale di NLG 100'000.- (circa CHF
71'300.-), risultata rubata presso la centrale della __________, nel periodo
fine 1999/inizio 2000,
consegnandola, in data
9.1.2003, presso __________, in vista di depositarla, allorquando dalle
circostanze in cui gli è stato consegnato il titolo (presso il bar di un __________
della stazione __________ della metropolitana moscovita, da una persona che
conosceva solo di vista e che, in corso di inchiesta, è risultata avere
utilizzato abusivamente il nominativo di __________ e la ragione sociale __________)
avrebbe dovuto presumere trattarsi di un titolo di provenienza illecita;
reato previsto dall'art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP;
Fatti
avvenuti a Lugano e a Mosca (Russia), nel corso del mese
di ottobre 2003;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA 3012/2004 di data 6 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna
dell'accusato:
1. Alla pena di 1 (uno) mese
di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare.
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di frs. 1'700.-- (frs.
1'620.-- per spese di traduzione e frs. 80.-- per spese giustizia).
4.
La
restituzione, a crescita in giudicato del decreto d'accusa, del titolo __________,
del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data
20.10
, alla parte lesa __________;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 2 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 28 gennaio 2005 ha riuniciato
ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma
del decreto di accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via
subordinata la riduzione della pena e, in ogni caso, che non venga inflitta la
pena accessoria dell’espulsione ;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
__________ è autore colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto
di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se
deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio
svizzero.
4.
Se
deve essere dissequestrato il titolo __________ del valore facciale di NLG
100'000.-, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003 e se sì a favore di
chi.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 55, 63, 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3012/2004 del 6
settembre 2004;
ordina il dissequestro del titolo __________,
del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data
20.10.2003
e la sua restituzione alla parte lesa __________.
carica le spese allo Stato.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
LESA 1
Il
presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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