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Decisione

10.2004.370

per avere accettato da un sedicente in pagamento di commissioni un'obbligazione rubata

2 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Lugano e a Mosca (Russia), nel corso del mese

di ottobre 2003;

perseguito con

decreto d’accusa no. DA 3012/2004 di data 6 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna

dell'accusato:

1. Alla pena di 1 (uno) mese

di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria

dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare.

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di frs. 1'700.-- (frs.

1'620.-- per spese di traduzione e frs. 80.-- per spese giustizia).

4.

La

restituzione, a crescita in giudicato del decreto d'accusa, del titolo __________,

del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data

20.10

, alla parte lesa __________;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 22 settembre 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 2 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato ed il suo

difensore, mentre il Procuratore pubblico con scritto 28 gennaio 2005 ha riuniciato

ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma

del decreto di accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via

subordinata la riduzione della pena e, in ogni caso, che non venga inflitta la

pena accessoria dell’espulsione ;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

__________ è autore colpevole di ricettazione per i fatti descritti nel decreto

di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

deve essere inflitta la pena accessoria dell’espulsione dal territorio

svizzero.

4.

Se

deve essere dissequestrato il titolo __________ del valore facciale di NLG

100'000.-, sequestrato dalla Polizia in data 20.10.2003 e se sì a favore di

chi.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 55, 63, 160 cifra 1 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

ricettazione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3012/2004 del 6

settembre 2004;

ordina il dissequestro del titolo __________,

del valore facciale di NLG 100'000, sequestrato dalla Polizia in data

20.10.2003

e la sua restituzione alla parte lesa __________.

carica le spese allo Stato.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

LESA 1

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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