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Decisione

10.2004.371

scopo di indebito profitto, in alcune occasioni sottatto cose mobili altrui ed essere entratao in Svizzera senza visto d'ingresso

1 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 13.09.2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere

preventivo

sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo

di

(3) tre

anni.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

300.

--.

4.

Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico

di __________

e __________.

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 settembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 1 marzo 2005 al

quale ha presenziato unicamente il difensore __________, l'accusato,

regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio/ 1° febbraio 2005, non

è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando

la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

sentito il difensore, il quale chiede in

via principale una riduzione della pena a trenta giorni di detenzione e, in via

subordinata, la riduzione della pena al carcere preventivo sofferto; in ogni

caso chiede che non venga inflitta la pena accessoria dell’espulsione e che le

spese vengano poste a carico dello Stato;

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 2, 41, 55, 63, 139 cifra

1.

CP; 23 cpv. 1 LDDS; richiamato l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e

il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del

visto; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,

rispondendo ai quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

correità in ripetuto

furto

1.2

entrata illegale

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere condannato alla

pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di

entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3061/2004

del 13 settembre 2004.

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuto

furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.

DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo

sofferto, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

condanna ACCU 1 alla pena accessoria

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia.

il condannato è stato avvertito della

facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto

che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato della

sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio dei giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,

Ufficio federale

dell’immigrazione, Berna,

Sezione dei permessi e

dell’immigarzione, Bellinzona

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il presidente: La

segretaria

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 300.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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