10.2004.371
scopo di indebito profitto, in alcune occasioni sottatto cose mobili altrui ed essere entratao in Svizzera senza visto d'ingresso
1 marzo 2005Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.371
Data decisione, Autorità:
01.03.2005, PRPEN
Titolo:
scopo di indebito profitto, in alcune occasioni sottatto cose mobili altrui ed essere entratao in Svizzera senza visto d'ingresso
FURTO
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2004.371/rol
DA
3061/2004
Bellinzona
1
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria
Barbara Marelli per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1)
prevenuto
colpevole di 1. correità in ripetuto furto
per avere, a scopo d'indebito profitto, in alcune
occasioni, in correità con __________, sottratto cose mobili altrui al fine di
appropriarsene e meglio:
1.1. a __________, il
3.11.2003, in danno del negozio __________, e con la correità di __________,
chiedendo un'informazione alla cassiera e posizionandosi in modo tale che la
medesima non potesse controllare quanto succedeva all'altra cassa, mentre il __________
prelevava il denaro dalla cassa registratrice, sottratto la somma di fr.
4'440.--;
1.2. a __________ il
2.11.2003, in almeno tre circostanze, in danno di sconosciuti giocatori del
Casinò, facendo in modo di distrarli mentre il __________ prelevava con
destrezza "fiches" di gioco dalla persona, sottratto cose mobili per
un ammontare di ca. 1'500.-- franchi;
2. entrata illegale
per
essere entrato in Svizzera il 31.10.2003 da un imprecisato valico del Cantone
di Basilea privo di valido visto d'ingresso per il nostro Paese;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 CP; 23
cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3061/2004
Fatti
di data 13.09.2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 50 (cinquanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere
preventivo
sofferto, sospesa condizionalmente per il periodo di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo
di
(3) tre
anni.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
300.
--.
4.
Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico
di __________
e __________.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 settembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 1 marzo 2005 al
quale ha presenziato unicamente il difensore __________, l'accusato,
regolarmente citato a mezzo raccomandata del 31 gennaio/ 1° febbraio 2005, non
è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando
la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
sentito il difensore, il quale chiede in
via principale una riduzione della pena a trenta giorni di detenzione e, in via
subordinata, la riduzione della pena al carcere preventivo sofferto; in ogni
caso chiede che non venga inflitta la pena accessoria dell’espulsione e che le
spese vengano poste a carico dello Stato;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 2, 41, 55, 63, 139 cifra
1.
CP; 23 cpv. 1 LDDS; richiamato l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del
visto; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; 273 e segg. CPP,
rispondendo ai quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
correità in ripetuto
furto
1.2
entrata illegale
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere condannato alla
pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di
entrata illegale per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3061/2004
del 13 settembre 2004.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuto
furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
DA 3061/2004 del 13 settembre 2004.
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo
sofferto, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
condanna ACCU 1 alla pena accessoria
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
il condannato è stato avvertito della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto
che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della
sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio dei giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano,
Ufficio federale
dell’immigrazione, Berna,
Sezione dei permessi e
dell’immigarzione, Bellinzona
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il presidente: La
segretaria
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster