10.2004.374
acquisto e vendita eroina
3 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.374
Data decisione, Autorità:
03.02.2005, PRPEN
Titolo:
acquisto e vendita eroina
CONSUMO DI STUPEFACENTI
POSSESSO O DETENZIONE DI STUPEFACENTI
art. 19 cf. 1 LSTUP
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2004.374/da
DA
3009/2004
Bellinzona
3
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Anna Dell'Oso in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto
colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti
per
avere, senza essere autorizzato, acquistato a Zurigo il 4.8.2004, 32 grammi lordi
di eroina al prezzo di fr. 1'200.-, sostanza sequestrata dalla Polizia e per la
metà destinata alla vendita al dettaglio e l'altra metà per il proprio consumo;
2.
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, consumato dal mese di febbraio 2004
fino all'inizio di agosto
2004, complessivamente ca. gr. 40 di eroina, sostanza
acquistata a Lugano;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a cifra
1 LS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 6
settembre 2004 n. DA 3009/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione da espiare, dedotto il carcere preventivo sofferto.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina la
confisca e la distruzione di gr. 32 di eroina sequestrati dalla Polizia
all'accusato, rep. SAD 3236;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 21 settembre 2004, limitatamente
alla questione dell’esecuzione effettiva della pena;
indetto il
dibattimento 3 febbraio 2005, al quale sono comparsi l’accusato e il suo
difensore, mentre il procuratore Pubblico con scritto 31 gennaio 2005 ha
rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede che la pena inflitta venga sospesa per un periodo di
prova da stabilire dal giudice;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 può beneficiare
della sospensione condizionale della pena di 60 giorni inflittagli per i fatti
descritti nel decreto di accusa a suo carico.
1.1. In caso di risposta
affermativa quale deve essere il periodo di prova.
2. Sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
Considerandi
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a cifra
1.
LS; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti e di contravvenzione alla LF
sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto
di accusa n. DA __________ del 6 settembre 2004;
condanna ACCU
1.
1.
alla pena di 60
(sesanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di
prova di 4 (quattro) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca e la distruzione
di gr. 32 di eroina sequestrati all’accusato dalla Polizia, rep. SAD 3236.
le parti sono
state avvertire del diritto di presentare, tramite questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine,
la motivazione della sentenza.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziaria
fr. 200.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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