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Decisione

10.2004.379

per aver circolato malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava

25 febbraio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a __________ il 05.07.2004;

reato

previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art.

45 cpv. 1 OAC;

perseguito con decreto

d'accusa no. 3076/2004 del 13 settembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio

Perugini che propone la condanna del prevenuto:

1. Alla

pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di 3 (tre) anni.

Considerandi

2.

Alla

multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3

mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.

49.

cifra 3 CPS).

3.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.-.

4.

La

condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

29.

settembre 2004;

indetto il

dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto

mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel

contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP,

il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile

nuova valutazione

giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova

imputazione,

subordinata, segnatamente quella di

infrazione alle

norme della circolazione (art. 147 OAC in relazione con l’art.

42.

cpv. 3 bis lett.a LCS)

per avere, a Camorino

ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto

la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera

sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione

di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava,

emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data

30.08.1995

per un periodo indeterminato;

sentito nuovamente

l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il

proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.1

È __________ autore colpevole di

circolazione

magrado la revoca

per

avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________

malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida

jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa

in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

o, subordinatamente,

di

1.2

infrazione

alle norme della circolazione (art. 147 OAC)

per

avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003

al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza

di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in

virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della

patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente

Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere

iscritta a casellario

giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

80.

CPS, rispettivamente

dall’art. 41 cfr. 4 CPS

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono

essere

accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale

misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in

relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e

segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente

ai quesiti 1.1 e 1.2;

venendo

contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU 1, 23.10.1961, fu __________ n. __________,

nato a __________

(__________),

cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,

coniugato, operaio:

dall’accusa di circolazione

magrado la revoca e da quella (subordinata) di

infrazione alle

norme della circolazione (art. 147 OAC)

ordina Tassa

e spese di giustizia a carico dello Stato.

Intimazione:

Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Sezione

della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Sezione

dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La

sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario assessore:

Claudio

Rotanzi Michele

Maggi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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