10.2004.379
per aver circolato malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava
25 febbraio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.379
Data decisione, Autorità:
25.02.2005, PRPEN
Titolo:
per aver circolato malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.379 ROC/MAM
DA
3076/2004
Bellinzona
25
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di circolazione malgrado la revoca
per
avere condotto la vettura Mazda targata TI __________ malgrado il divieto di
far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava, emanato nei
suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per
un periodo indeterminato;
Fatti
avvenuti a __________ il 05.07.2004;
reato
previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art.
45 cpv. 1 OAC;
perseguito con decreto
d'accusa no. 3076/2004 del 13 settembre 2004 del Procuratore Pubblico, Antonio
Perugini che propone la condanna del prevenuto:
1. Alla
pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 300.--, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49.
cifra 3 CPS).
3.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.-.
4.
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
29.
settembre 2004;
indetto il
dibattimento in data 25 febbraio 2005, al quale ha presenziato il prevenuto
mentre che il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenirvi postulando nel
contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
in applicazione dell’art. 250 cpv. 1 CPP,
il Giudice, constatata dal dibattimento una possibile
nuova valutazione
giuridica dei fatti, prospetta alle parti una nuova
imputazione,
subordinata, segnatamente quella di
infrazione alle
norme della circolazione (art. 147 OAC in relazione con l’art.
42.
cpv. 3 bis lett.a LCS)
per avere, a Camorino
ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003 al 05.07.2004, condotto
la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza di condurre straniera
sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in virtù della decisione
di divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida jugoslava,
emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa in data
30.08.1995
per un periodo indeterminato;
sentito nuovamente
l’accusato per la sua dichiarazione conclusiva, con la quale questi postula il
proscioglimento da entrambi i capi di imputazione;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1.1
È __________ autore colpevole di
circolazione
magrado la revoca
per
avere, a __________ il 05.07.__________, condotto la vettura Mazda targata TI __________
malgrado il divieto di far uso sul territorio svizzero della patente di guida
jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente Autorità amministrativa
in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;
o, subordinatamente,
di
1.2
infrazione
alle norme della circolazione (art. 147 OAC)
per
avere, a Camorino ed in altre imprecisate circostanze di luogo, dal 18.09.2003
al 05.07.2004, condotto la vettura Mazda targata TI __________ con una licenza
di condurre straniera sebbene avesse dovuto procurarsi la licenza svizzera in
virtù della decisione di divieto di far uso sul territorio svizzero della
patente di guida jugoslava, emanato nei suoi confronti dalla competente
Autorità amministrativa in data 30.08.1995 per un periodo indeterminato;
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1.1. o 1.2., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario
giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80.
CPS, rispettivamente
dall’art. 41 cfr. 4 CPS
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1.1. e/o 1.2., se devono
essere
accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 95 cifra 2 LCS, in relazione con l’art. 45 cpv. 1 OAC, art. 147 OAC in
relazione con l’art. 42 cpv. 3bis lett.a LCS sulla procedura, gli artt. 257 e
segg. CPP, 273 e segg. CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo negativamente
ai quesiti 1.1 e 1.2;
venendo
contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;
proscioglie ACCU 1, 23.10.1961, fu __________ n. __________,
nato a __________
(__________),
cittadino kossovaro, domiciliato a __________, __________,
coniugato, operaio:
dall’accusa di circolazione
magrado la revoca e da quella (subordinata) di
infrazione alle
norme della circolazione (art. 147 OAC)
ordina Tassa
e spese di giustizia a carico dello Stato.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Sezione
della Circolazione, Ufficio giuridico, Camorino
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Claudio
Rotanzi Michele
Maggi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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