10.2004.382
intenzionalmente danneggiato un'autovettura colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra
11 aprile 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
10.2004.382
Data decisione, Autorità:
11.04.2005, PRPEN
Titolo:
intenzionalmente danneggiato un'autovettura colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra
DANNEGGIAMENTO
Incarto
n.
10.2004.382
DA
3100/2004
Bellinzona,
1.
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia
Pontarolo
sedente con Curzio Andreoli in
qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difesa da: DI 1
prevenuta
colpevole di
danneggiamento,
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS;
per avere, il __________
a __________, intenzionalmente danneggiato l’autovettura Opel Corsa di CIVI 1,
colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 16.09.2004
no. DA 3100/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1. Alla
multa di fr. 200.-- (duecento).
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese
giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).
3. Per
ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.
La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106
cpv. 3 CPS).
Vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 22 settembre/1. ottobre 2004 dal difensore
dell’accusata;
indetto il
dibattimento in data 1. aprile 2005 alle ore 14.00, al quale hanno partecipato
l’accusata, il suo difensore, avv. DI 1, , la parte civile, CIVI 1, __________,
mentre il AINQ 1 aveva rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento come
da comunicazione del 22/23 marzo 2005;
accertate le
generalità dell'accusata e data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti agli
atti i documenti formanti l’incarto DA 3100/2004, nonché altri due documenti
prodotti durante il dibattimento (cfr. doc. 1 e doc. 2);
proceduto all'interrogatorio
dell'accusata;
proceduto all’interrogatorio
della parte civile;
acquisite definitivamente
agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale
n. 10.2004.382;
sentita la parte civile, la quale chiede
il risarcimento del danno subito all’autovettura Opel Corsa __________ per
l’importo di fr. 1'852.50 risultante dal preventivo di data 13 maggio 2004
della __________.
Sentita l’avv. DI 1, difensore
dell’accusata, la quale pone innanzitutto l’accento sullo stato d’animo
dell’accusata confrontata per la prima volta con un’aula di tribunale. Osserva
come la signora ACCU 1 abbia confermato, in sostanza, la versione data in
occasione dell’interrogatorio dinanzi alla polizia e sottolinea le
constatazioni effettuate dall’agente __________ e dal dr. med. __________ in
punto alla presenza di lividi ai polsi e di due ematomi. Le versioni date dai
protagonisti sono diametralmente opposte. L’accusata, dopo l’insulto gratuito
ricevuto, si è diretta verso il CIVI 1 per chiedere delle spiegazioni. La sua è
stata una reazione normale. In quel preciso istante, ella non aveva alcun
motivo di pensare ad una possibile aggressione. Vista l’azione violenta del CIVI
1, l’accusata ha cercato di difendersi come meglio ha potuto e nella
concitazione ha colpito inavvertitamente la portiera della vettura del suo
aggressore. In ogni caso, le fotografie agli atti mostrano un’ammaccatura sulla
portiera che non può essere di certo stata causata da una pedata della signora __________.
Visto quanto precede non vi sono assolutamente gli estremi per confermare la
colpevolezza dell’accusata per il reato di danneggiamento. Il fatto che la
medesima non si sia recata presso il vicino posto di polizia è dovuto alla sua
personalità che tende ad evitare ogni e qualsiasi problema con altrui persone
ed allo stato d’agitazione in cui si trovava. Il suo unico desiderio era, com’è
tuttora, quello di essere lasciata in pace. Pertanto, viene chiesto il
proscioglimento dall’accusa di danneggiamento con la contestuale reiezione
della domanda di risarcimento danni formulata dalla parte civile.
Subordinatamente e meglio nella denegata ipotesi in cui l’accusata fosse
riconosciuta colpevole, la pretesa risarcitoria dovrebbe comunque essere
rinviata al competente foro civile.
Sentita la parte civile, in replica, che
ribadisce di non essere mai uscita dall’auto e mette in discussione lo stato di
debolezza ed emotività sostenuto dall’accusata. Il signor CIVI 1 pone l’accento
sulla deposizione della signora __________ la quale ha affermato di essere
stata da lui accompagnata per recarsi presso il locale sindacato per
incombenze. La parte civile sostiene che il racconto dell’accusata sia farcito
di bugie. Si riconferma nella sua pretesa di risarcimento.
Sentita la difesa, in duplica, che
conferma le tesi sostenute nella sua arringa ed evidenzia ulteriormente come le
conseguenze fisiche avute dalla signora __________ a seguito dell’attacco da
parte del CIVI 1 sono state accertate sia dal sergente __________ nel rapporto
Considerandi
d’inchiesta del __________ (pag. 3) che dal dr. med. __________ col certificato
medico __________.
Sentita l'accusata per la dichiarazione
conclusiva (art. 252 CPP); la quale ribadisce di avere detto la verità e di non
essere dunque colpevole del reato imputatole.
Posti a
giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
danneggiamento, reato
previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, il __________
a __________, intenzionalmente danneggiato l’autovettura Opel Corsa di CIVI 1,
colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra?
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito di cui al punto 1, quale pena le deve essere comminata?
3.
In caso di condanna, la stessa
deve essere iscritta a casellario giudiziale?
4.
La pretesa fatta valere dalla
parte civile a titolo di risarcimento del danno per la riparazione
dell’autovettura Opel Corsa TI __________ deve essere accolta o rinviata al
competente foro civile?
5.
A chi il carico delle spese di
giustizia?
Letti ed
esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2004 382;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 1 e segg., 18, 48 e
49, 63 e segg., 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; nonché la
Legge concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in
vigore dal 1. gennaio 2003;
rispondendo positivamente ai quesiti n. 1 e n. 3;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
danneggiamento, art. 144
cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 28 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3100/2004 del 16.09.2004;
e condanna ACCU 1:
1.
Alla multa di fr. 200.-
(duecento).
2.
Al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-, in cui sono inclusi fr. 100.- per
spese del Ministero pubblico.
Ordina l'iscrizione della condanna a
casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).
Assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS).
Conferma il rinvio della parte civile
per ogni pretesa al competente foro civile.
Le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice
supplente: Il segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1:
fr. 200.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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