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Decisione

10.2004.382

intenzionalmente danneggiato un'autovettura colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra

11 aprile 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e delle spese

giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta).

3. Per

ogni pretesa, la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile.

La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputata

avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106

cpv. 3 CPS).

Vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 22 settembre/1. ottobre 2004 dal difensore

dell’accusata;

indetto il

dibattimento in data 1. aprile 2005 alle ore 14.00, al quale hanno partecipato

l’accusata, il suo difensore, avv. DI 1, , la parte civile, CIVI 1, __________,

mentre il AINQ 1 aveva rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento come

da comunicazione del 22/23 marzo 2005;

accertate le

generalità dell'accusata e data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti agli

atti i documenti formanti l’incarto DA 3100/2004, nonché altri due documenti

prodotti durante il dibattimento (cfr. doc. 1 e doc. 2);

proceduto all'interrogatorio

dell'accusata;

proceduto all’interrogatorio

della parte civile;

acquisite definitivamente

agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale

n. 10.2004.382;

sentita la parte civile, la quale chiede

il risarcimento del danno subito all’autovettura Opel Corsa __________ per

l’importo di fr. 1'852.50 risultante dal preventivo di data 13 maggio 2004

della __________.

Sentita l’avv. DI 1, difensore

dell’accusata, la quale pone innanzitutto l’accento sullo stato d’animo

dell’accusata confrontata per la prima volta con un’aula di tribunale. Osserva

come la signora ACCU 1 abbia confermato, in sostanza, la versione data in

occasione dell’interrogatorio dinanzi alla polizia e sottolinea le

constatazioni effettuate dall’agente __________ e dal dr. med. __________ in

punto alla presenza di lividi ai polsi e di due ematomi. Le versioni date dai

protagonisti sono diametralmente opposte. L’accusata, dopo l’insulto gratuito

ricevuto, si è diretta verso il CIVI 1 per chiedere delle spiegazioni. La sua è

stata una reazione normale. In quel preciso istante, ella non aveva alcun

motivo di pensare ad una possibile aggressione. Vista l’azione violenta del CIVI

1, l’accusata ha cercato di difendersi come meglio ha potuto e nella

concitazione ha colpito inavvertitamente la portiera della vettura del suo

aggressore. In ogni caso, le fotografie agli atti mostrano un’ammaccatura sulla

portiera che non può essere di certo stata causata da una pedata della signora __________.

Visto quanto precede non vi sono assolutamente gli estremi per confermare la

colpevolezza dell’accusata per il reato di danneggiamento. Il fatto che la

medesima non si sia recata presso il vicino posto di polizia è dovuto alla sua

personalità che tende ad evitare ogni e qualsiasi problema con altrui persone

ed allo stato d’agitazione in cui si trovava. Il suo unico desiderio era, com’è

tuttora, quello di essere lasciata in pace. Pertanto, viene chiesto il

proscioglimento dall’accusa di danneggiamento con la contestuale reiezione

della domanda di risarcimento danni formulata dalla parte civile.

Subordinatamente e meglio nella denegata ipotesi in cui l’accusata fosse

riconosciuta colpevole, la pretesa risarcitoria dovrebbe comunque essere

rinviata al competente foro civile.

Sentita la parte civile, in replica, che

ribadisce di non essere mai uscita dall’auto e mette in discussione lo stato di

debolezza ed emotività sostenuto dall’accusata. Il signor CIVI 1 pone l’accento

sulla deposizione della signora __________ la quale ha affermato di essere

stata da lui accompagnata per recarsi presso il locale sindacato per

incombenze. La parte civile sostiene che il racconto dell’accusata sia farcito

di bugie. Si riconferma nella sua pretesa di risarcimento.

Sentita la difesa, in duplica, che

conferma le tesi sostenute nella sua arringa ed evidenzia ulteriormente come le

conseguenze fisiche avute dalla signora __________ a seguito dell’attacco da

parte del CIVI 1 sono state accertate sia dal sergente __________ nel rapporto

Considerandi

d’inchiesta del __________ (pag. 3) che dal dr. med. __________ col certificato

medico __________.

Sentita l'accusata per la dichiarazione

conclusiva (art. 252 CPP); la quale ribadisce di avere detto la verità e di non

essere dunque colpevole del reato imputatole.

Posti a

giudizio, col consenso delle parti, i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

danneggiamento, reato

previsto dall’art. 144 cpv. 1 CPS,

per avere, il __________

a __________, intenzionalmente danneggiato l’autovettura Opel Corsa di CIVI 1,

colpendola con alcuni calci alla portiera sinistra?

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito di cui al punto 1, quale pena le deve essere comminata?

3.

In caso di condanna, la stessa

deve essere iscritta a casellario giudiziale?

4.

La pretesa fatta valere dalla

parte civile a titolo di risarcimento del danno per la riparazione

dell’autovettura Opel Corsa TI __________ deve essere accolta o rinviata al

competente foro civile?

5.

A chi il carico delle spese di

giustizia?

Letti ed

esaminati gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2004 382;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli artt. 1 e segg., 18, 48 e

49, 63 e segg., 144 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; nonché la

Legge concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in

vigore dal 1. gennaio 2003;

rispondendo positivamente ai quesiti n. 1 e n. 3;

dichiara ACCU 1

autrice colpevole di:

danneggiamento, art. 144

cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 28 aprile 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

3100/2004 del 16.09.2004;

e condanna ACCU 1:

1.

Alla multa di fr. 200.-

(duecento).

2.

Al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-, in cui sono inclusi fr. 100.- per

spese del Ministero pubblico.

Ordina l'iscrizione della condanna a

casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS).

Assegna alla condannata il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS).

Conferma il rinvio della parte civile

per ogni pretesa al competente foro civile.

Le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, tramite questo giudice,

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il

termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la

motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

Il giudice

supplente: Il segretario:

Distinta

spese a carico di ACCU 1:

fr. 200.00 multa

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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