10.2004.385
circolazione senza: 1. targhe 2. licenza di circolazione 3. assicurazione RC
24 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.385
Data decisione, Autorità:
24.03.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione senza: 1. targhe 2. licenza di circolazione 3. assicurazione RC
TARGA DI CONTROLLO
VEICOLI SENZA LICENZA DI CIRCOLAZIONE
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 96 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.385/AMM
DA
3120/2004
Bellinzona
24
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv.,)
accusato di circolazione
senza licenza di circolazione
per
aver condotto l'autovettura __________ senza la licenza di circolazione e le
targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione,
che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;
reato previsto dall'art.
96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a
__________ il 2 luglio 2004;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3120/2004 del 20 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
Fatti
1. alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 3 (tre) anni,
Considerandi
2.
alla
multa di fr. 500.–,
3.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–,
4.
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 19
agosto 2003, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 28 settembre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 24 marzo 2004, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all’audizione testimoniale di __________;
sentito il
difensore, secondo il quale è stata dimostrata in questa sede (la polizia non
ne aveva fatto richiesta) l’esistenza di una copertura assicurativa RC nonostante
la mancata applicazione delle targhe professionali; l’art. 96 n. 1 LCS, sempre
stando al difensore, non punisce del resto il semplice fatto di circolare senza
targhe apposte, ma presuppone anch’esso l’assenza di una copertura assicurativa
RC; donde la richiesta di proscioglimento dell’imputato per insussistenza dei
reati, con oneri a carico dello Stato, e di un’adeguata indennità per
ripetibili;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1.
se
l'imputato è autore colpevole di infrazione all’art. 96 LCS;
2.
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1
quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2
se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova,
2.3
se
dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico il 19 agosto 2003 o, in caso di risposta negativa, se dev’esserne
prolungato il periodo di prova;
3.
il
giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di circolazione senza targhe, art. 96 n. 1 cpv. 1 LCS, per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3120/2004 del 20
settembre 2004;
proscioglie
ACCU 1
dall’accusa
di circolazione senza licenza di circolazione e senza assicurazione, art. 96 n.
2.
cpv. 1 LCS, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;
condanna ACCU
1.
1.
alla
multa di fr. 200.–,
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 19 agosto 2003;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80642),
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 200.– multa
fr.
40.
– tassa di giustizia
fr. 20.– spese giudiziarie
fr. 260.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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