10.2004.389
per aver infranto le prescizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione e per aver svolto una attività lucartiva in Svizzera senza essere in possesso del permesso
11 febbraio 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.389
Data decisione, Autorità:
11.02.2005, PRPEN
Titolo:
per aver infranto le prescizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione e per aver svolto una attività lucartiva in Svizzera senza essere in possesso del permesso
ESERCIZIO ILLECITO DELLA PROSTITUZIONE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 199 CPS
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
10.2004.389 ROC/MAM
DA
3115/2004
Bellinzona
11
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per giudicare
ACCU 1;
prevenuta
colpevole di 1. esercizio illecito della prostituzione
per
avere infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità dell'esercizio della
prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;
Fatti
avvenuti: a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni; a __________
per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno
2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto
2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004;
reato
previsto dall’art. 199 CPS;
2. contravvenzione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere svolto attività lucrativa in Svizzera senza essere in possesso del
richiesto permesso di Polizia degli stranieri;
avvenuti: a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni; a __________
per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno
2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto
2004 e per 7 giorni nel mese di settembre 2004;
reato
previsto dall’art. 23 cpv. 6 LDDS;
perseguita con decreto
d'accusa no. 3115/2004 del 14 settembre 2004 del Sostituto Procuratore
Pubblico, __________ che propone la condanna della prevenuta:
1. Alla
multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Considerandi
2.
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
La condanna
non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 29 settembre 2004 dall'accusata;
indetto il pedissequo dibattimento 11 febbraio
2005, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata, non è
comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando
la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali e data
lettura del decreto d’accusa;
letti ed esaminati gli atti e posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1
colpevole di
1.1
esercizio
illecito della prostituzione
per
avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________
per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno
2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto
2004.
e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione omettendo di
annunciarsi alla Polizia cantonale;
1.2
contravvenzione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________
per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno
2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto
2004.
e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, svolto attività lucrativa in
Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli
stranieri;
2.
In caso di risposta affermativa
ai quesiti no. 1.1. e/o 1.2., se deve
esserle inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere concessa la
sospensione condizionale
della pena e per quale lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale.
5.
In caso di risposta
affermativa ai quesiti 1.1. e/o 1.2. , se devono
essere accollate alla
condannata le tasse e le spese di giudizio e in quale
misura.
rispondendo
affermativamente ai quesiti 1.1., 1.2., 2. e 5 e negativamente al quesito
4;
venendo
contestualmente a cadere il quesito no. 3;
richiamati gli
artt. 199 CP e 23 cpv. 6 LDDS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273
e segg. CPP, art. 277 CPP e art. 39 lett. a LTG;
dichiara ACCU
1.
colpevole
di
1.
esercizio
illecito della prostituzione
per
avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________
per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno
2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto
2004.
e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità dell'esercizio della prostituzione omettendo di
annunciarsi alla Polizia cantonale;
2.
contravvenzione
alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
avere, a __________ nel mese di febbraio 2004 per 3/4 giorni, come pure a __________
per 20 giorni nel mese di maggio 2004, per 15/20 giorni nel mese di giugno
2004, per 20 giorni nel mese di luglio 2004, per 15 giorni nel mese di agosto
2004.
e per 7 giorni nel mese di settembre 2004, svolto attività lucrativa in
Svizzera senza essere in possesso del richiesto permesso di Polizia degli
stranieri;
di conseguenza
condanna ACCU
1.
1.
Alla
multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
3.
La
condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
le parti sono state avvertite al
dibattimento del loro del diritto di presentare, per il tramite dello scrivente
Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale
entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso
termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP), il condannato in
contumacia potendo solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza, a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Il giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr.
1'000.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
Fr. 1'400.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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