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Decisione

10.2004.391

Ripetuta truffa, consumata e mancata (conseguimento fraudolento d'indennità per intemperie dall'assicurazione disoccupazione).

22 marzo 2005Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

I dipendenti marcavano tutte le ore di presenza e percepivano il salario pieno,

nonostante la resa carente: essi invero lavoravano, ma l’opera non riusciva

bene con la pioggia e il rendimento si riduceva al 20-30%. Indi la ditta

chiedeva le indennità d’intem­perie, per compensare il danno patito in ragione

del brutto tempo. Sempre secondo ACCU 2, lui e il figlio sapevano di non poter

chiedere le indennità quando gli operai lavoravano, ma se non avessero agito in

tal modo la ditta non avrebbe potuto stare in piedi. ACCU 1, dal canto suo, non

ha avuto nulla di sostanziale da aggiungere a quanto riferito dal padre, se non

che dopo i problemi sorti con l’autorità, la ditta non avrebbe più fatto capo

all’assicurazione intemperie.

Gli stessi accusati ammettono

in definitiva che i dipendenti hanno sempre lavorato – foss’anche a tempo

ridotto come sostenuto da ACCU 1 in sede predibattimentale – e che le indennità

non venivano richieste per la sospensione dell’attività, bensì a causa della

resa inferiore del lavoro sotto la pioggia. Ciò esula chiaramente dalle

finalità dell’assicurazione intemperie (art. 42 segg. LADI) e gli accusati se

ne dichiarano pienamente consapevoli. Ma anche volendo dar seguito per avventura

alla tesi difensiva circa la presenza in cantiere degli operai senza attività,

tale circostanza non consentiva ancora alla ditta di far capo alle indennità

per intemperie: l’art. 43a lett. c LADI esclude in effetti la

computazione della perdita di lavoro nel caso in cui gli operai debbano essere

rimunerati secondo contratto,

e ciò finanche laddove la

mancata sospensione dell’attività sia voluta dai dipendenti medesimi. Tanto

meno possono essere chieste indennità qualora ai lavoratori sia imposto

di recarsi sui cantieri in attesa che le condizioni atmosferiche permettano

l’esecuzione dell’opera (act. 6, allegato 5, pag. 4 a metà; cfr. anche act. 6,

allegato 8, pag. 3 risposta 10). E gli imputati riconoscono avere sempre

regolarmente versato ai dipendenti lo stipendio pieno, data la loro presenza

sul cantiere (cfr. act. 6, allegato 6, pag. 6 in fondo; verbale del

dibattimento, pag. 2 a metà). Il che impediva la percezione d’indennità a norma

del già citato art. 43a lett. c LADI, per altro

riportato per esteso sui formulari

di annuncio della perdita di lavoro compilati dalla ditta (cfr. act. 1, allegati

3 e 5). Formulari che recavano anche

il diritto per l’autorità

d’impiegare altrimenti i dipendenti (v. retro, sub. “richiami importanti”), cui

ostava – con ogni evidenza – la presenza degli

operai sul cantiere. Gli

accusati, in altri termini, avevano certo diritto di pretendere che il personale

rimanesse sul posto di lavoro (cfr. anche art. 63 del Contratto nazionale

mantello per l’edilizia [CNM] prodotto dalla difesa al dibattimento), versando

all’occorrenza lo stipendio pieno, ma questo impediva loro di far capo alle

prestazioni della LADI, per altro indipendenti dalle indennità sancite

dall’art. 62 CNM (cpv. 1 ultima frase).

c) Ciò posto, la richiesta

d’indennità per intemperie corredata dai formulari recanti dati fasulli sottoscritti

dai lavoratori (act. 1, allegati 3­–6) configura senz’altro un inganno astuto

nel senso già indicato (v. sopra, consid. 1). Neppure la difesa contesta questo

assunto, riconoscendo anzi come la fattispecie appare sotto questo aspetto

analoga a quella giudicata dal Tribunale federale in DTF 117 IV 153 (verbale

del dibattimento, pag. 2 verso il basso). Essa sottolinea nondimeno che – diversamente

dal caso allora in esame – in concreto non è dimostrato l’uso delle indennità

per fini estranei alla copertura del danno dovuto alle intemperie, ciò che

Considerandi

esclude l’applica­zione dell’art. 146 CP e connota tutt’al più la fattispecie

come un delitto nel senso dell’art. 105 LADI. Ma per tacere del fatto che la

compensazione di una minore resa del lavoro svolto esula manifestamente dallo

scopo del­l’inden­nità per intemperie, il Tribunale federale non ha certo

inteso far dipendere la qualifica del reato dall’impiego dei fondi percepiti

indebitamente: ha ritenuto semplicemente ammissibile, data la diversa sanzione comminata

per la truffa ordinaria rispetto all’analogo reato in materia di prestazioni

giusta l’art. 14 DPA, che il giudice tenga conto della destinazione dei fondi

nella commisurazione della pena giusta l’art. 63 CP (consid. 5c e d).

L’art. 105 LADI, che riserva l’ap­plicazione delle norme più severe previste

nel Codice penale, non è dunque applicabile alla fattispecie, la quale configura

per vero una truffa nel senso dell’art. 146 cpv. 1 CP. Anche su questo punto la

tesi difensiva si rivela quindi destituita di fondamento.

5.

Da quanto precede

discende che gli imputati devono essere ritenuti entrambi autori colpevoli di ripetuta

truffa, consumata e mancata, per avere – riprendendo i termini di cui ai

decreti d'accusa – ripetutamente, ma almeno in due occasioni, ingannato,

rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari

della Sezione del lavoro e __________, compilando rispettivamente facendo compilare

dal personale i formulari “Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie” con

dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari che il personale

dell’azienda aveva perso giornate di lavoro a seguito delle avverse condizioni

meteorologiche, mentre in realtà il personale dell’azienda aveva in quei giorni

in pratica sempre regolarmente lavorato, facendo altresì sottoscrivere questi

formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione,

inducendola a versare alla __________ Sagl indennità d’intemperie per il mese

di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di no­vembre 2002 di fr.

26.

658.58, importo quest’ultimo non versato in seguito alla scoperta del

reato. Le infrazioni ravvisate dal Procuratore pubblico risultano adempiute dal

profilo oggettivo e soggettivo, con la sola precisazione che le indennità richieste

non erano del tutto indebite (cfr. act. 6, allegato 11, pag. 2 verso l’alto: “rispetto

alle 1232 ore richieste come rimborso alla nostra cassa, unicamente 48 ore sarebbero

state possibili rimborsare”).

6.

Quanto alla

commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in

base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore

e le condizioni personali. Nella specie occorre tener conto, da un lato,

dell'indubbia rilevanza dei reati appena descritti, suscettibili di sottrarre

fondi a un’istituzione che lamenta croniche difficoltà di finanziamento. Gli

imputati sono del resto persone capaci, intelligenti e di comprovata esperienza,

senz'altro in grado cioè di apprezzare i limiti del diritto alle indennità per

intemperie e le conseguenze del loro agire. D'altro lato vanno considerate

l'assenza di precedenti penali (act. 8 e 9), la condotta per il resto

irreprensibile degli interessati nel corso della loro pluriennale carriera

professionale e la destinazione dei fondi indebitamente percepiti (“chiediamo

le indennità per poter compensare lo stipendio versato agli operai, ...”: act.

6, allegato 6, pag. 6 in basso; “richiedevo questi sussidi [che]

permettevano alla ditta di non licenziare operai e di mantenere buoni rapporti

con i committenti che mi danno lavoro, per non pagare delle penali su lavori in

ritardo ed in ultima analisi per non fallire”: act. 6, allegato 5, pag. 2

in alto; cfr. anche verbale del dibattimento, pag. 2 nel mezzo). Ciò, sebbene

l’esigenza di evitare il fallimento appaia quanto meno discutibile, se si pensa

che stando a ACCU 2 “la ditta è sempre andata bene e non abbiamo mai avuto

problemi finanziari. Da circa due anni, io e mio figlio percepiamo uno

stipendio netto di circa 10 000.– fr. ciascuno, al quale si deve

aggiungere una liquidazione a fine anno di circa 5000.– fr.” (cfr. anche,

sulla situazione aziendale non certo problematica, act. 6, allegato 5, risposte

3–5). Tutto ben ponderato, si giustifica di ridurre la pena dai sessanta giorni

proposti dal magistrato inquirente per ciascun imputato a quaranta giorni di

detenzione. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi

sanciti dall'art. 41 CP per ammettere gli interessati al beneficio della

sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova nel minimo

legale di due anni. Ciascun condannato sopporta i propri oneri processuali

(art. 9 cpv. 1 e 2 CPP). Quanto alle pretese formulate __________, esse sono di

natura amministrativa ed esulano quindi dalla cognizione di questo giudice,

limitata per di più alle sole opposi­zioni interposte dagli accusati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 22, 41, 63 e 146 cpv.

1 CP, 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara ACCU 1

autore colpevole di ripetuta

truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 3176/2004 del 27 settembre 2004;

con la precisazione che

l’assicurazione disoccupazione è stata indotta a versare alla __________ Sagl

indennità per intemperie in realtà non dovute, o dovute solo in parte, per il

mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr.

26 658.58, importo quest’ultimo non versato;

condanna ACCU 1

1. alla pena di 40 (quaranta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni,

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 n. 4 CP;

dichiara ACCU 2

autore colpevole di ripetuta

truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. 3178/2004 del 27 settembre 2004;

con la precisazione che

l’assicurazione disoccupazione è stata indotta a versare alla __________ Sagl

indennità per intemperie in realtà non dovute, o dovute solo in parte, per il

mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr.

26 658.58, importo quest’ultimo non versato;

condanna ACCU 2

1. alla pena di 40 (quaranta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni,

2. al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 n. 4 CP;

rinvia __________ all’autorità

competente per le sue pretese;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP);

la motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– Sezione del lavoro,

Bellinzona,

– Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

– Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in

materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di pagamento a carico di ciascun condannato:

fr. 650.– tassa di giustizia

fr. 250.– spese giudiziarie

fr. 900.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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