10.2004.391
Ripetuta truffa, consumata e mancata (conseguimento fraudolento d'indennità per intemperie dall'assicurazione disoccupazione).
22 marzo 2005Italiano25 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2004.391
Data decisione, Autorità:
22.03.2005, PRPEN
Titolo:
Ripetuta truffa, consumata e mancata (conseguimento fraudolento d'indennità per intemperie dall'assicurazione disoccupazione).
REATO MANCATO
RISARCIMENTO
TRUFFA
art. 22 cpv. 1 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 172 CPS
Incarti n.
10.2004.391/411
DA
3176/2004
DA 3178/2004
Bellinzona
22
marzo 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 , e
ACCU 2
(difesi da
DIFE1)
entrambi accusati di ripetuta truffa, consumata e mancata,
art. 146 cpv. 1 e 22 CP,
per avere, a __________ presso
la ditta __________ Sagl, nel periodo maggio 2002-novembre 2002, per procacciare
a sé stesso e ad altri un indebito profitto, affermando cose false e sottacendo
cose vere, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con
astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________, Assicurazione
contro la disoccupazione, inducendoli a pregiudicare il patrimonio di
quest'ultima, e meglio per avere, agendo in correità fra loro, in qualità di
organi o di dirigenti effettivi, rispettivamente quali collaboratori con
competenze decisionali indipendenti della __________ Sagl, ripetutamente, ma
almeno in due occasioni, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per
ingannare con astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________,
Assicurazione contro la disoccupazione, compilando rispettivamente facendo compilare
dal personale i formulari "Rapporti sulle ore perse a causa
d’intemperie" con dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari
che il personale dell'azienda aveva perso delle giornate di lavoro a seguito
delle avverse condizioni meteorologiche, mentre in realtà il personale dell'azienda
aveva in quei giorni in pratica sempre regolarmente lavorato, come risulta dai
rapporti giornalieri compilati da __________, facendo altresì sottoscrivere
questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione
__________, inducendola a versare alla __________ Sagl indennità per intemperie
in realtà non dovute per il mese di maggio 2002 per fr. 7572.85 e per il mese
di novembre 2002 per fr. 26 658.58, importo quest’ultimo non versato in
quanto a seguito della segnalazione della Sezione del lavoro è stato scoperto
il reato;
perseguiti con decreti d’accusa n. 3176/2004 (ACCU
1) e n. 3178/2004 (ACCU 2) del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna di ciascun accusato:
1. alla pena di
60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–,
viste le opposizioni al rispettivo
decreto d’accusa interposte il 28 settembre 2004 da ACCU 1 e il 6 ottobre 2004
da ACCU 2;
indetto il dibattimento 22 marzo 2005, cui
sono comparsi gli accusati con il difensore;
accertate le generalità degli accusati e
proceduto al loro interrogatorio;
sentito il difensore, il quale sottolinea
anzitutto l’estraneità ai fatti di ACCU 2, che non avrebbe partecipato in alcun
modo al reato ravvisato dal Procuratore pubblico;
quanto a ACCU 1, il difensore
dà atto che la fattispecie è per certi versi analoga a quella giudicata dal
Tribunale federale in DTF 117 IV 153 e che i presupposti del reato di truffa
possono di conseguenza sembrare adempiuti; sottolinea nondimeno che –
diversamente dal caso allora in esame – in concreto non è dimostrato l’uso
delle indennità per fini estranei alla copertura del danno dovuto alle
intemperie, ciò che esclude l’applicazione dell’art. 146 CP e connota tutt’al
più la fattispecie come una violazione ex art. 105 LADI;
la difesa rileva inoltre che,
secondo il Contratto nazionale mantello per l’edilizia, la sospensione dei
lavori non configura una decisione formale ma può essere presa in ogni momento,
anche sul cantiere (art. 61); il lavoratore deve per altro sempre tenersi a
disposizione del datore di lavoro (art. 63), ed è ciò che in pratica è avvenuto
nella fattispecie: i lavoratori erano sì presenti sui cantieri, ma non è dato
di sapere se e quanto abbiano lavorato, né – di riflesso – a quanto ammontino
le eventuali indennità percepite indebitamente;
ne conclude, il difensore, per
il proscioglimento degli imputati dal reato di truffa (ravvisandosi tutt’al più
per ACCU 1 una violazione ex art. 105 LADI) o – in subordine – per una congrua
riduzione della pena, in applicazione dei criteri sanciti nell’evocato DTF 117
IV 153 e considerata l’assenza di precedenti penali a carico degli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti,
per ciascun accusato:
1. se l'imputato è colpevole di
ripetuta truffa, consumata e mancata, subordinatamente di violazione dell’art.
105 LADI;
2. in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri
processuali;
preso atto che con lettera del 23 marzo 2005
il difensore ha presentato in nome degli imputati dichiarazione di ricorso;
ritenuto in fatto:
A. ACCU 1, nato a __________
il 22 novembre 1965, e il padre ACCU 2, nato a __________ (__________) il 22
febbraio 1942 – entrambi cittadini svizzeri con formazione nel ramo edilizio –
gestiscono e dirigono la ditta __________ Sagl, __________, il primo come socio
gerente con firma individuale e il secondo come organo di fatto. Ambedue
percepiscono mediamente un reddito netto pari grossomodo a fr. 15 000.– mensili.
La società, fondata nel 1995, si occupa in particolare dell’esecuzione di
pavimenti in cemento e dà lavoro a una ventina di persone tra operai e
impiegati.
B. In esito alla
segnalazione di un ex dipendente della __________ Sagl, il 18 luglio 2003 la
Sezione del lavoro ha denunciato ACCU 1 al Ministero pubblico per possibili
infrazioni legate alla richiesta, nei mesi di maggio e novembre 2002, di
indennità per asserite interruzioni di lavoro causa intemperie in realtà non
avvenute. Il procedimento penale è stato poi esteso d’ufficio – fra gli altri –
a ACCU 2.
C. Esperite le indagini, con
decreti d'accusa del 27 settembre 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU
1 ACCU 2 autori colpevoli di ripetuta truffa – consumata e mancata – per avere “ripetutamente,
ma almeno in due occasioni, ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti
per ingannare con astuzia i funzionari della Sezione del lavoro e __________,
Assicurazione contro la disoccupazione, compilando rispettivamente facendo
compilare dal personale i formulari ‘Rapporti sulle ore perse a causa
d’intemperie’ con dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari
che il personale dell'azienda aveva perso delle giornate di lavoro a seguito
delle avverse condizioni meteorologiche, mentre in realtà il personale
dell'azienda aveva in quei giorni in pratica sempre regolarmente lavorato, come
risulta dai rapporti giornalieri compilati da __________ __________, facendo
altresì sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e
sottoponendoli alla cassa disoccupazione __________, inducendola a versare alla
__________ Sagl indennità per intemperie in realtà non dovute per il mese di
maggio 2002 per fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 per fr.
26 658.58, importo quest’ultimo non versato in quanto a seguito della segnalazione
della Sezione del lavoro è stato scoperto il reato”.
In applicazione della pena, il
magistrato inquirente ha proposto la condanna di ciascun accusato a sessanta
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, come pure al pagamento di una tassa di giustizia di fr. 200.– e di
spese per fr. 200.–. ACCU 1 ha introdotto il 28 settembre 2004 opposizione al
proprio decreto d’accusa, e altrettanto ha fatto ACCU 2 il 6 ottobre 2004. Con
lettera del 18 ottobre 2004 __________ ha dichiarato di costituirsi parte
civile e ha postulato in sostanza la rifusione di fr. 7572.85 a titolo di
risarcimento.
Considerato in diritto:
1. L'art. 146 cpv. 1 CP commina
la reclusione sino a cinque anni o la detenzione a chiunque, per procacciare a
sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando
cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore
inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui.
Chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un
crimine o di un delitto può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1,
con rinvio all’art. 65 CP). È punibile alla stessa stregua chi ha agito o
omesso di agire – fra l'altro – in qualità di organo o di dirigente effettivo
di una persona giuridica (art. 172 CP). Il reato di truffa – cui la giurisprudenza
assimila il conseguimento fraudolento d’indennità per intemperie (DTF 117 IV
153) – presuppone segnatamente un inganno astuto. Tale requisito è adempiuto
non solo qualora l'autore ordisca un tessuto di menzogne, faccia capo a manovre
fraudolente o artifici, ma anche qualora egli rilasci semplicemente false informazioni.
Occorre nondimeno che una verifica della vittima risulti impossibile, difficile
o ragionevolmente inesigibile, o ancora che l'autore dissuada l'interessato
dall'accertamento o preveda ch'egli vi rinunci in ragione di uno specifico
rapporto di fiducia (DTF 128 IV 20 consid. 3a con richiami di giurisprudenza).
Non è necessario per il resto che la vittima abbia dato prova di tutta la diligenza
richiesta dalle circostanze: è sufficiente che essa, pur osservando le più
elementari regole di prudenza, non potesse evitare di incorrere nell'errore
(DTF 126 IV 171 consid. 2a con rinvio; cfr. anche DTF inedita 6S. 40/2003 del 6
maggio 2003, consid. 3.2).
2. Il Procuratore pubblico
rimprovera a ciascun accusato di avere – nella rispettiva qualità di organo e
dirigente della __________ Sagl – ripetutamente, ma almeno in due occasioni,
ingannato, rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i
funzionari della Sezione del lavoro e __________, compilando rispettivamente
facendo compilare dal personale i formulari “Rapporti sulle ore perse a causa
d’intemperie” con dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari
che il personale dell’azienda aveva perso giornate di lavoro a seguito delle
avverse condizioni meteorologiche, mentre in realtà il personale dell’azienda
aveva in quei giorni in pratica sempre regolarmente lavorato, facendo altresì
sottoscrivere questi formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla
cassa disoccupazione, inducendola a versare alla ditta indennità d’intemperie
per il mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr.
26 658.58, importo quest’ultimo non versato per la scoperta del reato.
3. La difesa sottolinea
anzitutto l’estraneità ai fatti di ACCU 2, che non avrebbe partecipato in alcun
modo al reato ravvisato dal Procuratore pubblico. Quanto a ACCU 1, il difensore
dà atto che la fattispecie è per certi versi analoga a quella giudicata dal
Tribunale federale in DTF 117 IV 153 e che i presupposti del reato di truffa
possono di conseguenza sembrare adempiuti. Sottolinea nondimeno che –
diversamente dal caso allora in esame – in concreto non è dimostrato l’uso
delle indennità per fini estranei alla copertura del danno dovuto alle
intemperie, ciò che esclude l’applicazione dell’art. 146 CP e connota tutt’al
più la fattispecie come una violazione ex art. 105 LADI. La difesa rileva
inoltre che, secondo il Contratto nazionale mantello per l’edilizia, la
sospensione dei lavori non configura una decisione formale ma può essere presa
in ogni momento, anche sul cantiere (art. 61). Il lavoratore deve per altro
sempre tenersi a disposizione del datore di lavoro (art. 63). Ed è ciò che in
pratica è avvenuto nella fattispecie: i lavoratori erano sì presenti sui
cantieri, ma non è dato di sapere se e quanto abbiano lavorato, né – di
riflesso – a quanto ammontino le eventuali indennità percepite indebitamente.
Ne conclude, il difensore, per il proscioglimento degli imputati dal reato di
truffa (ravvisandosi tutt’al più per ACCU 1 una violazione nel senso dell’art.
105 LADI) o – in subordine – per una congrua riduzione della pena, in
applicazione dei criteri sanciti nell’evocato DTF 117 IV 153 e considerata
l’assenza di precedenti penali a carico degli accusati.
4. In concreto è assodato e
indiscusso che la __________ Sagl ha tenuto due distinti conteggi delle ore di
lavoro degli operai: uno redatto a mano da cui risulta per i mesi di maggio e
novembre 2002 un’attività sostanzialmente a tempo pieno (cfr. fascicolo rosso
con i conteggi fino a gennaio 2004, 15° e 21° foglio), l’altro elaborato con il
computer (quello inviato all’assicurazione: act. 1, allegati 4 e 6), da cui si
evincono quattro giornate e due mezze giornate perse per intemperie nel mese di
maggio 2002, così come undici giornate perse nel mese di novembre 2002 (cfr.
fascicolo rosso con i conteggi fino al dicembre 2003, 16° e 22° foglio, secondo
cui l’unico dipendente attivo sarebbe stato colui dal quale è giunta la
segnalazione d’irregolarità). È altresì pacifico che gli accusati rivestono le
medesime funzioni dirigenziali in seno alla ditta, il primo come socio gerente
iscritto nel Registro di commercio e il secondo come organo di fatto (cfr.
anche act. 6, allegato 6, pag. 1 a metà, pag. 2 risposte 7 e 9; act. 6,
allegato 8, pag. 1 risposta 2). Parimenti incontestate risultano essere le
richieste d’indennità per intemperie in base a formulari sottoscritti dai
lavoratori (act. 1, allegati 3–6), così come la corresponsione di fr. 7572.85
per il mese di maggio 2002 e il mancato versamento (causa la segnalazione
dell’ex dipendente) di fr. 26 658.58 per il mese di novembre 2002. Restano
per converso da esaminare le censure inerenti alla partecipazione al reato
di ACCU 2, alla presenza in cantiere degli operai senza attività e alla qualifica
dell’infrazione in base all’impiego dei fondi.
a) Per quel che
concerne anzitutto il coinvolgimento di ACCU 2 nella vicenda, l’interessato –
sentito dalla polizia il 2 febbraio 2004 – ha descritto i fatti come segue
(act. 6, allegato 6):
“durante
le giornate di brutto tempo e solo in presenza di precipitazioni, diamo
la possibilità agli operai di rimanere sul cantiere oppure di tornare a casa.
Quando
gli operai rimangono sul cantiere hanno la possibilità di lavorare come
vogliono, nel senso che se piove stanno fermi al coperto, magari vanno al bar
in attesa che smetta di piovere o addirittura dopo sola mezza giornata se ne
vanno a casa. Da parte nostra gli versiamo comunque lo stipendio
come se avessero lavorato tutta la giornata. Quando capitano queste situazioni,
da parte nostra lo segnaliamo all’assicurazione intemperie che a sua
volta ci rimborsa le giornate di lavoro perse dagli operai. [...] da
parte nostra non ci guadagniamo niente e poi i lavori eseguiti sotto
l’acqua a volte si rovinano, dovendoli rifare a nostre spese [...]”
(pag. 1 in basso e pag. 2 in alto).
“Io
e mio figlio diamo le indicazioni in relazione ai vari stipendi
[...]. Io e mio figlio ci occupiamo della gestione degli
operai sui vari cantieri [...]” (pag. 2 risposte 7 e 9).
“D.11:
Chi ha deciso di chiedere le indennità per intemperie?
R.11:
Sono stato io, in base a delle disposizioni della società impresari
costruttori [...]” (pag. 3 a metà).
“So
che alcuni operai non erano d’accordo di firmare e da parte nostra non
abbiamo mai obbligato nessuno a firmare detti formulari.
Chiaramente
io chiedevo agli operai, previa spiegazione delle ragioni per le quali volevamo
chiedere le indennità, ossia documentando le giornate perse per intemperie, di
firmare i formulari per la richiesta del risarcimento” (pag. 4 risposta
16).
“i
‘rapporti giornalieri’ relativi alle attività degli operai ... venivano compilati
per il periodo compreso fra l’apertura della ditta e l’anno 2002 da me personalmente,
mentre dopo il 2002 ad oggi da mia figlia __________” (pag. 6 risposta 24).
“D
26: Da quando ha iniziato a richiedere le indennità per intemperie?
R
26: Praticamente dall’inizio dell’attività lavorativa, ossia dal 1994 a
tutt’oggi, ..., richiedo le indennità per intemperie. [...]
Chiaramente
noi chiediamo le indennità per poter compensare lo stipendio versato
agli operai, malgrado loro fossero sul cantiere ad aspettare che cessasse di
piovere e non lavorassero. Ho sempre versato lo stipendio pieno senza
dedurre nulla delle ore non lavorate agli operai. [...]” (pag. 6 in basso).
Dato quanto precede, non
si vede come la difesa possa ragionevolmente negare il coinvolgimento di ACCU 2
nella vicenda, alla stessa stregua del figlio. Interrogato al dibattimento
odierno, l’interessato ha del resto confermato le dichiarazioni rese dinanzi
alla polizia – con le precisazioni di cui si dirà in appresso (consid. 4b) –
palesando il suo ruolo essenziale nello svolgimento dei fatti in rassegna.
b) Il difensore
sottolinea per altro verso che, nonostante la presenza degli operai sui
cantieri, non è dato di sapere se e quanto essi abbiano lavorato, né – di
riflesso – a quanto ammontino le eventuali indennità percepite indebitamente. Sentito
dalla polizia il 2 febbraio 2004, ACCU 1 si è così espresso al riguardo (act. 6,
allegato 5):
“capitava
che gli operai si recavano sui vari cantieri, magari anche in attesa che
smettesse di piovere, e per cercare di portare avanti lavori.
Al
termine della giornata non effettuavano tutto quello che dovevano fare. Io però
dovevo corrispondere le ore e pagarli.
Per
questo motivo ho deciso di richiedere comunque l’aiuto delle indennità per
intemperie. In pratica richiedevo le indennità per intemperie per tutta la
giornata mentre in realtà gli operai lavoravano a metà del tempo ed in
questa metà con una scarsa resa per via del cattivo tempo.
In
pratica per lavorare sotto l’acqua i lavori non vengono bene e ci vuole il
doppio del tempo per fare le cose” (pag. 1 in basso e pag. 2 in alto).
“[...]
In pratica, se un operaio arrivava al mattino e con tempo piovoso, io lo
mandavo sui cantieri a provare comunque a lavorare.
Capitava
poi che sul cantiere egli non poteva lavorare e si rifiutava, anche per
l’impossibilità di eseguire correttamente i lavori. Magari però nel corso di
tale giornata riusciva a lavorare qualche ora.
In
pratica io richiedevo l’indennità totale sebbene tra le 8 o 9 ore di presenza
l’operaio riusciva comunque a fare qualche ora. [...]” (pag. 4 a
metà).
“[...]
Confermo e ammetto che effettivamente già dai primi anni di attività abbiamo
richiesto queste indennità anche se gli operai erano sui cantieri, cioè dal
1995. Ripeto però che sui cantieri gli operai non riuscivano a svolgere una
normale attività. A volte la stessa veniva interrotta e il prodotto finito era
comunque da risistemare nei giorni a venire. [...]” (pag. 5 a metà).
Al dibattimento, ACCU 2
ha ribadito che in caso di pioggia lui e il figlio inviavano lo stesso sui
cantieri gli operai, anche perché buona parte di loro veniva da lontano (frontalieri).
Fatti
I dipendenti marcavano tutte le ore di presenza e percepivano il salario pieno,
nonostante la resa carente: essi invero lavoravano, ma l’opera non riusciva
bene con la pioggia e il rendimento si riduceva al 20-30%. Indi la ditta
chiedeva le indennità d’intemperie, per compensare il danno patito in ragione
del brutto tempo. Sempre secondo ACCU 2, lui e il figlio sapevano di non poter
chiedere le indennità quando gli operai lavoravano, ma se non avessero agito in
tal modo la ditta non avrebbe potuto stare in piedi. ACCU 1, dal canto suo, non
ha avuto nulla di sostanziale da aggiungere a quanto riferito dal padre, se non
che dopo i problemi sorti con l’autorità, la ditta non avrebbe più fatto capo
all’assicurazione intemperie.
Gli stessi accusati ammettono
in definitiva che i dipendenti hanno sempre lavorato – foss’anche a tempo
ridotto come sostenuto da ACCU 1 in sede predibattimentale – e che le indennità
non venivano richieste per la sospensione dell’attività, bensì a causa della
resa inferiore del lavoro sotto la pioggia. Ciò esula chiaramente dalle
finalità dell’assicurazione intemperie (art. 42 segg. LADI) e gli accusati se
ne dichiarano pienamente consapevoli. Ma anche volendo dar seguito per avventura
alla tesi difensiva circa la presenza in cantiere degli operai senza attività,
tale circostanza non consentiva ancora alla ditta di far capo alle indennità
per intemperie: l’art. 43a lett. c LADI esclude in effetti la
computazione della perdita di lavoro nel caso in cui gli operai debbano essere
rimunerati secondo contratto,
e ciò finanche laddove la
mancata sospensione dell’attività sia voluta dai dipendenti medesimi. Tanto
meno possono essere chieste indennità qualora ai lavoratori sia imposto
di recarsi sui cantieri in attesa che le condizioni atmosferiche permettano
l’esecuzione dell’opera (act. 6, allegato 5, pag. 4 a metà; cfr. anche act. 6,
allegato 8, pag. 3 risposta 10). E gli imputati riconoscono avere sempre
regolarmente versato ai dipendenti lo stipendio pieno, data la loro presenza
sul cantiere (cfr. act. 6, allegato 6, pag. 6 in fondo; verbale del
dibattimento, pag. 2 a metà). Il che impediva la percezione d’indennità a norma
del già citato art. 43a lett. c LADI, per altro
riportato per esteso sui formulari
di annuncio della perdita di lavoro compilati dalla ditta (cfr. act. 1, allegati
3 e 5). Formulari che recavano anche
il diritto per l’autorità
d’impiegare altrimenti i dipendenti (v. retro, sub. “richiami importanti”), cui
ostava – con ogni evidenza – la presenza degli
operai sul cantiere. Gli
accusati, in altri termini, avevano certo diritto di pretendere che il personale
rimanesse sul posto di lavoro (cfr. anche art. 63 del Contratto nazionale
mantello per l’edilizia [CNM] prodotto dalla difesa al dibattimento), versando
all’occorrenza lo stipendio pieno, ma questo impediva loro di far capo alle
prestazioni della LADI, per altro indipendenti dalle indennità sancite
dall’art. 62 CNM (cpv. 1 ultima frase).
c) Ciò posto, la richiesta
d’indennità per intemperie corredata dai formulari recanti dati fasulli sottoscritti
dai lavoratori (act. 1, allegati 3–6) configura senz’altro un inganno astuto
nel senso già indicato (v. sopra, consid. 1). Neppure la difesa contesta questo
assunto, riconoscendo anzi come la fattispecie appare sotto questo aspetto
analoga a quella giudicata dal Tribunale federale in DTF 117 IV 153 (verbale
del dibattimento, pag. 2 verso il basso). Essa sottolinea nondimeno che – diversamente
dal caso allora in esame – in concreto non è dimostrato l’uso delle indennità
per fini estranei alla copertura del danno dovuto alle intemperie, ciò che
Considerandi
esclude l’applicazione dell’art. 146 CP e connota tutt’al più la fattispecie
come un delitto nel senso dell’art. 105 LADI. Ma per tacere del fatto che la
compensazione di una minore resa del lavoro svolto esula manifestamente dallo
scopo dell’indennità per intemperie, il Tribunale federale non ha certo
inteso far dipendere la qualifica del reato dall’impiego dei fondi percepiti
indebitamente: ha ritenuto semplicemente ammissibile, data la diversa sanzione comminata
per la truffa ordinaria rispetto all’analogo reato in materia di prestazioni
giusta l’art. 14 DPA, che il giudice tenga conto della destinazione dei fondi
nella commisurazione della pena giusta l’art. 63 CP (consid. 5c e d).
L’art. 105 LADI, che riserva l’applicazione delle norme più severe previste
nel Codice penale, non è dunque applicabile alla fattispecie, la quale configura
per vero una truffa nel senso dell’art. 146 cpv. 1 CP. Anche su questo punto la
tesi difensiva si rivela quindi destituita di fondamento.
5.
Da quanto precede
discende che gli imputati devono essere ritenuti entrambi autori colpevoli di ripetuta
truffa, consumata e mancata, per avere – riprendendo i termini di cui ai
decreti d'accusa – ripetutamente, ma almeno in due occasioni, ingannato,
rispettivamente compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia i funzionari
della Sezione del lavoro e __________, compilando rispettivamente facendo compilare
dal personale i formulari “Rapporti sulle ore perse a causa d’intemperie” con
dati inveritieri, segnatamente indicando su detti formulari che il personale
dell’azienda aveva perso giornate di lavoro a seguito delle avverse condizioni
meteorologiche, mentre in realtà il personale dell’azienda aveva in quei giorni
in pratica sempre regolarmente lavorato, facendo altresì sottoscrivere questi
formulari inveritieri al personale e sottoponendoli alla cassa disoccupazione,
inducendola a versare alla __________ Sagl indennità d’intemperie per il mese
di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr.
26.
658.58, importo quest’ultimo non versato in seguito alla scoperta del
reato. Le infrazioni ravvisate dal Procuratore pubblico risultano adempiute dal
profilo oggettivo e soggettivo, con la sola precisazione che le indennità richieste
non erano del tutto indebite (cfr. act. 6, allegato 11, pag. 2 verso l’alto: “rispetto
alle 1232 ore richieste come rimborso alla nostra cassa, unicamente 48 ore sarebbero
state possibili rimborsare”).
6.
Quanto alla
commisurazione della pena, per l'art. 63 CP il giudice fissa la sanzione in
base alla colpa del reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore
e le condizioni personali. Nella specie occorre tener conto, da un lato,
dell'indubbia rilevanza dei reati appena descritti, suscettibili di sottrarre
fondi a un’istituzione che lamenta croniche difficoltà di finanziamento. Gli
imputati sono del resto persone capaci, intelligenti e di comprovata esperienza,
senz'altro in grado cioè di apprezzare i limiti del diritto alle indennità per
intemperie e le conseguenze del loro agire. D'altro lato vanno considerate
l'assenza di precedenti penali (act. 8 e 9), la condotta per il resto
irreprensibile degli interessati nel corso della loro pluriennale carriera
professionale e la destinazione dei fondi indebitamente percepiti (“chiediamo
le indennità per poter compensare lo stipendio versato agli operai, ...”: act.
6, allegato 6, pag. 6 in basso; “richiedevo questi sussidi [che]
permettevano alla ditta di non licenziare operai e di mantenere buoni rapporti
con i committenti che mi danno lavoro, per non pagare delle penali su lavori in
ritardo ed in ultima analisi per non fallire”: act. 6, allegato 5, pag. 2
in alto; cfr. anche verbale del dibattimento, pag. 2 nel mezzo). Ciò, sebbene
l’esigenza di evitare il fallimento appaia quanto meno discutibile, se si pensa
che stando a ACCU 2 “la ditta è sempre andata bene e non abbiamo mai avuto
problemi finanziari. Da circa due anni, io e mio figlio percepiamo uno
stipendio netto di circa 10 000.– fr. ciascuno, al quale si deve
aggiungere una liquidazione a fine anno di circa 5000.– fr.” (cfr. anche,
sulla situazione aziendale non certo problematica, act. 6, allegato 5, risposte
3–5). Tutto ben ponderato, si giustifica di ridurre la pena dai sessanta giorni
proposti dal magistrato inquirente per ciascun imputato a quaranta giorni di
detenzione. Risultano d'altro canto adempiuti i requisiti oggettivi e soggettivi
sanciti dall'art. 41 CP per ammettere gli interessati al beneficio della
sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova nel minimo
legale di due anni. Ciascun condannato sopporta i propri oneri processuali
(art. 9 cpv. 1 e 2 CPP). Quanto alle pretese formulate __________, esse sono di
natura amministrativa ed esulano quindi dalla cognizione di questo giudice,
limitata per di più alle sole opposizioni interposte dagli accusati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 41, 63 e 146 cpv.
1 CP, 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara ACCU 1
autore colpevole di ripetuta
truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 3176/2004 del 27 settembre 2004;
con la precisazione che
l’assicurazione disoccupazione è stata indotta a versare alla __________ Sagl
indennità per intemperie in realtà non dovute, o dovute solo in parte, per il
mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr.
26 658.58, importo quest’ultimo non versato;
condanna ACCU 1
1. alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
dichiara ACCU 2
autore colpevole di ripetuta
truffa, consumata e mancata, art. 146 cpv. 1 CP, per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. 3178/2004 del 27 settembre 2004;
con la precisazione che
l’assicurazione disoccupazione è stata indotta a versare alla __________ Sagl
indennità per intemperie in realtà non dovute, o dovute solo in parte, per il
mese di maggio 2002 di fr. 7572.85 e per il mese di novembre 2002 di fr.
26 658.58, importo quest’ultimo non versato;
condanna ACCU 2
1. alla pena di 40 (quaranta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
2. al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 900.–;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 n. 4 CP;
rinvia __________ all’autorità
competente per le sue pretese;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
– Sezione del lavoro,
Bellinzona,
– Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
– Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in
materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di pagamento a carico di ciascun condannato:
fr. 650.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
fr. 900.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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