10.2004.395
mancata truffa all'assicurazione; sviamento della giustizia (furto simulato). In dubio pro reo
20 aprile 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.395
Data decisione, Autorità:
20.04.2005, PRPEN
Titolo:
mancata truffa all'assicurazione; sviamento della giustizia (furto simulato). In dubio pro reo
IN DUBIO PRO REO
REATO MANCATO
SVIAMENTO DELLA GIUSTIZIA
TRUFFA
art. 22 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 304 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.395/AMM
DA
3279/2004
Bellinzona
20
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 d’auto
(difeso dall’avv. __________, Lugano)
accusato di 1.
mancata truffa
per
avere, a __________ il 12 novembre 2002, allo scopo di procacciarsi un indebito
profitto, affermando cose false, compiuto tutti gli atti per ingannare con astuzia
Fatti
i funzionari della compagnia assicurativa __________, al fine di ottenere dalla
stessa un indebito risarcimento per un importo complessivo di fr. 5700.–,
risarcimento non riconosciuto poiché scoperto il reato,
e
meglio per avere, dopo aver sporto, presso la Gendarmeria di __________, una
falsa denuncia di furto contro ignoti che a suo dire sarebbe avvenuto in data
18/19 ottobre 2002 nella sua cantina sita al piano sub dello stabile in cui
abita, con la sottrazione di una tuta da moto marca __________ del valore di
fr. 1700.–, un casco marca __________ del valore di fr. 800.– e una cassetta
marca __________ con i relativi attrezzi del valore di fr. 2000.–, per un
valore complessivo di fr. 4500.–; furto mai perpetrato e in realtà simulato
dallo stesso __________ in quanto non vi erano segni di scasso e il profilo di
acciaio a forma di “elle” che fungeva da battuta e sul quale doveva appoggiare
il catenaccio della serratura era stato piegato, secondo i rilievi della
scientifica, quando la porta della cantina era aperta, inviato una segnalazione
alla __________, dichiarando contrariamente al vero che gli erano stati
sottratti i seguenti oggetti: una tuta
da moto marca __________ del valore di fr. 1700.–, una giacca di pelle
invernale del valore di fr. 700.–, un casco marca __________ del valore di fr.
800.–, una cassetta marca __________ con i relativi attrezzi del valore di fr.
2000.–, uno zaino da montagna del valore di fr. 300.– e un paio di scarponi da
montagna del valore di fr. 200.–, per un valore complessivo di fr. 5700.–;
2.
sviamento della giustizia
per
avere, il 19 ottobre 2002 a __________, presso la Gendarmeria, introdotto una
denuncia alla Polizia per un atto punibile che egli sapeva non commesso, denunciando
il furto avvenuto nella sua cantina sita al piano sub dello stabile in cui
abita, che in realtà era stato simulato dallo stesso __________ come sub. 1;
reati previsti dall'art.
146 cpv. 1 in relazione con l’art. 22 CP, rispettivamente 304 n. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3279/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone
la condanna dell’imputato:
1. alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni,
Considerandi
2.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 6 ottobre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 20 aprile 2005, cui sono intervenuti l’accusato e il difensore;
proceduto all'interrogatorio
dell'imputato e all’audizione testimoniale di __________, di __________ e di __________;
sentito il
difensore, il quale – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento
dell’imputato e per l’assegnazione di congrue ripetibili;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1.
se
l'imputato è autore colpevole di mancata truffa e/o sviamento della giustizia;
2.
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1
quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2
se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
3.
il
giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 146 cpv. 1 (in relazione con l’art. 22) e 304 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg.
CPP; 39 LTG;
proscioglie ACCU
1.
dalle
accuse di mancata truffa, art. 146 cpv. 1 CP, e di sviamento della
giustizia, art. 304 n. 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n.
3279/2004 del 4 ottobre 2004;
carica le
spese __________, che rifonderà al prosciolto fr. 1500.– per ripetibili;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Distinta di
pagamento a carico __________:
fr. 100.– testimoni
fr. 100.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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