10.2004.401
ripetuta truffa, consumata e tentata, e falsità in documenti. Istigazione a tali reati
16 marzo 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
10.2004.401
Data decisione, Autorità:
16.03.2005, PRPEN
Titolo:
ripetuta truffa, consumata e tentata, e falsità in documenti. Istigazione a tali reati
FALSITÀ IN DOCUMENTI
ISTIGAZIONE
REATO TENTATO
TRUFFA
art. 21 CPS
art. 24 CPS
art. 146 cpv. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarti n.
10.2004.401-402
DA
3282/2004
DA 3283/2004
Bellinzona
16
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Barbara Marelli per
giudicare
accusati di
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 1: 1.
ripetuta truffa, consumata e tentata
per
avere, il 14 e il 17 novembre 2003, a __________ presso __________, allo scopo
di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, affermando cose false e
dissimulando cose vere, ingannato e tentato d’ingannare con astuzia i funzionari
__________ di __________, con lo scopo di indurli ad atti pregiudizievoli al
patrimonio proprio o altrui e di ottenere in tal modo un indebito profitto di
almeno fr. 34 000.– e meglio per avere
1.1 il
14 novembre 2003, servendosi di due tessere bancarie di cui non poteva
disporre, intestate e di proprietà di __________, ingannato con astuzia un
funzionario __________, affermando cose false e dissimulando cose vere,
apponendo su due fiches di prelevamento le firme falsificate della titolare dei
conti, ottenendo per sé e per il di lui marito un indebito profitto per un
importo complessivo di fr. 25 000.–, procurando __________ un danno
equivalente, importo integralmente utilizzato da __________ per il pagamento di
debiti;
1.2 il
17 novembre 2003, servendosi un’altra volta di due tessere bancarie di cui non
poteva disporre, intestate e di proprietà di __________, affermando cose false
e dissimulando cose vere, tentato di ingannare con astuzia un funzionario __________,
tentando di ottenere per sé e per il di lui marito un indebito profitto per un
importo di almeno fr. 9000.–, rinunciando in seguito a causa della richiesta da
parte del funzionario di un documento di legittimazione;
2.
falsità in documenti
per
avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1, allo scopo
di procacciare a sé e al di lei marito __________ un indebito profitto, formato
documenti falsi poi utilizzati al fine di perpetrare la truffa di cui al precedente
punto 1.1,
e
meglio per avere firmato personalmente le fiches di prelevamento, in particolare
falsificando le firme della proprietaria e titolare delle tessere bancarie,
conseguendo in tal modo un indebito profitto complessivo di fr. 25 000.–;
reati
previsti dagli art. 146 cpv. 1 CP (in relazione con
l’art. 21 CP) e 251 n. 1 CP;
ACCU 2: 1.
istigazione alla ripetuta truffa, consumata e tentata
per
avere, a __________ presso __________, in date 14 e 17 novembre 2003, allo
scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, intenzionalmente
determinato la di lui moglie __________ a ingannare con astuzia i funzionari __________,
con lo scopo di indurli ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui
e di ottenere in tal modo un indebito profitto di almeno fr. 34 000.–, e
meglio per avere
1.1 il
14 novembre 2003, determinato intenzionalmente la di lui moglie a servirsi di
due tessere bancarie, di cui lei non poteva disporre, intestate e di proprietà
di __________, allo scopo di ingannare con astuzia un funzionario __________,
inducendola ad affermare cose false e a dissimulare cose vere, chiedendole di
apporre sulle due fiches di prelevamento le firme falsificate della titolare
dei conti, facendole in questo modo ottenere un indebito profitto per un
importo complessivo di fr. 25 000.–, procurando __________ un danno
equivalente, importo integralmente utilizzato da __________ per il pagamento di
debiti;
1.2 il
17 novembre 2003, intenzionalmente determinato la di lui moglie a servirsi
un’altra volta delle due tessere bancarie, di cui lei non poteva disporre,
intestate e di proprietà di __________, allo scopo di ingannare con astuzia un
funzionario __________, inducendo la di lui moglie ad affermare cose false e a
dissimulare cose vere, tentando di farle ottenere un indebito profitto per un importo
di almeno fr. 9000.–, inducendola in seguito a rinunciare a causa della
richiesta da parte del funzionario di un documento di legittimazione;
2.
istigazione alla falsità in documenti
per
avere, nelle circostanze di luogo e di tempo menzionate al punto 1, intenzionalmente
determinato la di lui moglie a formare documenti falsi poi utilizzati al fine
di perpetrare la truffa di cui al precedente punto 1.1, e meglio per avere
intenzionalmente indotto la di lui moglie a firmare personalmente le fiches di
prelevamento, in particolare determinandola a falsificare le firme della proprietaria
e titolare delle tessere bancarie, conseguendo in tal modo un indebito profitto
complessivo di fr. 25 000.–;
reati previsti dagli
art. 146 cpv. 1 CP (in relazione con l’art. 21 CP) e 251 n. 1 CP, entrambi in
relazione con l’art. 24 CP;
perseguiti con
decreti d’accusa DA 3282/2004 (__________) e DA 3283/2004 (__________j)
del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna di ciascun accusato:
1. alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di 2 (due) anni (per __________: da dedursi il
carcere preventivo sofferto),
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 100.–,
inoltre la
parte civile è rinviata al foro civile per la richiesta di risarcimento;
e per __________ ordina
la confisca, passato in giudicato il decreto, di una fotocopia tessera __________
e di una fotocopia tessera __________ intestate a __________;
viste le
opposizioni ai decreti d’accusa interposte il 14 ottobre 2004 dagli imputati;
indetto il
dibattimento 16 marzo 2005, cui sono comparsi gli accusati e l’interprete;
accertate le
generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio
degli imputati;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai
seguenti quesiti, per ciascun accusato:
1. se
l'imputato è colpevole di ripetuta truffa, consumata e tentata e/o falsità in
documenti (per __________), rispettivamente istigazione alla ripetuta
truffa, consumata e tentata e/o alla falsità in documenti (per __________);
2. in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova,
2.3 (per
__________) se dev'essere ordinata la confisca di una fotocopia tessera __________
e di una fotocopia tessera __________ intestate a __________;
3. il
giudizio sugli oneri processuali;
visti gli
art. 21, 24, 41, 58 seg., 63, 146 cpv. 1 e 251 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg.
CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1
autrice
colpevole di falsità in documenti, art. 251 n. 1 CP, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 3282/2004 del 4 ottobre
2004;
proscioglie ACCU
Fatti
1
dall’accusa
di ripetuta truffa, consumata e tentata, art. 146 cpv. 1 in relazione
con l’art. 21 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA 3282/2004 del 4
ottobre 2004;
condanna ACCU
1
1. alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni,
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
dichiara ACCU
2.
autore
colpevole di istigazione alla falsità in documenti, art. 251 n. 1 in
relazione con l’art. 24 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto d’accusa DA 3283/2004 del 4 ottobre 2004;
proscioglie ACCU
2.
dall’accusa
di istigazione alla ripetuta truffa, consumata e tentata, art. 146 cpv.
1.
in relazione con gli art. 21 e 24 CP, per i fatti descritti nel decreto
d’accusa DA 3283/2004 del 4 ottobre 2004;
condanna ACCU
2.
1.
alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto),
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
ordina – la
confisca di una fotocopia tessera __________ e di una fotocopia tessera __________
intestate a __________;
– l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico,
Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico di ciascun condannato:
fr.
200.
– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 300.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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