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Decisione

10.2004.405

circolazione in stato d'ebrietà (min. 1.74 - max. 2.08 grammi per mille); infrazione alle norme della circolazione (uscita di strada)

10 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1. alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 3 (tre) anni,

Considerandi

2.

alla multa di fr. 1200.–,

3.

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta il 9 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto il

dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato;

accertate le

generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

rispondendo ai

seguenti quesiti:

1.

se

l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o infrazione

alle norme della circolazione;

2.

in

caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1

quale

pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2

se

dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova;

3.

il

giudizio sugli oneri processuali;

preso atto che

nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 n. 1 LCS (in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2

LCS; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 2 ONC), 91 cpv. 1 LCS; 9 segg. e 273 segg.

CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di infrazione

alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa DA 3196/2004 del 27 settembre 2004;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni,

2.

alla multa di fr. 1200.–,

3.

al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al

condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4443),

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario

giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico del condannato:

fr. 1200.– multa

fr.

250.

– tassa di giustizia

fr. 350.– spese giudiziarie

fr. 1800.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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