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Decisione

10.2004.406

lesioni semplici ripetute a danno del coniuge. In dubio pro reo

17 marzo 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. se

l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici ripetute;

2. in

caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale

pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2 se

dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova;

3. il

giudizio sugli oneri processuali;

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti come segue:

Considerandi

proscioglie ACCU

1.

dall’accusa

di lesioni semplici ripetute, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti

nel decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004;

carica le

spese __________;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio

giuridico, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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