10.2004.406
lesioni semplici ripetute a danno del coniuge. In dubio pro reo
17 marzo 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2004.406
Data decisione, Autorità:
17.03.2005, PRPEN
Titolo:
lesioni semplici ripetute a danno del coniuge. In dubio pro reo
LESIONE SEMPLICE AGGRAVATA
art. 66ter CPS
art. 125 cf. 2 CPS
Incarto
n.
10.2004.406/AMM
DA
3301/2004
Bellinzona
17
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Valentina Borsari in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv.,)
accusato di lesioni
semplici ripetute
per
avere, a __________ nel corso del mese di agosto 2004, in almeno due occasioni,
colpendo ripetutamente al viso la moglie __________ (recte: __________) __________,
procurandole lividi e un gonfiore, cagionato un danno al corpo o alla salute di
una persona;
reato previsto dall'art.
123 n. 2 CP;
perseguito con
decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
1. alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni;
2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 6 ottobre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 17 marzo 2005, cui sono comparsi l’accusato, il difensore e il
Procuratore pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti – il
Procuratore pubblico, il quale – in estrema sintesi – spiega i motivi che lo
hanno indotto a continuare il procedimento nonostante la richiesta di sospensione
della vittima e rileva l’importanza di perseguire tali atti di violenza di coppia;
sui fatti in rassegna, sottolinea la credibilità della versione della moglie –
la quale non ha mai ritrattato pur manifestando l’intenzione di sospendere il
procedimento – confortata dalla deposizione testimoniale dell’amica; ciò, a
fronte di una versione dell’imputato su taluni aspetti contraddittoria e, in
generale, poco credibile; ne conclude, il Procuratore pubblico, per la conferma
del decreto d’accusa, sia sul principio sia sulla pena proposta;
– il
difensore, il quale – in estrema sintesi – ritiene che l’imputato abbia fornito
una versione univoca e plausibile sia prima sia durante il dibattimento;
ravvisa per contro diverse contraddizioni di rilievo fra la versione della
moglie e quella della testimone, che, a suo parere, sono suscettibili di
infondere un ragionevole dubbio sull’esistenza dei reati; donde la postulata
assoluzione;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
Fatti
1. se
l'imputato è autore colpevole di lesioni semplici ripetute;
2. in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
3. il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 123 n. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
Considerandi
proscioglie ACCU
1.
dall’accusa
di lesioni semplici ripetute, art. 123 n. 2 CP, per i fatti descritti
nel decreto d’accusa DA 3301/2004 del 4 ottobre 2004;
carica le
spese __________;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio
giuridico, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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