10.2004.407
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione
16 dicembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.407
Data decisione, Autorità:
16.12.2004, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.407/fc
DA
3387/2004
Bellinzona
16
dicembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione
in stato di ebrietà
per aver condotto
l'autovettura Peugeot targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.83 - max. 2.10 grammi per mille), malgrado fosse già stato
condannato nel 2002 per analogo reato (alcolemia: 1.94 grammi per mille);
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;
2. infrazione alle norme
della circolazione
per avere,
circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso
ammessa in circa 80/90 Km/h. malgrado il vigente limite di 60 Km/h., in una
curva per lui piegante a destra, negligentemente perso la padronanza di guida
uscendo conseguentemente di strada sulla sua destra cozzando contro una siepe
ivi esistente, terminando poi la corsa con la vettura capovolta;
reato
previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli
art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1 e
2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 7 cpv. 2 ONC;
fatti avvenuti il 7 febbraio 2004 a Muzzano;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3387/2004 di data 11 ottobre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni.
2. Alla
multa di fr. 1'300.--.
3. Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero
Pubblico il 16.12.2002.
4. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 ottobre 2004 e
limitata al dispositivo n. 3;
indetto il
dibattimento 16 dicembre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 5 novembre 2004 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se
deve essere revocata la sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero
Pubblico il 16.12.2002.
2.Sugli
oneri di questo procedimento.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
non
revoca la sospensione condizionale concesso alla pena
di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei confronti di ACCU 1 dal
Ministero Pubblico il 16.12.2002, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di
prova.
rileva che
Fatti
i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la
condanna di ACCU 1:
1. Alla pena
di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla
multa di fr. 1'300.––.
[…]
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.—“
sono
esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre
dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta l’11 ottobre 2004.
rinuncia a
prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni
e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
1.
LESA 1
2.
LESA 2
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1300.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1800.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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