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Decisione

10.2004.408

Circolazione in stato d'ebrietà (min. 1.20 - max. 1.42 grammi per mille); grave infrazione alle norme della circolazione; inosservanza dei doveri in caso d'infortunio.

20 settembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. alla

pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 3 (tre) anni,

Considerandi

2.

alla

multa di fr. 1000.–,

3.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta il 15 ottobre 2004 dall’imputato;

indetto il

dibattimento 20 settembre 2005, cui sono intervenuti l’accusato, la parte civile

e il di lei patrocinatore;

proceduto all'interrogatorio

dell'accusato, sentita la vittima e assunte due testimonianze;

data la

parola al legale di parte civile, secondo il quale – in estrema sintesi

–l’istruttoria ha pienamente dimostrato la fattispecie descritta nel decreto

d’accusa, del quale chiede pertanto la conferma;

preso atto che

nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai

seguenti quesiti:

1.

se

l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o grave

infrazione alle norme della circolazione stradale e/o inosservanza dei

doveri in caso d’infortunio;

2.

in

caso di risposta affermativa:

2.1

quale

pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2

se

dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova;

3.

il

giudizio sugli oneri processuali;

visti gli

art. 91 cpv. 1 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), 90 n.

2.

LCS (in relazione con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS; 2 cpv. 1 e

2, 3 cpv. 1 ONC) e 92 cpv. 1 e 2 LCS (in relazione con l'art. 51 cpv. 1, 2 e 3

LCS); 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

1.

autore colpevole di

– circolazione

in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3382/2004 dell’11 ottobre 2004,

– grave

infrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 2 LCS,

per

aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la

sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico

surriferito omettendo poi di ottemperare al segnale di fermata intimatogli da

un agente della polizia cantonale sia con una torcia luminosa sia oralmente, obbligando

quest’ultimo a scansarsi repentinamente sulla sua destra per evitare di essere

travolto;

proscioglie ACCU

1.

dall’accusa

di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 e 2 LCS,

per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 3 (tre) anni,

2.

alla

multa di fr. 500.–,

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al

condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (4625),

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario

giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico del condannato:

fr. 500.– multa

fr.

200.

– tassa di giustizia

fr. 400.– spese giudiziarie

fr. 1100.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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