10.2004.413
per aver afferrato per un braccio e portata fuori dell'ufficio
16 febbraio 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2004.413
Data decisione, Autorità:
16.02.2005, PRPEN
Titolo:
per aver afferrato per un braccio e portata fuori dell'ufficio
VIE DI FATTO
art. 126 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.413/bep
Bellinzona
16
febbraio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso
da: DI 1,)
prevenuto
colpevole di vie di fatto
per avere,
a __________,
in data __________,
commesso vie di fatto contro
CIVI 1, afferrandola per un braccio portandola fuori dall'ufficio;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. di data 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1. Alla
multa di fr. 150.--.
2. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla CIVI 1 in data 8 ottobre
2004, limitatamente alle sue pretese;
indetto il dibattimento 16 febbraio 2005,
al quale è comparso il difensore mentre il ha rinunciato a comparire postulando
la conferma del decreto di accusa e l’accusato in data 15 febbraio 2005 ha
inoltrato un’istanza di autorizzazione a non comparire per motivi di salute per
il tramite del suo difensore,
il giudice preso atto dell’accordo delle
parti in merito all’assenza dell’accusato;
richiamato l’art. 229 CPP,
autorizza l’accusato a
non presenziare al dibattimento;
data lettura
del decreto d'accusa:
sentito il
difensore, il quale preso atto che siamo in presenza di un’opposizione limitata
alle pretese di CIVI 1 e che in assenza di opposizioni relative alla condanna
ovvero alla qualifica del reato e della sanzione, il DA deve essere ritenuto
sentenza definitiva, nonostante la discutibile tipicità del fatto, chiede che
le eventuali pretese non quantificate siano rinviate al foro civile, anche
perché si riferiscono ad asserite conseguenze di lesioni e non al fatto
ritenuto punibile ovvero l’avere il sig. ACCU 1 afferrato per un braccio la
signorina CIVI 1 ;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Sulle
pretese della parte civile.
2. Sugli
oneri del presente giudizio.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
Considerandi
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41 e segg CO; 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
rinvia ACCU 1
al competente foro civile per
le sue pretese.
rinuncia a prelevare tasse e spese per
l’odierno giudizio.
rileva che i dispositivi per i
quali non è stata fatta opposizione, ossia:
“la condanna
di ACCU 1:
1.
Alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta), con l’avvertenza che
la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di
mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese
giudiziarie di fr. 50.00.”
sono esecutivi
dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 27 settembre 2004.
Intimazione
a:
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
CIVI 1
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 50.00 tassa
di giustizia
fr. 50.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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