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Decisione

10.2004.413

per aver afferrato per un braccio e portata fuori dell'ufficio

16 febbraio 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

1. Alla

multa di fr. 150.--.

2. Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 50.--;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta tempestivamente dalla CIVI 1 in data 8 ottobre

2004, limitatamente alle sue pretese;

indetto il dibattimento 16 febbraio 2005,

al quale è comparso il difensore mentre il ha rinunciato a comparire postulando

la conferma del decreto di accusa e l’accusato in data 15 febbraio 2005 ha

inoltrato un’istanza di autorizzazione a non comparire per motivi di salute per

il tramite del suo difensore,

il giudice preso atto dell’accordo delle

parti in merito all’assenza dell’accusato;

richiamato l’art. 229 CPP,

autorizza l’accusato a

non presenziare al dibattimento;

data lettura

del decreto d'accusa:

sentito il

difensore, il quale preso atto che siamo in presenza di un’opposizione limitata

alle pretese di CIVI 1 e che in assenza di opposizioni relative alla condanna

ovvero alla qualifica del reato e della sanzione, il DA deve essere ritenuto

sentenza definitiva, nonostante la discutibile tipicità del fatto, chiede che

le eventuali pretese non quantificate siano rinviate al foro civile, anche

perché si riferiscono ad asserite conseguenze di lesioni e non al fatto

ritenuto punibile ovvero l’avere il sig. ACCU 1 afferrato per un braccio la

signorina CIVI 1 ;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Sulle

pretese della parte civile.

2. Sugli

oneri del presente giudizio.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

Considerandi

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 41 e segg CO; 126 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

rinvia ACCU 1

al competente foro civile per

le sue pretese.

rinuncia a prelevare tasse e spese per

l’odierno giudizio.

rileva che i dispositivi per i

quali non è stata fatta opposizione, ossia:

“la condanna

di ACCU 1:

1.

Alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta), con l’avvertenza che

la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di

mancato pagamento , sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CP).

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 e delle spese

giudiziarie di fr. 50.00.”

sono esecutivi

dall’intimazione del decreto di accusa, avvenuta il 27 settembre 2004.

Intimazione

a:

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

CIVI 1

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 multa

fr. 50.00 tassa

di giustizia

fr. 50.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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