10.2004.414
vie di fatto. Opposizione della parte civile, limitata al rinvio al foro civile
14 aprile 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
10.2004.414
Data decisione, Autorità:
14.04.2005, PRPEN
Titolo:
vie di fatto. Opposizione della parte civile, limitata al rinvio al foro civile
PRETESE DI DIRITTO CIVILE
VIE DI FATTO
art. 84 CPP-TI
art. 265 CPP-TI
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 9 LAV
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2004.414/AMM
DA
2697/2004
Bellinzona
14
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
accusato di vie
di fatto
per
avere, a __________ l'11 ottobre 2003, commesso vie di fatto nei confronti di __________
strattonandole la spalla destra provocandole dolore diffuso alla palpazione e
una mobilizzazione dolorosa ma non diminuita, così come da certificato medico
11 ottobre 2003 del dr med. __________, agli atti;
reato previsto dall'art.
126 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 2697/2004 del 18 agosto 2004 del AINQ 1 che propone la condanna
dell’imputato:
1. alla
multa di fr. 300.–,
2. per
ogni pretesa __________ è rinviata al competente foro civile,
3. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese di fr. 50.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 1° settembre 2004 dalla parte civile, contro
il dispositivo n. 2 (rinvio al foro civile);
indetto il
dibattimento 14 aprile 2005 – limitato al giudizio sulle pretese civili – cui
sono comparsi l’accusato e il legale di parte civile;
sentiti – l’accusato,
il quale respinge qualsiasi pretesa di parte civile, ribadendo di non aver
commesso le vie di fatto di cui al decreto di accusa;
– il
legale di parte civile, il quale riconferma l’istanza del 10 marzo 2005, intesa
alla condanna dell’imputato alla rifusione alla vittima di fr. 2159.30 a titolo
di risarcimento (fr. 600.– trasporto all’ospedale, fr. 351.05 fisioterapia, fr.
1208.25 spese di patrocinio) e di fr. 500.– a titolo di riparazione morale;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
1. se
l’imputato dev’essere condannato a versare alla parte civile fr. 2159.30
a titolo di risarcimento e fr. 500.– a titolo di riparazione morale;
2. il
giudizio sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza;
visti gli
art. 9 segg., 84 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 9 LAV; 39 LTG;
condanna ACCU
1
al
versamento alla parte civile di fr. 951.05 a titolo di risarcimento;
respinge le
altre pretese, riservata la facoltà per la parte civile di far valere le spese
legali nei confronti dello Stato in base alla decisione del GIAR del 30
novembre 2004 (inc. n. 2004.47802),
soprassiede al
prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.
Fatti
I
Dispositivo
dispositivi per i quali non è stata presentata l’opposizione,
ossia: “la
condanna di ACCU 1:
1. Alla
multa di fr. 300.– (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di
fr. 50.–.“
diventano esecutivi dalla data
odierna;
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il
segretario:
Intimazione
a:
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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