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Decisione

10.2004.414

vie di fatto. Opposizione della parte civile, limitata al rinvio al foro civile

14 aprile 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

I

Dispositivo

dispositivi per i quali non è stata presentata l’opposizione,

ossia: “la

condanna di ACCU 1:

1. Alla

multa di fr. 300.– (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere

pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà

commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di

fr. 50.–.“

diventano esecutivi dalla data

odierna;

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: Il

segretario:

Intimazione

a:

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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