10.2004.415
aggressione, lesioni semplici, rissa, eccesso di legittima difesa
18 febbraio 2005Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.415
Data decisione, Autorità:
18.02.2005, PRPEN
Titolo:
aggressione, lesioni semplici, rissa, eccesso di legittima difesa
AGGRESSIONE
LESIONE SEMPLICE
art. 33 CPS
art. 123 CPS
art. 133 CPS
art. 134 CPS
art. 33 LARM
Incarto
n.
10.2004.415-416/bep
DA
3224/2005
DA
3225/2004
Bellinzona
18
febbraio 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara
Marelli in qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
ACCU 2
(difesi da: avv. __________)
prevenuti colpevoli di
ACCU
1 aggressione
per
avere,
a
__________ presso l'esercizio pubblico __________,
in
data 01.02.2004,
in
correità con ACCU 2,
preso
parte all'aggressione di __________ che ha avuto per conseguenza le lesioni di quest'ultimo
così come descritte nel certificato medico 02.02.2004 del dr. __________, agli
atti;
reato previsto dall'art. 134 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 23
settembre 2004 n. DA 3224/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.
Per ogni pretesa la parte civile __________, , è rinviata al competente
foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 50.--;
ACCU
2 1. aggressione
per
avere,
a
__________ presso l'esercizio pubblico __________,
in
data 01.02.2004,
in
correità con ACCU 1,
preso
parte all'aggressione di __________ che ha avuto per conseguenza le lesioni di quest'ultimo
così come descritte nel certificato medico 02.02.2004 del dr. __________, agli
atti;
2. infrazione
alla LF sulle armi e sulle munizioni, ripetuta
2.1 per avere,
in data 3 aprile
2004,
dal
valico doganale di Stabio/Gaggiolo,
portato
in Svizzera senza diritto un manganello sfollagente telescopico;
2.2 per avere,
in data 20 agosto
2004,
dal
valico doganale di Stabio/Gaggiolo,
portato
in Svizzera senza diritto un bastone telescopico di colore nero;
3.
infrazione alla Legge federale che promuove la ginnastica e lo sport
per avere,
in data 3
aprile 2004,
importato in Svizzera attraverso
il valico doganale di Stabio/Gaggiolo prodotti a scopo di doping e più
precisamente 57 pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi chlorhydate);
reati previsti dall'art. 134
CP, art. 33 LArm in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LArm, art. 11f LPGS;
richiamato l'art. 68 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 23
settembre 2004 n. DA 3225/2004 del Sost. Procuratore pubblico AINQ 1, che
propone la condanna:
1. Alla pena di 10
(dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
2. Per
ogni pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 50.--.
4. Ordina
la confisca del manganello sfollagente telescopico e del bastone telescopico di
colore nero e la confisca e distruzione di 57 pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili
Hydrocloridi chlorhydate) sequestrati all'accusato dalla polizia in data
04.04.2004 e in data 21.08.2004.
5. Ordina
il dissequestro di 27 capsule di sostanza non meglio identificata (reperto
scientifica nr. 2004/167),
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 4 ottobre 2004;
indetto il dibattimento 18 febbraio 2005,
al quale sono intervenuti gli accusati con il difensore, la Sost. Procuratore
pubblico e la parte civile con il suo patrocinatore;
accertate le generalità degli accusati, data
lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati e
l’audizione testimoniale di __________, __________, __________ e __________;
prospettati agli accusati anche i reati di
rissa (art. 133 CP) e lesioni semplici (art. 123 CP);
sentiti la Sost. Procuratore pubblico,
la quale chiede la conferma dei decreti di accusa;
il patrocinatore di parte
civile, il quale chiede la condanna oltre che per i reato di aggressione anche
per quello di lesioni semplici; chiede inoltre il pagamento della somma di fr.
9'533.40 così suddivisi: fr. 533.40 spese mediche, fr. 3'000.- perdita di
guadagno; fr. 3'000.- torto morale e fr. 3'000.- spese di patrocinio;
il difensore, il quale chiede
in via principale il proscioglimento di entrambi gli accusati dal reato di
aggressione e in via principale la riduzione della pena da limitare alla sola
multa; non contesta i reati di infrazione alla LArm e LPGS; postula il rinvio
della parte civile al competente foro civile per le sue pretese siccome
presentate solo in questa sede senza dare la possibilità di prendere
adeguatamente posizione in merito;
sentiti da ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
1.1. aggressione
1.2. rissa
1.3. lesioni semplici
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole
di:
2.1. aggressione
2.2. rissa
2.3. lesioni semplici
2.4. ripetuta infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni
2.5. infrazione alla LF che
promuove la ginnastica e lo sport
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
3. Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
4. Se deve essere ordinata la
confisca del manganello sfollagente telescopico e del bastone telescopico di colore
nero sequestrati all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004 e in data
21.08.2004.
5. Se deve essere ordinata la
confisca e distruzione di 57 pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi
chlorhydate) sequestrati all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004.
6. Se deve essere ordinato il
dissequestro di 27 capsule di sostanza non meglio identificata (reperto
scientifica n. 2004/167).
7. Sulle pretese della parte
civile, che chiede un risarcimento di fr. 533.40.-- per spese mediche, fr.
3'000.-- per la perdita di guadagno subita, fr. 3'000.-- per torto morale e fr.
3'000.-- per le spese di patrocinio, ossia complessivamente fr. 9'533.40;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La sera del 31 gennaio
2004 gli agenti di sicurezza ACCU 2 e ACCU 1 hanno preso servizio alle 23.00
presso l’esercizio pubblico __________ di __________.
Tale discoteca risulta
così strutturata: oltrepassata la porta d’ingresso che dà sull’esterno si entra
in un piccolo atrio di circa due metri di lunghezza e di larghezza, al termine
del quale vi è una massiccia e rustica (da qui il nome della discoteca) porta
di legno, attraverso cui si accede ad un secondo atrio, lungo circa tre-quattro
metri e largo circa due, in parte adibito a locale guardaroba. Questo secondo
atrio può essere immaginariamente diviso per il lungo in due parti: sul lato
sinistro vi sono dei tavoli e degli appendini dove poter depositare i propri
effetti personali, detto spazio costituisce il guardaroba; sul lato destro,
pertanto, rimane uno spazio di poco inferiore al metro, appena sufficiente a
consentire il passaggio e l’accesso alla sala da ballo, il cui ingresso si
trova alla fine dell’atrio sempre sulla parete destra.
Attorno all’1.00 di notte (1°
febbraio 2004) __________ si apprestava a lasciare detta discoteca dopo avervi
trascorso un paio d’ore in compagnia degli amici: __________, __________ e __________.
In attesa che quest’ultimo consegnasse all’amico __________ (deciso a rimanere
ancora nel locale) l’unico scontrino assegnato loro per il deposito delle
giacche, __________ lusingava con insistenza la guardarobiera __________,
convivente di ACCU 2.
2. Da questo momento non si
è più stati in grado di accertare con sicurezza i fatti, avendo i protagonisti
fornito versioni totalmente contrastanti.
ACCU 2 e ACCU 1 sostengono che,
a causa dei numerosi ed insistenti complimenti, dovuti forse anche a un lieve
stato di ebrietà, __________ avrebbe manifestato il proprio disappunto, pertanto
ACCU 1 dapprima e ACCU 2 in seguito avrebbero invitato __________ a desistere
dall’infastidire la giovane e a lasciare il locale, per evitare peraltro
problemi davanti alla gente. A questo punto __________ avrebbe reagito
aggressivamente insultando e spingendo ACCU 2 contro un muro e tentando poi di
sferrargli un pugno non andato a segno. L’agente di sicurezza si sarebbe sentito
in pericolo e, nel tentativo di difendersi e di bloccare al contempo __________,
gli avrebbe inferto un pugno in volto; nella colluttazione i due sarebbero
terminati contro i tavoli del guardaroba. ACCU 1 quindi li avrebbe separati,
poi i due agenti di sicurezza avrebbero lasciato il locale guardaroba e portato
__________ nel piccolo atrio d’ingresso. Tale procedura, a dire degli stessi,
sarebbe la prassi: gli agenti sarebbero infatti tenuti a portare al più presto
Fatti
i disordini lontani dalla pista da ballo, sia per questioni di sicurezza, sia
per evitare di disturbare e di preoccupare il resto della clientela. Durante il
breve tragitto, però, i due agenti non sarebbero riusciti ad immobilizzare __________,
questo avrebbe continuato ad agitarsi e a dimenarsi (al punto che avrebbe
sbattuto violentemente la testa contro il muro, aspetto non contestato dalla
parte civile), così ACCU 2 gli avrebbe ulteriormente inferto tre colpi in
pancia ed un calcio. Il ruolo di ACCU 1, in detta situazione, sarebbe stato
unicamente di pacere e di sostegno del collega ACCU 2 nel trasporto di __________,
rimanendo sempre pronto ad intervenire qualora ciò si fosse reso necessario. I
due agenti di sicurezza sostengono infatti che è prassi che uno “copra le
spalle” all’altro che interviene, in primo luogo perché non sanno mai chi si
trovano di fronte, secondariamente perché sarebbe già capitato che qualche
cliente abbia estratto coltelli all’interno del locale. A questo punto __________
avrebbe chiamato la Polizia incoraggiato dai due agenti di sicurezza, i quali
sarebbero stati i primi a voler mettere in chiaro la situazione, anche perché
convinti che sarebbe stato __________ sul “banco degli imputati”. Dopo i fatti __________
avrebbe minacciato di morte ACCU 2, aggiungendo inoltre che quest’ultimo
l’avrebbe mantenuto a vita.
ACCU 2 e ACCU 1 sostengono che,
benché la parte civile fosse accompagnata da più amici e nel locale guardaroba
vi fossero altre persone, nessuno avrebbe potuto vedere l’intera scena, dal
momento che, una volta passati (nelle modalità sopra descritte) dall’atrio
dov’è situato il guardaroba all’atrio d’ingresso, la spessa e rustica porta di
legno che li separa si sarebbe chiusa automaticamente alle loro spalle, grazie
ad un meccanismo a molla, e nessuno in quel frangente li avrebbe seguiti. Detta
versione è implicitamente confermata dai verbali d’interrogatorio di fronte
alla Polizia cantonale di __________ “[...] da questo momento
in poi non ho visto più niente, anche perché sono andati a finire
distanti da me all’interno del vano dopo l’entrata. [...] Se è successo
è successo fuori da quel vano del guardaroba e non si poteva vedere dal punto
dove mi trovavo io”.
3. __________ – rimasto
nell’atrio guardaroba con __________ dopo il ritiro dello scontrino - per
contro afferma che stava tranquillamente conversando con la guardarobiera e
facendole qualche complimento, quando ACCU 2 avrebbe iniziato ad aggredirlo dapprima
verbalmente e, dopo la domanda della parte civile “ma che cosa vuoi?”,
anche fisicamente. In principio con un pugno in pieno viso che lo avrebbe stordito
e fatto cadere all’indietro. Quindi ACCU 1 lo avrebbe trattenuto e trascinato
nel primo atrio per dar modo a ACCU 2 di continuare ad infierire su di lui. Ad
un certo punto, __________ si sarebbe ritrovato per terra con entrambi gli
agenti di sicurezza che lo colpivano con pugni e calci, finché __________,
preso ACCU 2 per un braccio e chiestogli cosa stesse facendo, sarebbe riuscito
a far desistere i due agenti di sicurezza. Versione questa che trova conferma
nell’interrogatorio dell’amico __________ di fronte alla Polizia cantonale che
ha dichiarato:
“Sò che a un certo
punto è intervenuto uno dei due buttafuori, il più piccolo dei due (ACCU
2), dicendo a __________, o ‘smettila’ o ‘lasciala stare’, non ricordo
esattamente cosa, era un invito a non parlare con la ragazza. Non mi sembra che
la ragazza del guardaroba avesse dato segni di essere irritata da __________.
Ad un certo punto, non ricordo più cosa veramente sia successo. Ho solo
visto che il buttafuori, che in precedenza aveva detto a __________ di
smetterla, iniziava a prenderlo a pugni senza che __________ lo avesse
aggredito od offeso. Quindi interveniva anche l’altro buttafuori che teneva da
tergo __________, mentre l’altro (ACCU 2) continuava a colpire brutalmente con
pugni il mio amico __________. Infine sono terminati a terra ed ho visto i due
buttafuori che prendevano a pugni e calci __________. Io sono rimasto
impassibile, si può dire scioccato e non ho avuto il coraggio
d’intervenire in difesa di __________. Dall’interno del locale giungeva al guardaroba
__________ e mi sembra che quest’ultimo abbia gridato ‘smettetela cosa fate’,
ai due buttafuori e loro hanno smesso. __________ era tutto insanguinato al
viso e gli scendeva sangue da naso”.
Infine, mentre __________
sarebbe andato a cercare il gerente del locale per avvertirlo, __________ con
il suo cellulare avrebbe cercato di chiamare la Polizia, ma ACCU 2 avrebbe
tentato d’impedirglielo dandogli un colpo sulla mano, facendogli quindi cadere
il natel e dicendogli che non avrebbe chiamato nessuno. Giunta la Polizia, __________
avrebbe indicato solo ACCU 2 come suo aggressore, poiché sarebbe stato
prevalentemente lui a massacrarlo di botte; gli agenti di Polizia avrebbero
consegnato quindi alla parte civile i dati solo di ACCU 2, spiegando la prassi
da seguire per sporgere eventualmente querela.
__________ sostiene poi che la
spessa porta che separa l’atrio d’ingresso da quello successivo, dove è situato
il guardaroba, all’ora dei fatti sarebbe stata lasciata completamente aperta.
Tale versione è confermata dall’amico __________ che, benché si trovasse nel
locale guardaroba insieme con __________, è stato comunque in grado di
descrivere, su alcuni aspetti dettagliatamente, l’intera dinamica della
colluttazione e, in particolar modo, la parte conclusiva della stessa, svoltasi
per l’appunto nel vano d’ingresso e non nell’atrio successivo ove si trovava il
teste.
4. A seguito della
colluttazione __________ ha subito danni fisici, così descritti dal dott. __________
nel suo certificato medico del 2 febbraio 2004:
“Frattura del naso con
leggera deviazione a destra
Contusione del muscolo
temporale destro
Contusione della parte
superiore del padiglione dell’orecchio destro
Contusione della spalla
destra
Contusione lombare
Escoriazioni superficiali
multiple al cranio a destra e agli arti inferiori bilateralmente.”
Il 4 febbraio 2004 il Dott. med.
__________, specialista in malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale
così si esprimeva nel proprio certificato medico:
“Con la presente certifico
che ho visitato il paziente sopraccitato il 03.02.2004 per una frattura non
dislocata del naso. Se sarà necessario intervenire chirurgicamente lo si potrà
valutare solo tra ca. 6 mesi.”
La diagnosi è stata confermata dal
dott. med. __________ che ha visitato __________ in data 5 febbraio 2004 (cfr.
doc. 2 incarto MP):
“Ematomi all’orecchio
destro, alla regione temporale destra, al torace a destra, nella regione pre-tibiale
sinistra e al ginocchio sinistro.
Piccola deviazione del naso,
dove era già stata riscontrata una frattura al PS.
Escoriazioni alla nuca e
nella regione pre-tibiale sinistra.
Dolenza alla palpitazione
della colonna lombare con mielogelosi della muscolatura lombare.
Le lesioni riportate sono
evocative per una conseguenza di una colluttazione con colpi alla testa, al torace,
alla schiena. A seguito delle lesioni il sig. __________ è stato inabile al
lavoro per due settimane dall’1.02.04 al 15.02.04.”
5. Per i fatti descritti __________
ha inoltrato il 16 febbraio 2004 querela nei confronti di ACCU 2 ed ignota
persona, successivamente identificata in ACCU 1.
Con decreto d’accusa 23
settembre 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto gli accusati autori
colpevoli di aggressione e ha proposto per ACCU 1 la condanna a 5 giorni di
detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni; per ACCU
2 la condanna a 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni. Quest’ultimo è stato inoltre ritenuto colpevole di ripetuta
infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e di infrazione alla LF che
promuove la ginnastica e lo sport, detti capi d’imputazione non sono stati
comunque contestati.
6. Al dibattimento ACCU 1
ha confermato la sua versione dei fatti. Ha ribadito di essere stato estraneo
alla colluttazione e di aver solo coadiuvato il collega nel tentativo di
allontanare __________ dal locale. Ha ammesso che è stato durante il suo
tentativo di bloccare da tergo la parte civile, che la stessa, dimenandosi, è
andata a picchiare la testa contro il muro. Ha infine confermato che è stato __________,
dopo essere stato più volte invitato a lasciare la discoteca, ad insultare il
suo collega ACCU 2 e ad aggredirlo, dando così inizio alla colluttazione.
Anche ACCU 2, dal canto suo, ha
confermato la propria versione dei fatti, che combacia con quella del coaccusato.
Ha ribadito infatti di aver picchiato __________ solo per difendersi
dall’aggressione messa in atto dallo stesso, dopo che era stato caldamente, ma
gentilmente, invitato a lasciare il locale. Ha sottolineato che è stato il comportamento
di __________ a generare in lui una sensazione di pericolo che l’ha portato a
difendersi e a reagire in tal modo; tutto ciò indipendentemente dal fatto che
la parte civile stesse infastidendo proprio la sua amica. ACCU 2 ha sostenuto a
tal proposito che, in qualità di agente di sicurezza, egli era tenuto ad intervenire
anche se ad essere importunata fosse stata qualunque altra ragazza; la sua
reazione dunque non è da attribuire al coinvolgimento di una persona a lui
vicina, ma piuttosto alle modalità dell’offesa. Ha ammesso comunque che in quell’occasione
potrebbe aver esagerato.
7. La parte civile sostiene
che l’aggressione, oltre ad essere assolutamente unilaterale, è scaturita da un
raptus di gelosia. I due agenti di sicurezza sono infatti dei professionisti
del ramo, praticanti di arti marziali, a conoscenza dei luoghi e dotati di
occhio clinico; pertanto, la circostanza che __________ non abbia creato alcun
sospetto, ed anzi gli accusati non si ricordino nemmeno di lui durante la
“selezione” per autorizzare l’entrata al locale, dimostra la non pericolosità
ed anzi tranquillità dello stesso. Se ne desume che è impensabile che __________
possa aver alzato le mani di primo acchito e di propria iniziativa contro ACCU
2, tenuta per di più in considerazione la sproporzione fisica e la circostanza
che aveva una mano occupata da una giacca. Chiede pertanto la conferma del
reato di aggressione contenuto nel decreto d’accusa con l’aggiunta delle
lesioni semplici.
8. Il Sostituto Procuratore
pubblico sostiene che la versione fornita da __________ sia più lineare e
coerente e che pertanto l’aggressione sia stata effettivamente unilaterale. La
parte civile quindi non solo non ha messo in atto alcuna azione offensiva ma non
si è nemmeno difesa. Per l’accusa __________ risulta più credibile sia perché
le lesioni sono compatibili con la sua versione, sia perché quest’ultima è stata
confermata dal teste __________, che, oltre ad aver reso un’audizione
particolarmente precisa e dettagliata, ha parlato di una violenza a tal punto estrema
da farlo rimanere scioccato e bloccato, impedendogli di intervenire in favore
dell’amico. Tale stato di turbamento ha trovato per di più riscontro nel
verbale d’interrogatorio di __________. Il Sostituto Procuratore pubblico, oltre
ad evidenziare la discordanza delle versioni fornite dai coaccusati, rileva anche
come quest’ultimi non abbiano spiegato in che cosa sia concretamente consistita
la pericolosità di __________, né al primo contatto, né in seguito nell’atrio
d’ingresso; in ogni caso, tuttavia, la reazione di ACCU 2 è stata
sproporzionata. Per tali ragioni chiede la conferma del decreto di accusa.
9. La difesa sottolinea
come i coaccusati abbiano da sempre contestato il reato di aggressione (ACCU 2
non contesta, per contro, gli altri capi d’imputazione) e non si siano mai
contraddetti. Sostiene poi che __________ al momento dei fatti era alticcio,
aspetto confermato da __________, amico della parte civile, pertanto,
disinibito dall’alcool e risentito per i solleciti a lasciare il locale, ha
sfidato in maniera brusca ed arrogante ACCU 2, per dimostrargli che non lo
temeva. Poiché la miglior difesa è l’attacco, ACCU 2 ha reagito con un’azione
immediata, anche perché non poteva sapere a che cosa stesse pensando __________.
Afferma che, in ultima analisi, se la parte civile avesse lasciato l’esercizio,
così come richiestogli, non ci sarebbe stato il dibattimento odierno. La difesa
rileva poi come il naso sia particolarmente delicato e che quindi sia
sufficiente un lieve colpo per romperlo; comunque non è stata prodotta alcuna
fotografia delle lesioni, ma solo un certificato medico, peraltro generico. Evidenzia
poi come solo in seconda battuta siano state elevate delle accuse contro ACCU 1,
non avendolo __________ indicato quale ulteriore aggressore all’agente di
Polizia sopraggiunto sul luogo. La difesa dichiara che tale circostanza fa
sorgere il dubbio che __________ abbia deciso in seguito di architettare una
vendetta. Rileva infatti come lascia stupiti l’affermazione della parte civile,
secondo cui i due agenti di sicurezza avrebbero agito spinti da un raptus di
gelosia; in realtà oltre alla pacatezza e all’evidente stato di tranquillità
caratterizzanti i coaccusati, non si spiega in alcun modo come ACCU 1 possa
aver avuto un coinvolgimento emotivo tale da sfociare in un raptus di gelosia
per la convivente del collega. La difesa sottolinea in ultimo come il teste __________
sia stato confuso, frammentario e contradditorio nell’esposizione, mentre il
teste __________ sia giunto solo a fatti conclusi e comunque si sia scusato con
il gestore del locale, ammettendo che l’amico era alticcio. Rileva dunque che quanto
affermato dall’accusa, essendovi per di più diversi interrogativi che non sono
stati dissipati, è insufficiente a giustificare una condanna degli accusati. La
difesa chiede quindi che ACCU 1 venga prosciolto come atto dovuto, essendo
estraneo ai fatti, e questo senza nemmeno scomodare il principio “in dubio pro
reo”. Evidenzia poi che, dal momento che il reato di aggressione richiede che
vi siano almeno due persone che aggrediscano, e qui semmai ve ne sarebbe una
sola, non risultano soddisfatti gli estremi per questo reato; per quanto
concerne invece la fattispecie delle lesioni semplici manca la prova del dolore
patito. Ribadisce inoltre che ACCU 2 ha agito solo per legittima difesa. In
conclusione la difesa chiede in via principale il proscioglimento di entrambi
(eccetto per gli altri reati ascritti a ACCU 2); subordinatamente che la pena
sia ridotta e quindi che ACCU 2 venga condannato al solo pagamento di una
multa, con rinvio delle pretese di parte civile al foro civile.
10. Per l’art. 134 CP
chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha
per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito
con la detenzione sino a cinque anni.
__________, come già visto,
sostiene che ACCU 2 dapprima e ACCU 1 successivamente lo avrebbero massacrato
di botte solo perché conversava tranquillamente con __________, convivente di ACCU
2. La parte civile afferma inoltre che egli non solo non avrebbe aggredito i
due agenti di sicurezza, ma non si sarebbe neppure difeso dai loro ripetuti
attacchi scaturenti da un raptus di gelosia.
Per l’amico __________, che
avrebbe assistito alla scena, l’aggressione sarebbe stata unilaterale, __________
non avrebbe messo in atto alcuna azione offensiva, mentre ACCU 2 sarebbe “arrivato
con la voglia di picchiare”, cfr. audizione testimoniale
dibattimentale.
Gli elementi a favore di questa
versione non sono tali da prevalere su quella fornita dagli accusati, i quali
sostengono che fu __________ a provocare e a dare inizio all’aggressione. In
detta situazione occorre avallare la versione più favorevole agli accusati,
vale a dire che la parte civile non sia rimasta inattiva, circostanza questa
che da sola esclude il reato di aggressione.
È essenziale rilevare che la
versione degli accusati risulta comunque più credibile per i seguenti motivi:
innanzitutto ACCU 2 e ACCU 1 sono delle persone preparate, dei professionisti,
e non corrisponde certamente al loro interesse aggredire senza motivo i clienti
del locale per cui lavorano, un tale comportamento infatti sfocerebbe
verosimilmente in un licenziamento. Per di più nell’audizione dibattimentale il
teste __________ ha dichiarato che a lui non risulta che i due agenti di
sicurezza abbiano mai alzato le mani di loro iniziativa, non essendo né
aggressivi, né due attaccabrighe. Ad ulteriore dimostrazione, nel rapporto
d’inchiesta di Polizia giudiziaria __________, gestore della discoteca “__________”,
descrive il lavoro svolto dagli accusati come esemplare, aggiungendo inoltre di
non aver mai ricevuto lamentele. Secondariamente desta molte perplessità
l’ipotesi secondo cui sarebbe stato un raptus di gelosia dei due agenti a
scatenare l’aggressione contro __________; si rileva a tal proposito come, a
detta della stessa __________, la parte civile non la stesse importunando
pesantemente o proferendo insulti tali da generare il discusso “corto circuito”;
inoltre se ACCU 2 fosse stato realmente in preda ad un raptus non sarebbe stato
certo in grado di fermarsi e di controllarsi nel momento in cui __________ l’ha
preso per un braccio, ma nella foga avrebbe colpito anche quest’ultimo. Infine
a rendere più credibile la versione offerta dagli accusati vi è la
dichiarazione della convivente di ACCU 2 che afferma “Alla fine ero molto
spaventata e mi ha preso una crisi di pianto, ero preoccupata, avevo paura per
il mio ragazzo ACCU 2, non so se avesse riportato ferite o meno. Alla fine ho
saputo che era rimasto illeso”, cfr. verbale di interrogatorio della
Polizia giudiziaria. È indiscutibile che se __________ fosse rimasto passivo
non sarebbe mai stata in pericolo l’integrità fisica dell’agente di sicurezza.
Optando per questa conclusione
viene meno, come detto sopra, un elemento costitutivo oggettivo del reato di
aggressione: l’unilateralità dell’attacco che sta all’origine dell’incidente.
L’art. 134 CP esige infatti che l’aggredito resti passivo e che non abbia al
momento dell’attacco un atteggiamento aggressivo, la “bagarre” non deve perciò
dipendere dalla vittima. Ammettendo che __________ sia stato un soggetto attivo
nella colluttazione, cade il reato di aggressione.
La testimonianza di __________
non appare, inoltre, così attendibile come vorrebbe l’accusa: il teste è
risultato estremamente (quasi sorprendentemente considerato lo stato di
turbamento in cui si trovava e la distanza di un anno dall’epoca dei fatti)
preciso su di un paio di punti, quasi fosse stato imboccato a ribadire
determinati aspetti e dettagli, mentre non ricorda o non è stato comunque in
grado di rispondere appropriatamente a domande fondamentali, come la
ricostruzione della dinamica e delle posizioni assunte all’inizio della
colluttazione. A tal proposito sostiene ad esempio che il primo pugno sarebbe
stato inferto a __________ quando questo era rivolto verso la ragazza del
guardaroba, il che è altamente improbabile, tenuto conto della struttura e
delle dimensioni dell’atrio e soprattutto del modo in cui è stata colpita la
parte civile e il punto in cui è stata ferita. Tuttavia ricorda perfettamente
che la parte civile in quel momento teneva appoggiata all’avambraccio destro la
giacca dell’amico __________. Verosimilmente, a giudizio di chi scrive,
dovrebbe catturare di più l’attenzione, e fissarsi nella memoria, nonostante la
velocità dell’azione, l’immagine del proprio amico che conversa tranquillamente
con una ragazza ed improvvisamente viene assalito e preso a pugni, che non la
circostanza che detto amico ha con sé una giacca non sua.
Ancora più ambigua è la
questione se la spessa porta separatrice dei due atri fosse aperta o chiusa al
momento dei fatti. Secondo la parte civile ed il teste __________, come già
detto, era aperta, ma in effetti per poter reggere le dichiarazioni, doveva
necessariamente esserlo, altrimenti __________, dall’atrio guardaroba dove si
trovava, non avrebbe potuto vedere la conclusione della colluttazione e ciò in
palese antitesi con quanto affermato. Avvalora, per contro, la tesi che la
porta fosse chiusa innanzitutto l’affermazione di __________ secondo cui “Giunto
nel vano prima dell’uscita costatavo che __________ __________ giaceva per
terra e i due addetti alla sicurezza che lo stavano picchiando con pugni e calci”
cfr. verbale d’interrogatorio della Polizia giudiziaria. È evidente che se la
porta fosse stata realmente aperta __________ avrebbe visto la conclusione
della colluttazione già dall’atrio guardaroba senza la necessità di giungere
fino all’atrio d’ingresso. Secondariamente si rileva come, per comune
esperienza, gli esercizi pubblici che offrono un servizio similare a quello
della discoteca “__________” dispongono usualmente di una porta d’ingresso interna
dotata di un meccanismo a molla che permette che la stessa si richiuda
autonomamente. Ciò costituisce un fattore di sicurezza, tenuto conto che la
porta d’entrata si tiene solitamente spalancata per rendere noto al pubblico
che il locale è aperto. Oltretutto occorre tenere presente che appare
quantomeno improbabile che all’una di notte del primo febbraio, entrambe le
porte di cui dispone il locale fossero aperte, come invece vorrebbero __________
e __________, e ciò per l’evidente dispersione di calore, che avrebbe per di
più sottoposto la guardarobiera ad un freddo pungente.
Visto quanto sopra , risulta
ben più credibile che la porta tra il primo ed il secondo atrio fosse
effettivamente chiusa e che pertanto gli amici della parte civile, come pure
gli altri clienti del locale, siano giunti nell’atrio d’ingresso a
colluttazione conclusa.
Essendo venuto meno un
presupposto oggettivo per l’ascrizione agli accusati del reato di aggressione,
è a questo punto determinante stabilire se sono soddisfatti i requisiti per i
reati di lesioni semplici e di rissa, che sono stati prospettati all’inizio
dell’istruttoria dibattimentale.
11. Giusta l’art. 123 cifra 1
CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla
salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione.
È pacifico che gli accusati
abbiano causato lesioni alla parte civile.
12. Avendo però precedentemente
concluso che __________ ha in qualche modo minacciato o attaccato gli agenti di
sicurezza, occorre analizzare se gli accusati abbiano agito per legittima
difesa.
L’art. 33 cpv. 1 CP stabilisce,
infatti, che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle
circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione
fatta a sé o ad altri. Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della
legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero
apprezzamento (art. 66 CP); se l’eccesso della legittima difesa può essere
attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da
pena (art. 33 cpv. 2 CP)
Questo giudice arriva alla
conclusione che la prima reazione di ACCU 2 è stata dettata dall’istinto di
difendersi, il pugno al naso può quindi essere considerato normale e
giustificabile. ACCU 1, dal canto suo, si è limitato a bloccare la parte civile
nel tentativo di portarla nel primo atrio e non gli si può certo rimproverare
un tale comportamento difensivo. Neppure gli può essere rimproverato che in
questo frangente __________, rivoltandosi, ha picchiato la testa contro il
muro.
Quanto successo in seguito
invece, anche se __________ continuava a dimenarsi, ha ecceduto i limiti della
legittima difesa, poiché non vi era la necessità, una volta praticamente fuori
dal locale, di tempestare la parte civile con pugni e calci. Tale conclusione
si riferisce al comportamento di ACCU 2, il quale non si trovava certo, per i
motivi citati in precedenza, in uno stato di scusabile eccitazione. Per quanto
concerne invece l’agente di sicurezza ACCU 1, questo giudice ritiene che non vi
siano sufficienti elementi per concludere che abbia infierito a sua volta sulla
parte civile.
Infatti le uniche prove a
carico di ACCU 1 sono costituite dal verbale d’interrogatorio di fronte alla
Polizia giudiziaria di Giovanni __________ e dalla testimonianza di __________.
Circa la prima si rileva che, poiché ACCU 1 era intento a separare __________ e
ACCU 2, l’interrogato può aver confuso i gesti, tenuto per di più conto dello
sbigottimento nel vedere quella scena. In merito alla seconda si ritiene che,
viste le imprecisioni, le considerevoli lacune nel ricordo e soprattutto le
vistose contraddizioni, detta testimonianza sia di mera compiacenza e non si
possa ritenerla attendibile.
Tale conclusione conduce al
proscioglimento di ACCU 1; ne consegue l’impossibilità che il reato di rissa si
perfezioni, ritenuto che l’art. 133 CP presuppone che vi sia un assalto
reciproco o una “bagarre” più o meno confusa alla quale più persone, e non già
solo due, prendano attivamente parte.
In definitiva questo giudice
arriva alla conclusione che ACCU 1 va prosciolto, mentre che ACCU 2 ha avuto
una reazione sproporzionata all’aggressione e al reale pericolo, eccedendo
nella sua difesa. Quest’ultimo è quindi autore colpevole di lesioni semplici,
ma la pena dev’essere attenuata in applicazione dell’art. 66 CP.
13. Giusta l’art. 66 cpv. 1
CP se la legge prevede l’attenuazione della pena secondo il libero
apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della
pena prevista per il crimine o il delitto.
In concreto, tenuto conto dell’assenza
di precedenti, del comportamento della vittima, come pure del fatto che i colpi
sono stati inferti in occasione di una colluttazione originata dalla parte
civile stessa, si ritiene appropriato limitare la pena alla sola multa, fissata
in fr. 800.--.
Quanto alle pretese di
risarcimento avanzate dalla parte civile al dibattimento, esse esulano dal
quadro dell’opposizione interposta dall’accusato al decreto di accusa e devono
perciò essere rinviate al foro civile.
visti gli art. 123, 133, 134 CP, art.
33 LArm in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LArm, art. 11f LPGS; richiamati gli
art. 33, 58, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di
aggressione, rissa e lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di
accusa n. DA 3224/2004 del 23 settembre 2004;
dichiara ACCU 2,
autore colpevole di lesioni
semplici, ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e infrazione
alla LF che promuove la ginnastica e lo sport per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3225/2004 del 23 settembre
2004;
condanna ACCU 2,
1. alla multa di fr. 800.-
(ottocento);
Considerandi
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
ordina la confisca del manganello
sfollagente telescopico e del bastone telescopico di colore nero sequestrati
all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004 e in data 21.08.2004.
ordina la confisca e distruzione di
57.
pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi chlorhydate) sequestrati
all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004.
ordina il dissequestro di 27 capsule
di sostanza non meglio identificata (reperto scientifica n. 2004/167).
rinvia la parte civile al
competente foro civile per le sue pretese.
carica allo Stato le spese del
procedimento nei confronti di ACCU 1.
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Comando
Polizia cantonale, Bellinzona,
Polizia Scientifica, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 800.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 60.-- spese giudiziarie
fr. 190.-- testi
fr. 1'250.--
./. fr. 100.-- cauzione
fr. 1'150.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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