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Decisione

10.2004.415

aggressione, lesioni semplici, rissa, eccesso di legittima difesa

18 febbraio 2005Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i disordini lontani dalla pista da ballo, sia per questioni di sicurezza, sia

per evitare di disturbare e di preoccupare il resto della clientela. Durante il

breve tragitto, però, i due agenti non sarebbero riusciti ad immobilizzare __________,

questo avrebbe continuato ad agitarsi e a dimenarsi (al punto che avrebbe

sbattuto violentemente la testa contro il muro, aspetto non contestato dalla

parte civile), così ACCU 2 gli avrebbe ulteriormente inferto tre colpi in

pancia ed un calcio. Il ruolo di ACCU 1, in detta situazione, sarebbe stato

unicamente di pacere e di sostegno del collega ACCU 2 nel trasporto di __________,

rimanendo sempre pronto ad intervenire qualora ciò si fosse reso necessario. I

due agenti di sicurezza sostengono infatti che è prassi che uno “copra le

spalle” all’altro che interviene, in primo luogo perché non sanno mai chi si

trovano di fronte, secondariamente perché sarebbe già capitato che qualche

cliente abbia estratto coltelli all’interno del locale. A questo punto __________

avrebbe chiamato la Polizia incoraggiato dai due agenti di sicurezza, i quali

sarebbero stati i primi a voler mettere in chiaro la situazione, anche perché

convinti che sarebbe stato __________ sul “banco degli imputati”. Dopo i fatti __________

avrebbe minacciato di morte ACCU 2, aggiungendo inoltre che quest’ultimo

l’avrebbe mantenuto a vita.

ACCU 2 e ACCU 1 sostengono che,

benché la parte civile fosse accompagnata da più amici e nel locale guardaroba

vi fossero altre persone, nessuno avrebbe potuto vedere l’intera scena, dal

momento che, una volta passati (nelle modalità sopra descritte) dall’atrio

dov’è situato il guardaroba all’atrio d’ingresso, la spessa e rustica porta di

legno che li separa si sarebbe chiusa automaticamente alle loro spalle, grazie

ad un meccanismo a molla, e nessuno in quel frangente li avrebbe seguiti. Detta

versione è implicitamente confermata dai verbali d’interrogatorio di fronte

alla Polizia cantonale di __________ “[...] da questo momento

in poi non ho visto più niente, anche perché sono andati a finire

distanti da me all’interno del vano dopo l’entrata. [...] Se è successo

è successo fuori da quel vano del guardaroba e non si poteva vedere dal punto

dove mi trovavo io”.

3. __________ – rimasto

nell’atrio guardaroba con __________ dopo il ritiro dello scontrino - per

contro afferma che stava tranquillamente conversando con la guardarobiera e

facendole qualche complimento, quando ACCU 2 avrebbe iniziato ad aggredirlo dapprima

verbalmente e, dopo la domanda della parte civile “ma che cosa vuoi?”,

anche fisicamente. In principio con un pugno in pieno viso che lo avrebbe stordito

e fatto cadere all’indietro. Quindi ACCU 1 lo avrebbe trattenuto e trascinato

nel primo atrio per dar modo a ACCU 2 di continuare ad infierire su di lui. Ad

un certo punto, __________ si sarebbe ritrovato per terra con entrambi gli

agenti di sicurezza che lo colpivano con pugni e calci, finché __________,

preso ACCU 2 per un braccio e chiestogli cosa stesse facendo, sarebbe riuscito

a far desistere i due agenti di sicurezza. Versione questa che trova conferma

nell’interrogatorio dell’amico __________ di fronte alla Polizia cantonale che

ha dichiarato:

“Sò che a un certo

punto è intervenuto uno dei due buttafuori, il più piccolo dei due (ACCU

2), dicendo a __________, o ‘smettila’ o ‘lasciala stare’, non ricordo

esattamente cosa, era un invito a non parlare con la ragazza. Non mi sembra che

la ragazza del guardaroba avesse dato segni di essere irritata da __________.

Ad un certo punto, non ricordo più cosa veramente sia successo. Ho solo

visto che il buttafuori, che in precedenza aveva detto a __________ di

smetterla, iniziava a prenderlo a pugni senza che __________ lo avesse

aggredito od offeso. Quindi interveniva anche l’altro buttafuori che teneva da

tergo __________, mentre l’altro (ACCU 2) continuava a colpire brutalmente con

pugni il mio amico __________. Infine sono terminati a terra ed ho visto i due

buttafuori che prendevano a pugni e calci __________. Io sono rimasto

impassibile, si può dire scioccato e non ho avuto il coraggio

d’intervenire in difesa di __________. Dall’interno del locale giungeva al guardaroba

__________ e mi sembra che quest’ultimo abbia gridato ‘smettetela cosa fate’,

ai due buttafuori e loro hanno smesso. __________ era tutto insanguinato al

viso e gli scendeva sangue da naso”.

Infine, mentre __________

sarebbe andato a cercare il gerente del locale per avvertirlo, __________ con

il suo cellulare avrebbe cercato di chiamare la Polizia, ma ACCU 2 avrebbe

tentato d’impedirglielo dandogli un colpo sulla mano, facendogli quindi cadere

il natel e dicendogli che non avrebbe chiamato nessuno. Giunta la Polizia, __________

avrebbe indicato solo ACCU 2 come suo aggressore, poiché sarebbe stato

prevalentemente lui a massacrarlo di botte; gli agenti di Polizia avrebbero

consegnato quindi alla parte civile i dati solo di ACCU 2, spiegando la prassi

da seguire per sporgere eventualmente querela.

__________ sostiene poi che la

spessa porta che separa l’atrio d’ingresso da quello successivo, dove è situato

il guardaroba, all’ora dei fatti sarebbe stata lasciata completamente aperta.

Tale versione è confermata dall’amico __________ che, benché si trovasse nel

locale guardaroba insieme con __________, è stato comunque in grado di

descrivere, su alcuni aspetti dettagliatamente, l’intera dinamica della

colluttazione e, in particolar modo, la parte conclusiva della stessa, svoltasi

per l’appunto nel vano d’ingresso e non nell’atrio successivo ove si trovava il

teste.

4. A seguito della

colluttazione __________ ha subito danni fisici, così descritti dal dott. __________

nel suo certificato medico del 2 febbraio 2004:

“Frattura del naso con

leggera deviazione a destra

Contusione del muscolo

temporale destro

Contusione della parte

superiore del padiglione dell’orecchio destro

Contusione della spalla

destra

Contusione lombare

Escoriazioni superficiali

multiple al cranio a destra e agli arti inferiori bilateralmente.”

Il 4 febbraio 2004 il Dott. med.

__________, specialista in malattie orecchio-naso-gola e chirurgia cervico-facciale

così si esprimeva nel proprio certificato medico:

“Con la presente certifico

che ho visitato il paziente sopraccitato il 03.02.2004 per una frattura non

dislocata del naso. Se sarà necessario intervenire chirurgicamente lo si potrà

valutare solo tra ca. 6 mesi.”

La diagnosi è stata confermata dal

dott. med. __________ che ha visitato __________ in data 5 febbraio 2004 (cfr.

doc. 2 incarto MP):

“Ematomi all’orecchio

destro, alla regione temporale destra, al torace a destra, nella regione pre-tibiale

sinistra e al ginocchio sinistro.

Piccola deviazione del naso,

dove era già stata riscontrata una frattura al PS.

Escoriazioni alla nuca e

nella regione pre-tibiale sinistra.

Dolenza alla palpitazione

della colonna lombare con mielogelosi della muscolatura lombare.

Le lesioni riportate sono

evocative per una conseguenza di una colluttazione con colpi alla testa, al torace,

alla schiena. A seguito delle lesioni il sig. __________ è stato inabile al

lavoro per due settimane dall’1.02.04 al 15.02.04.”

5. Per i fatti descritti __________

ha inoltrato il 16 febbraio 2004 querela nei confronti di ACCU 2 ed ignota

persona, successivamente identificata in ACCU 1.

Con decreto d’accusa 23

settembre 2004 il Procuratore pubblico ha ritenuto gli accusati autori

colpevoli di aggressione e ha proposto per ACCU 1 la condanna a 5 giorni di

detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni; per ACCU

2 la condanna a 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 anni. Quest’ultimo è stato inoltre ritenuto colpevole di ripetuta

infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e di infrazione alla LF che

promuove la ginnastica e lo sport, detti capi d’imputazione non sono stati

comunque contestati.

6. Al dibattimento ACCU 1

ha confermato la sua versione dei fatti. Ha ribadito di essere stato estraneo

alla colluttazione e di aver solo coadiuvato il collega nel tentativo di

allontanare __________ dal locale. Ha ammesso che è stato durante il suo

tentativo di bloccare da tergo la parte civile, che la stessa, dimenandosi, è

andata a picchiare la testa contro il muro. Ha infine confermato che è stato __________,

dopo essere stato più volte invitato a lasciare la discoteca, ad insultare il

suo collega ACCU 2 e ad aggredirlo, dando così inizio alla colluttazione.

Anche ACCU 2, dal canto suo, ha

confermato la propria versione dei fatti, che combacia con quella del coaccusato.

Ha ribadito infatti di aver picchiato __________ solo per difendersi

dall’aggressione messa in atto dallo stesso, dopo che era stato caldamente, ma

gentilmente, invitato a lasciare il locale. Ha sottolineato che è stato il comportamento

di __________ a generare in lui una sensazione di pericolo che l’ha portato a

difendersi e a reagire in tal modo; tutto ciò indipendentemente dal fatto che

la parte civile stesse infastidendo proprio la sua amica. ACCU 2 ha sostenuto a

tal proposito che, in qualità di agente di sicurezza, egli era tenuto ad intervenire

anche se ad essere importunata fosse stata qualunque altra ragazza; la sua

reazione dunque non è da attribuire al coinvolgimento di una persona a lui

vicina, ma piuttosto alle modalità dell’offesa. Ha ammesso comunque che in quell’occasione

potrebbe aver esagerato.

7. La parte civile sostiene

che l’aggressione, oltre ad essere assolutamente unilaterale, è scaturita da un

raptus di gelosia. I due agenti di sicurezza sono infatti dei professionisti

del ramo, praticanti di arti marziali, a conoscenza dei luoghi e dotati di

occhio clinico; pertanto, la circostanza che __________ non abbia creato alcun

sospetto, ed anzi gli accusati non si ricordino nemmeno di lui durante la

“selezione” per autorizzare l’entrata al locale, dimostra la non pericolosità

ed anzi tranquillità dello stesso. Se ne desume che è impensabile che __________

possa aver alzato le mani di primo acchito e di propria iniziativa contro ACCU

2, tenuta per di più in considerazione la sproporzione fisica e la circostanza

che aveva una mano occupata da una giacca. Chiede pertanto la conferma del

reato di aggressione contenuto nel decreto d’accusa con l’aggiunta delle

lesioni semplici.

8. Il Sostituto Procuratore

pubblico sostiene che la versione fornita da __________ sia più lineare e

coerente e che pertanto l’aggressione sia stata effettivamente unilaterale. La

parte civile quindi non solo non ha messo in atto alcuna azione offensiva ma non

si è nemmeno difesa. Per l’accusa __________ risulta più credibile sia perché

le lesioni sono compatibili con la sua versione, sia perché quest’ultima è stata

confermata dal teste __________, che, oltre ad aver reso un’audizione

particolarmente precisa e dettagliata, ha parlato di una violenza a tal punto estrema

da farlo rimanere scioccato e bloccato, impedendogli di intervenire in favore

dell’amico. Tale stato di turbamento ha trovato per di più riscontro nel

verbale d’interrogatorio di __________. Il Sostituto Procuratore pubblico, oltre

ad evidenziare la discordanza delle versioni fornite dai coaccusati, rileva anche

come quest’ultimi non abbiano spiegato in che cosa sia concretamente consistita

la pericolosità di __________, né al primo contatto, né in seguito nell’atrio

d’ingresso; in ogni caso, tuttavia, la reazione di ACCU 2 è stata

sproporzionata. Per tali ragioni chiede la conferma del decreto di accusa.

9. La difesa sottolinea

come i coaccusati abbiano da sempre contestato il reato di aggressione (ACCU 2

non contesta, per contro, gli altri capi d’imputazione) e non si siano mai

contraddetti. Sostiene poi che __________ al momento dei fatti era alticcio,

aspetto confermato da __________, amico della parte civile, pertanto,

disinibito dall’alcool e risentito per i solleciti a lasciare il locale, ha

sfidato in maniera brusca ed arrogante ACCU 2, per dimostrargli che non lo

temeva. Poiché la miglior difesa è l’attacco, ACCU 2 ha reagito con un’azione

immediata, anche perché non poteva sapere a che cosa stesse pensando __________.

Afferma che, in ultima analisi, se la parte civile avesse lasciato l’esercizio,

così come richiestogli, non ci sarebbe stato il dibattimento odierno. La difesa

rileva poi come il naso sia particolarmente delicato e che quindi sia

sufficiente un lieve colpo per romperlo; comunque non è stata prodotta alcuna

fotografia delle lesioni, ma solo un certificato medico, peraltro generico. Evidenzia

poi come solo in seconda battuta siano state elevate delle accuse contro ACCU 1,

non avendolo __________ indicato quale ulteriore aggressore all’agente di

Polizia sopraggiunto sul luogo. La difesa dichiara che tale circostanza fa

sorgere il dubbio che __________ abbia deciso in seguito di architettare una

vendetta. Rileva infatti come lascia stupiti l’affermazione della parte civile,

secondo cui i due agenti di sicurezza avrebbero agito spinti da un raptus di

gelosia; in realtà oltre alla pacatezza e all’evidente stato di tranquillità

caratterizzanti i coaccusati, non si spiega in alcun modo come ACCU 1 possa

aver avuto un coinvolgimento emotivo tale da sfociare in un raptus di gelosia

per la convivente del collega. La difesa sottolinea in ultimo come il teste __________

sia stato confuso, frammentario e contradditorio nell’esposizione, mentre il

teste __________ sia giunto solo a fatti conclusi e comunque si sia scusato con

il gestore del locale, ammettendo che l’amico era alticcio. Rileva dunque che quanto

affermato dall’accusa, essendovi per di più diversi interrogativi che non sono

stati dissipati, è insufficiente a giustificare una condanna degli accusati. La

difesa chiede quindi che ACCU 1 venga prosciolto come atto dovuto, essendo

estraneo ai fatti, e questo senza nemmeno scomodare il principio “in dubio pro

reo”. Evidenzia poi che, dal momento che il reato di aggressione richiede che

vi siano almeno due persone che aggrediscano, e qui semmai ve ne sarebbe una

sola, non risultano soddisfatti gli estremi per questo reato; per quanto

concerne invece la fattispecie delle lesioni semplici manca la prova del dolore

patito. Ribadisce inoltre che ACCU 2 ha agito solo per legittima difesa. In

conclusione la difesa chiede in via principale il proscioglimento di entrambi

(eccetto per gli altri reati ascritti a ACCU 2); subordinatamente che la pena

sia ridotta e quindi che ACCU 2 venga condannato al solo pagamento di una

multa, con rinvio delle pretese di parte civile al foro civile.

10. Per l’art. 134 CP

chiunque prende parte ad un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha

per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito

con la detenzione sino a cinque anni.

__________, come già visto,

sostiene che ACCU 2 dapprima e ACCU 1 successivamente lo avrebbero massacrato

di botte solo perché conversava tranquillamente con __________, convivente di ACCU

2. La parte civile afferma inoltre che egli non solo non avrebbe aggredito i

due agenti di sicurezza, ma non si sarebbe neppure difeso dai loro ripetuti

attacchi scaturenti da un raptus di gelosia.

Per l’amico __________, che

avrebbe assistito alla scena, l’aggressione sarebbe stata unilaterale, __________

non avrebbe messo in atto alcuna azione offensiva, mentre ACCU 2 sarebbe “arrivato

con la voglia di picchiare”, cfr. audizione testimoniale

dibattimentale.

Gli elementi a favore di questa

versione non sono tali da prevalere su quella fornita dagli accusati, i quali

sostengono che fu __________ a provocare e a dare inizio all’aggressione. In

detta situazione occorre avallare la versione più favorevole agli accusati,

vale a dire che la parte civile non sia rimasta inattiva, circostanza questa

che da sola esclude il reato di aggressione.

È essenziale rilevare che la

versione degli accusati risulta comunque più credibile per i seguenti motivi:

innanzitutto ACCU 2 e ACCU 1 sono delle persone preparate, dei professionisti,

e non corrisponde certamente al loro interesse aggredire senza motivo i clienti

del locale per cui lavorano, un tale comportamento infatti sfocerebbe

verosimilmente in un licenziamento. Per di più nell’audizione dibattimentale il

teste __________ ha dichiarato che a lui non risulta che i due agenti di

sicurezza abbiano mai alzato le mani di loro iniziativa, non essendo né

aggressivi, né due attaccabrighe. Ad ulteriore dimostrazione, nel rapporto

d’inchiesta di Polizia giudiziaria __________, gestore della discoteca “__________”,

descrive il lavoro svolto dagli accusati come esemplare, aggiungendo inoltre di

non aver mai ricevuto lamentele. Secondariamente desta molte perplessità

l’ipotesi secondo cui sarebbe stato un raptus di gelosia dei due agenti a

scatenare l’aggressione contro __________; si rileva a tal proposito come, a

detta della stessa __________, la parte civile non la stesse importunando

pesantemente o proferendo insulti tali da generare il discusso “corto circuito”;

inoltre se ACCU 2 fosse stato realmente in preda ad un raptus non sarebbe stato

certo in grado di fermarsi e di controllarsi nel momento in cui __________ l’ha

preso per un braccio, ma nella foga avrebbe colpito anche quest’ultimo. Infine

a rendere più credibile la versione offerta dagli accusati vi è la

dichiarazione della convivente di ACCU 2 che afferma “Alla fine ero molto

spaventata e mi ha preso una crisi di pianto, ero preoccupata, avevo paura per

il mio ragazzo ACCU 2, non so se avesse riportato ferite o meno. Alla fine ho

saputo che era rimasto illeso”, cfr. verbale di interrogatorio della

Polizia giudiziaria. È indiscutibile che se __________ fosse rimasto passivo

non sarebbe mai stata in pericolo l’integrità fisica dell’agente di sicurezza.

Optando per questa conclusione

viene meno, come detto sopra, un elemento costitutivo oggettivo del reato di

aggressione: l’unilateralità dell’attacco che sta all’origine dell’incidente.

L’art. 134 CP esige infatti che l’aggredito resti passivo e che non abbia al

momento dell’attacco un atteggiamento aggressivo, la “bagarre” non deve perciò

dipendere dalla vittima. Ammettendo che __________ sia stato un soggetto attivo

nella colluttazione, cade il reato di aggressione.

La testimonianza di __________

non appare, inoltre, così attendibile come vorrebbe l’accusa: il teste è

risultato estremamente (quasi sorprendentemente considerato lo stato di

turbamento in cui si trovava e la distanza di un anno dall’epoca dei fatti)

preciso su di un paio di punti, quasi fosse stato imboccato a ribadire

determinati aspetti e dettagli, mentre non ricorda o non è stato comunque in

grado di rispondere appropriatamente a domande fondamentali, come la

ricostruzione della dinamica e delle posizioni assunte all’inizio della

colluttazione. A tal proposito sostiene ad esempio che il primo pugno sarebbe

stato inferto a __________ quando questo era rivolto verso la ragazza del

guardaroba, il che è altamente improbabile, tenuto conto della struttura e

delle dimensioni dell’atrio e soprattutto del modo in cui è stata colpita la

parte civile e il punto in cui è stata ferita. Tuttavia ricorda perfettamente

che la parte civile in quel momento teneva appoggiata all’avambraccio destro la

giacca dell’amico __________. Verosimilmente, a giudizio di chi scrive,

dovrebbe catturare di più l’attenzione, e fissarsi nella memoria, nonostante la

velocità dell’azione, l’immagine del proprio amico che conversa tranquillamente

con una ragazza ed improvvisamente viene assalito e preso a pugni, che non la

circostanza che detto amico ha con sé una giacca non sua.

Ancora più ambigua è la

questione se la spessa porta separatrice dei due atri fosse aperta o chiusa al

momento dei fatti. Secondo la parte civile ed il teste __________, come già

detto, era aperta, ma in effetti per poter reggere le dichiarazioni, doveva

necessariamente esserlo, altrimenti __________, dall’atrio guardaroba dove si

trovava, non avrebbe potuto vedere la conclusione della colluttazione e ciò in

palese antitesi con quanto affermato. Avvalora, per contro, la tesi che la

porta fosse chiusa innanzitutto l’affermazione di __________ secondo cui “Giunto

nel vano prima dell’uscita costatavo che __________ __________ giaceva per

terra e i due addetti alla sicurezza che lo stavano picchiando con pugni e calci”

cfr. verbale d’interrogatorio della Polizia giudiziaria. È evidente che se la

porta fosse stata realmente aperta __________ avrebbe visto la conclusione

della colluttazione già dall’atrio guardaroba senza la necessità di giungere

fino all’atrio d’ingresso. Secondariamente si rileva come, per comune

esperienza, gli esercizi pubblici che offrono un servizio similare a quello

della discoteca “__________” dispongono usualmente di una porta d’ingresso interna

dotata di un meccanismo a molla che permette che la stessa si richiuda

autonomamente. Ciò costituisce un fattore di sicurezza, tenuto conto che la

porta d’entrata si tiene solitamente spalancata per rendere noto al pubblico

che il locale è aperto. Oltretutto occorre tenere presente che appare

quantomeno improbabile che all’una di notte del primo febbraio, entrambe le

porte di cui dispone il locale fossero aperte, come invece vorrebbero __________

e __________, e ciò per l’evidente dispersione di calore, che avrebbe per di

più sottoposto la guardarobiera ad un freddo pungente.

Visto quanto sopra , risulta

ben più credibile che la porta tra il primo ed il secondo atrio fosse

effettivamente chiusa e che pertanto gli amici della parte civile, come pure

gli altri clienti del locale, siano giunti nell’atrio d’ingresso a

colluttazione conclusa.

Essendo venuto meno un

presupposto oggettivo per l’ascrizione agli accusati del reato di aggressione,

è a questo punto determinante stabilire se sono soddisfatti i requisiti per i

reati di lesioni semplici e di rissa, che sono stati prospettati all’inizio

dell’istruttoria dibattimentale.

11. Giusta l’art. 123 cifra 1

CP chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo od alla

salute di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

È pacifico che gli accusati

abbiano causato lesioni alla parte civile.

12. Avendo però precedentemente

concluso che __________ ha in qualche modo minacciato o attaccato gli agenti di

sicurezza, occorre analizzare se gli accusati abbiano agito per legittima

difesa.

L’art. 33 cpv. 1 CP stabilisce,

infatti, che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle

circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione

fatta a sé o ad altri. Se chi respinge l’aggressione ha ecceduto i limiti della

legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo il suo libero

apprezzamento (art. 66 CP); se l’eccesso della legittima difesa può essere

attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va esente da

pena (art. 33 cpv. 2 CP)

Questo giudice arriva alla

conclusione che la prima reazione di ACCU 2 è stata dettata dall’istinto di

difendersi, il pugno al naso può quindi essere considerato normale e

giustificabile. ACCU 1, dal canto suo, si è limitato a bloccare la parte civile

nel tentativo di portarla nel primo atrio e non gli si può certo rimproverare

un tale comportamento difensivo. Neppure gli può essere rimproverato che in

questo frangente __________, rivoltandosi, ha picchiato la testa contro il

muro.

Quanto successo in seguito

invece, anche se __________ continuava a dimenarsi, ha ecceduto i limiti della

legittima difesa, poiché non vi era la necessità, una volta praticamente fuori

dal locale, di tempestare la parte civile con pugni e calci. Tale conclusione

si riferisce al comportamento di ACCU 2, il quale non si trovava certo, per i

motivi citati in precedenza, in uno stato di scusabile eccitazione. Per quanto

concerne invece l’agente di sicurezza ACCU 1, questo giudice ritiene che non vi

siano sufficienti elementi per concludere che abbia infierito a sua volta sulla

parte civile.

Infatti le uniche prove a

carico di ACCU 1 sono costituite dal verbale d’interrogatorio di fronte alla

Polizia giudiziaria di Giovanni __________ e dalla testimonianza di __________.

Circa la prima si rileva che, poiché ACCU 1 era intento a separare __________ e

ACCU 2, l’interrogato può aver confuso i gesti, tenuto per di più conto dello

sbigottimento nel vedere quella scena. In merito alla seconda si ritiene che,

viste le imprecisioni, le considerevoli lacune nel ricordo e soprattutto le

vistose contraddizioni, detta testimonianza sia di mera compiacenza e non si

possa ritenerla attendibile.

Tale conclusione conduce al

proscioglimento di ACCU 1; ne consegue l’impossibilità che il reato di rissa si

perfezioni, ritenuto che l’art. 133 CP presuppone che vi sia un assalto

reciproco o una “bagarre” più o meno confusa alla quale più persone, e non già

solo due, prendano attivamente parte.

In definitiva questo giudice

arriva alla conclusione che ACCU 1 va prosciolto, mentre che ACCU 2 ha avuto

una reazione sproporzionata all’aggressione e al reale pericolo, eccedendo

nella sua difesa. Quest’ultimo è quindi autore colpevole di lesioni semplici,

ma la pena dev’essere attenuata in applicazione dell’art. 66 CP.

13. Giusta l’art. 66 cpv. 1

CP se la legge prevede l’attenuazione della pena secondo il libero

apprezzamento, il giudice non è vincolato né dalla specie né dal minimo della

pena prevista per il crimine o il delitto.

In concreto, tenuto conto dell’assenza

di precedenti, del comportamento della vittima, come pure del fatto che i colpi

sono stati inferti in occasione di una colluttazione originata dalla parte

civile stessa, si ritiene appropriato limitare la pena alla sola multa, fissata

in fr. 800.--.

Quanto alle pretese di

risarcimento avanzate dalla parte civile al dibattimento, esse esulano dal

quadro dell’opposizione interposta dall’accusato al decreto di accusa e devono

perciò essere rinviate al foro civile.

visti gli art. 123, 133, 134 CP, art.

33 LArm in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LArm, art. 11f LPGS; richiamati gli

art. 33, 58, 63, 68 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

proscioglie ACCU 1

dalle imputazioni di

aggressione, rissa e lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di

accusa n. DA 3224/2004 del 23 settembre 2004;

dichiara ACCU 2,

autore colpevole di lesioni

semplici, ripetuta infrazione alla LF sulle armi e sulle munizioni e infrazione

alla LF che promuove la ginnastica e lo sport per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3225/2004 del 23 settembre

2004;

condanna ACCU 2,

1. alla multa di fr. 800.-

(ottocento);

Considerandi

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

ordina la confisca del manganello

sfollagente telescopico e del bastone telescopico di colore nero sequestrati

all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004 e in data 21.08.2004.

ordina la confisca e distruzione di

57.

pastiglie di Efedrina (CPR Ephedrinili Hydrocloridi chlorhydate) sequestrati

all'accusato ACCU 2 dalla polizia in data 04.04.2004.

ordina il dissequestro di 27 capsule

di sostanza non meglio identificata (reperto scientifica n. 2004/167).

rinvia la parte civile al

competente foro civile per le sue pretese.

carica allo Stato le spese del

procedimento nei confronti di ACCU 1.

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio reperti, Comando

Polizia cantonale, Bellinzona,

Polizia Scientifica, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: La

segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 800.-- multa

fr. 200.-- tassa di giustizia

fr. 60.-- spese giudiziarie

fr. 190.-- testi

fr. 1'250.--

./. fr. 100.-- cauzione

fr. 1'150.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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