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Decisione

10.2004.417

§Bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e cattiva gestione nell'ambito di un fallimento di una società anonima, con conseguente danno ai creditori

24 febbraio 2005Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i quali il debito per complessivi CHf 41'139.45 relativo a lavori in ambito di

impianti sanitari eseguiti da __________;

1.2 omesso

di registrare nella contabilità della società __________ SA, Lugano i crediti

che la stessa vantava nei confronti dei proprietari dell'immobile menzionato,

crediti sufficienti a compensare e coprire i debiti della società, di proprietà

in ragione di 1/4 ciascuno di __________, __________, __________ e __________,

modificandone in tal modo il conto economico;

2. ripetuta

falsità in documenti

per

avere,

a

Lugano,

negli

anni 1989, 1990, 1993, 1995, 1996 e 1997,

agendo

quale direttore e amministratore di fatto della società __________ SA,

al

fine di nuocere al patrimonio dei creditori di detta società e di procacciare a

sé e agli altri comproprietari dello stabile di cui alla part. __________ RF

del Comune di __________ un indebito profitto,

con

la complicità di ACCU 1,

ripetutamente

formato documenti falsi e fatto attestare in documenti, contrariamente alla

verità, fatti di importanza giuridica,

in

particolare registrando nella contabilità della società diverse operazioni

contabili in maniera errata e retrodata, nonché tramutato, mediante operazioni

contabili di chiusura, perdite provvisorie in utili,

evitando

con i suoi atti l'inevitabile deposito dei bilanci della società __________ SA,

tenendo aperta la società al fine di utilizzarla quale entità giuridica da

utilizzare in sua vece quale controparte contrattuale con terzi e alla quale

accollare i propri debiti nei confronti di questi ultimi,

e

meglio,

per

avere,

2.1 nel

1989,

in

relazione al conto debitori, registrato contabilmente in modo errato con data

1.1.1989 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 48'540.20, operazione

in realtà registrata solo a fine anno con data contabile retroattiva, evitando

in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse negativo durante tutto

l'arco dell'anno 1989;

2.2 nel

1990,

in

relazione al conto debitori, registrato contabilmente in modo errato con data

3.1.1990 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 30'470.--,

operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile

retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse

negativo durante tutto l'arco dell'anno 1990;

contabilizzato

il pagamento dello stipendio al titolare per il periodo dal gennaio all'agosto

1990 unicamente alla fine dell'anno con date di registrazioni retroattive;

2.3 nel

1993,

registrato

contabilmente in modo errato, onde evitare il fallimento della __________ SA,

un ricavo di CHF 1'500.-- mensili dalla società __________ SA, per servizi

resi, in assenza del relativo giustificativo, nonché per avere registrato i

versamenti dei costi leasing di un'autovettura di rappresentanza da parte del

titolare effettuati in contanti tramite cassa, trasformando la perdita

provvisoria di CHF 28'680.95 del 1993 in utile di CHF 10'919.05, modificandone

in tal modo il conto economico;

2.4 nel

1995,

registrato

contabilmente in modo errato e dunque occultando, mediante due registrazioni

contabili, il reale accredito a favore della società __________ SA dell'importo

di CHF 25'000.-- (valuta 5.4.1995) trasmesso per girata bancaria dal conto n° __________

presso il __________ intestato a __________ al conto n° __________ presso __________,

importo poi versato in cassa e di seguito prelevato;

2.5 nel

1996,

registrato

contabilmente in modo errato, con data 1.1.1996, ma effettivamente solo a fine

anno, l'importo di CHF 66'471.20 concesso quale anticipo alla __________ SA poi

in fallimento, operazione in realtà registrata solo a fine anno quale ricavo in

luogo di perdita con data contabile retroattiva, creando in tal modo un ricavo

ingiustificato alla società __________ SA;

2.6 nel

1997,

registrato

contabilmente in modo errato incassi non giustificati per presunte vendite mai

realizzate, considerata la totale assenza di attivi della società __________

SA, per un importo di complessivi CHF 6'500.--;

reati previsti dagli art.

163 cifra 1, 251 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle

riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto

d’accusa del 23 febbraio 2004 n. DA 692/2004 del AINQ 2, , che propone

la condanna:

1. Alla pena di 90

(novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 500.--.

3.

Al

versamento alla parte civile __________, dell'importo di CHF 41'139.45, oltre

interessi al 6% dal 10 giugno 1997, a titolo di risarcimento.

4.

Ordina

la confisca una volta cresciuto in giudicato il presente decreto, della

documentazione sequestrata presso gli Uffici della società __________ SA in

data 22 marzo 1999;

ACCU

3.

cattiva gestione

per avere,

a Lugano,

nel periodo almeno dal 1989 al

1998,

nella sua qualità di

amministratore unico della società __________ SA, Lugano a far tempo dalla sua

costituzione,

a causa di una cattiva gestione,

in particolare di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,

crediti concessi e soprattutto grave negligenza nella sua professione,

aggravato l'eccessivo

indebitamento della società __________ SA e cagionato la sua insolvenza, sino

al fallimento della società dichiarato dalla Pretura di Lugano, Sezione 5 in

data 26.2.1998, procedura di fallimento dapprima sospesa e poi chiusa per

totale mancanza di attivi con decreto datato 18.3.1998,

e meglio per avere,

mancato al proprio dovere

giuridico di gestire ed amministrare la società __________ SA e di sorvegliarne

la gestione da parte degli organi di fatto, permettendo all'amministratore di

fatto ACCU 2 di tenere aperta la società al fine di usufruirne quale entità

giuridica da utilizzare in sua vece quale controparte contrattuale con terzi e

alla quale ha poi accollato i propri debiti nei confronti di questi ultimi, con

il conseguente tracollo finanziario della società senza aver adottato alcuna

misura per fronteggiare detto sovraindebitamento, e in particolare per avere

lasciato che la stessa accumulasse debiti sapendoli in relazione ad affari non

attinenti alla sua attività e al suo scopo statutario, bensì attinenti alla

persona dell'amministratore di fatto ACCU 2 e ai suoi famigliari e meglio in

relazione alla costruzione di un immobile sulla particella n° __________ RF del

Comune di __________ nonché omettendo di registrare nella contabilità della

società __________ SA, Lugano i crediti che la stessa vanta nei confronti dei

proprietari dell'immobile menzionato di proprietà in ragione di 1/4 ciascuno di

__________, __________, __________ e __________, modificandone il conto

economico;

reato previsto dall'art. 165 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di

tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 4

ottobre 2004 n. DA 3276/2004 del AINQ 2, , che propone la condanna:

1.

Alla pena di 60 (sessanta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;

viste le opposizioni ai decreti

d’accusa interposte tempestivamente in data 1° marzo 2004, 24 marzo 2004 e 5

ottobre 2004 dagli imputati;

indetto il dibattimento 23/24 febbraio

2005.

al quale sono comparsi tutti gli accusati, i difensori e la parte civile

con i suoi patrocinatori;

accertate le generalità degli accusati,

data lettura dei decreti di accusa, proceduto agli interrogatori degli accusati;

sentito il patrocinatore di parte civile

__________, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa a carico dei tre

imputati; osserva di non avere mai chiesto il pagamento della pretesa di fr.

41'139.45.- riconosciuta nel decreto di accusa, per la quale é già stata

avviata una causa civile; chiede il risarcimento delle spese di patrocinio

penale per complessivi fr. 9'112.45.-;

sentito il difensore __________, il

quale in sostanza chiede il proscioglimento di ACCU 3 per il reato di cattiva

gestione;

sentito il difensore __________, il

quale chiede l’assoluzione di ACCU 2 non essendo adempiute le fattispecie di

bancarotta fraudolenta e di ripetuta falsità in documenti; inoltre chiede la

rifusione di ripetibili;

sentito il difensore __________, il

quale chiede il proscioglimento del proprio assistito ACCU 1 dall’accusa di

ripetuta complicità in falsità in documenti in quanto il reato non è adempiuto;

sentiti per ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 3 è autore colpevole

di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di ripetuta complicità in falsità in documenti per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

3.

Se ACCU 2 è autore colpevole

di:

3.1

bancarotta fraudolenta

3.2

ripetuta falsità in

documenti

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

4.

Sulla pena e sulle spese a

carico di ciascun accusato.

5.

Sulle pretese della parte

civile, la quale chiede il risarcimento delle spese professionali per fr.

9'112.45.-

6.

Se deve essere ordinata la

confisca della documentazione sequestrata presso gli Uffici della società __________

SA in data 22 marzo 1999.

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

ACCU 2 , ACCU 1 e

ACCU 3 sono stati attivi nella __________ SA, società con sede a __________

e sciolta a seguito del fallimento pronunciato con decreto 28 febbraio 1998

dalla Pretura del distretto di Lugano; in effetti il primo - agendo sulla base

di una procura generale rilasciatagli - fungeva da factotum della stessa, il

secondo tramite la ditta individuale __________ si occupava della revisione,

mentre il terzo era l’amministratore unico.

La società in questione era

stata fondata dalle medesime persone nel mese di febbraio del 1987 con vari

scopi societari, e più precisamente “l’esercizio di uno studio fiduciario; l’attività

in unione di borsa, investimenti, crediti e aste. L’amministrazione di stabili;

la tenuta di contabilità e analisi dei bilanci; la consulenza aziendale e

fiscale; la costituzione e domiciliazione di società; la revisione di

fondazioni di previdenza professionale; il servizio paghe, revisioni; la

gestione di patrimoni; investimenti e gestioni immobiliari e mediazione; la

consulenza e la programmazione di centri per l’elaborazione dati. La società

partecipa ad investimenti, crediti, mediazioni, aste e operazioni di borsa, nel

campo dell’arte, tappeti, antichità, gioielli e simili” (cfr. act 1, doc. O,

estratto dal registro di commercio).

2.

Per i primi due anni l’__________

SA è stata inattiva, in quanto non disponeva nemmeno dei locali nei quali

insediarsi; successivamente ha iniziato la propria attività - senza del resto

mai operare nell’ambito fiduciario, in quanto l’autorità cantonale ha negato l’autorizzazione

in assenza dei requisiti necessari - nello stabile sito in via __________ a __________,

dove avevano pure sede __________ SA (che deteneva il 98% delle azioni dell’__________

SA) e la __________ SA, entrambe società legate alla famiglia di ACCU 2 (cfr. per

quanto attiene all’__________ SA act 18, verbale di interrogatorio del 25

novembre 1998, pag. 2).

Le operazioni effettuate dalla

predetta società erano ridotte, tanto è vero che agli atti risultano circa 120/130

operazioni contabili annue; fra queste ne figurano alcune relative ad una

costruzione, di cui si dirà meglio in seguito, che poi hanno dato origine alla

denuncia penale sfociata nei decreti di accusa oggetto del presente

procedimento.

Infatti la __________ SA ha

fatto da tramite, con particolare riferimento ai contratti di appalto e ai pagamenti

dei lavori effettuati dagli artigiani, anche per la costruzione di un immobile

al mappale __________ RF di __________ di proprietà dapprima della figlia e

successivamente - in ragione di ¼ ciascuno - oltre che di quest’ultima anche della

moglie e degli altri due figli del signor ACCU 2 (cfr. act 1, doc. Q, estratto

RF della particella __________ __________).

3.

Uno degli artigiani di

cui sopra che hanno prestato il proprio lavoro al cantiere di __________ è

stato __________, parte civile nel presente procedimento, il quale vanterebbe a

suo dire ancora un credito di fr. 41'139.45.- oltre interessi; in sostanza egli,

così come i procuratori pubblici che si sono occupati della vicenda, sostiene che

l’__________ SA - appartenente alla famiglia dei proprietari dell’immobile in

costruzione - è stata utilizzata e in un secondo tempo fatta volontariamente

fallire per lasciare scoperti degli importi dovuti per le opere effettuate,

permettendo in tal modo ai comproprietari di realizzare un indebito profitto.

4a. Per l’art. 163 cifra 1

CP il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce

fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori

patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a

farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene

rilasciato contro di lui un attestato di carenza beni, con la reclusione sino a

cinque anni o con la detenzione.

4b. L’imputazione di

bancarotta fraudolenta è rivolta unicamente contro ACCU 2, il quale - come è

emerso in modo inequivocabile sia in sede di istruttoria che nel corso del

dibattimento - era il factotum dell’__________ SA; infatti, oltre ad essere

l’unico che lavorava e si occupava della società, tale ruolo gli derivava

formalmente dal fatto che al momento della costituzione della società

l’amministratore unico ACCU 3 aveva dato alla moglie di ACCU 2 una procura

generale con facoltà di subdelega (cfr. allegato ad act 18), quest’ultima poi a

sua volta rilasciata, all’insaputa sia dell’amministratore unico sia del

revisore, a favore del marito.

Di conseguenza, sebbene

questa circostanza per quanto risulta dagli atti non fosse nota a terzi, ACCU 2

si riteneva autorizzato ad agire in nome e per conto dell’__________ SA sulla

base della citata procura.

4c. In sostanza l’accusa

rimprovera all’imputato di aver utilizzato la società, nel periodo dal 1996 al

1998, per fini estranei allo statuto, allo scopo di diminuirne fittiziamente

l’attivo, in particolare distraendo e occultando valori patrimoniali, simulando

debiti, riconoscendo debiti fittizi e incitando terzi a farli valere in modo da

farla fallire con conseguenti danni patrimoniali ai di lei creditori.

In pratica ACCU 2 si

sarebbe servito di una persona giuridica priva di attività, una sorta di

“guscio vuoto”, allo scopo di procurarsi vantaggi personali o a favore della

propria famiglia, in particolare in relazione alla costruzione dell’immobile

sito alla particella __________ RF di __________.

Dalla documentazione

agli atti e dalle risultanze emerse al dibattimento non è avvenuto nulla di

tutto ciò.

Innanzitutto, come rettamente

ha rilevato la difesa, il lasso di tempo preso in considerazione per il reato

di bancarotta fraudolenta è limitato al periodo tra il 1996 e il 1998, ossia

gli due ultimi anni prima del fallimento della società: di conseguenza la pubblica

accusa non ha ritenuto atipici i movimenti contabili prima del 1996 per quel

che riguarda il reato in questione.

Per l’immobile sito ad __________,

la cui costruzione è cominciata all’inizio degli anni ’90, i comproprietari

facevano capo ai servigi dell’__________ SA, che fungeva da tramite per i

rapporti con gli artigiani e per i pagamenti delle relative fatture; prima del

bilancio e della contabilità del 1996 - allestiti peraltro solo verso la fine

del 1997 - i crediti degli artigiani e i relativi pagamenti non figurano, né

sono mai stati inseriti nei conti della società, in quanto non attinenti alla

stessa (cfr. scatola 2/3, classificatore con la documentazione __________ SA

sequestrata il 22 marzo 1999).

Il mancato inserimento dei

crediti degli artigiani e del debito dell’__________ SA nei libri contabili era

corretto dal momento che la __________ SA non era parte contrattuale; in

effetti la società aveva sì sottoscritto formalmente i contratti di appalto, ma

era chiaro per tutti che committente era la famiglia di ACCU 2, tanto è vero

che lo stesso __________, interrogato al riguardo, ha affermato di aver pensato

“sin dall’inizio che la__________ SA e il ACCU 2 fossero la stessa cosa e

che quindi il ACCU 2 fosse il committente nel contratto di appalto” (cfr. act

5, verbale di interrogatorio di __________ del 4 agosto 1998, pag. 2), mentre

dal canto suo l’accusato ha ammesso che “parti nei rapporti contrattuali che

fanno capo al contratto di appalto per la costruzione di cui al mappale __________

di __________ sono da una parte i miei famigliari e dall’altra il signor __________”

(cfr. act. 18, verbale di interrogatorio di ACCU 2 del 25 novembre 1998, pag. 2

in basso). Egli ha giustificato di aver concluso i contratti usando il nome

della __________ SA, perché doveva rappresentare i comproprietari che non

potevano occuparsi della costruzione e voleva approfittare del fatto per

cominciare a far avere alla società un’attività, che secondo lui doveva essere

di rappresentanza.

Le registrazioni concernenti

l’immobile di __________, effettuate nell’autunno del 1997 all’atto

dell’allestimento della contabilità dell’anno precedente, sono state inserite

semplicemente per il fatto che a quel momento non potevano essere ignorati gli

atti ufficiali, quali i precetti esecutivi, emessi nei confronti della società;

una conferma in tal senso giunge da ACCU 1, il quale afferma di aver provveduto

ad inserirli poiché “sono sbucati all’ultimo momento e da qualche parte

dovevano pur figurare nei conti” (cfr. verbale del dibattimento del 23

febbraio 2005, pag. 7 ss).

Piuttosto al riguardo si

sarebbe commesso un falso contabile se si fossero ignorate le poste in

questione. In tal senso, allora, le registrazioni immesse corrispondevano alla

reale situazione e non erano né crediti, né debiti simulati, ancorché non

attinenti alla __________ SA.

Infine, se da una parte è

vero che ACCU 2 - anche per quanto è emerso al dibattimento - non ha dimostrato

una grande trasparenza in relazione alla sua attività, al suo ruolo all’interno

sia della __________ SA (società apparentemente legata ad un persiano residente

in Germania che ha locato l’immobile di __________ aprendovi anche un

ristorante) sia delle varie società legate alla famiglia e alla provenienza dei

capitali, per i quali ha sempre fatto riferimento alla grande famiglia dei

persiani e al padre della moglie, d’altra parte tale situazione non è da sola

sufficiente per poterlo condannare.

In proposito si osserva che

sarebbe semmai stato compito dell’accusa chiarire meglio i rapporti esistenti

con le predette società e l’origine delle somme di denaro confluite nelle

stesse.

Alla luce di tutte le

argomentazioni espresse si giunge pertanto alla conclusione che nell’evenienza

concreta i presupposti oggettivi del reato di bancarotta fraudolenta non sono

dati.

4d. In ogni caso, indipendentemente

dal fatto che il reato non sussiste già per le sole considerazioni di cui al

precedente capoverso, anche l’aspetto soggettivo non è dato nel caso in esame;

in effetti né dagli atti né dal dibattimento è emersa la volontà - nemmeno per

dolo eventuale - di ACCU 2 di inserire i dati contabili evocati allo scopo di

diminuire fittiziamente il patrimonio della società, né tantomeno l’intenzione

di distrarre e occultare valori patrimoniali o di simulare debiti fittizi.

Per la parte civile questa

volontà sarebbe fra l’altro desumibile dalla risposta 2 luglio 1998 di ACCU 2

alla richiesta di pagamento della fattura di fr. 41'139.45.-: “Egregio

avvocato __________, ho ricevuto la lettera citata a margine e respingo le

affermazioni e le richieste menzionatevi. Inoltre a titolo informativo le

comunico che l’immobile al mappale __________ di __________ è sottoposto a

procedura esecutiva ed è prossimo al fallimento” (cfr. allegato ad act 20).

Lo scritto tuttavia non è

idoneo a dimostrare la volontà dell’imputato di usare la __________ SA per

scopi privati e a detrimento dei creditori, poiché le sue affermazioni non si

riferiscono al fallimento della società, che nel luglio 1998 non era prossimo

ma già aperto e chiuso, bensì alla procedura esecutiva avviata dal creditore

ipotecario nei confronti dei proprietari dell’immobile; difatti in seguito la

conduttrice __________ SA ha pagato le pigioni all’ufficio esecuzione e alla

fine il fondo é andato all’incanto.

Dal profilo contabile

la situazione venutasi a creare a seguito dell’emissione dei precetti esecutivi

richiedeva di agire ai sensi di quanto effettivamente è avvenuto. Tuttavia le

modifiche alla contabilità con le aggiunte citate non sono state eseguite

dall’accusato, bensì da ACCU 1 (cfr. ibidem, pag. 7 ss), ragion per cui non si

vede come ACCU 2 possa aver avuto l’intenzione di commettere un illecito penale,

oltretutto già nell’ottica del fallimento della società.

D’altra parte non va nemmeno

sottaciuto il fatto che il revisore non era al corrente del fatto che la

società si occupava anche dell’immobile di __________ (cfr. ibidem, pag. 7 ss):

di conseguenza la volontarietà di un inserimento finalizzato alla commissione

di un reato penale non può nemmeno entrare in considerazione.

D’altronde ad avvalorare

questa linea contribuisce la costatazione secondo cui è poco credibile che

l’accusato se avesse avuto veramente l’intenzione di utilizzare la società

anonima per danneggiare le ditte operanti nella costruzione dello stabile di __________

- ritenuto che l’operazione immobiliare era dell’ordine di alcuni milioni di

franchi - si sarebbe limitato a raggirare tre o quattro di esse per un importo

complessivo di circa 60'000.- franchi.

Ciò non significa che tutto

quanto messo in atto da ACCU 2 sia stato limpido e cristallino; in effetti da

un’attenta lettura di tutta la documentazione e dalle impressioni ricavate al

dibattimento si intuisce che è un gran pasticcione.

Tuttavia non risulta in

alcun modo la sua intenzione di ledere i creditori, in quanto non si evince con

certezza nessun disegno preciso a tal fine, tanto é vero che i crediti non

contestati delle ditte che hanno operato sul cantiere di __________ sono stati

regolarmente pagati.

4e. Il fatto che l’imputato,

per i motivi addotti, va prosciolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta non

significa automaticamente che la pretesa di __________ non sia giustificata; si

tratta tuttavia di una controversia di natura civilistica dipendente da

prestazioni contestate nell’ambito di un contratto di appalto, che del resto -

insieme con il quesito relativo alla facoltà di ACCU 2 di contrarre a nome della

società per sé e per i suoi famigliari - è già stata rettamente sottoposta al

giudice civile competente in materia.

Al riguardo stupisce

costatare come, alla luce degli elementi a disposizione, la pubblica accusa

abbia potuto già in sede penale esprimersi ed accogliere la richiesta di __________,

richiesta che del resto non é oggetto della presente decisione poiché il

patrocinatore di parte civile ha chiesto l’annullamento del punto 3 del decreto

di accusa essendo la stessa già sub iudice (cfr. lettera 21 febbraio 2005

dell’avv.__________, pag. 2).

5a. Per l’art. 251 cifra 1

CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona

o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso

o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o

dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure

attesta o fa attestare in un documento, contrariamente a verità, un fatto di

importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento, è

punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

5b. Avantutto si osserva,

sebbene la questione non sia stata sollevata dalle parti al dibattimento, che

l’articolo citato è stato modificato nel 1994 ed è entrato in vigore il 1°

gennaio del 1995; tuttavia la sostanza non muta anche per gli episodi risalenti

al 1989, 1990 e 1993, dal momento che il tenore letterale del nuovo testo

legislativo non differisce dalla versione precedente, se non nel senso di

ampliare la fattispecie, in particolare anche per adattarla alle nuove

tecnologie.

5c. Accusati di falsità in

documenti e di ripetuta complicità in falsità in documenti sono rispettivamente

ACCU 2 e ACCU 1, il quale è coinvolto nella sua qualità di revisore della

società.

In sostanza agli accusati

viene rimproverato di aver modificato la contabilità della __________ SA, per

consentire alla stessa di non dover depositare i bilanci e a loro di utilizzarla

quale entità giuridica di cui servirsi quale controparte contrattuale verso

terze persone e alla quale accollare i propri debiti nei confronti di queste

ultime.

5d. D’acchito si rileva

come la contabilità di una società ha la valenza di documento ufficiale di una

persona giuridica e di conseguenza rientra di per sé nella fattispecie

oggettiva del reato; occorre però verificare se le azioni commesse dagli

imputati sono state caratterizzate dalla falsificazione allo scopo di causare

danni al patrimonio altrui o di realizzare un indebito profitto.

Dalla documentazione agli

atti e dal dibattimento è emerso che la contabilità della società era allestita

dapprima da ACCU 2, il quale però la preparava a partita semplice, cioé con

entrate ed uscite accompagnate dai relativi giustificativi; di seguito la

documentazione veniva consegnata alla fine dell’anno al revisore, il quale per

poter procedere nei suoi incombenti la trascriveva a partita doppia.

Durante questa fase a ACCU 1

- per sua stessa ammissione - è capitato più volte di procedere, sempre dopo

averne discusso con ACCU 2, a piccole e puntuali correzioni per importi di poco

conto (cfr. verbale del dibattimento 23 febbraio 2005, pag. 7 ss), oltre al già

citato inserimento dei crediti vantati dagli artigiani nei libri contabili del

1996.

e alle singole poste di cui si dirà in seguito.

In queste circostanze il

revisore ha sempre constatato, perlomeno prima dell’autunno del 1997 allorché

sono stati allestiti i bilanci ed il conto economico dell’anno precedente, una

società pressoché inoperosa con unicamente circa un centinaio di movimenti

contabili annui; d’altro canto ha potuto riscontrare due esercizi chiusisi con

un utile (1991 e 1993) e constatare che i debiti venivano coperti dal correntista

(cfr. ibidem, pag. 7 ss).

L’allestimento della

contabilità avveniva unicamente al termine del periodo contabile e di

conseguenza i dati venivano inseriti retrodatati; tale modo di operare non è

così fuori dalla norma per società di dimensioni molto limitate come la __________

SA.

In concreto, benché vi siano

delle retrodatazioni determinate da registrazioni effettuate solo alla fine

dell’anno, alla chiusura dei conti annuali non è mai stata esposta una situazione

contabile difforme dalla realtà. Pertanto i reati di cui ai punti 2.1 e 2.2 del

decreto di accusa riguardante ACCU 2 e 1.1 e 1.2 di quello a carico di ACCU 1

non costituiscono la fattispecie oggettiva dell’art. 251 CP, tanto è vero che

la stessa équipe finanziaria del Ministero pubblico giunge ad affermare, con

particolare riferimento ai conti del 1990, che “queste correzioni finali non

hanno comunque modificato il risultato economico” (cfr. act 33, rapporto

del 22 ottobre 1999, pag.3).

Per quanto riguarda le

registrazioni effettuate nel 1993 (punti 2.3, rispettivamente 1.3 dei decreti

di accusa) si ritiene che gli importi citati, ai sensi di quanto emerso durante

l’istruttoria da parte degli accusati, sono effettivamente entrati nelle casse

della società, tanto più che il perito __________ ha detto di “non sapere se

i soldi sono realmente entrati oppure no” (verbale del dibattimento del 23

febbraio 2005, pag. 7 ss).

L’unico elemento dal profilo

contabile fuori posto che è stato assodato è l’assenza di una vera e propria

fattura (esiste solo una ricevuta di incasso), ma non si può giungere per ciò

solo al convincimento che sia stato commesso un falso documentale.

In merito a quanto avvenuto

nel 1995 va detto che i movimenti della somma di 25'000.- franchi sono contabilmente

un’operazione neutra; in effetti l’importo in questione è entrato ed è uscito

dalla società, ma non doveva essere un ricavo della __________ SA. Di

conseguenza, anche alla luce delle spiegazioni fornite da ACCU 2 (cfr. al riguardo

act 47, verbale di interrogatorio di ACCU 2 del 13 aprile 2000, pag. 4) non si

tratta nemmeno di un errore commesso da ACCU 1, sebbene costui in origine -

prima di avvedersene al dibattimento (cfr. verbale) - pensasse il contrario

(cfr. act 46, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 13 aprile 2000, pag. 5).

Anche in questa occasione

non é dunque stata eseguita una falsificazione di documenti.

L’episodio

del 1996, contemplato ai punti 2.5 e 1.5 dei decreti di accusa in questione, fa

riferimento alla contabilizzazione sotto la voce ricavi di un importo

corrispondente ad un anticipo versato alla __________ SA per un ammontare di

fr. 66'471.20.- per prestazioni che quest’ultima avrebbe dovuto eseguire sul

cantiere di __________, ma che in seguito al fallimento della società non sono

state effettuate.

Preliminarmente

si ribadisce il concetto secondo cui anche questa somma di denaro non doveva

figurare, per le considerazioni già espresse in precedenza (cfr. supra, consid.

4c), nella contabilità della __________ SA.

In secondo

luogo quest’ultima era in possesso di un attestato di carenza beni a carico

della __________ SA per il medesimo ammontare; di conseguenza la contabilizzazione

è sicuramente avvenuta ai sensi di quanto sopra per errore, ma non può in ogni

caso venir considerata un falso in documenti, sebbene ci si possa chiedere se sia

stato previdente, alla luce della situazione venutasi a creare, iscrivere tra

le entrate la totalità del credito vantato, ritenuto comunque che anche tale

registrazione formalmente non era contraria alla realtà.

Infine i punti 2.6, rispettivamente

1.6

dei decreti di accusa riguardano la registrazione di franchi 6'500.- a

titolo di incasso, per la quale però - a seguito delle risultanze istruttorie e

in particolare per il fatto che è stato appurato trattarsi di vendita di

piccolo mobilio appartentente alla società (cfr. al riguardo act 46, verbale di

interrogatorio di ACCU 1 del 13 aprile 2000, pag. 10) - anche __________ ha

dato atto della correttezza dell’operazione (cfr. verbale del dibattimento del

23.

febbraio 2005, pag. 7 ss).

Per tutte le ragioni esposte,

dal momento che non sono stati attestati né sono stati fatti attestare nei documenti,

contrariamente a verità, fatti di importanza giuridica, nell’evenienza concreta

non sono dati gli elementi oggettivi del reato.

5e. Non sussistendo il

reato di falsità in documenti non ci si deve in questa sede pronunciare sull’eccezione

di prescrizione sollevata dal patrocinatore di ACCU 1 in relazione all’episodio

risalente al 1989.

5f. Abbondanzialmente

neanche dal profilo soggettivo il reato è adempiuto; infatti non si può dire

che le retrodatazioni e le altre iscrizioni a contabilità sono state eseguite

con la volontà - nemmeno per dolo eventuale - di allestire un documento falso o

di alterarne uno vero allo scopo di arricchirsi o di nuocere ai creditori.

Se il reato non è dato per ACCU

2, il quale peraltro nemmeno ha immesso fisicamente i dati, non può esserlo

nemmeno per ACCU 1, che secondo l’accusa avrebbe solo aiutato a perpetrare

l’atto illecito; infatti non si comprende come quest’ultimo potesse avere

l’intenzione di collaborare all’allestimento di documenti falsi o di alterarne

di veri con il fine di nuocere al patrimonio altrui o di arricchirsi se non sapeva

neppure che l’__________ SA fungeva, grazie a ACCU 2, da tramite per la

costruzione di__________; a conferma di ciò, più di ogni altra considerazione,

vale la pena di riportare l’eloquente interrogativo formulato prima della posa

dei quesiti da ACCU 1, secondo cui “a fine 1995 l’__________ SA chiudeva il

suo 9° anno di attività, ma quale elemento c’era allora che mi permetteva di

pensare quello che poi è stato riscontrato nei conti del 1996 e cioè la

relazione con l’immobile di __________?” (cfr. verbale del dibattimento del

23.

febbraio 2005, pag. 7 ss).

Pertanto non si deve neanche

entrare nel merito della perplessità formulata al dibattimento dalla parte

civile, in relazione al fatto che ACCU 1 doveva essere trattato alla stregua di

un correo e non di un complice; tuttavia - come del resto rettamente ha

rilevato il suo difensore - se fosse stato effettivamente colpevole di quanto

ascrittogli mal si comprendono i motivi per i quali il decreto di accusa gli

attribuisce unicamente un ruolo secondario.

Di transenna, a comprova

ulteriore della mancanza della volontà di nuocere ai creditori, non si deve

dimenticare il fatto che l’__________ SA ad un certo punto, vista la

situazione, ha adottato misure di risanamento concrete, quali ad esempio la

presa a carico del leasing della vettura da parte di ACCU 2 e la riduzione del

suo salario, che del resto sono state riconosciute anche dal perito dell’équipe

finanziaria (cfr. ibidem, pag. 7 ss).

6a. Secondo l’art. 165

cifra 1 CP il debitore che, a causa di una cattiva gestione, in particolare a

causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,

speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita

di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o

nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo

indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione

conoscendo la propria insolvenza è punito, se viene dichiarato il suo

fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza beni,

con la detenzione sino a cinque anni.

6b. In via preliminare si

rileva come anche l’articolo citato è stato modificato nel 1994 ed è entrato in

vigore il 1° gennaio 1995; tuttavia la fattispecie non muta anche per gli

episodi avvenuti prima della data menzionata, dal momento che il tenore

letterale del nuovo testo legislativo non differisce sostanzialmente dalla versione

precedente, se non per il fatto che quest’ultima faceva riferimento al reato di

bancarotta semplice.

6c. Prevenuto colpevole di

cattiva gestione è ACCU 3, che ricopriva il ruolo di amministratore unico della

__________ SA.

In concreto occorre

stabilire se egli con il proprio agire ha adempiuto almeno uno dei presupposti

oggettivi del reato, con particolare riferimento all’insufficiente dotazione di

capitale della società, a speculazioni avventate, a spese sproporzionate, ai

crediti concessi con leggerezza, alla svendita di valori patrimoniali e infine

ad una grave negligenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Alla luce di tutta la

documentazione agli atti e per le risultanze emerse dal dibattimento questo

giudice giunge al convincimento che ACCU 3 non ha commesso nessuno dei

presupposti evocati; se per i primi cinque non sussistono dubbi al riguardo e

neppure traspare nulla di concreto dalla descrizione dei fatti della pubblica

accusa (cfr. al riguardo il decreto di accusa del 4 ottobre 2004 a carico di), per

quanto concerne l’ultimo presupposto, relativo alla grave negligenza nel suo

operato, si rendono necessarie cosiderazioni più approfondite.

Innanzitutto si ribadisce

come non risulta in alcun modo che l’amministratore unico, prima del mese di

novembre del 1997 allorquando sono stati allestiti i conti dell’__________ SA

per l’anno precedente, sapesse che ACCU 2 aveva sottoscritto i contratti

riguardanti la costruzione di Aldesago a nome della società (cfr. act 6,

verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 17 settembre 1998, pag. 2), né vi sono

elementi dai quali si possa concludere che avrebbe potuto in qualche modo

accorgersene.

Ciò posto si rende tuttavia

necessario verificare se ad ACCU 3 non possano essere ascritte altre

negligenze; in questo senso balza subito all’occhio la scriteriata procura

rilasciata alla moglie di ACCU 2 (cfr. supra, consid. 1) senza che vi fosse

nessuna garanzia inerente all’utilizzo della stessa e senza che all’epoca vi

fosse la necessità di una delega così estesa.

Tuttavia tale procura non ha

sortito alcun effetto di rilevanza penale, in quanto sebbene sia stata usata

per conferirne un’altra al marito, non risulta che questi l’abbia portata a

conoscenza di terzi e in particolare che l’abbia utilizzata per concludere i

contratti concernenti l’immobile di __________.

La parte civile - a torto -

rimprovera poi all’accusato di non aver mai fatto nulla per la società di cui

era amministratore unico; in effetti dall’incarto e dagli interrogatori in aula

si possono evincere alcuni elementi atti a dimostrare, come rettamente ha

rilevato il difensore, che ACCU 3 si è attivato a più riprese per salvaguardare

gli interessi dell’__________ SA.

Il primo episodio concerne

il prestito che la società ha elargito nel 1987 e che è stato rimborsato con un

cospicuo interesse grazie anche all’intervento dell’amministratore unico (cfr.

verbale del dibattimento del 23 febbraio 2005, pag. 7 ss e act 47, verbale di

interrogatorio di ACCU 2 del 13 aprile 2000, pag. 2).

In secondo luogo, quando nel

1993.

é sorto un problema relativo ai contributi AVS, ACCU 3, non appena ha

ricevuto la comunicazione dagli uffici preposti si è messo in contatto con ACCU

2, affinché provvedesse - cosa che poi é avvenuta - a regolare la pendenza

(cfr. verbale del dibattimento, pag. 7 ss).

Secondo il decreto di accusa

in questione l’amministratore unico avrebbe anche omesso di registrare nella

contabilità dell’__________ SA i crediti della stessa verso i comproprietari

dello stabile in costruzione ad __________, rispettivamente di averne

modificato il conto economico; per le motivazioni già addotte in precedenza (cfr.

supra, consid. 4c) gli importi non erano però di pertinenza della società

anonima e di conseguenza non andavano registrati. Pertanto ACCU 3, che inoltre

non sapeva dei contratti stipulati da ACCU 2 e non aveva elementi per venirne a

conoscenza, non può essere condannato per omissione di contabilità.

Infine ci si deve chinare

sulla questione riguardante l’ultimo bilancio della società, relativo al 1996:

infatti tale documento, presentato all’inizio del mese di novembre del 1997,

sebbene evidenziasse un’eccessiva situazione debitoria, non é stato trasmesso

al giudice come previsto ai sensi dell’art. 725 CO.

Una simile omissione

comporta infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, la

commissione del reato di cattiva gestione (cfr. Tribunale federale, sentenza

del 18 aprile 2000,6P.223/1999).

Tuttavia nell’evenienza

concreta occorre convenire con la difesa che il lasso di tempo intercorso fra

l’allestimento del bilancio e il fallimento della società è stato molto breve e

che prima di un deposito dei bilanci poteva ancora essere analizzata, contattando

i creditori, la possibilità di un risanamento.

Se ne conclude quindi che

anche il presupposto della negligenza, che deve essere grave (cfr.

REHBERG/SCHMID, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, 7 edizione, pag.

283.

in alto), non è dato nel caso in esame e di conseguenza anche l’imputazione

di cattiva gestione a carico di ACCU 3 viene a cadere.

7.

Non essendo adempiuti

i reati di bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e cattiva gestione nulla

osta alla restituzione della documentazione sequestrata negli uffici della __________

SA ai sensi dell’art. 165 CPP.

8.

Alla luce di tutte le

considerazioni espresse e in particolare del fatto che gli imputati sono

prosciolti dalle accuse a loro carico nel senso dell’art. 272 CPP il giudice

penale non si deve pronunciare sulla richiesta di risarcimento per spese

professionali formulata in sede dibattimentale dalla parte civile.

visti gli art. 58, 59, 251 cifra 1,

163.

cifra 1, 165 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 3,

dall’imputazione di cattiva

gestione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3276/2004 del 4

ottobre 2004;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di ripetuta

complicità in falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa

n. DA 853/2004 del 9 marzo 2004;

proscioglie ACCU 2,

dalle imputazioni di

bancarotta fraudolenta e ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti

nel decreto di accusa n. DA 692/2004 del 23 febbraio 2004;

carica le

spese allo Stato;

ordina il dissequestro, alla

crescita in giudicato della sentenza, della documentazione sequestrata presso

gli uffici della società __________ SA in data 22 marzo 1999.

le parti sono state avvertite del

diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del

diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza

(art. 276 cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso

per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro

20.

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa

indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Ufficio del Giudice

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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