10.2004.417
§Bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e cattiva gestione nell'ambito di un fallimento di una società anonima, con conseguente danno ai creditori
24 febbraio 2005Italiano38 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2004.417
Data decisione, Autorità:
24.02.2005, PRPEN
Titolo:
§Bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e cattiva gestione nell'ambito di un fallimento di una società anonima, con conseguente danno ai creditori
BANCAROTTA FRAUDOLENTA
CATTIVA GESTIONE
FALSITÀ IN DOCUMENTI
art. 163 cf. 1 CPS
art. 165 cf. 1 CPS
art. 251 cf. 1 CPS
Incarti
n.
10.2004.417, 10.2004.418, 10.2004.419/pg
DA
853/2004
DA
692/2004
DA
3276/2004
Bellinzona
24
febbraio 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI
2 ,
ACCU 2
difeso da: DI
3
ACCU 3
difeso da: DI
1
prevenuti colpevoli di
ACCU 1 1. ripetuta
complicità in falsità in documenti
per
avere,
a
Lugano,
negli
anni 1989, 1990, 1993, 1995, 1996 e 1997,
in
qualità di organo di revisore della società __________ SA, Lugano, agendo per
la ditta individuale __________ di ACCU 1,
al
fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti dei creditori della società __________
SA, Lugano e allo scopo di procacciare a ACCU 2 amministratore di fatto di
detta società e agli altri comproprietari dello stabile di cui alla part. __________
RF del Comune di __________ un indebito profitto,
ripetutamente
ed intenzionalmente aiutato lo stesso a formare documenti falsi e a far
attestare in documenti, contrariamente alla verità, fatti di importanza
giuridica,
in
particolare aiutandolo in qualità di contabile di fatto a registrare nella
contabilità della società diverse operazioni contabili in maniera errata e
retrodatata nonché a modificare, mediante operazioni contabili di chiusura,
perdite provvisorie in utili, modificando il conto economico della società al
fine di evitare il doveroso deposito dei bilanci della società __________ SA,
Lugano per permettere all'amministratore di fatto di tenere aperta la società
al fine di utilizzarla quale entità giuridica come controparte contrattuale con
terzi e alla quale accollare i propri debiti nei confronti di questi ultimi,
e
meglio,
per
avere,
1.1 nel
1989,
in
relazione al conto debitori, aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo
errato con data 1.1.1989 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF
48'540.20, operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile
retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse
negativo durante tutto l'arco dell'anno 1989;
1.2 nel
1990,
in
relazione al conto debitori, aiutato ACCU 2 a registrare contabilmente in modo
errato con data 3.1.1990 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF
30'470.--, operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile
retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse
negativo durante tutto l'arco dell'anno 1990;
contabilizzato
il pagamento dello stipendio al titolare per il periodo dal gennaio all'agosto
1990 unicamente alla fine dell'anno con date di registrazioni retroattive;
1.3 nel
1993,
aiutato
ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato, onde evitare il fallimento
della __________ SA, un ricavo di CHF 1'500.-- mensili dalla società __________
SA, per servizi resi, in assenza del relativo giustificativo, nonché per avere
registrato i versamenti dei costi leasing di un'autovettura di rappresentanza
da parte del titolare effettuati in contanti tramite cassa, trasformando la
perdita provvisoria di CHF 28'680.95 del 1993 in utile di CHF 10'919.05,
modificandone in tal modo il conto economico;
1.4 nel
1995,
aiutato
ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato e dunque occultando, mediante
due registrazioni contabili, il reale accredito a favore della società __________
SA dell'importo di CHF 25'000.-- (valuta 5.4.1995) trasmesso per girata
bancaria dal conto n° __________ presso il __________ intestato a __________ al
conto n° __________ presso __________, importo poi versato in cassa e di
seguito prelevato;
1.5 nel
1996,
aiutato
ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato, con data 1.1.1996, ma
effettivamente solo a fine anno, l'importo di CHF 66'471.20 concesso quale
anticipo alla __________ SA poi in fallimento, operazione in realtà registrata
solo a fine anno qual ricavo in lugo di perdita con data contabile retroattiva,
creando in tal modo un ricavo ingiustificato alla società __________ SA;
1.6 nel
1997,
aiutato
ACCU 2 a registrare contabilmente in modo errato incassi non giustificati da
presunte vendite, considerata la totale assenza di attivi della società __________
SA, per un importo di complessivi CHF 6'500.--;
reati
previsti dall'art. 251 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 9 marzo
2004 n. DA 853/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;
ACCU
2 1. bancarotta fraudolenta
per
avere,
a
Lugano,
nel
periodo dal 1996 fino al 1998,
agendo
quale direttore e amministratore di fatto della società __________ SA,
diminuito
fittiziamente l'attivo della società in particolare distraendo e occultando
valori patrimoniali, simulando debiti, riconoscendo debiti fittizi oppure
incitando terzi a farli valere, lasciando che la società __________ SA fallisse
e causando danni patrimoniali ai di lei creditori, danni che sono stati in
parte da lui risarciti in corso di istruttoria, salvo il danno procurato a __________,
di complessivi CHF 41'139.45 oltre a interessi, relativo a lavori in ambito
sanitario eseguiti dallo stesso a favore della particella n° __________ RF del
Comune di __________ e fatturati alla società __________ SA;
e
meglio per avere,
in
modo da far ottenere risultati contabili che hanno comportato o favorito il
tracollo finanziario della società il cui fallimento per mancanza di attivi è
stato decretato da parte della Pretura di Lugano, Sezione 5 in data 26.2.1998, procedura
di fallimento dapprima sospesa e poi chiusa per totale mancanza di attivi con
decreto datato 18.3.1998,
1.1 fatto
accumulare alla stessa società debiti, sapendoli in relazione ad affari non
attinenti alla sua attività e al suo scopo statutario, bensì attinenti alla
persona dello stesso amministratore di fatto ACCU 2 e ai suoi famigliari e
meglio in relazione alla costruzione di un immobile sulla particella n° __________
RF del Comune di __________, modificandone in tal modo il conto economico, tra
Fatti
i quali il debito per complessivi CHf 41'139.45 relativo a lavori in ambito di
impianti sanitari eseguiti da __________;
1.2 omesso
di registrare nella contabilità della società __________ SA, Lugano i crediti
che la stessa vantava nei confronti dei proprietari dell'immobile menzionato,
crediti sufficienti a compensare e coprire i debiti della società, di proprietà
in ragione di 1/4 ciascuno di __________, __________, __________ e __________,
modificandone in tal modo il conto economico;
2. ripetuta
falsità in documenti
per
avere,
a
Lugano,
negli
anni 1989, 1990, 1993, 1995, 1996 e 1997,
agendo
quale direttore e amministratore di fatto della società __________ SA,
al
fine di nuocere al patrimonio dei creditori di detta società e di procacciare a
sé e agli altri comproprietari dello stabile di cui alla part. __________ RF
del Comune di __________ un indebito profitto,
con
la complicità di ACCU 1,
ripetutamente
formato documenti falsi e fatto attestare in documenti, contrariamente alla
verità, fatti di importanza giuridica,
in
particolare registrando nella contabilità della società diverse operazioni
contabili in maniera errata e retrodata, nonché tramutato, mediante operazioni
contabili di chiusura, perdite provvisorie in utili,
evitando
con i suoi atti l'inevitabile deposito dei bilanci della società __________ SA,
tenendo aperta la società al fine di utilizzarla quale entità giuridica da
utilizzare in sua vece quale controparte contrattuale con terzi e alla quale
accollare i propri debiti nei confronti di questi ultimi,
e
meglio,
per
avere,
2.1 nel
1989,
in
relazione al conto debitori, registrato contabilmente in modo errato con data
1.1.1989 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 48'540.20, operazione
in realtà registrata solo a fine anno con data contabile retroattiva, evitando
in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse negativo durante tutto
l'arco dell'anno 1989;
2.2 nel
1990,
in
relazione al conto debitori, registrato contabilmente in modo errato con data
3.1.1990 il rimborso da parte di debitori della cifra di CHF 30'470.--,
operazione in realtà registrata solo a fine anno con data contabile
retroattiva, evitando in tal modo che il saldo del conto cassa risultasse
negativo durante tutto l'arco dell'anno 1990;
contabilizzato
il pagamento dello stipendio al titolare per il periodo dal gennaio all'agosto
1990 unicamente alla fine dell'anno con date di registrazioni retroattive;
2.3 nel
1993,
registrato
contabilmente in modo errato, onde evitare il fallimento della __________ SA,
un ricavo di CHF 1'500.-- mensili dalla società __________ SA, per servizi
resi, in assenza del relativo giustificativo, nonché per avere registrato i
versamenti dei costi leasing di un'autovettura di rappresentanza da parte del
titolare effettuati in contanti tramite cassa, trasformando la perdita
provvisoria di CHF 28'680.95 del 1993 in utile di CHF 10'919.05, modificandone
in tal modo il conto economico;
2.4 nel
1995,
registrato
contabilmente in modo errato e dunque occultando, mediante due registrazioni
contabili, il reale accredito a favore della società __________ SA dell'importo
di CHF 25'000.-- (valuta 5.4.1995) trasmesso per girata bancaria dal conto n° __________
presso il __________ intestato a __________ al conto n° __________ presso __________,
importo poi versato in cassa e di seguito prelevato;
2.5 nel
1996,
registrato
contabilmente in modo errato, con data 1.1.1996, ma effettivamente solo a fine
anno, l'importo di CHF 66'471.20 concesso quale anticipo alla __________ SA poi
in fallimento, operazione in realtà registrata solo a fine anno quale ricavo in
luogo di perdita con data contabile retroattiva, creando in tal modo un ricavo
ingiustificato alla società __________ SA;
2.6 nel
1997,
registrato
contabilmente in modo errato incassi non giustificati per presunte vendite mai
realizzate, considerata la totale assenza di attivi della società __________
SA, per un importo di complessivi CHF 6'500.--;
reati previsti dagli art.
163 cifra 1, 251 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto
d’accusa del 23 febbraio 2004 n. DA 692/2004 del AINQ 2, , che propone
la condanna:
1. Alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 500.--.
3.
Al
versamento alla parte civile __________, dell'importo di CHF 41'139.45, oltre
interessi al 6% dal 10 giugno 1997, a titolo di risarcimento.
4.
Ordina
la confisca una volta cresciuto in giudicato il presente decreto, della
documentazione sequestrata presso gli Uffici della società __________ SA in
data 22 marzo 1999;
ACCU
3.
cattiva gestione
per avere,
a Lugano,
nel periodo almeno dal 1989 al
1998,
nella sua qualità di
amministratore unico della società __________ SA, Lugano a far tempo dalla sua
costituzione,
a causa di una cattiva gestione,
in particolare di un'insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,
crediti concessi e soprattutto grave negligenza nella sua professione,
aggravato l'eccessivo
indebitamento della società __________ SA e cagionato la sua insolvenza, sino
al fallimento della società dichiarato dalla Pretura di Lugano, Sezione 5 in
data 26.2.1998, procedura di fallimento dapprima sospesa e poi chiusa per
totale mancanza di attivi con decreto datato 18.3.1998,
e meglio per avere,
mancato al proprio dovere
giuridico di gestire ed amministrare la società __________ SA e di sorvegliarne
la gestione da parte degli organi di fatto, permettendo all'amministratore di
fatto ACCU 2 di tenere aperta la società al fine di usufruirne quale entità
giuridica da utilizzare in sua vece quale controparte contrattuale con terzi e
alla quale ha poi accollato i propri debiti nei confronti di questi ultimi, con
il conseguente tracollo finanziario della società senza aver adottato alcuna
misura per fronteggiare detto sovraindebitamento, e in particolare per avere
lasciato che la stessa accumulasse debiti sapendoli in relazione ad affari non
attinenti alla sua attività e al suo scopo statutario, bensì attinenti alla
persona dell'amministratore di fatto ACCU 2 e ai suoi famigliari e meglio in
relazione alla costruzione di un immobile sulla particella n° __________ RF del
Comune di __________ nonché omettendo di registrare nella contabilità della
società __________ SA, Lugano i crediti che la stessa vanta nei confronti dei
proprietari dell'immobile menzionato di proprietà in ragione di 1/4 ciascuno di
__________, __________, __________ e __________, modificandone il conto
economico;
reato previsto dall'art. 165 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 4
ottobre 2004 n. DA 3276/2004 del AINQ 2, , che propone la condanna:
1.
Alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--;
viste le opposizioni ai decreti
d’accusa interposte tempestivamente in data 1° marzo 2004, 24 marzo 2004 e 5
ottobre 2004 dagli imputati;
indetto il dibattimento 23/24 febbraio
2005.
al quale sono comparsi tutti gli accusati, i difensori e la parte civile
con i suoi patrocinatori;
accertate le generalità degli accusati,
data lettura dei decreti di accusa, proceduto agli interrogatori degli accusati;
sentito il patrocinatore di parte civile
__________, il quale chiede la conferma dei decreti di accusa a carico dei tre
imputati; osserva di non avere mai chiesto il pagamento della pretesa di fr.
41'139.45.- riconosciuta nel decreto di accusa, per la quale é già stata
avviata una causa civile; chiede il risarcimento delle spese di patrocinio
penale per complessivi fr. 9'112.45.-;
sentito il difensore __________, il
quale in sostanza chiede il proscioglimento di ACCU 3 per il reato di cattiva
gestione;
sentito il difensore __________, il
quale chiede l’assoluzione di ACCU 2 non essendo adempiute le fattispecie di
bancarotta fraudolenta e di ripetuta falsità in documenti; inoltre chiede la
rifusione di ripetibili;
sentito il difensore __________, il
quale chiede il proscioglimento del proprio assistito ACCU 1 dall’accusa di
ripetuta complicità in falsità in documenti in quanto il reato non è adempiuto;
sentiti per ultimi gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 3 è autore colpevole
di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di ripetuta complicità in falsità in documenti per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
3.
Se ACCU 2 è autore colpevole
di:
3.1
bancarotta fraudolenta
3.2
ripetuta falsità in
documenti
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
4.
Sulla pena e sulle spese a
carico di ciascun accusato.
5.
Sulle pretese della parte
civile, la quale chiede il risarcimento delle spese professionali per fr.
9'112.45.-
6.
Se deve essere ordinata la
confisca della documentazione sequestrata presso gli Uffici della società __________
SA in data 22 marzo 1999.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
ACCU 2 , ACCU 1 e
ACCU 3 sono stati attivi nella __________ SA, società con sede a __________
e sciolta a seguito del fallimento pronunciato con decreto 28 febbraio 1998
dalla Pretura del distretto di Lugano; in effetti il primo - agendo sulla base
di una procura generale rilasciatagli - fungeva da factotum della stessa, il
secondo tramite la ditta individuale __________ si occupava della revisione,
mentre il terzo era l’amministratore unico.
La società in questione era
stata fondata dalle medesime persone nel mese di febbraio del 1987 con vari
scopi societari, e più precisamente “l’esercizio di uno studio fiduciario; l’attività
in unione di borsa, investimenti, crediti e aste. L’amministrazione di stabili;
la tenuta di contabilità e analisi dei bilanci; la consulenza aziendale e
fiscale; la costituzione e domiciliazione di società; la revisione di
fondazioni di previdenza professionale; il servizio paghe, revisioni; la
gestione di patrimoni; investimenti e gestioni immobiliari e mediazione; la
consulenza e la programmazione di centri per l’elaborazione dati. La società
partecipa ad investimenti, crediti, mediazioni, aste e operazioni di borsa, nel
campo dell’arte, tappeti, antichità, gioielli e simili” (cfr. act 1, doc. O,
estratto dal registro di commercio).
2.
Per i primi due anni l’__________
SA è stata inattiva, in quanto non disponeva nemmeno dei locali nei quali
insediarsi; successivamente ha iniziato la propria attività - senza del resto
mai operare nell’ambito fiduciario, in quanto l’autorità cantonale ha negato l’autorizzazione
in assenza dei requisiti necessari - nello stabile sito in via __________ a __________,
dove avevano pure sede __________ SA (che deteneva il 98% delle azioni dell’__________
SA) e la __________ SA, entrambe società legate alla famiglia di ACCU 2 (cfr. per
quanto attiene all’__________ SA act 18, verbale di interrogatorio del 25
novembre 1998, pag. 2).
Le operazioni effettuate dalla
predetta società erano ridotte, tanto è vero che agli atti risultano circa 120/130
operazioni contabili annue; fra queste ne figurano alcune relative ad una
costruzione, di cui si dirà meglio in seguito, che poi hanno dato origine alla
denuncia penale sfociata nei decreti di accusa oggetto del presente
procedimento.
Infatti la __________ SA ha
fatto da tramite, con particolare riferimento ai contratti di appalto e ai pagamenti
dei lavori effettuati dagli artigiani, anche per la costruzione di un immobile
al mappale __________ RF di __________ di proprietà dapprima della figlia e
successivamente - in ragione di ¼ ciascuno - oltre che di quest’ultima anche della
moglie e degli altri due figli del signor ACCU 2 (cfr. act 1, doc. Q, estratto
RF della particella __________ __________).
3.
Uno degli artigiani di
cui sopra che hanno prestato il proprio lavoro al cantiere di __________ è
stato __________, parte civile nel presente procedimento, il quale vanterebbe a
suo dire ancora un credito di fr. 41'139.45.- oltre interessi; in sostanza egli,
così come i procuratori pubblici che si sono occupati della vicenda, sostiene che
l’__________ SA - appartenente alla famiglia dei proprietari dell’immobile in
costruzione - è stata utilizzata e in un secondo tempo fatta volontariamente
fallire per lasciare scoperti degli importi dovuti per le opere effettuate,
permettendo in tal modo ai comproprietari di realizzare un indebito profitto.
4a. Per l’art. 163 cifra 1
CP il debitore che, in danno dei suoi creditori, diminuisce
fittiziamente il proprio attivo, in particolare distrae o occulta valori
patrimoniali, simula debiti, riconosce debiti fittizi oppure incita un terzo a
farli valere, è punito, se viene dichiarato il suo fallimento o se viene
rilasciato contro di lui un attestato di carenza beni, con la reclusione sino a
cinque anni o con la detenzione.
4b. L’imputazione di
bancarotta fraudolenta è rivolta unicamente contro ACCU 2, il quale - come è
emerso in modo inequivocabile sia in sede di istruttoria che nel corso del
dibattimento - era il factotum dell’__________ SA; infatti, oltre ad essere
l’unico che lavorava e si occupava della società, tale ruolo gli derivava
formalmente dal fatto che al momento della costituzione della società
l’amministratore unico ACCU 3 aveva dato alla moglie di ACCU 2 una procura
generale con facoltà di subdelega (cfr. allegato ad act 18), quest’ultima poi a
sua volta rilasciata, all’insaputa sia dell’amministratore unico sia del
revisore, a favore del marito.
Di conseguenza, sebbene
questa circostanza per quanto risulta dagli atti non fosse nota a terzi, ACCU 2
si riteneva autorizzato ad agire in nome e per conto dell’__________ SA sulla
base della citata procura.
4c. In sostanza l’accusa
rimprovera all’imputato di aver utilizzato la società, nel periodo dal 1996 al
1998, per fini estranei allo statuto, allo scopo di diminuirne fittiziamente
l’attivo, in particolare distraendo e occultando valori patrimoniali, simulando
debiti, riconoscendo debiti fittizi e incitando terzi a farli valere in modo da
farla fallire con conseguenti danni patrimoniali ai di lei creditori.
In pratica ACCU 2 si
sarebbe servito di una persona giuridica priva di attività, una sorta di
“guscio vuoto”, allo scopo di procurarsi vantaggi personali o a favore della
propria famiglia, in particolare in relazione alla costruzione dell’immobile
sito alla particella __________ RF di __________.
Dalla documentazione
agli atti e dalle risultanze emerse al dibattimento non è avvenuto nulla di
tutto ciò.
Innanzitutto, come rettamente
ha rilevato la difesa, il lasso di tempo preso in considerazione per il reato
di bancarotta fraudolenta è limitato al periodo tra il 1996 e il 1998, ossia
gli due ultimi anni prima del fallimento della società: di conseguenza la pubblica
accusa non ha ritenuto atipici i movimenti contabili prima del 1996 per quel
che riguarda il reato in questione.
Per l’immobile sito ad __________,
la cui costruzione è cominciata all’inizio degli anni ’90, i comproprietari
facevano capo ai servigi dell’__________ SA, che fungeva da tramite per i
rapporti con gli artigiani e per i pagamenti delle relative fatture; prima del
bilancio e della contabilità del 1996 - allestiti peraltro solo verso la fine
del 1997 - i crediti degli artigiani e i relativi pagamenti non figurano, né
sono mai stati inseriti nei conti della società, in quanto non attinenti alla
stessa (cfr. scatola 2/3, classificatore con la documentazione __________ SA
sequestrata il 22 marzo 1999).
Il mancato inserimento dei
crediti degli artigiani e del debito dell’__________ SA nei libri contabili era
corretto dal momento che la __________ SA non era parte contrattuale; in
effetti la società aveva sì sottoscritto formalmente i contratti di appalto, ma
era chiaro per tutti che committente era la famiglia di ACCU 2, tanto è vero
che lo stesso __________, interrogato al riguardo, ha affermato di aver pensato
“sin dall’inizio che la__________ SA e il ACCU 2 fossero la stessa cosa e
che quindi il ACCU 2 fosse il committente nel contratto di appalto” (cfr. act
5, verbale di interrogatorio di __________ del 4 agosto 1998, pag. 2), mentre
dal canto suo l’accusato ha ammesso che “parti nei rapporti contrattuali che
fanno capo al contratto di appalto per la costruzione di cui al mappale __________
di __________ sono da una parte i miei famigliari e dall’altra il signor __________”
(cfr. act. 18, verbale di interrogatorio di ACCU 2 del 25 novembre 1998, pag. 2
in basso). Egli ha giustificato di aver concluso i contratti usando il nome
della __________ SA, perché doveva rappresentare i comproprietari che non
potevano occuparsi della costruzione e voleva approfittare del fatto per
cominciare a far avere alla società un’attività, che secondo lui doveva essere
di rappresentanza.
Le registrazioni concernenti
l’immobile di __________, effettuate nell’autunno del 1997 all’atto
dell’allestimento della contabilità dell’anno precedente, sono state inserite
semplicemente per il fatto che a quel momento non potevano essere ignorati gli
atti ufficiali, quali i precetti esecutivi, emessi nei confronti della società;
una conferma in tal senso giunge da ACCU 1, il quale afferma di aver provveduto
ad inserirli poiché “sono sbucati all’ultimo momento e da qualche parte
dovevano pur figurare nei conti” (cfr. verbale del dibattimento del 23
febbraio 2005, pag. 7 ss).
Piuttosto al riguardo si
sarebbe commesso un falso contabile se si fossero ignorate le poste in
questione. In tal senso, allora, le registrazioni immesse corrispondevano alla
reale situazione e non erano né crediti, né debiti simulati, ancorché non
attinenti alla __________ SA.
Infine, se da una parte è
vero che ACCU 2 - anche per quanto è emerso al dibattimento - non ha dimostrato
una grande trasparenza in relazione alla sua attività, al suo ruolo all’interno
sia della __________ SA (società apparentemente legata ad un persiano residente
in Germania che ha locato l’immobile di __________ aprendovi anche un
ristorante) sia delle varie società legate alla famiglia e alla provenienza dei
capitali, per i quali ha sempre fatto riferimento alla grande famiglia dei
persiani e al padre della moglie, d’altra parte tale situazione non è da sola
sufficiente per poterlo condannare.
In proposito si osserva che
sarebbe semmai stato compito dell’accusa chiarire meglio i rapporti esistenti
con le predette società e l’origine delle somme di denaro confluite nelle
stesse.
Alla luce di tutte le
argomentazioni espresse si giunge pertanto alla conclusione che nell’evenienza
concreta i presupposti oggettivi del reato di bancarotta fraudolenta non sono
dati.
4d. In ogni caso, indipendentemente
dal fatto che il reato non sussiste già per le sole considerazioni di cui al
precedente capoverso, anche l’aspetto soggettivo non è dato nel caso in esame;
in effetti né dagli atti né dal dibattimento è emersa la volontà - nemmeno per
dolo eventuale - di ACCU 2 di inserire i dati contabili evocati allo scopo di
diminuire fittiziamente il patrimonio della società, né tantomeno l’intenzione
di distrarre e occultare valori patrimoniali o di simulare debiti fittizi.
Per la parte civile questa
volontà sarebbe fra l’altro desumibile dalla risposta 2 luglio 1998 di ACCU 2
alla richiesta di pagamento della fattura di fr. 41'139.45.-: “Egregio
avvocato __________, ho ricevuto la lettera citata a margine e respingo le
affermazioni e le richieste menzionatevi. Inoltre a titolo informativo le
comunico che l’immobile al mappale __________ di __________ è sottoposto a
procedura esecutiva ed è prossimo al fallimento” (cfr. allegato ad act 20).
Lo scritto tuttavia non è
idoneo a dimostrare la volontà dell’imputato di usare la __________ SA per
scopi privati e a detrimento dei creditori, poiché le sue affermazioni non si
riferiscono al fallimento della società, che nel luglio 1998 non era prossimo
ma già aperto e chiuso, bensì alla procedura esecutiva avviata dal creditore
ipotecario nei confronti dei proprietari dell’immobile; difatti in seguito la
conduttrice __________ SA ha pagato le pigioni all’ufficio esecuzione e alla
fine il fondo é andato all’incanto.
Dal profilo contabile
la situazione venutasi a creare a seguito dell’emissione dei precetti esecutivi
richiedeva di agire ai sensi di quanto effettivamente è avvenuto. Tuttavia le
modifiche alla contabilità con le aggiunte citate non sono state eseguite
dall’accusato, bensì da ACCU 1 (cfr. ibidem, pag. 7 ss), ragion per cui non si
vede come ACCU 2 possa aver avuto l’intenzione di commettere un illecito penale,
oltretutto già nell’ottica del fallimento della società.
D’altra parte non va nemmeno
sottaciuto il fatto che il revisore non era al corrente del fatto che la
società si occupava anche dell’immobile di __________ (cfr. ibidem, pag. 7 ss):
di conseguenza la volontarietà di un inserimento finalizzato alla commissione
di un reato penale non può nemmeno entrare in considerazione.
D’altronde ad avvalorare
questa linea contribuisce la costatazione secondo cui è poco credibile che
l’accusato se avesse avuto veramente l’intenzione di utilizzare la società
anonima per danneggiare le ditte operanti nella costruzione dello stabile di __________
- ritenuto che l’operazione immobiliare era dell’ordine di alcuni milioni di
franchi - si sarebbe limitato a raggirare tre o quattro di esse per un importo
complessivo di circa 60'000.- franchi.
Ciò non significa che tutto
quanto messo in atto da ACCU 2 sia stato limpido e cristallino; in effetti da
un’attenta lettura di tutta la documentazione e dalle impressioni ricavate al
dibattimento si intuisce che è un gran pasticcione.
Tuttavia non risulta in
alcun modo la sua intenzione di ledere i creditori, in quanto non si evince con
certezza nessun disegno preciso a tal fine, tanto é vero che i crediti non
contestati delle ditte che hanno operato sul cantiere di __________ sono stati
regolarmente pagati.
4e. Il fatto che l’imputato,
per i motivi addotti, va prosciolto dall’accusa di bancarotta fraudolenta non
significa automaticamente che la pretesa di __________ non sia giustificata; si
tratta tuttavia di una controversia di natura civilistica dipendente da
prestazioni contestate nell’ambito di un contratto di appalto, che del resto -
insieme con il quesito relativo alla facoltà di ACCU 2 di contrarre a nome della
società per sé e per i suoi famigliari - è già stata rettamente sottoposta al
giudice civile competente in materia.
Al riguardo stupisce
costatare come, alla luce degli elementi a disposizione, la pubblica accusa
abbia potuto già in sede penale esprimersi ed accogliere la richiesta di __________,
richiesta che del resto non é oggetto della presente decisione poiché il
patrocinatore di parte civile ha chiesto l’annullamento del punto 3 del decreto
di accusa essendo la stessa già sub iudice (cfr. lettera 21 febbraio 2005
dell’avv.__________, pag. 2).
5a. Per l’art. 251 cifra 1
CP chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona
o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso
o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma autentica o
dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppostizio, oppure
attesta o fa attestare in un documento, contrariamente a verità, un fatto di
importanza giuridica o fa uso, a scopo di inganno, di un tale documento, è
punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
5b. Avantutto si osserva,
sebbene la questione non sia stata sollevata dalle parti al dibattimento, che
l’articolo citato è stato modificato nel 1994 ed è entrato in vigore il 1°
gennaio del 1995; tuttavia la sostanza non muta anche per gli episodi risalenti
al 1989, 1990 e 1993, dal momento che il tenore letterale del nuovo testo
legislativo non differisce dalla versione precedente, se non nel senso di
ampliare la fattispecie, in particolare anche per adattarla alle nuove
tecnologie.
5c. Accusati di falsità in
documenti e di ripetuta complicità in falsità in documenti sono rispettivamente
ACCU 2 e ACCU 1, il quale è coinvolto nella sua qualità di revisore della
società.
In sostanza agli accusati
viene rimproverato di aver modificato la contabilità della __________ SA, per
consentire alla stessa di non dover depositare i bilanci e a loro di utilizzarla
quale entità giuridica di cui servirsi quale controparte contrattuale verso
terze persone e alla quale accollare i propri debiti nei confronti di queste
ultime.
5d. D’acchito si rileva
come la contabilità di una società ha la valenza di documento ufficiale di una
persona giuridica e di conseguenza rientra di per sé nella fattispecie
oggettiva del reato; occorre però verificare se le azioni commesse dagli
imputati sono state caratterizzate dalla falsificazione allo scopo di causare
danni al patrimonio altrui o di realizzare un indebito profitto.
Dalla documentazione agli
atti e dal dibattimento è emerso che la contabilità della società era allestita
dapprima da ACCU 2, il quale però la preparava a partita semplice, cioé con
entrate ed uscite accompagnate dai relativi giustificativi; di seguito la
documentazione veniva consegnata alla fine dell’anno al revisore, il quale per
poter procedere nei suoi incombenti la trascriveva a partita doppia.
Durante questa fase a ACCU 1
- per sua stessa ammissione - è capitato più volte di procedere, sempre dopo
averne discusso con ACCU 2, a piccole e puntuali correzioni per importi di poco
conto (cfr. verbale del dibattimento 23 febbraio 2005, pag. 7 ss), oltre al già
citato inserimento dei crediti vantati dagli artigiani nei libri contabili del
1996.
e alle singole poste di cui si dirà in seguito.
In queste circostanze il
revisore ha sempre constatato, perlomeno prima dell’autunno del 1997 allorché
sono stati allestiti i bilanci ed il conto economico dell’anno precedente, una
società pressoché inoperosa con unicamente circa un centinaio di movimenti
contabili annui; d’altro canto ha potuto riscontrare due esercizi chiusisi con
un utile (1991 e 1993) e constatare che i debiti venivano coperti dal correntista
(cfr. ibidem, pag. 7 ss).
L’allestimento della
contabilità avveniva unicamente al termine del periodo contabile e di
conseguenza i dati venivano inseriti retrodatati; tale modo di operare non è
così fuori dalla norma per società di dimensioni molto limitate come la __________
SA.
In concreto, benché vi siano
delle retrodatazioni determinate da registrazioni effettuate solo alla fine
dell’anno, alla chiusura dei conti annuali non è mai stata esposta una situazione
contabile difforme dalla realtà. Pertanto i reati di cui ai punti 2.1 e 2.2 del
decreto di accusa riguardante ACCU 2 e 1.1 e 1.2 di quello a carico di ACCU 1
non costituiscono la fattispecie oggettiva dell’art. 251 CP, tanto è vero che
la stessa équipe finanziaria del Ministero pubblico giunge ad affermare, con
particolare riferimento ai conti del 1990, che “queste correzioni finali non
hanno comunque modificato il risultato economico” (cfr. act 33, rapporto
del 22 ottobre 1999, pag.3).
Per quanto riguarda le
registrazioni effettuate nel 1993 (punti 2.3, rispettivamente 1.3 dei decreti
di accusa) si ritiene che gli importi citati, ai sensi di quanto emerso durante
l’istruttoria da parte degli accusati, sono effettivamente entrati nelle casse
della società, tanto più che il perito __________ ha detto di “non sapere se
i soldi sono realmente entrati oppure no” (verbale del dibattimento del 23
febbraio 2005, pag. 7 ss).
L’unico elemento dal profilo
contabile fuori posto che è stato assodato è l’assenza di una vera e propria
fattura (esiste solo una ricevuta di incasso), ma non si può giungere per ciò
solo al convincimento che sia stato commesso un falso documentale.
In merito a quanto avvenuto
nel 1995 va detto che i movimenti della somma di 25'000.- franchi sono contabilmente
un’operazione neutra; in effetti l’importo in questione è entrato ed è uscito
dalla società, ma non doveva essere un ricavo della __________ SA. Di
conseguenza, anche alla luce delle spiegazioni fornite da ACCU 2 (cfr. al riguardo
act 47, verbale di interrogatorio di ACCU 2 del 13 aprile 2000, pag. 4) non si
tratta nemmeno di un errore commesso da ACCU 1, sebbene costui in origine -
prima di avvedersene al dibattimento (cfr. verbale) - pensasse il contrario
(cfr. act 46, verbale di interrogatorio di ACCU 1 del 13 aprile 2000, pag. 5).
Anche in questa occasione
non é dunque stata eseguita una falsificazione di documenti.
L’episodio
del 1996, contemplato ai punti 2.5 e 1.5 dei decreti di accusa in questione, fa
riferimento alla contabilizzazione sotto la voce ricavi di un importo
corrispondente ad un anticipo versato alla __________ SA per un ammontare di
fr. 66'471.20.- per prestazioni che quest’ultima avrebbe dovuto eseguire sul
cantiere di __________, ma che in seguito al fallimento della società non sono
state effettuate.
Preliminarmente
si ribadisce il concetto secondo cui anche questa somma di denaro non doveva
figurare, per le considerazioni già espresse in precedenza (cfr. supra, consid.
4c), nella contabilità della __________ SA.
In secondo
luogo quest’ultima era in possesso di un attestato di carenza beni a carico
della __________ SA per il medesimo ammontare; di conseguenza la contabilizzazione
è sicuramente avvenuta ai sensi di quanto sopra per errore, ma non può in ogni
caso venir considerata un falso in documenti, sebbene ci si possa chiedere se sia
stato previdente, alla luce della situazione venutasi a creare, iscrivere tra
le entrate la totalità del credito vantato, ritenuto comunque che anche tale
registrazione formalmente non era contraria alla realtà.
Infine i punti 2.6, rispettivamente
1.6
dei decreti di accusa riguardano la registrazione di franchi 6'500.- a
titolo di incasso, per la quale però - a seguito delle risultanze istruttorie e
in particolare per il fatto che è stato appurato trattarsi di vendita di
piccolo mobilio appartentente alla società (cfr. al riguardo act 46, verbale di
interrogatorio di ACCU 1 del 13 aprile 2000, pag. 10) - anche __________ ha
dato atto della correttezza dell’operazione (cfr. verbale del dibattimento del
23.
febbraio 2005, pag. 7 ss).
Per tutte le ragioni esposte,
dal momento che non sono stati attestati né sono stati fatti attestare nei documenti,
contrariamente a verità, fatti di importanza giuridica, nell’evenienza concreta
non sono dati gli elementi oggettivi del reato.
5e. Non sussistendo il
reato di falsità in documenti non ci si deve in questa sede pronunciare sull’eccezione
di prescrizione sollevata dal patrocinatore di ACCU 1 in relazione all’episodio
risalente al 1989.
5f. Abbondanzialmente
neanche dal profilo soggettivo il reato è adempiuto; infatti non si può dire
che le retrodatazioni e le altre iscrizioni a contabilità sono state eseguite
con la volontà - nemmeno per dolo eventuale - di allestire un documento falso o
di alterarne uno vero allo scopo di arricchirsi o di nuocere ai creditori.
Se il reato non è dato per ACCU
2, il quale peraltro nemmeno ha immesso fisicamente i dati, non può esserlo
nemmeno per ACCU 1, che secondo l’accusa avrebbe solo aiutato a perpetrare
l’atto illecito; infatti non si comprende come quest’ultimo potesse avere
l’intenzione di collaborare all’allestimento di documenti falsi o di alterarne
di veri con il fine di nuocere al patrimonio altrui o di arricchirsi se non sapeva
neppure che l’__________ SA fungeva, grazie a ACCU 2, da tramite per la
costruzione di__________; a conferma di ciò, più di ogni altra considerazione,
vale la pena di riportare l’eloquente interrogativo formulato prima della posa
dei quesiti da ACCU 1, secondo cui “a fine 1995 l’__________ SA chiudeva il
suo 9° anno di attività, ma quale elemento c’era allora che mi permetteva di
pensare quello che poi è stato riscontrato nei conti del 1996 e cioè la
relazione con l’immobile di __________?” (cfr. verbale del dibattimento del
23.
febbraio 2005, pag. 7 ss).
Pertanto non si deve neanche
entrare nel merito della perplessità formulata al dibattimento dalla parte
civile, in relazione al fatto che ACCU 1 doveva essere trattato alla stregua di
un correo e non di un complice; tuttavia - come del resto rettamente ha
rilevato il suo difensore - se fosse stato effettivamente colpevole di quanto
ascrittogli mal si comprendono i motivi per i quali il decreto di accusa gli
attribuisce unicamente un ruolo secondario.
Di transenna, a comprova
ulteriore della mancanza della volontà di nuocere ai creditori, non si deve
dimenticare il fatto che l’__________ SA ad un certo punto, vista la
situazione, ha adottato misure di risanamento concrete, quali ad esempio la
presa a carico del leasing della vettura da parte di ACCU 2 e la riduzione del
suo salario, che del resto sono state riconosciute anche dal perito dell’équipe
finanziaria (cfr. ibidem, pag. 7 ss).
6a. Secondo l’art. 165
cifra 1 CP il debitore che, a causa di una cattiva gestione, in particolare a
causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese sproporzionate,
speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con leggerezza, svendita
di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio della sua professione o
nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava il proprio eccessivo
indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua situazione
conoscendo la propria insolvenza è punito, se viene dichiarato il suo
fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza beni,
con la detenzione sino a cinque anni.
6b. In via preliminare si
rileva come anche l’articolo citato è stato modificato nel 1994 ed è entrato in
vigore il 1° gennaio 1995; tuttavia la fattispecie non muta anche per gli
episodi avvenuti prima della data menzionata, dal momento che il tenore
letterale del nuovo testo legislativo non differisce sostanzialmente dalla versione
precedente, se non per il fatto che quest’ultima faceva riferimento al reato di
bancarotta semplice.
6c. Prevenuto colpevole di
cattiva gestione è ACCU 3, che ricopriva il ruolo di amministratore unico della
__________ SA.
In concreto occorre
stabilire se egli con il proprio agire ha adempiuto almeno uno dei presupposti
oggettivi del reato, con particolare riferimento all’insufficiente dotazione di
capitale della società, a speculazioni avventate, a spese sproporzionate, ai
crediti concessi con leggerezza, alla svendita di valori patrimoniali e infine
ad una grave negligenza nello svolgimento delle sue funzioni.
Alla luce di tutta la
documentazione agli atti e per le risultanze emerse dal dibattimento questo
giudice giunge al convincimento che ACCU 3 non ha commesso nessuno dei
presupposti evocati; se per i primi cinque non sussistono dubbi al riguardo e
neppure traspare nulla di concreto dalla descrizione dei fatti della pubblica
accusa (cfr. al riguardo il decreto di accusa del 4 ottobre 2004 a carico di), per
quanto concerne l’ultimo presupposto, relativo alla grave negligenza nel suo
operato, si rendono necessarie cosiderazioni più approfondite.
Innanzitutto si ribadisce
come non risulta in alcun modo che l’amministratore unico, prima del mese di
novembre del 1997 allorquando sono stati allestiti i conti dell’__________ SA
per l’anno precedente, sapesse che ACCU 2 aveva sottoscritto i contratti
riguardanti la costruzione di Aldesago a nome della società (cfr. act 6,
verbale di interrogatorio di ACCU 3 del 17 settembre 1998, pag. 2), né vi sono
elementi dai quali si possa concludere che avrebbe potuto in qualche modo
accorgersene.
Ciò posto si rende tuttavia
necessario verificare se ad ACCU 3 non possano essere ascritte altre
negligenze; in questo senso balza subito all’occhio la scriteriata procura
rilasciata alla moglie di ACCU 2 (cfr. supra, consid. 1) senza che vi fosse
nessuna garanzia inerente all’utilizzo della stessa e senza che all’epoca vi
fosse la necessità di una delega così estesa.
Tuttavia tale procura non ha
sortito alcun effetto di rilevanza penale, in quanto sebbene sia stata usata
per conferirne un’altra al marito, non risulta che questi l’abbia portata a
conoscenza di terzi e in particolare che l’abbia utilizzata per concludere i
contratti concernenti l’immobile di __________.
La parte civile - a torto -
rimprovera poi all’accusato di non aver mai fatto nulla per la società di cui
era amministratore unico; in effetti dall’incarto e dagli interrogatori in aula
si possono evincere alcuni elementi atti a dimostrare, come rettamente ha
rilevato il difensore, che ACCU 3 si è attivato a più riprese per salvaguardare
gli interessi dell’__________ SA.
Il primo episodio concerne
il prestito che la società ha elargito nel 1987 e che è stato rimborsato con un
cospicuo interesse grazie anche all’intervento dell’amministratore unico (cfr.
verbale del dibattimento del 23 febbraio 2005, pag. 7 ss e act 47, verbale di
interrogatorio di ACCU 2 del 13 aprile 2000, pag. 2).
In secondo luogo, quando nel
1993.
é sorto un problema relativo ai contributi AVS, ACCU 3, non appena ha
ricevuto la comunicazione dagli uffici preposti si è messo in contatto con ACCU
2, affinché provvedesse - cosa che poi é avvenuta - a regolare la pendenza
(cfr. verbale del dibattimento, pag. 7 ss).
Secondo il decreto di accusa
in questione l’amministratore unico avrebbe anche omesso di registrare nella
contabilità dell’__________ SA i crediti della stessa verso i comproprietari
dello stabile in costruzione ad __________, rispettivamente di averne
modificato il conto economico; per le motivazioni già addotte in precedenza (cfr.
supra, consid. 4c) gli importi non erano però di pertinenza della società
anonima e di conseguenza non andavano registrati. Pertanto ACCU 3, che inoltre
non sapeva dei contratti stipulati da ACCU 2 e non aveva elementi per venirne a
conoscenza, non può essere condannato per omissione di contabilità.
Infine ci si deve chinare
sulla questione riguardante l’ultimo bilancio della società, relativo al 1996:
infatti tale documento, presentato all’inizio del mese di novembre del 1997,
sebbene evidenziasse un’eccessiva situazione debitoria, non é stato trasmesso
al giudice come previsto ai sensi dell’art. 725 CO.
Una simile omissione
comporta infatti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, la
commissione del reato di cattiva gestione (cfr. Tribunale federale, sentenza
del 18 aprile 2000,6P.223/1999).
Tuttavia nell’evenienza
concreta occorre convenire con la difesa che il lasso di tempo intercorso fra
l’allestimento del bilancio e il fallimento della società è stato molto breve e
che prima di un deposito dei bilanci poteva ancora essere analizzata, contattando
i creditori, la possibilità di un risanamento.
Se ne conclude quindi che
anche il presupposto della negligenza, che deve essere grave (cfr.
REHBERG/SCHMID, Strafrecht III: Delikte gegen den Einzelnen, 7 edizione, pag.
283.
in alto), non è dato nel caso in esame e di conseguenza anche l’imputazione
di cattiva gestione a carico di ACCU 3 viene a cadere.
7.
Non essendo adempiuti
i reati di bancarotta fraudolenta, falsità in documenti e cattiva gestione nulla
osta alla restituzione della documentazione sequestrata negli uffici della __________
SA ai sensi dell’art. 165 CPP.
8.
Alla luce di tutte le
considerazioni espresse e in particolare del fatto che gli imputati sono
prosciolti dalle accuse a loro carico nel senso dell’art. 272 CPP il giudice
penale non si deve pronunciare sulla richiesta di risarcimento per spese
professionali formulata in sede dibattimentale dalla parte civile.
visti gli art. 58, 59, 251 cifra 1,
163.
cifra 1, 165 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 3,
dall’imputazione di cattiva
gestione per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3276/2004 del 4
ottobre 2004;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di ripetuta
complicità in falsità in documenti per i fatti descritti nel decreto di accusa
n. DA 853/2004 del 9 marzo 2004;
proscioglie ACCU 2,
dalle imputazioni di
bancarotta fraudolenta e ripetuta falsità in documenti per i fatti descritti
nel decreto di accusa n. DA 692/2004 del 23 febbraio 2004;
carica le
spese allo Stato;
ordina il dissequestro, alla
crescita in giudicato della sentenza, della documentazione sequestrata presso
gli uffici della società __________ SA in data 22 marzo 1999.
le parti sono state avvertite del
diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del
diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza
(art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso
per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro
20.
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa
indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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