10.2004.422
prelievo di denaro dal conto corrente postale di una associazione da parte del presidente del comitato per prestarlo ad un amico
22 marzo 2005Italiano27 min
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Numero d'incarto:
10.2004.422
Data decisione, Autorità:
22.03.2005, PRPEN
Titolo:
prelievo di denaro dal conto corrente postale di una associazione da parte del presidente del comitato per prestarlo ad un amico
APPROPRIAZIONE INDEBITA
art. 138 cf. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.422
DA
3464/2004
Bellinzona
22
marzo 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di appropriazione indebita,
per avere, il mese di aprile
2002, a __________, indebitamente impiegato a profitto proprio e di un terzo
valori patrimoniali affidati__________ della quale era presidente del comitato,
e meglio
per avere prelevato con l’aiuto
della moglie, dal CCP n. ____________________ di __________ (alimentato
dall’indennità ricevuta dai consiglieri comunali __________ e dal finanziamento
politico del Comune di __________ ai partiti), tramite l’assegno postale n. 4
del 24 aprile 2002, l’importo di fr. 10'000.-- da lui asseritamene consegnato
in un bar di __________ a __________ per fare fronte a spese personali di quest’ultimo,
senza informare il comitato dell’associazione e senza richiedere il permesso
per agire in tal senso, sapendo in ogni caso che la situazione finanziaria di __________
era tale da non permettere il rimborso della somma ricevuta,
fatti avvenuti a __________ in aprile 2002;
reato previsto dall’art. 138 cifra 1
CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3464/2004
di data 15 ottobre 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 22 ottobre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 22 marzo 2005, al
quale hanno presenziato l’imputato, assistito dal proprio difensore, ed il
Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei
testi;
interrogato il teste __________, il quale
ricostruisce la vicenda, precisando anzitutto come il suo tracollo finanziario
fosse iniziato solo nel 2002. Egli, al momento dei fatti non aveva a
disposizione fr. 10'000.-- liquidi, però non aveva nemmeno debiti. Quando ha
chiesto i soldi era convintissimo di poterli restituire. A quei tempi non
circolavano voci in merito a sue difficoltà. Egli afferma inoltre di essersi
rivolto all’imputato dicendo che il denaro sarebbe servito per una cura, in
modo specifico per consentirgli di poter godere di un ricovero in camera
privata che, vista la sua posizione politica a quel tempo e la gravità della
malattia, era indispensabile (le casse malati gli avevano rifiutato la
copertura di prima classe). Sostiene di aver detto al prevenuto a cosa gli
serviva denaro, altrimenti questi non gli avrebbe dato nulla. Il teste ricorda
inoltre come __________ chiedesse a tutti soldi e lo avesse addirittura fatto
chiamare in alcune occasioni dai gestori dei night per andare a coprire i
debiti che aveva lasciato, ciò che lui ha fatto. __________ ha anche preso
soldi dal gruppo parlamentare, vista la sua difficile situazione finanziaria. Alla
consegna dei fr. 10'000.-- gli è stata fatta firmare una ricevuta ed è stato
fissato un termine per la restituzione, che gli pare fosse di tre mesi. Qualche
giorno dopo è stato operato. Ricorda l’incontro al ristorante __________ di __________,
in occasione del quale i signori __________ e __________ hanno fatto la voce
grossa e lui ha assicurato loro che avrebbe restituito il denaro e che, al
limite, avrebbe potuto intervenire __________ a coprire il buco. Ha spiegato
che la cosa si sarebbe potuta mettere a posto. I due membri del comitato
sezionale si sono però rifiutati di accettare una simile soluzione. A lui è
sembrato che i due signori non volessero i soldi, ma solo mettere in difficoltà
l’imputato. In effetti entrambi ce l’avevano con quest’ultimo. Descrive __________
e __________ come persone litigiose e cattive, con voglia di affermarsi. In
seguito l’imputato, vedendo che non arrivava nulla, si è arrabbiato molto con
lui ed ha avviato con la moglie delle procedure esecutive nei suoi confronti;
interrogato il teste __________, che ricorda
come __________ avesse chiesto soldi a ACCU 1 e come questi avesse attinto a
conti della __________ per effettuare il prestito. Ricorda inoltre come __________
avesse poi chiesto delucidazioni in merito a __________ e come questi gli avesse
spiegato che il prestito era legato a una questione di salute. Egli si sovviene
pure del fatto che __________, una volta sentite le giustificazioni, avesse
detto che avrebbe rinunciato a proseguire con la procedura. Il teste afferma
che ad un certo punto __________ è intervenuto dicendo, tra gli altri anche a __________
__________, che era disposto a coprire lo scoperto. E’ stato lui ad
accompagnare __________ all’incontro al ristorante __________. Precisa
come __________ chiedesse soldi ad altri membri del partito, anche di notte. Sostiene
infine che __________ era convincente quando piangeva miseria.
sentito il Procuratore pubblico, il quale
postula la conferma integrale del decreto d’accusa. In effetti l’imputato,
presidente della Sezione __________, ha prelevato i soldi da un conto sul quale
aveva diritto di firma collettiva a due con la moglie, ma che non era di sua
pertinenza. Egli non ha mai riversato il denaro e non aveva la possibilità di
farlo, ritenuto che se non aveva personalmente soldi da prestare a __________,
non aveva nemmeno la possibilità di restituire la somma. Non è stato dimostrato
che anche altri membri del comitato della __________ attingessero ai fondi
della sezione per soddisfare bisogni personali, per cui non si può parlare di
una prassi che giustificasse l’atto in discussione. Il reato risulta adempito
sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo. In merito alla
colpa, ella sottolinea come l’imputato avesse un ruolo di primo piano e
responsabilità nella sezione del partito, come la somma prelevata sia
considerevole (soprattutto se proporzionata alle entrate sul conto), come il
conto fosse finanziato con i soldi dei contribuenti, come siano ormai trascorsi
molti anni senza che vi sia stato risarcimento alcuno, come l’imputato sapeva
che __________ era dedito al gioco e come egli abbia già due precedenti
specifici. A suo favore gioca il fatto che egli ha agito perché impietosito da __________.
In considerazione di tutto ciò, la pena di 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per 2 anni, proposta con il decreto, appare debitamente commisurata;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito, evidenziando anzitutto come l’inchiesta sia
stata svolta in maniera unilaterale. Indicativo in merito è il fatto che non è
nemmeno stato sentito un teste chiave come __________. Egli sostiene che i
conti della __________ di __________ fossero gestiti con uno stampo
mutualistico, in quanto i soldi venivano usati anche per aiutare aderenti in difficoltà.
Lo stesso __________ ha prelevato del denaro per darlo a __________. Per quanto
concerne gli aspetti oggettivi del reato in discussione, ricorda come
l’imputato non abbia assolutamente tradito la fiducia della Sezione, tenuto
conto che già in precedenza vi erano stati altri prestiti e che i soldi non
sono stati dati a una persona qualsiasi ma al vice presidente cantonale. In
questo modo è stata quindi rispettata la via tracciata. Richiama anche
l’applicazione, in via sussidiaria, dell’art. 19 CPS. Dal punto di vista
soggettivo ci vuole sia una “Enteignung” che una “Zueignung”. Qui la somma è
stata concessa a titolo di prestito e solo dopo avere ottenuto la garanzia della
sua restituzione;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di appropriazione indebita per i fatti commessi nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa n. DA 3464/2004 del 15 ottobre 2004?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta? Può essere riconosciuto l’errore sui fatti ex art. 19 CPS?
3. L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. ACCU 1 , attualmente al beneficio
della pensione, è entrato a far parte del movimento della __________ oltre 14
anni or sono.
A livello locale egli era membro
nella Sezione di __________ del partito, della quale ha assunto la presidenza
nel 1999, dopo che la stessa aveva subito una crisi dovuta alla mancanza di
persone disponibili ad impegnarsi attivamente.
Attualmente il prevenuto siede
sugli scranni del Gran Consiglio.
2. Con il cambiamento di
presidenza, tramite quella che lui ha definito una piccola assemblea, è stato
concesso diritto di firma collettiva a due all’imputato ed alla moglie sia sul
conto che la Sezione della __________ di __________ aveva aperto presso il __________,
sia sul conto corrente postale (CCP) della stessa.
La signora __________ in
effetti ricopriva il ruolo di cassiera di fatto, pur non facendo parte del
comitato sezionale.
Sul CCP erano depositati i
soldi versati alla Sezione __________ della __________ dalla città di __________
quale quota parte di contributo ai partiti rappresentati nel Consiglio Comunale
cittadino.
3. Il 24 aprile 2002 il signor __________,
allora vice presidente del movimento cantonale __________ __________ e
consigliere nazionale, ha chiamato al telefono l’imputato, affermando di aver
urgente bisogno di almeno fr. 10'000.-- in contanti per poter far fronte ad una
spesa indispensabile in vista di un suo imminente ricovero all’Inselspital di
Berna per una malattia molto seria (cfr. verbale di interrogatorio 10
settembre 2003 dell’imputato, pag. 2: “Si parlava di cancro ma non mi ha
specificato di che tipo”). In modo specifico, come da questi dichiarato in
occasione della sua audizione testimoniale nel corso del dibattimento, egli
avrebbe dovuto anticipare la somma in questione per poter avere accesso alle
cure in camera privata, che altrimenti gli sarebbero state precluse a seguito
del rifiuto di copertura da parte delle casse malati. Vista la sua posizione
politica e la gravità del male, sarebbe stato a suo dire improponibile
affrontare una degenza in camera comune.
4. __________ ha garantito che i
soldi sarebbero stati restituiti al più presto (cfr. verbale di interrogatorio
10 settembre 2003 dell’imputato, pag. 2 “entro breve tempo”), precisando
a ACCU 1 che aveva in prospettiva un nuovo posto di lavoro (rivelatosi poi essere
la conduzione del quotidiano __________).
Di fronte alla richiesta,
l’imputato, evidentemente colpito dai contenuti della stessa, nonché dai tempi
e modi in cui è stata formulata, si è sentito in dovere di dare una mano al
proprio collega di partito, che indubbiamente ha saputo toccare i tasti giusti
(rivelatrice a tal proposito è la frase pronunciata in aula dal teste __________,
per il quale: “__________era convincente quando piangeva miseria”). Egli
ha così informato quest’ultimo di trovarsi in una situazione finanziaria che
non gli consentiva di recuperare personalmente l’importo necessario; tuttavia, vista
l’occorrenza estrema, egli avrebbe potuto fare capo al conto corrente postale
della Sezione __________ della __________, alla precisa condizione che la somma
avrebbe dovuto essere restituita quanto prima, considerato il fatto che si
trattava di denaro del movimento. Altre soluzioni non sono state ipotizzate
anche perché non vi era molto tempo a disposizione per trovare alternative,
dovendo oltretutto l’imputato partire l’indomani per una lunga vacanza
all’estero da tempo programmata.__________ ha tranquillizzato l’amico,
impegnandosi a saldare il debito sollecitamente, poiché, come da lui stesso
dichiarato al dibattimento, era “convintissimo” di poter rifondere il
prestito.
5. Ricevute le assicurazioni, il
signor ACCU 1, dopo aver tentato inutilmente di contattare propri colleghi
membri di comitato __________ e __________ (irrintracciabili) per informarli di
quanto sarebbe avvenuto, ha dato appuntamento all’amico in un bar di __________,
ove gli avrebbe rimesso il contante. Egli ha così informato la moglie della
questione, ottenendo da questa l’accordo a procedere. I due coniugi si sono
quindi recati in Posta ad effettuare il prelievo dal CCP n. __________, per il
quale era necessaria la firma di entrambi, per poi andare nel ritrovo pubblico
a recapitare i soldi a __________.
Come confermato da __________
stesso, alla consegna l’imputato gli ha fatto firmare una ricevuta e, ribadendo
che i soldi provenivano dal conto della __________ di __________, ha nuovamente
chiarito che essi andavano restituiti rapidamente, non appena possibile.
Dall’interrogatorio del teste è emerso che era stato concordato anche un
termine massimo di tre mesi per il rimborso.
6. Come da programma, il giorno seguente il prevenuto si è recato
in Croazia con la consorte, senza avere più il tempo di avvisare i membri del
comitato sezionale di quanto da lui effettuato. Ciò nonostante essi sono venuti
ben presto a conoscenza del prelievo dei fr. 10'000.--, vedendo l’estratto
conto recapitato dalla Posta alla __________ di __________.
__________, dal canto suo, è
stato ospedalizzato ed ha dovuto subire l’operazione preannunciata.
7. Qualche tempo dopo l’imputato è stato contattato dai colleghi di
comitato __________ e ____________________ che gli hanno manifestato tutto il
loro disappunto per quanto da lui effettuato.
Volendo chiarire la propria posizione, ACCU 1 si è rivolto a __________,
chiedendogli di spiegare personalmente ai due signori cosa era successo
esattamente. A tal fine è stato così indetto un incontro presso il ristorante __________,
al quale hanno partecipato tutti e quattro gli interessati. In quell’occasione il
beneficiario del prestito ha confermato gli estremi nei quali i fatti si sono
svolti ed ha tranquillizzato i presenti in merito alla restituzione del denaro
(cfr. verbale di interrogatorio 10 settembre 2003 dell’imputato, pag. 4, nonché
verbale di interrogatorio 5 agosto 2003 del teste __________, pag. 3).
8. In seguito __________ ha
iniziato ha lavorare quale direttore del quotidiano __________. Nonostante ciò,
egli non ha mai fatto fronte agli impegni presi e le sue promesse si sono
rivelate vane, a dispetto delle varie sollecitazioni fattegli dall’imputato
direttamente o per interposta persona (ad esempio attraverso i buoni uffici del
signor __________, come da questi asserito in aula).
Preso atto del continuo
tergiversare del debitore, in data 9 dicembre 2002 ACCU 1 e la moglie hanno
fatto spiccare nei suoi confronti un precetto esecutivo per l’importo di fr.
14'000.-- (fr. 10'000.-- del prestito + fr. 4'000.-- per interessi e
spese). La relativa procedura è continuata sino al pignoramento del salario a
partire dal gennaio 2003.
Nel frattempo il signor __________
è stato pure oggetto di una procedura di fallimento, liquidata in via sommaria,
nell’ambito della quale l’imputato ha nuovamente insinuato il credito qui in
discussione (cfr. incarto richiamato dall’UEF di Locarno).
9. Tempo dopo il presidente cantonale
della __________, __________, contattate tutte le persone coinvolte nella
vicenda qui in discussione, ha proposto di liquidare egli stesso la pendenza,
offrendosi di coprire completamente l’ammanco (cfr. dichiarazioni in aula dei
testi __________ e __________). Questa ipotesi di soluzione della vertenza si è
però immediatamente scontrata con l’opposizione decisa dei signori __________ e
__________, per cui non se ne è fatto nulla.
A tutt’oggi la Sezione di __________
__________ __________ non ha ancora ricevuto alcun tipo di risarcimento per i
fr. 10'000.-- andati persi, né da una parte, né dall’altra.
Con denuncia 22 luglio 2003
contro il prevenuto e sua moglie, il signor __________ ha portato all’attenzione
del Ministero pubblico la vicenda.
L’imputato, a sua volta, ha poi
segnalato alla stessa autorità inquirente, che dai conti della __________ di __________
sono stati effettuati dei prelievi senza alcun giustificativo durante il
periodo in cui ne potevano disporre i signori __________ __________ e __________.
10. Giusta l’art. 138 cifra 1 CPS è
punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per
procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile
altrui che gli è stata affidata, cpv. 1, o indebitamente impiega a profitto
proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, cpv. 2.
Di fronte ad un’appropriazione
indebita vertente su dei valori patrimoniali, il reato è consumato quando essi
sono usati dall’autore contrariamente alle istruzioni fornite in merito
dall’avente diritto, distanziandosi dalla destinazione prestabilita (cfr. DTF
121 IV 25 consid. 1c; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berna 2002, pag. 229, n. 22).
Dal profilo soggettivo l'autore
deve agire intenzionalmente, laddove la consapevolezza deve essere riferita a
tutti gli elementi costitutivi del reato (cfr. Bernard Corboz, op. cit.,
pag. 230, n. 24; DTF 118 IV 34, consid. 2a).
11. Una cosa o un valore
patrimoniale si ritiene affidato, se l’agente l’ha ricevuta con l’obbligo di
farne un determinato uso nell’interesse altrui, in modo particolare con
l’impegno di custodirla, amministrarla o consegnarla (cfr. Marcel Alexander
Niggli/Christof Riedo, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Basilea 2003, art.
138, n. 36 e ivi citata giurisprudenza).
Un tale obbligo si può fondare
su un accordo esplicito o tacito (cfr. DTF 120 IV 117, 119).
Per costante giurisprudenza,
conti bancari o postali sui quali si accorda una procura costituiscono una cosa
confidata ai sensi dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CPS. Poco importa se il
titolare legittimo ne può ancora disporre o meno: è sufficiente che l’autore
possa essere messo in una situazione tale da consentirgli di agire
autonomamente (cfr. DTF 119 IV 127, 128).
Nella fattispecie è assodato
che i conti in oggetto sono stati affidati alla gestione dei signori ACCU 1 e __________.
Meno chiaro è quale fosse la destinazione di questo denaro e quali fossero le
direttive impartite in merito. In effetti l’incarto è alquanto lacunoso su tale
tematica.
Un impiego illecito di valori
patrimoniali affidati è dato quanto l’autore li usa contrariamente alle
istruzioni ricevute, discostandosi dalla destinazione fissata dai titolari (cfr.
DTF 129 IV 257, 259).
Nessuno dei membri del comitato
della Sezione __________ della __________ è stato sentito, ad eccezione del
signor __________ (due volte, delle quali la seconda addirittura senza quasi
parlare dei fatti qui in esame), che si può esprimere a titolo personale, ma
certamente non in nome della Sezione stessa.
Nemmeno agli atti troviamo una
presa di posizione scritta con la quale l’avente diritto sui conti dichiara che
il prelievo dei fr. 10'000.-- è avvenuto in spregio alle direttive, oppure una
copia degli statuti della Sezione, dalla quale poter vedere quale fosse la
destinazione del denaro.
12. L’istruttoria ha per conto
permesso di appurare anzitutto che tra l’imputato ed il suo accusatore __________
vi erano dei gravi dissidi (cfr. a tal proposito le dichiarazioni rese al
dibattimento dal teste __________). Ciò significa che non è possibile affidarsi
unicamente alle dichiarazioni di quest’ultimo.
Nel corso del processo è stato
più volte fatto accenno al fatto che non fosse del tutto eccezionale che membri
del comitato facessero capo al denaro della Sezione per regolare pendenze di
natura personale. In modo particolare, a detta dell’imputato, anche il signor __________
aveva già attinto a tali conti per aiutare __________ (a tal proposito si fa riferimento al doc. 3 allegato al
verbale di interrogatorio 10 settembre 2003 dell’imputato, la cui validità non
è stata contestata, nonostante non porti in calce alcuna firma).
Accertato è comunque che
all’interno del movimento della __________, gli aderenti si prestavano mutua
assistenza finanziaria, intervenendo anche in situazioni limite. Episodi del
genere - aventi per protagonisti proprio altri membri del comitato della Sezione
di __________ - sono stati rievocati sia dal teste __________, che da __________,
che dall’imputato stesso. Esplicita a tal proposito è la dichiarazione resa a
verbale 10 settembre 2003 da quest’ultimo, dopo aver elencato tutta una serie
di prestiti effettuati con i soldi del partito a __________ e da questi mai
resi: “ADR: effettivamente con il conto della __________ ci si aiutava tra
noi membri, invece di spendere questo denaro in cene veniva utilizzato per
aiutarci tra noi” (cfr. inoltre a tal proposito la documentazione allegata
a tale verbale, doc. 10 dell’incarto).
A far sorgere fondati dubbi
sull’atipicità della destinazione dei fr. 10'000.-- prelevati dall’imputato dal
CCP della __________ e sull’infrazione alle direttive del comitato sezionale -
il quale, tra l’altro, aveva il diritto di decidere liberamente cosa fare del
denaro - vi è poi il fatto che la denuncia sia stata fatta quasi un anno e
mezzo dopo i fatti, nonostante essi fossero a conoscenza dei colleghi di ACCU 1
quasi da subito.
Pure fonte di perplessità è il
fatto che a muoversi sia stato unicamente un notorio avversario dell’imputato,
che ha addirittura rifiutato una proposta di risarcimento da parte di __________,
mentre il resto del comitato è rimasto del tutto silente, almeno per quanto
noto. Non vi è nemmeno una costituzione di parte civile.
13. Una ratifica tacita, da parte
della maggioranza di comitato, di quanto ora rimproverato al prevenuto non può
essere quindi esclusa. Di fronte ad una simile risultanza, in applicazione del
principio in dubio pro reo, si deve propendere a favore dell’ipotesi più
propizia all’imputato, che nella fattispecie è quella per la quale la
situazione di incertezza sia stata sanata ex post. I requisiti oggettivi del
reato vengono così a mancare, considerato che i soldi risulterebbero impiegati
in conformità della volontà del proprietario.
La convalida a posteriori
sarebbe stata, tra l’altro, l’unica possibilità nel caso in esame di ottenere
il consenso del comitato all’operazione, tenuto presente che il prelievo è
avvenuto in una situazione particolare, ove il beneficiario necessitava di
denaro contante urgentemente, in modo da poter essere ricoverato in ospedale il
lunedì seguente, ove l’imputato e la moglie dovevano partire il giorno seguente
per l’estero e ove almeno due dei membri del comitato (proprio quelli che sono
stati più critici) non hanno potuto essere rintracciati.
Va poi rilevato che, secondo
quanto dichiarato dai testi sentiti in aula, il danno con il quale ora si trova
confrontata la parte lesa, è stato in definitiva cagionato dal denunciante e
dal signor __________, i quali, con il loro ostruzionismo, hanno impedito al
presidente cantonale del movimento di saldare lo scoperto come era sua seria
intenzione.
14. In merito al fatto che vi sia
stato un arricchimento del signor __________, non sussistono dubbi, rilevato
che per l’adempimento di questo presupposto è sufficiente anche un vantaggio
temporaneo (cfr. DTF 118 IV 27, consid. 3a). Nonostante ciò, da una valutazione
globale degli atti istruttori, questo giudice non ritiene in definitiva che la
prova dell’uso contrario alle disposizioni del denaro in questione sia stata
portata.
Una semplice verosimiglianza che
Fatti
i capitali di un movimento politico possano essere usati solo per attività e
scopi prettamente politici, basata sull’esperienza comune e sul buon senso non
è nella fattispecie sufficiente, considerato che il quadro relativo alle
pratiche ed abitudini dei membri del comitato locale della __________, emerso
dal dibattimento, è molto particolare e consente di concludere che la
conduzione della sezione in questione fosse completamente differente da quelle
che sono le normali prassi in un partito.
Sussiste di conseguenza un
ragionevole dubbio circa l’adempimento di questo presupposto oggettivo, che già
di per sé consente di concludere a favore di un proscioglimento dell’imputato.
15. Dal punto di vista soggettivo il
dolo deve comprendere tutti gli aspetti del reato.
L’intenzionalità non è data di
fronte alla cosiddetta “Ersatzbereitschaft”, cioè quando il reo è in grado di
giustificare di avere avuto costantemente, da quando il credito è divenuto
esigibile, la volontà e la possibilità di rifondere l’equivalente dell’importo
utilizzato. La capacità di restituzione che si fonda solo sull’intervento di
una terza persona non è sufficiente, se nei suoi confronti l’imputato non può
vantare un credito (cfr. Bernard Corboz, op. cit., pag. 230, n. 24 s.; DTF 118
IV 27, consid. 3).
Oltre a ciò è necessario che
l’accusato abbia agito al fine di procurare a sé stesso o ad una terza persona
un arricchimento indebito. Questo scopo vien meno se la persona interessata
versa un controvalore al momento dell’appropriazione, se ha un diritto alla
compensazione o se ha la menzionata “Ersatzbereitschaft”.
Il presupposto della volontà di
arricchimento indebito può essere adempito solo con dolus directus, mentre il
dolo eventuale non è sufficiente: se l’atto controverso è stato effettuato con
un altro scopo, non può essere ricondotto al reato dell’art. 138 CPS (cfr. Marcel
Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit, art. 138, n. 107 e 108).
16. E’ fuori di dubbio che i signori
ACCU 1 abbiano prelevato i soldi dal conto corrente postale della __________ in
piena coscienza del fatto che si trattava di capitali di proprietà della
Sezione, loro affidati con la concessione del diritto di firma collettiva a due
sullo stesso. Pure assodato è che essi erano a conoscenza di non poter disporre
liberamente degli importi depositati sul CCP.
Dall’istruttoria è però
parimenti emerso in maniera molto chiara come l’imputato abbia agito in totale
buona fede.
In effetti bisogna anzitutto
considerare le modalità nelle quali i fatti si sono svolti: al signor ACCU 1 il
prestito è stato chiesto da __________, a quel tempo vice presidente cantonale
della __________ e consigliere nazionale. Non una persona qualsiasi, quindi, ma
una delle due figure carismatiche del movimento del quale anche lui è stato
membro attivo sin dalla fondazione.
__________ si è rivolto al
prevenuto facendo peso sul fatto di essere malato (ha parlato anche di tumore,
termine che in qualsiasi persona incute timore) e su quello che il suo ricovero
imminente dipendeva dalla liquidazione di alcune pendenze che sarebbe potuta
avvenire unicamente con il versamento in contanti di almeno fr. 10'000.--.
Le difficoltà finanziare del
vice presidente cantonale non erano a quel momento ancora di pubblico dominio e
nemmeno il signor ACCU 1 aveva dei sospetti in merito. Questi era anzi convinto
che si trovasse in una situazione economica di tutto rispetto (egli ha detto in
aula che “sapeva che gli girava bene”).
Oltre a questo il beneficiario
ha assicurato che la somma consegnatagli sarebbe stata restituita al più
presto, tenuto conto dei tempi di degenza necessari a curare la grave malattia,
impegnandosi a rispettare il termine che gli sarebbe stato fissato dal
prevenuto. A sostegno della serietà delle sue intenzioni egli aveva poi
aggiunto che era in vista per lui un nuovo impiego di sicuro valore quale
direttore del quotidiano __________, che avrebbe dovuto fare la sua comparsa
nelle edicole di lì a poco.
Per ufficializzare ancor più
l’operazione e per rendere chiaro che i soldi erano della Sezione __________
della __________ e che avrebbero dovuto esserle restituiti entro una scadenza
precisa, l’imputato ha sottoposto a __________ una ricevuta che questi ha
firmato senza obiezione (la ricevuta non si trova agli atti ma le dichiarazioni
dei due signori in merito convergono).
Considerando la posizione del
richiedente, che lo rendeva credibile di fronte all’imputato, e la situazione
che questi aveva dipinto per giustificare la necessità di ottenere il denaro,
appare oggettivamente accertato che il signor ACCU 1 oltre a credere alla
validità delle motivazioni addotte per legittimare la necessità di disporre
immediatamente del contante, era convinto che lo stesso sarebbe stato riversato
sul conto della __________ entro la scadenza concordata. Ad onor del vero lo
stesso __________ ha dichiarato di esserne stato anche lui certo a quel
momento.
Tutto ciò deve essere apprezzato
tenendo presente che l’imputato ha dovuto decidere in brevissimo tempo cosa
fare, senza avere grandi possibilità di verifica e di ponderazione.
A questo va aggiunto il fatto
che __________ era dotato - e lo è tuttora - di grandi doti affabulatorie, che
gli permettevano di essere molto persuasivo nelle proprie richieste (come
confermato dal teste __________ al dibattimento, cfr. la citazione ripresa in
precedenza).
17. Oltre a questo è stato appurato
come ACCU 1 abbia attinto al conto postale del partito essendo persuaso che,
prestando del denaro ad uno dei massimi esponenti cantonali dello stesso per
Considerandi
risolvere una situazione contingente di impellente bisogno dalla quale sarebbe
dipeso un ricovero in ospedale, non avrebbe infranto le direttive in merito
alla destinazione dei soldi in questione, considerato che essi erano già stati
usati in precedenza per scopi analoghi, con l’accordo tacito di tutti gli altri
colleghi di comitato (cfr. verbale di interrogatorio 10 settembre 2003
dell’accusato, pag. 5). Facendo firmare una ricevuta ed essendo certo dell’affidabilità
delle assicurazioni in merito alla restituzione del prestito fornite dal
beneficiario, egli non ha mai avuto l’intenzione di arricchire qualcuno
indebitamente ed era altresì sicuro che l’operazione non avrebbe danneggiato la
sua Sezione.
A confortare questa visione
delle cose vi è stato il fatto che la moglie dell’imputato, una volta informata
dei suoi intendimenti, non ha formulato nessuna obiezione in merito ed ha
acconsentito al prelievo.
L’imputato, mosso unicamente da
motivi umanitari, ha quindi agito in completa buona fede, con il convincimento
che il prestito fosse conforme agli usi e giustificato dalle circostanze, che non
ne sarebbe derivato alcun arricchimento indebito e che lo stesso sarebbe stato
saldato entro tempi ragionevoli senza alcun danneggiamento per la titolare del
conto.
Mancano pertanto anche i
presupposti soggettivi necessari all’adempimento del reato.
Di conseguenza non risulta
necessario chinarsi sulla questione dell’errore sui fatti ex art. 19 CPS.
18.
Come visto sopra, l’intenzione di
arricchirsi o arricchire un terzo in maniera indebita cade di fronte alla
cosiddetta “Ersatzbereitschaft” (cfr. Gilbert Kolly, Veruntreuung und sog. Ersatzbereitschaft,
in ZStrR 114, 1996, pag. 221 ss., pag. 222).
A titolo abbondanziale, appare
interessante chinarsi brevemente sulla questione. In effetti, qualora l’autore
ha avuto costantemente la possibilità e la volontà di restituire il denaro
prelevato, si può concludere che egli abbia agito senza alcuna intenzione di
arricchirsi indebitamente o arricchire indebitamente un terzo.
Nel caso che ci occupa, i
propositi dell’imputato di riconsegnare i soldi entro tempi ragionevoli sono
assodati.
La capacità di rifusione è
ammessa se non si fonda unicamente sull’intervento di terzi (ad esempio con la
concessione di un prestito) contro i quali l’autore non ha però alcun titolo di
credito (cfr. DTF 118 IV 29 ss., consid. 3).
Il signor ACCU 1 era cosciente
sin dall’inizio che egli non avrebbe potuto disporre di un simile importo.
D’altro canto egli - essendogli sconosciute le difficoltà finanziarie del
beneficiario, che egli credeva trovarsi anzi in una situazione economicamente
sicura, e ritenendo che il prestito era stato chiesto solo perché questi non
aveva a portata di mano il contante, ma non perché non aveva soldi - era persuaso
che il signor __________, che con la concessione del prestito era divenuto
debitore, avrebbe presto rifuso tutto quanto.
A mente di
questo giudice, vi era quindi una “Ersatzbereitschaft”, fondata sulla certezza
che il terzo debitore avrebbe dovuto e potuto far fronte ai suoi obblighi entro
un termine ragionevole.
19.
Lo scrivente giudice, dopo aver
vagliato gli atti istruttori, sentito personalmente l’imputato ed i testi,
nonché aver ponderato attentamente tutti gli indizi a sostegno sia delle
posizioni accusatorie che di quelle difensive, non può giungere al
convincimento che l’imputato abbia adempito i presupposti della fattispecie
ascrittagli dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CPS.
La pochezza dell’inchiesta non
consente di andare oltre.
Da ultimo non si può sottacere
un certo stupore nel dover constatare come risulti del tutto incomprensibile
che la moglie dell’imputato, co-autrice del prelievo in quanto avente diritto
di firma collettiva a due con lui, non sia stata oggetto di alcuna procedura
penale o, per lo meno, sentita in qualità di teste.
20.
L'esito della sentenza impone di
addebitare la tassa e le spese allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).
visti gli art. 138 cifra 1 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
appropriazione indebita, art.
138.
cifra 1 CPS,
per i fatti descritti nel
decreto d’accusa n. DA 3464/2004 del 15 ottobre 2004;
carica la tassa e le spese allo
Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 100.00 testi
fr. 950.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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