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Decisione

10.2004.422

prelievo di denaro dal conto corrente postale di una associazione da parte del presidente del comitato per prestarlo ad un amico

22 marzo 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i capitali di un movimento politico possano essere usati solo per attività e

scopi prettamente politici, basata sull’esperienza comune e sul buon senso non

è nella fattispecie sufficiente, considerato che il quadro relativo alle

pratiche ed abitudini dei membri del comitato locale della __________, emerso

dal dibattimento, è molto particolare e consente di concludere che la

conduzione della sezione in questione fosse completamente differente da quelle

che sono le normali prassi in un partito.

Sussiste di conseguenza un

ragionevole dubbio circa l’adempimento di questo presupposto oggettivo, che già

di per sé consente di concludere a favore di un proscioglimento dell’imputato.

15. Dal punto di vista soggettivo il

dolo deve comprendere tutti gli aspetti del reato.

L’intenzionalità non è data di

fronte alla cosiddetta “Ersatzbereitschaft”, cioè quando il reo è in grado di

giustificare di avere avuto costantemente, da quando il credito è divenuto

esigibile, la volontà e la possibilità di rifondere l’equivalente dell’importo

utilizzato. La capacità di restituzione che si fonda solo sull’intervento di

una terza persona non è sufficiente, se nei suoi confronti l’imputato non può

vantare un credito (cfr. Bernard Corboz, op. cit., pag. 230, n. 24 s.; DTF 118

IV 27, consid. 3).

Oltre a ciò è necessario che

l’accusato abbia agito al fine di procurare a sé stesso o ad una terza persona

un arricchimento indebito. Questo scopo vien meno se la persona interessata

versa un controvalore al momento dell’appropriazione, se ha un diritto alla

compensazione o se ha la menzionata “Ersatzbereitschaft”.

Il presupposto della volontà di

arricchimento indebito può essere adempito solo con dolus directus, mentre il

dolo eventuale non è sufficiente: se l’atto controverso è stato effettuato con

un altro scopo, non può essere ricondotto al reato dell’art. 138 CPS (cfr. Marcel

Alexander Niggli/Christof Riedo, op. cit, art. 138, n. 107 e 108).

16. E’ fuori di dubbio che i signori

ACCU 1 abbiano prelevato i soldi dal conto corrente postale della __________ in

piena coscienza del fatto che si trattava di capitali di proprietà della

Sezione, loro affidati con la concessione del diritto di firma collettiva a due

sullo stesso. Pure assodato è che essi erano a conoscenza di non poter disporre

liberamente degli importi depositati sul CCP.

Dall’istruttoria è però

parimenti emerso in maniera molto chiara come l’imputato abbia agito in totale

buona fede.

In effetti bisogna anzitutto

considerare le modalità nelle quali i fatti si sono svolti: al signor ACCU 1 il

prestito è stato chiesto da __________, a quel tempo vice presidente cantonale

della __________ e consigliere nazionale. Non una persona qualsiasi, quindi, ma

una delle due figure carismatiche del movimento del quale anche lui è stato

membro attivo sin dalla fondazione.

__________ si è rivolto al

prevenuto facendo peso sul fatto di essere malato (ha parlato anche di tumore,

termine che in qualsiasi persona incute timore) e su quello che il suo ricovero

imminente dipendeva dalla liquidazione di alcune pendenze che sarebbe potuta

avvenire unicamente con il versamento in contanti di almeno fr. 10'000.--.

Le difficoltà finanziare del

vice presidente cantonale non erano a quel momento ancora di pubblico dominio e

nemmeno il signor ACCU 1 aveva dei sospetti in merito. Questi era anzi convinto

che si trovasse in una situazione economica di tutto rispetto (egli ha detto in

aula che “sapeva che gli girava bene”).

Oltre a questo il beneficiario

ha assicurato che la somma consegnatagli sarebbe stata restituita al più

presto, tenuto conto dei tempi di degenza necessari a curare la grave malattia,

impegnandosi a rispettare il termine che gli sarebbe stato fissato dal

prevenuto. A sostegno della serietà delle sue intenzioni egli aveva poi

aggiunto che era in vista per lui un nuovo impiego di sicuro valore quale

direttore del quotidiano __________, che avrebbe dovuto fare la sua comparsa

nelle edicole di lì a poco.

Per ufficializzare ancor più

l’operazione e per rendere chiaro che i soldi erano della Sezione __________

della __________ e che avrebbero dovuto esserle restituiti entro una scadenza

precisa, l’imputato ha sottoposto a __________ una ricevuta che questi ha

firmato senza obiezione (la ricevuta non si trova agli atti ma le dichiarazioni

dei due signori in merito convergono).

Considerando la posizione del

richiedente, che lo rendeva credibile di fronte all’imputato, e la situazione

che questi aveva dipinto per giustificare la necessità di ottenere il denaro,

appare oggettivamente accertato che il signor ACCU 1 oltre a credere alla

validità delle motivazioni addotte per legittimare la necessità di disporre

immediatamente del contante, era convinto che lo stesso sarebbe stato riversato

sul conto della __________ entro la scadenza concordata. Ad onor del vero lo

stesso __________ ha dichiarato di esserne stato anche lui certo a quel

momento.

Tutto ciò deve essere apprezzato

tenendo presente che l’imputato ha dovuto decidere in brevissimo tempo cosa

fare, senza avere grandi possibilità di verifica e di ponderazione.

A questo va aggiunto il fatto

che __________ era dotato - e lo è tuttora - di grandi doti affabulatorie, che

gli permettevano di essere molto persuasivo nelle proprie richieste (come

confermato dal teste __________ al dibattimento, cfr. la citazione ripresa in

precedenza).

17. Oltre a questo è stato appurato

come ACCU 1 abbia attinto al conto postale del partito essendo persuaso che,

prestando del denaro ad uno dei massimi esponenti cantonali dello stesso per

Considerandi

risolvere una situazione contingente di impellente bisogno dalla quale sarebbe

dipeso un ricovero in ospedale, non avrebbe infranto le direttive in merito

alla destinazione dei soldi in questione, considerato che essi erano già stati

usati in precedenza per scopi analoghi, con l’accordo tacito di tutti gli altri

colleghi di comitato (cfr. verbale di interrogatorio 10 settembre 2003

dell’accusato, pag. 5). Facendo firmare una ricevuta ed essendo certo dell’affidabilità

delle assicurazioni in merito alla restituzione del prestito fornite dal

beneficiario, egli non ha mai avuto l’intenzione di arricchire qualcuno

indebitamente ed era altresì sicuro che l’operazione non avrebbe danneggiato la

sua Sezione.

A confortare questa visione

delle cose vi è stato il fatto che la moglie dell’imputato, una volta informata

dei suoi intendimenti, non ha formulato nessuna obiezione in merito ed ha

acconsentito al prelievo.

L’imputato, mosso unicamente da

motivi umanitari, ha quindi agito in completa buona fede, con il convincimento

che il prestito fosse conforme agli usi e giustificato dalle circostanze, che non

ne sarebbe derivato alcun arricchimento indebito e che lo stesso sarebbe stato

saldato entro tempi ragionevoli senza alcun danneggiamento per la titolare del

conto.

Mancano pertanto anche i

presupposti soggettivi necessari all’adempimento del reato.

Di conseguenza non risulta

necessario chinarsi sulla questione dell’errore sui fatti ex art. 19 CPS.

18.

Come visto sopra, l’intenzione di

arricchirsi o arricchire un terzo in maniera indebita cade di fronte alla

cosiddetta “Ersatzbereitschaft” (cfr. Gilbert Kolly, Veruntreuung und sog. Ersatzbereitschaft,

in ZStrR 114, 1996, pag. 221 ss., pag. 222).

A titolo abbondanziale, appare

interessante chinarsi brevemente sulla questione. In effetti, qualora l’autore

ha avuto costantemente la possibilità e la volontà di restituire il denaro

prelevato, si può concludere che egli abbia agito senza alcuna intenzione di

arricchirsi indebitamente o arricchire indebitamente un terzo.

Nel caso che ci occupa, i

propositi dell’imputato di riconsegnare i soldi entro tempi ragionevoli sono

assodati.

La capacità di rifusione è

ammessa se non si fonda unicamente sull’intervento di terzi (ad esempio con la

concessione di un prestito) contro i quali l’autore non ha però alcun titolo di

credito (cfr. DTF 118 IV 29 ss., consid. 3).

Il signor ACCU 1 era cosciente

sin dall’inizio che egli non avrebbe potuto disporre di un simile importo.

D’altro canto egli - essendogli sconosciute le difficoltà finanziarie del

beneficiario, che egli credeva trovarsi anzi in una situazione economicamente

sicura, e ritenendo che il prestito era stato chiesto solo perché questi non

aveva a portata di mano il contante, ma non perché non aveva soldi - era persuaso

che il signor __________, che con la concessione del prestito era divenuto

debitore, avrebbe presto rifuso tutto quanto.

A mente di

questo giudice, vi era quindi una “Ersatzbereitschaft”, fondata sulla certezza

che il terzo debitore avrebbe dovuto e potuto far fronte ai suoi obblighi entro

un termine ragionevole.

19.

Lo scrivente giudice, dopo aver

vagliato gli atti istruttori, sentito personalmente l’imputato ed i testi,

nonché aver ponderato attentamente tutti gli indizi a sostegno sia delle

posizioni accusatorie che di quelle difensive, non può giungere al

convincimento che l’imputato abbia adempito i presupposti della fattispecie

ascrittagli dell’art. 138 cifra 1 cpv. 2 CPS.

La pochezza dell’inchiesta non

consente di andare oltre.

Da ultimo non si può sottacere

un certo stupore nel dover constatare come risulti del tutto incomprensibile

che la moglie dell’imputato, co-autrice del prelievo in quanto avente diritto

di firma collettiva a due con lui, non sia stata oggetto di alcuna procedura

penale o, per lo meno, sentita in qualità di teste.

20.

L'esito della sentenza impone di

addebitare la tassa e le spese allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).

visti gli art. 138 cifra 1 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di:

appropriazione indebita, art.

138.

cifra 1 CPS,

per i fatti descritti nel

decreto d’accusa n. DA 3464/2004 del 15 ottobre 2004;

carica la tassa e le spese allo

Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 100.00 testi

fr. 950.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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