10.2004.426
vie di fatto e minaccia tra coniugi
15 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.426
Data decisione, Autorità:
15.03.2005, PRPEN
Titolo:
vie di fatto e minaccia tra coniugi
MINACCIA
VIE DI FATTO
art. 126 cpv. 1 CPS
art. 180 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
10.2004.426
DA
3494/2004
Bellinzona
15
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. vie di fatto,
per avere, a Locarno in
data 8 settembre 2004, commesso vie di fatto nei confronti della moglie __________,
sferrandole delle sberle, strappandole dei capelli e strattonandola con vigore,
tanto da farla cadere a terra, cagionandole così le conseguenze fisiche
attestate dal certificato medico, agli atti, dell’8 settembre 2004 del dr. med.
__________ della Clinica Humaine di Locarno;
2. minaccia,
per avere, a Locarno in
data 8 settembre 2004, incusso timore alla moglie __________, a cui si rivolse
verbalmente dopo i fatti descritti sub 1, minacciando di morte alcuni stretti
famigliari di lei, qualora essi avessero ancora “messo il naso nella sua
famiglia”;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126
cpv. 1 e 180 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3494/2004
di data 25 ottobre 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 600.--
(seicento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso entro un anno, se
l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp.
art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 27 ottobre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 15 marzo 2005, al
quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal suo difensore, mentre il
Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale dichiara
che il capo di imputazione di vie di fatto non è contestato. Per contro egli
contesta recisamente il reato di minaccia, poiché non ne sono dati né i
presupposti oggettivi né soggettivi. In conclusione chiede proscioglimento dal
reato di minaccia ed una riduzione della multa a fr. 200.--, in considerazione
della precaria situazione finanziaria dell’imputato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. vie di fatto,
1.2. minaccia,
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3494/2004
del 25 ottobre 2004?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
4. A chi vanno caricate
la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 126 cpv. 1, 180 cpv. 1
CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. vie di fatto, art. 126 cpv.
1 CPS,
Considerandi
2.
minaccia, art. 180 cpv. 1
CPS,
per i fatti compiuti a
Locarno l’8 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
DA 3494/2004 del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 200.--
(duecento);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 550.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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