10.2004.43
incusso timore ed aver minacciato di morte
14 gennaio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.43
Data decisione, Autorità:
14.01.2005, PRPEN
Titolo:
incusso timore ed aver minacciato di morte
MINACCIA
art. 180 CPS
Incarto
n.
10.2004.43 ROC/MAM
DA
180/2004
Bellinzona
14
gennaio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con il
segretario assessore Michele Maggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di minaccia
per
aver incusso timore, per interposta persona, a __________, che venne a sapere
il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi confronti e di quelli
della sua famiglia, attraverso __________, la quale si era intrattenuta il
06.09.2003 con l'accusato presso il supermercato Migros di __________, ove lo
stesso le esternò l'intenzione di voler procedere "come il Criscione";
Fatti
avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 180 CPS;
perseguito con decreto
d'accusa no. 180/2004 del 26 gennaio 2004 del Sostituto Procuratore Pubblico __________
che propone la condanna del prevenuto:
1.
Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al
decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
10.
febbraio
2004,
indetto il pedissequo dibattimento 14
gennaio 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del
6.
dicembre 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali e data lettura
del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti e posti a giudizio i
seguenti quesiti:
1.
È ACCU 1
autore colpevole di
minaccia
per
avere incusso timore, per interposta persona, a __________, che venne a sapere
il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi confronti e di quelli
della sua famiglia, attraverso __________, la quale si era intrattenuta il
06.09.2003
con l'accusato presso il supermercato Migros di __________, ove lo
stesso le esternò l'intenzione di voler procedere "come il Criscione";
2.
In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
3.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
4.
In caso
di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta
a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80
CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
5.
In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.
richiamati gli
artt. 180 CP, 41 cifra 1 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e
segg. CPP, art. 277 CPP, e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo affermativamente
a tutti i quesiti posti;
dichiara ACCU 1
colpevole
di minaccia
per aver incusso timore, per interposta persona, a __________, che
venne
a sapere il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi
confronti
e di quelli della sua famiglia, attraverso __________, la
quale
si era intrattenuta il 06.09.2003 con l'accusato presso il supermercato
Migros
di __________, ove lo stesso le esternò l'intenzione di voler procedere
"come
il Criscione";
di
conseguenza
condanna ACCU 1
1.
Alla
pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo
di prova di 2 (due) anni.
1.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie
di
fr. 200.--.
ed inoltre 3. La condanna verrà
iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato
dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
le parti sono state avvertite al
dibattimento del loro diritto di presentare, per il tramite dello scrivente
Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale
entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso
termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP), ritenuto che il
condannato in contumacia può solo ricorrere contro la dichiarazione di
contumacia.
avverte il condannato in contumacia della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e
presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
intimazione:
Ministero
Pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in
giudicato della sentenza,
intimazione: Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Il giudice: Il
segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
Fr. 400.00 Totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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