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Decisione

10.2004.43

incusso timore ed aver minacciato di morte

14 gennaio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato

previsto dall'art. 180 CPS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 180/2004 del 26 gennaio 2004 del Sostituto Procuratore Pubblico __________

che propone la condanna del prevenuto:

1.

Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

ed inoltre La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato

dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista l’opposizione al

decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

10.

febbraio

2004,

indetto il pedissequo dibattimento 14

gennaio 2005, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del

6.

dicembre 2004, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali e data lettura

del decreto d'accusa;

letti ed esaminati gli atti e posti a giudizio i

seguenti quesiti:

1.

È ACCU 1

autore colpevole di

minaccia

per

avere incusso timore, per interposta persona, a __________, che venne a sapere

il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi confronti e di quelli

della sua famiglia, attraverso __________, la quale si era intrattenuta il

06.09.2003

con l'accusato presso il supermercato Migros di __________, ove lo

stesso le esternò l'intenzione di voler procedere "come il Criscione";

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere iscritta

a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono

essere accollate al

condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

richiamati gli

artt. 180 CP, 41 cifra 1 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e

segg. CPP, art. 277 CPP, e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente

a tutti i quesiti posti;

dichiara ACCU 1

colpevole

di minaccia

per aver incusso timore, per interposta persona, a __________, che

venne

a sapere il 07.09.2003 della minaccia di morte, proferita nei suoi

confronti

e di quelli della sua famiglia, attraverso __________, la

quale

si era intrattenuta il 06.09.2003 con l'accusato presso il supermercato

Migros

di __________, ove lo stesso le esternò l'intenzione di voler procedere

"come

il Criscione";

di

conseguenza

condanna ACCU 1

1.

Alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo

di prova di 2 (due) anni.

1.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie

di

fr. 200.--.

ed inoltre 3. La condanna verrà

iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato

dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

le parti sono state avvertite al

dibattimento del loro diritto di presentare, per il tramite dello scrivente

Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale

entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso

termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP), ritenuto che il

condannato in contumacia può solo ricorrere contro la dichiarazione di

contumacia.

avverte il condannato in contumacia della

facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e

presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente

sentenza è immediatamente esecutiva.

intimazione:

Ministero

Pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in

giudicato della sentenza,

intimazione: Comando della Polizia

cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Il giudice: Il

segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese giudiziarie

Fr. 400.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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