Lexipedia

Decisione

10.2004.430

furti, danneggiamenti, ricettazione e violazione di domicilio compiuti da cittadino straniero in correità il fratello; espulsione dalla Svizzera sospesa

1 marzo 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA

3472/2004 del 25 ottobre 2004?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3. L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve essere ordinata

la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e se sì, a quali condizioni?

6. A chi vanno caricate

la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 55, 139 cifra 1, 144

cpv. 1, 160, 186 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

1. ripetuto furto, art. 139

cifra 1 CPS,

Considerandi

2.

ricettazione, art. 160 CPS,

3.

ripetuto danneggiamento,

art. 144 cpv. 1 CPS,

4.

violazione di domicilio,

art. 186 CPS,

per i fatti compiuti a

Manno, Lamone e Lugano il 16 novembre 2003, fra il 1. e il 2 febbraio

2004, nonché il 6 ottobre 2004, nelle circostanze descritte nel decreto di

accusa n. DA 3472/2004 del 25 ottobre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni a valere quale

pena totalmente aggiuntiva a quella di 6 (sei) giorni di detenzione inflittagli

dal Ministero pubblico di Lugano in data 11 agosto 2004;

2.

alla pena accessoria

dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 55 CPS);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 650.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio reperti, c/o Comando

Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 300.00 tassa

di giustizia

fr. 350.00 spese

giudiziarie

fr. 650.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster