10.2004.444
condotto autoveicolo in stato di grave ubriachezza e condotto senza licenza di condurre gli fosse stata revocata
17 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.444
Data decisione, Autorità:
17.03.2005, PRPEN
Titolo:
condotto autoveicolo in stato di grave ubriachezza e condotto senza licenza di condurre gli fosse stata revocata
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.444/CEG
DA
3658/2004
Bellinzona
17
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l’autovettura
Honda targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min.
1.21 – max. 1.71 grammi per mille),
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’art. 91
cpv. 1 LCS;
Fatti
2.circolazione malgrado la revoca,
per aver
condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata
revocata dalla competente autorità amministrativa in data __________ per un
periodo indeterminato;
fatti avvenuti
a __________ il __________;
reato
previsto dall’art. 95 cifra 2 LCS;
perseguita con decreto d’accusa del 08.11.2004 no.
DA 3658/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1.
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.— (mille).
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo
stesso Ministero pubblico il __________.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.—(duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.— (trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 10 novembre 2004;
indetto il dibattimento 17 marzo 2005, al
quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 17 gennaio 2005, non è comparsa, mentre il AINQ 1 con lettera 19 gennaio 2005 ha comunicato di
rinunciare a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1
circolazione in stato di ebrietà,
per avere, a __________ il __________, condotto l’autovettura Honda targata __________
essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 1.21 – max. 1.71 grammi
per mille)?
1.2
circolazione malgrado la revoca,
per avere, a __________ il __________, condotto la vettura surriferita sebbene
la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità
amministrativa in data __________ per un periodo indeterminato?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di
detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa __________?
4.1
In caso di risposta negativa
deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 91 cpv. 1 e 95 cifra 2
LCS; 41 cifra 3 cpv. 1, cifra 4, 49 cifra 3 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39
LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1
, 1.2., 2., 3., 4. e 5., decaduto il quesito posto sub 4.1.,
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di circolazione
in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) e di circolazione malgrado la
revoca (art. 95 cifra 2 LCS) per i fatti compiuti a __________ il __________
nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA 3658/2004 del
08.11
;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di fr. 1'000.—
(mille);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.--, per
complessivi fr. 600.-- (seicento);
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
La condannata può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
la condannata della
facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e
presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente
sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (81068),
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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