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Decisione

10.2004.446

allo scopo d'indebito profitto sottratto alcuni CD ed un portamonete

15 aprile 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto

d'accusa no. 3641/2004 dell’8 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna

del prevenuto:

1. Alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato

dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.

ACCU

2.

:

furto

per

avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________,

in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla

tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per

fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong

di imprecisato valore;

fatti

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato

previsto dall’art. 139 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 68

cifra 2 CP;

perseguito con decreto

d'accusa no. 3922/2004 del 25 novembre 2004 del, AINQ 1 che propone la condanna

del prevenuto:

1.

Alla

pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di 2 (due) anni, a valersi quale pena interamente aggiuntiva a

quella di 14 (quattordici) giorni di detenzione e fr. 650.-- (seicentocinquanta)

di multa, inflitta all’accusato __________ dal Bezirksamt __________.

2.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

fr. 100.--.

3.

La condanna

verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il

periodo fissato

dall’art. 80 CP, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CP.

viste la tempestiva

opposizione 12 novembre 2004 interposta dal prevenuto

ACCU 2 avverso

il DA 3641/2004, come pure quella di data 9 dicembre

2004.

del

prevenuto ACCU 1 avverso il DA 3922/2004;

richiamato il

decreto di riunione dei predetti procedimenti emanato dalla scrivente Pretura

in data 4

febbraio 2005;

indetto il

pedissequo dibattimento del 15 aprile 2005, al quale hanno partecipato i

prevenuti, assistiti dai propri difensori, mentre che il AINQ 1 ha rinunciato

ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa

impugnato;

accertate le

generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto

all'interrogatorio degli accusati;

sentito il

difensore avv. DI 1, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito

per non avere questi commesso il fatto, e, in ogni caso, in applicazione del

principio ‘in dubio pro reo’;

sentito il

difensore avv. DI 2, il quale postula il proscioglimento del suo

assistito

per non avere egli commesso il fatto e, in ogni caso, in applicazione

del

principio ‘in dubio pro reo’;

sentiti nuovamente gli accusati per la

loro dichiarazione conclusiva (art. 252 CPC),

questi ultimi rimettendosi a

quanto affermato dai rispettivi difensori e

dichiarandosi innocenti;

posti a

giudizio i seguenti quesiti:

1.

È ACCU 2

colpevole di

furto

per

avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________,

in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 1, sottratto dalla

tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per

fr. 420.—e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong

di imprecisato valore;

2.

In caso di risposta affermativa

al quesito no. 1., se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

3.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

4.

In caso

di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna di ACCU 2 deve essere

iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

5.

In caso di risposta

affermativa al quesito 1., se devono essere accollate a

ACCU 2 le tasse e

le spese di giudizio e in quale misura.

6.

In caso di risposta

negativa al quesito 1., se devono essere assegnate ripetibili

ed in quale misura.

7.

È ACCU 1 colpevole di

furto

per

avere, a scopo d’indebito profitto, a __________, __________ __________, il __________,

in danno di CIVI 1 e CIVI 2, agendo in correità con ACCU 2, sottratto dalla

tenda alcuni CD del valore di fr. 540.--, un portamonete contenente denaro per

fr. 420.- e documenti vari, alcune bottiglie di birra e due racchette da ping pong

di imprecisato valore;

8.

In caso di risposta affermativa

al quesito no.7, se deve

essergli inflitta

una pena, di che natura ed in che misura.

9.

In caso di risposta

affermativa al quesito no. 8, se deve essere

concessa la sospensione

condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

10.

In caso di risposta

affermativa al quesito no. 8., se la condanna di ACCU 1 deve essere iscritta a

casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80

CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 1 CPS/ art. 41 cfr. 4 CPS.

In caso di risposta affermativa

al quesito 7, se devono essere accollate a ACCU 1 le tasse e le spese di

giudizio e in quale misura.

11.

In caso di risposta

negativa al quesito 7, se devono essere assegnate ripetibili

ed in quale misura.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte, informata dal Giudice in tal senso al termine del dibattimento,

ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta

della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli

artt. 139 cifra 1 CPS e 68 cifra 2 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg.

CPP, 273 e segg. CPP, art. 9 CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo negativamente

ai quesiti 1 e 7 e affermativamente ai quesiti 6 e 12;

venendo

contestualmente a cadere la totalità degli ulteriori quesiti;

proscioglie ACCU

2,

dall’accusa

di furto;

proscioglie ACCU 1,

dall’accusa di

furto;

di

conseguenza

ordina Le

tasse e le spese di giustizia relative al presente procedimento sono a

carico dello Stato, che rifonderà Fr. 650.- a titolo di ripetibili

in favore di ACCU 1 e Fr. 650.- a titolo di ripetibili in favore

di

Intimazione:

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

La sentenza è definitiva.

Il

giudice: Il

segretario:

Claudio Rotanzi Michele

Maggi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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