10.2004.447
condotto l'autovettura essendo in stato di grave ubriachezza ed aver perso la padronanza del veicolo
17 marzo 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.447
Data decisione, Autorità:
17.03.2005, PRPEN
Titolo:
condotto l'autovettura essendo in stato di grave ubriachezza ed aver perso la padronanza del veicolo
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.447/CEG
DA
3674/2004
Bellinzona
17
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. circolazione in stato di ebrietà
per aver condotto l’autovettura
Nissan targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia:
min. 2.06 - max. 2.45 grammi per mille);
reato previsto dall’art. 91 cpv.1
LCS;
2. infrazione alle norme della
circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60
km/h, malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la
padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente
contro dei paletti ivi esistenti:
reato previsto dall’art. 90
cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32
cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2 ONC;
fatti avvenuti ad __________ il __________;
perseguito con decreto d’accusa del 08.11.2004 no.
DA 3674/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
Fatti
1.
Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 novembre 2004;
indetto il dibattimento 17 marzo 2005, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 gennaio 2005, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 19 gennaio 2005 ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1
circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto, ad __________ il __________, l’autovettura Nissan targata __________
essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.45 grammi
per mille)?
1.2
infrazione alle norme della
circolazione, per avere, ad __________ il __________, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60 km/h,
malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la padronanza di
guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei
paletti ivi esistenti?
2.
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
3.
Può beneficiare della
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4.
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
5.
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1
LCS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2,
3.
cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente a tutti i quesiti
posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione
in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) e di infrazione alle norme
della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) per i fatti compiuti ad __________
__________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No.
DA 3674/2004 del 08.11.2004;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
alla multa di fr. 1'200.—
(milleduecento);
3.
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per
complessivi fr. 600.— (seicento);
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il
condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della
circolazione, Camorino (4967),
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 250.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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