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Decisione

10.2004.447

condotto l'autovettura essendo in stato di grave ubriachezza ed aver perso la padronanza del veicolo

17 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesi condizionalmente

per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'200.-- (milleduecento).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese

giudiziarie di fr. 300.-- (trecento);

vista l’opposizione al decreto

d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 15 novembre 2004;

indetto il dibattimento 17 marzo 2005, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 gennaio 2005, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 19 gennaio 2005 ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

E’ ACCU 1 autore colpevole di:

1.1

circolazione in stato di ebrietà,

per aver condotto, ad __________ il __________, l’autovettura Nissan targata __________

essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.45 grammi

per mille)?

1.2

infrazione alle norme della

circolazione, per avere, ad __________ il __________, circolando nello stato

psico-fisico surriferito, alla velocità da lui stesso ammessa in circa 60 km/h,

malgrado il vigente limite di 50 km/h, negligentemente perso la padronanza di

guida sbandando così sulla sua destra cozzando conseguentemente contro dei

paletti ivi esistenti?

2.

In caso di risposta

affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.

Può beneficiare della

sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

4.

L'eventuale condanna va

iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà

avvenire la cancellazione?

5.

A chi vanno caricate le tasse e

le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 90 cifra 1, 91 cpv. 1

LCS; 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2,

3.

cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo affermativamente a tutti i quesiti

posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di circolazione

in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS) e di infrazione alle norme

della circolazione (art. 90 cifra 1 LCS) per i fatti compiuti ad __________

__________ il __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No.

DA 3674/2004 del 08.11.2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

alla multa di fr. 1'200.—

(milleduecento);

3.

al pagamento della tassa

di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per

complessivi fr. 600.— (seicento);

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il

condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato della facoltà di

chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al

dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è

immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero

pubblico della Confederazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio giuridico della

circolazione, Camorino (4967),

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'200.-- multa

fr. 250.-- tassa di giustizia

fr. 350.-- spese giudiziarie

fr. -.-- testi

fr. 1'800.-- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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