10.2004.448
conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre
5 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.448
Data decisione, Autorità:
05.04.2005, PRPEN
Titolo:
conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.448
DA
3780/2004
Bellinzona
5 aprile
2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di circolazione malgrado la revoca della
licenza di condurre,
per aver condotto la vettura
Opel targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente autorità amministrativa in data 29 luglio 2004 per il periodo
30 agosto 2004 - 29 settembre 2004;
fatti avvenuti a __________,
autostrada A2, il 29 settembre 2004;
reato previsto dall’art. 95
cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3780/2004
Fatti
di data 15 novembre 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno)
anno.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 500.--
(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
vista l'opposizione interposta tempestivamente
in data 18 novembre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 aprile 2005, al
quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il
proscioglimento del suo assistito evidenziando come egli abbia agito in base ad
evidente errore sui fatti essendo convinto che il periodo di revoca della
licenza fosse terminato. In via sussidiaria l’assoluzione si giustifica in
quanto l’art. 95 cifra 2 LCStr sarebbe stato infranto per una negligenza;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre per i
fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3780/2004
del 15 novembre 2004?
2.
Può
essere riconosciuto l’errore sui fatti?
3.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
4.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
5.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e
segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
circolazione malgrado della
licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a __________
il 26 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3780/2004 del 15 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 1000.--
(mille);
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 1350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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