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Decisione

10.2004.448

conducente alla guida nonostante la revoca della licenza di condurre

5 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

di data 15 novembre 2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 1 (uno)

anno.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 500.--

(cinquecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi

ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49

cifra 3 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

vista l'opposizione interposta tempestivamente

in data 18 novembre 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 5 aprile 2005, al

quale hanno partecipato l’imputato, assistito dal proprio difensore, mentre il

Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede il

proscioglimento del suo assistito evidenziando come egli abbia agito in base ad

evidente errore sui fatti essendo convinto che il periodo di revoca della

licenza fosse terminato. In via sussidiaria l’assoluzione si giustifica in

quanto l’art. 95 cifra 2 LCStr sarebbe stato infranto per una negligenza;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre per i

fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3780/2004

del 15 novembre 2004?

2.

Può

essere riconosciuto l’errore sui fatti?

3.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

4.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

5.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel

termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,

né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e

segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

circolazione malgrado della

licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a __________

il 26 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

3780/2004 del 15 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 1000.--

(mille);

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3

CPS);

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Ufficio giuridico, Camorino,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 1350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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