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Decisione

10.2004.449

Ripetuta entrata illegale (passaporto privo del necessario visto) e soggiorno illegale (attività lucrativa senza permesso); colpire con pugno al volto una persona, legittima difesa

30 settembre 2005Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa

n. DA 3593/2004 del 27 ottobre 2004?

2. In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

2.1. Può

essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?

2.2. L’imputato

può essere mandato esente da pena ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase

CPS?

3. L’imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4. L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5. Deve

essere comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e,

se sì, a quali condizioni?

6. A

chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate le ripetibili?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto:

1. Il signor ACCU 1 è nato il 1.

luglio 1962 a __________ nella __________ .

Dopo aver concluso le scuole

dell’obbligo, si è iscritto alla scuola professionale con l’intenzione di

conseguire il diploma quale operaio nel settore tessile. Dopo soli due anni ha

abbandonato gli studi, dedicandosi dapprima all’agricoltura nell’azienda di

famiglia e poi lavorando per 3 anni in una ditta attiva nel ramo tessile. In

seguito, è tornato a prestare la propria opera nell’azienda agricola di

famiglia.

Nel 1984 si è sposato una prima

volta. Da questa unione sono nati due figli, ora maggiorenni.

Il 10 giugno 2005 ha nuovamente

contratto matrimonio davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune di __________

con la signora __________. Attualmente, egli è in possesso di un permesso di

dimora valido fino al 9 giugno 2006.

Nel febbraio del 2001 il

prevenuto è entrato in Svizzera per la prima volta per fare visita a sua

sorella. A tal fine ha soggiornato per tre mesi a __________ grazie ad un valido

visto turistico, per poi fare regolarmente rientro al Paese d'origine.

Nel periodo 2002-2003 egli ha

dimorato presso suo cugino a __________ (Italia), svolgendo occasionalmente

un’attività lavorativa in qualità di giardiniere.

Proprio da questa sua ultima

“riconversione” professionale sono scaturite nuove opportunità di rientrare nel

nostro Paese. Questa volta però in maniera illecita. In effetti l’imputato, nei

mesi tra maggio e luglio 2003, è stato impiegato saltuariamente come

giardiniere - su chiamata - da una ditta di __________, senza che egli disponesse

del necessario permesso di Polizia degli stranieri. Per poter lavorare in

Ticino egli ha inoltre (ed ovviamente) ripetutamente varcato il confine

svizzero incurante del fatto che per poter entrare e soggiornare su suolo

elvetico, un cittadino macedone deve preventivamente essere in possesso di un

visto rilasciato dalla competente autorità, cosa che nel suo caso non era più

avvenuta. In alcune occasioni, il signor ACCU 1 ha addirittura pernottato a __________

presso il domicilio dell’attuale moglie.

In seguito, l’imputato è

entrato un’altra volta in Svizzera, senza i necessari permessi, l’11 settembre

2004, con lo scopo di recarsi dalla sorella a __________, ove è rimasto sino al

17 settembre 2005, giorno in cui è partito per il Ticino. Il mattino del giorno

seguente si è presentato presso il posto di gendarmeria di Locarno per chiarire

i fatti di cui al prossimo considerando.

Dopo l’interrogatorio è stato posto

in detenzione preventiva fino al 19 settembre 2005.

Considerandi

2.

Nel corso dei mesi di

maggio-agosto 2003, il signor ACCU 1 era uso frequentare un gruppo di cittadini

macedoni che avevano il loro punto di ritrovo al Bar __________ a __________.

In questo ambiente ha avuto

modo di rivedere e di fare amicizia con la parte civile CIVI 1, che aveva già conosciuto

superficialmente una decina di anni prima in Macedonia, per poi perderlo di

vista.

3.

Le versioni circa lo

svolgimento dei fatti oggetto del primo capo d’imputazione qui in esame sono

assai divergenti. In base a quanto emerso nel corso dell’istruttoria

dibattimentale possono essere così riassunte:

Stando all’accusato, il 3

agosto 2005, sulla terrazza del Bar __________ a __________, ha avuto luogo

un’accesa discussione tra lui e la parte civile per motivi che sarebbero da

ricondurre a divergenze d’opinione di natura politica, che è degenerata in

reciproci insulti, minacce e provocazioni.

Il giorno seguente, egli si è nuovamente

recato con l’attuale moglie presso il medesimo esercizio pubblico, rimanendovi

fino alle 22:00 circa. Dopo essere rientrati a casa di quest’ultima, ha

ricevuto, dapprima sul suo cellulare e poi su quello della compagna, diverse

chiamate, con la quale la parte civile lo insultava, lo minacciava e lo

invitava a recarsi al Bar __________ di __________ per regolare la faccenda.

Verso la mezzanotte, egli ha

raggiunto quest’ultimo esercizio pubblico in compagnia dell’amica, con

l’intento di scoprire cosa volesse il connazionale. Giunto sul posto, il signor

ACCU 1 ha visto quest’ultimo seduto ad un tavolino all’esterno del bar unitamente

al fratello e ad altri 3 connazionali. Egli, senza proferire parola, ha quindi

deciso di prendere posto dall’altra parte della terrazza ed ha ordinato 2

caffè. A questo punto, la parte civile ha preso in mano un casco da

motociclista e gli si è avvicinata, seguita dal fratello. Una volta giunto nei

suoi pressi, il signor CIVI 1 ha cercato di colpirlo con il casco, il quale,

dopo essergli stato scagliato contro, è andato a cadere ai piedi dell’allora

signora __________. Il signor ACCU 1, sentendosi aggredito, ha scansato due

pugni che, a suo dire, il signor CIVI 1 avrebbe tentato di sferragli ed ha a

sua volta reagito colpendo l’aggressore con un pugno in seguito al quale quest’ultimo

è caduto a terra, per poi volgere le sue attenzioni al fratello di questi, che nel

frattempo aveva afferrato una sedia e la stava minacciosamente agitando. In un

istante la parte civile si è rialzata, colpendolo da tergo. In risposta, egli

le ha dato uno spintone (in un primo tempo, cfr. verbale 19 settembre

2004, pag. 8, l’imputato aveva parlato di un secondo pugno, ma poi ha negato

tutto e negli atti non si trova alcun elemento che ne confermi l’esistenza,

nemmeno nelle dichiarazioni della parte civile) e poi si è allontanato

frettolosamente senza aver ben capito cosa fosse accaduto. Egli ha dichiarato

di essere stato messo al corrente dalla propria compagna del fatto che il

signor CIVI 1 si era ferito solo il giorno seguente.

A detta della parte civile, per

contro, l’acceso diverbio per questioni politiche, avvenuto alcuni giorni prima

del 5 agosto 2005, sarebbe stato provocato dall’atteggiamento aggressivo che

l’imputato sarebbe, a suo dire, solito assumere quando è ubriaco.

Secondo la versione del signor CIVI

1, la mattina del 5 agosto 2005, verso le ore 01:00, egli era al Bar __________

con suo fratello e con altre tre persone. Ad un certo punto sono arrivati

l’accusato e la sua compagna. Egli nega di averli precedentemente insultati e

minacciati e di aver invitato l’imputato a raggiungerlo per risolvere la

questione. Mentre se ne stava andando a casa con il casco sottobraccio,

l’imputato lo ha colpito di sorpresa con un pugno alla mascella, facendolo

cadere al suolo. Una volta a terra egli avrebbe ricevuto da lui pure un numero

imprecisato di colpi e pedate. Non appena si è rialzato ha visto il signor ACCU

1.

che fuggiva.

Successivamente è stato

accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, dove gli

è stata riscontrata una doppia frattura all’angolo mandibolare destro e al

collo mandibolare sinistro, nonché una ferita lacero-contusa al labbro inferiore

(lato interno) ed una piccola ferita al lato esterno dello stesso. Il giorno

seguente è stato ricoverato presso l’Ospedale cantonale di __________ per

essere sottoposto ad un intervento chirurgico per ricomporre le fratture. Dopo

una degenza di una settimana, il signor CIVI 1 ha potuto rientrare al proprio

domicilio, ma per un mese e mezzo circa ha dovuto nutrirsi con una cannuccia.

In seguito è stato costretto a sottoporsi ad ulteriori visite di controllo (cfr.

documentazione medica allegata all’AI 14).

4.

In data 1. settembre 2003 il

signor CIVI 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di ACCU 1 per i titoli di

lesioni aggravate, lesioni semplici, minacce, ingiurie ed eventualmente

soggiorno illegale, dichiarando altresì di costituirsi parte civile.

Sulla base delle risultanze

istruttorie, il Sostituto Procuratore pubblico ha emanato il 27 ottobre 2004 il

decreto d’accusa in discussione reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di

lesioni semplici e d’infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il

domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali). Per quanto concerne

il primo capo d’imputazione il magistrato inquirente ha ritenuto che l’accusato

abbia ecceduto i limiti della legittima difesa.

Con scritto di data 12 novembre

2004, il difensore dell’imputato ha inoltrato opposizione contro le proposte

contenute nel suddetto decreto d’accusa, fatta eccezione per il dispositivo n.

3.

(cfr. doc. A), concernente il rinvio della parte civile al competente foro

civile per ogni sua eventuale pretesa di risarcimento.

Quest’ultimo punto, non avendo

la parte civile interposto opposizione al decreto d’accusa, è pertanto

cresciuto in giudicato.

5.

L'art. 23 cpv. 1 quarta frase

LDDS reprime con la detenzione fino a sei mesi chiunque entra in Svizzera o vi

risiede illegalmente. A questa pena può essere aggiunta la multa fino a

diecimila franchi; nei casi poco gravi si può infliggere solo una multa (art.

23.

cpv. 1 ultima frase LDDS).

Nel corso del dibattimento

l’imputato ha pienamente riconosciuto d’avere commesso le infrazioni al citato

disposto di legge, così come descritte nel decreto d’accusa (cfr. verbale del

dibattimento del 30 settembre 2005, pag. 3).

La fattispecie non necessita

pertanto di ulteriori approfondimenti. Tuttavia, diversamente da quanto

indicato nel decreto d’accusa, vista la commissione reiterata dell’entrata e

del soggiorno illegali, l’infrazione alla LDDS deve essere considerata come

ripetuta.

6.

Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS,

chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute

di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione.

L’imputato non contesta che la

parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici. Pure

incontestato è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai

sensi del predetto disposto di legge.

Il signor ACCU 1 chiede

tuttavia il proscioglimento da questo capo di imputazione.

In primo luogo, poiché il colpo

da lui inferto alla vittima non sarebbe atto a provocare quelle lesioni. In

effetti, la parte civile potrebbe anche essersi ferita cadendo a terra. In

secondo luogo, poiché avrebbe legittimamente sferrato il colpo per difendersi

dall’aggressione messa in atto dalla parte civile e da suo fratello. A suo

avviso, sono pertanto dati gli estremi per considerare il suo agire adeguato

alle circostanze e quindi non eccessivo.

In ultima analisi, egli

sostiene che l’eventuale e denegato eccesso di legittima difesa sia

attribuibile ad una scusabile eccitazione o sbigottimento e che dunque debba

essere mandato esente da pena.

7.

L’art. 33 cpv. 1 CPS sancisce

che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze

un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente

fatta a sé o ad altri.

Se chi respinge l’aggressione

ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo

il suo libero apprezzamento (art. 66); se l’eccesso della legittima difesa può

essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va

esente da pena (art. 33 cpv. 2 CPS).

L’esercizio della legittima

difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali,

quali ad esempio l’integrità fisica e la vita. Affinché possa essere

riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto che ha condotto

ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e volontà allo scopo di

difendersi da un attacco imminente o in corso. L’art. 33 CPS non presuppone

però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di pervenire con il suo

atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa implica

necessariamente l’esistenza di una precedente attacco, al quale si è supposti rispondere.

L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Favre, Pellet, Stoudmann,

Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).

La vittima ha il diritto di

difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega siano proporzionati

alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere

di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine

entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure

la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con

la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in

base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente

attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la

situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito

all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili

ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 CPS, pag. 140 seg.).

L’eccesso

di legittima difesa è una reazione sproporzionata alle circostanze. In tale

evenienza, come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo

libero apprezzamento. L’imputato va però esente da pena se l’attacco ingiusto

ha provocato - almeno preponderatamente - uno stato di eccitazione e di

sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso fanno apparire

scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per

mandare esente da pena l’autore. Facendo uso del potere di apprezzamento che

gli compete, il giudice adotta un metro di valutazione tanto più severo quanto

più pericolosa appaia la reazione dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113

CPS (reato passionale), occorre esaminare se di fronte ad un’aggressione come

quello subìta dall’accusato nelle circostanze specifiche una persona

normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) si sarebbe turbata

altrettanto e fosse rimasta altrettanto sbigottita (Trechsel, op. cit., n. 17

ad art. 33 CPS, pag. 141). Tali estremi vanno chiaramente accertati dal

giudice (DTF 115 IV 167 consid. 4c, pag. 172, CCRP, sentenza inc. 17.2005.33

del 13 luglio 2005). Chi scatena l’aggressione con il suo comportamento

illegale non può, poi, invocare una scusabile eccitazione per giustificare un

eccesso di legittima difesa (DTF 109 IV 5).

8.

Nel caso in esame, stabilito,

per sua stessa ammissione, che l’imputato ha sferrato un colpo alla parte

civile, occorre anzitutto accertare se quest’ultima lo abbia precedentemente

aggredito.

La risposta è affermativa.

Dall’analisi delle deposizioni

non è semplice ricostruire i fatti. Si noti che entrambe le parti hanno fornito

versioni non solo contrastanti tra loro, ma addirittura per certi aspetti

contraddittorie con le dichiarazioni che esse stesse avevano reso in

precedenza.

Meno verosimile appare comunque

quanto dichiarato dalla parte civile, secondo la quale ella non avrebbe fatto

assolutamente nulla per dare avvio alla zuffa e tutto sarebbe sorto,

inaspettatamente, dall’iniziativa dell’imputato, che si sarebbe recato al bar,

senza particolari motivi e dopo che già era rientrato a casa della compagna, si

sarebbe seduto al tavolo e, una volta che egli gli sarebbe tranquillamente

avvicinato, lo avrebbe colpito senza preavviso.

Il teste __________ __________,

l’unico neutrale ad aver assistito a tutta la scena ha confermato in aula che

il signor CIVI 1, dopo aver telefonato ripetutamente al signor ACCU 1, prima

sul suo cellulare e poi su quello della compagna (cfr. anche verbale di

audizione 22 ottobre 2003 del teste __________, verbale 28 ottobre 2003 del

teste __________ e verbale 18 novembre 2003 della teste __________),

riaccendendo i toni della discussione avuta con lui la settimana prima, lo ha

invitato a raggiungerlo al bar per sistemare la questione. Una volta che quest’ultimo

vi è giunto e si è seduto ad un tavolino con la compagna, la parte civile,

unitamente al fratello, si è avvicinata loro con fare minaccioso ed ha

immediatamente cercato di colpire il signor ACCU 1 lanciandogli il casco che

teneva in mano.

Il verbale da lui reso in data

12.

novembre 2003 ed i cui contenuti sono stati riconfermati al dibattimento su

esplicita domanda del giudice, appare, nelle grandi linee, affidabile.

A mente di questo giudice,

l’azione messa in atto dalla parte civile configura un’aggressione illecita

all’integrità fisica dell’avversario, che non trova giustificazione alcuna,

nemmeno quale risposta, per altro tardiva e sproporzionata, all’acceso diverbio

che qualche giorno prima aveva coinvolto i due protagonisti.

In una simile situazione è del

tutto comprensibile che l’accusato non sia stato con le mani in mano, ma che

abbia cercato di reagire all’attacco del signor CIVI 1 in maniera decisa, in

modo da indurre quest’ultimo ed il fratello a desistere. Il pugno

immediatamente inferto al rivale in risposta al suo attacco è quindi da

interpretare come una legittima difesa nei confronti di un’aggressione iniziata

proprio con il lancio del casco.

Che questa conclusione

corrisponda alla realtà lo attesta pure il fatto che la parte civile abbia

chiesto la conferma del decreto d’accusa, piuttosto che postulare una condanna

del prevenuto per lesioni semplici.

9.

Resta ora da appurare se il

mezzo da lui utilizzato per raggiungere lo scopo fosse proporzionato all’entità

dell’offesa ed al reale pericolo.

Per sferrare il proprio

attacco, la parte civile si è servita di un oggetto rigido, potenzialmente

contundente, e quindi pericoloso se scagliato con violenza contro una persona.

Oltre a ciò egli era spalleggiato dal fratello. Vista la situazione e le

animate discussioni che l’hanno preceduta, l’imputato poteva pertanto

legittimamente ritenere che la sua incolumità (se non addirittura pure quella

della compagna) fosse seriamente in pericolo, indipendentemente dall’esito

effettivo dell’attacco. Nell’evenienza concreta, il fatto di essersi

prontamente difeso mediante un pugno non rappresenta dunque una reazione

sproporzionata ed eccessiva.

L’istruttoria non ha fornito

alcun elemento concludente in merito all’effettiva origine delle importanti

lesioni subite dalla parte civile, non avendo chiarito se esse siano da

ricondurre al pugno stesso o piuttosto alla caduta che ne ha fatto seguito o,

addirittura, ad altri colpi cui è stato fatto vagamente cenno in qualche

verbale, ma sui quali non è stato possibile sapere di più. Si noti che la parte

civile non ha mai postulato un’estensione dei fatti contenuti al punto n. 1 del

decreto d’accusa ad eventuali calci sferrati al signor CIVI 1 quando questi era

a terra (cosa che, si ribasce, avrebbe potuto anche portare, se confermata, ad

un’accusa per lesioni semplici non mitigata dall’art. 33 CPS).

Appare comunque difficile

credere, sulla base della normale esperienza di vita, che un solo pugno abbia

potuto cagionare una frattura multipla della mascella. D’altronde i medici che

hanno visitato la parte civile non sono stati tempestivamente chiamati ad

esprimersi in merito. Nemmeno chiaro è se la caduta a terra del signor CIVI 1

sia da ricondurre alla violenza del colpo infertogli o ad altri elementi

esterni, quali ad esempio una semplice perdita dell’equilibrio dovuta ad

imperizia della parte civile. Pertanto, in base al principio in dubio pro reo,

se ne deve dedurre che il pugno sferrato al volto dell’aggressore sia stato di

intensità proporzionata alla situazione, indipendentemente dal fatto che esso

sia poi stato all’origine di un ruzzolone dal quale il signor CIVI 1 è uscito

malconcio.

In definitiva, questo giudice

non ritiene che l’accusato abbia ecceduto i limiti della legittima difesa e

perciò deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici.

Stante quanto precede non è dunque

nemmeno necessario esaminare nel dettaglio se l’imputato abbia agito in preda

ad una scusabile eccitazione o sbigottimento.

10.

Quanto alla commisurazione della

pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del

reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni

personali.

In concreto, da un lato,

occorre tenere conto del fatto che è venuto a cadere un capo di imputazione,

dell’incensuratezza dell’accusato e della piena collaborazione fornita in

merito alle infrazioni alle LDDS. Dall’altro, va considerata la reiterazione

nel tempo delle entrate, dei soggiorni e delle attività lavorative illegali nel

nostro Paese, nonostante fosse consapevole della necessità di richiedere il

visto d’entrata ed il permesso di lavoro.

Tutto ciò ben ponderato, si

giustifica una riduzione della pena proposta dal Sostituto Procuratore pubblico

a 10 giorni di detenzione.

Dal’altro canto sono adempiti i

requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato al beneficio della

sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al minimo

legale di 2 anni.

11.

In base all’art. 55 cpv. 1 prima

frase CPS, il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre

a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla

detenzione.

Questa pena accessoria è

primariamente una misura di sicurezza.

Nel caso concreto, considerato

che il signor ACCU 1 è stato prosciolto dal reato più grave nell’ottica della

sicurezza dell’ordine pubblico e che beneficia di un permesso di dimora di tipo

“B” essendosi nel frattempo sposato con una cittadina svizzera, si giustifica

di prescindere dalla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.

12.

La tassa di giustizia e le

spese, ridotte in virtù della parziale assoluzione, sono poste a carico

dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).

L’indennità per i testi, considerato

il proscioglimento dal reato di lesioni semplici per il quale erano stati

chiamati a riferire, è posta a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).

In occasione del dibattimento

il difensore ha protestato l’assegnazione di congrue ripetibili.

L’esito del procedimento e le

peculiarità della fattispecie giustificano il riconoscimento di un importo di

fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.

visti gli art. 33, 41 cifra 1, 55,

66, 123 cifra 1 CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

ripetuta infrazione alla Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e

soggiorno illegali), art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti a __________

ripetutamente in date imprecisate nel periodo 10 maggio 2003 - 7 agosto

2003, come pure l’11 settembre 2004, a __________, __________ e __________ per

imprecisati periodi fra il 10 maggio 2003 e il 7 agosto 2003, come pure fra

l’11 e il 18 settembre 2004, nelle circostanze descritte al punto n. 2 del

decreto di accusa n. DA 3593/2004 del 27 ottobre 2004;

e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici,

art. 123 cifra 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________

il 5 agosto 2003 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del DA 3593/2004 del

27.

ottobre 2004,

per avere agito per legittima

difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

riconosce all’imputato fr. 1'000.-- a

titolo di ripetibili, a carico dello Stato;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,

ossia: 3. Per ogni eventuale pretesa

la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.

è cresciuto in

giudicato.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ufficio federale

dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 150.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 300.00 totale

Distinta spese a carico dello Stato,

fr. 40.00 indennità

testi

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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