10.2004.449
Ripetuta entrata illegale (passaporto privo del necessario visto) e soggiorno illegale (attività lucrativa senza permesso); colpire con pugno al volto una persona, legittima difesa
30 settembre 2005Italiano26 min
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Numero d'incarto:
10.2004.449
Data decisione, Autorità:
30.09.2005, PRPEN
Titolo:
Ripetuta entrata illegale (passaporto privo del necessario visto) e soggiorno illegale (attività lucrativa senza permesso); colpire con pugno al volto una persona, legittima difesa
ENTRATA ILLEGALE
LEGITTIMA DIFESA
LESIONE SEMPLICE
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
art. 33 cpv. 1 VCPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2004.449
DA
3593/2004
Bellinzona
30
settembre 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DI 1
detenuto il 18 ed il 19
settembre 2004
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, in data 5
agosto 2003 a __________ nei pressi del bar __________, eccedendo i limiti
della legittima difesa, sferrato un violento pugno al volto di CIVI 1,
immediatamente dopo che questi stava ingiustamente per colpirlo con un casco da
motociclista, cagionandogli le lesioni attestate dai certificati medici, agli
atti, del 5 agosto 2003 dell’Ospedale regionale di __________, del 7 agosto
2003 e del 22 settembre 2003 del dott. med. __________ di __________, nonché
del 18 e del 20 agosto 2003 del Kantonsspital di __________;
2. infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e
soggiorno illegali),
per essere entrato
illegalmente in Svizzera attraverso il valico doganale di __________,
ripetutamente in date imprecisate nel periodo 10 maggio 2003 - 7 agosto
2003 come pure l’11 settembre 2004, privo di validi certificati di
legittimazione (passaporto privo del visto richiesto), nonché per aver
soggiornato illegalmente in Svizzera per imprecisati periodi fra il 10 maggio
2003 e il 7 agosto 2003, come pure fra l’11 e il 18 settembre 2004,
segnatamente a __________, __________ e a __________, svolgendo, nel primo
indicato lasso temporale, attività lucrativa per complessivi quaranta giorni,
sprovvisto del necessario permesso di Polizia degli stranieri, percependo un
salario giornaliero di fr. 120.--;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 CPS,
combinato con l’art. 33 cpv. 2 CPS, nonché dall’art. 23 cpv. 1 LDDS,
richiamati gli art. 41 cifra 1, 55 e 66 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3593/2004
di data 27 ottobre 2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, dedotto il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni (art. 55
CPS).
3. Per ogni eventuale pretesa
la parte civile CIVI 1 __________, __________, è rinviata al competente foro
civile.
4. Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione parziale interposta
tempestivamente in data 12 novembre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 30 settembre 2005,
al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal proprio difensore, la
parte civile ed il suo patrocinatore, e l’interprete, mentre il Sostituto
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
preso atto che l’opposizione non riguarda il
punto n. 3 del dispositivo del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa,
ricordato che la difesa ha preliminarmente
rilevato come l’assenza del Sostituto Procuratore pubblico non sia stata da lui
notificata alle parti entro il termine di tre giorni dall’intimazione
dell’ordinanza sulle prove come disposto dall’art. 274 cpv. 2 CPP, ed ha
altresì ribadito la propria opposizione all’uso dibattimentale delle risultanze
istruttorie predibattimentali, in particolare i verbali di audizione;
rilevato che la parte civile non ha
formulato osservazioni in proposito;
osservato che il giudice ha respinto
l’opposizione generica all’uso dibattimentale delle risultanze istruttorie predibattimentali,
rinviando alle motivazioni contenute nell’ordinanza 11 marzo 2005, con la quale
era già stato statuito in merito;
proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
dei testi;
sentito il patrocinatore della parte
civile, il quale sottolinea l’importanza delle lesioni subite dal suo assistito
e rileva come in tutto l’arco del dibattimento non abbia sentito nemmeno una
parola di scuse da parte dell’imputato. Sulla base delle risultanze istruttorie
chiede la conferma del decreto d’accusa relativamente al primo capo
d’imputazione;
sentito il difensore, il quale ribadisce
preliminarmente che l’infrazione alla LDDS è ammessa. Per contro, pur non contestando
che la parte civile abbia subito delle lesioni, egli contesta il capo di
imputazione di lesioni semplici. In particolare, egli sostiene che il colpo
inferto dall’accusato alla vittima non era tale da poter provocare una rottura
della mascella come quella riscontrata dai sanitari e che, inoltre, esso è
stato sferrato per legittima difesa a seguito dell’aggressione messa in atto
dalla parte civile, assistita dal fratello. A mente della difesa, sulla base
delle odierne risultanze istruttorie, nonché dei verbali non contestati, sono
date le condizioni per riconoscere la legittima difesa e per considerarla
adeguata alle circostanze, dunque non eccessiva. Pertanto, in applicazione
dell’art. 33 cpv. 1 CPS, egli chiede, in via principale, il proscioglimento
dall’accusa di lesioni semplici, e, in via subordinata, l’esenzione dalla pena,
in virtù dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase CPS, considerato il fatto che il suo
assistito si è inaspettatamente trovato in una situazione di pericolo che lo ha
comprensibilmente indotto in uno stato di paura e scusabile
eccitazione/sbigottimento. Postula quindi una sostanziale riduzione della pena.
In considerazione di ciò e del fatto che il suo cliente è coniugato con una
cittadina svizzera ed è al beneficio di un permesso di dimora, si oppone alla
pena accessoria dell’espulsione. In via subordinata, chiede che la stessa venga
sospesa condizionalmente per il periodo minimo previsto dalla legge. Protesta
infine tasse, spese e congrue ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Lesioni
semplici,
1.2. Ripetuta
infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri (entrata e soggiorno illegali),
per
Fatti
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa
n. DA 3593/2004 del 27 ottobre 2004?
2. In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
2.1. Può
essere riconosciuta la legittima difesa ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CPS?
2.2. L’imputato
può essere mandato esente da pena ai sensi dell’art. 33 cpv. 2 seconda frase
CPS?
3. L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5. Deve
essere comminata la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero, e,
se sì, a quali condizioni?
6. A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e assegnate le ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. Il signor ACCU 1 è nato il 1.
luglio 1962 a __________ nella __________ .
Dopo aver concluso le scuole
dell’obbligo, si è iscritto alla scuola professionale con l’intenzione di
conseguire il diploma quale operaio nel settore tessile. Dopo soli due anni ha
abbandonato gli studi, dedicandosi dapprima all’agricoltura nell’azienda di
famiglia e poi lavorando per 3 anni in una ditta attiva nel ramo tessile. In
seguito, è tornato a prestare la propria opera nell’azienda agricola di
famiglia.
Nel 1984 si è sposato una prima
volta. Da questa unione sono nati due figli, ora maggiorenni.
Il 10 giugno 2005 ha nuovamente
contratto matrimonio davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune di __________
con la signora __________. Attualmente, egli è in possesso di un permesso di
dimora valido fino al 9 giugno 2006.
Nel febbraio del 2001 il
prevenuto è entrato in Svizzera per la prima volta per fare visita a sua
sorella. A tal fine ha soggiornato per tre mesi a __________ grazie ad un valido
visto turistico, per poi fare regolarmente rientro al Paese d'origine.
Nel periodo 2002-2003 egli ha
dimorato presso suo cugino a __________ (Italia), svolgendo occasionalmente
un’attività lavorativa in qualità di giardiniere.
Proprio da questa sua ultima
“riconversione” professionale sono scaturite nuove opportunità di rientrare nel
nostro Paese. Questa volta però in maniera illecita. In effetti l’imputato, nei
mesi tra maggio e luglio 2003, è stato impiegato saltuariamente come
giardiniere - su chiamata - da una ditta di __________, senza che egli disponesse
del necessario permesso di Polizia degli stranieri. Per poter lavorare in
Ticino egli ha inoltre (ed ovviamente) ripetutamente varcato il confine
svizzero incurante del fatto che per poter entrare e soggiornare su suolo
elvetico, un cittadino macedone deve preventivamente essere in possesso di un
visto rilasciato dalla competente autorità, cosa che nel suo caso non era più
avvenuta. In alcune occasioni, il signor ACCU 1 ha addirittura pernottato a __________
presso il domicilio dell’attuale moglie.
In seguito, l’imputato è
entrato un’altra volta in Svizzera, senza i necessari permessi, l’11 settembre
2004, con lo scopo di recarsi dalla sorella a __________, ove è rimasto sino al
17 settembre 2005, giorno in cui è partito per il Ticino. Il mattino del giorno
seguente si è presentato presso il posto di gendarmeria di Locarno per chiarire
i fatti di cui al prossimo considerando.
Dopo l’interrogatorio è stato posto
in detenzione preventiva fino al 19 settembre 2005.
Considerandi
2.
Nel corso dei mesi di
maggio-agosto 2003, il signor ACCU 1 era uso frequentare un gruppo di cittadini
macedoni che avevano il loro punto di ritrovo al Bar __________ a __________.
In questo ambiente ha avuto
modo di rivedere e di fare amicizia con la parte civile CIVI 1, che aveva già conosciuto
superficialmente una decina di anni prima in Macedonia, per poi perderlo di
vista.
3.
Le versioni circa lo
svolgimento dei fatti oggetto del primo capo d’imputazione qui in esame sono
assai divergenti. In base a quanto emerso nel corso dell’istruttoria
dibattimentale possono essere così riassunte:
Stando all’accusato, il 3
agosto 2005, sulla terrazza del Bar __________ a __________, ha avuto luogo
un’accesa discussione tra lui e la parte civile per motivi che sarebbero da
ricondurre a divergenze d’opinione di natura politica, che è degenerata in
reciproci insulti, minacce e provocazioni.
Il giorno seguente, egli si è nuovamente
recato con l’attuale moglie presso il medesimo esercizio pubblico, rimanendovi
fino alle 22:00 circa. Dopo essere rientrati a casa di quest’ultima, ha
ricevuto, dapprima sul suo cellulare e poi su quello della compagna, diverse
chiamate, con la quale la parte civile lo insultava, lo minacciava e lo
invitava a recarsi al Bar __________ di __________ per regolare la faccenda.
Verso la mezzanotte, egli ha
raggiunto quest’ultimo esercizio pubblico in compagnia dell’amica, con
l’intento di scoprire cosa volesse il connazionale. Giunto sul posto, il signor
ACCU 1 ha visto quest’ultimo seduto ad un tavolino all’esterno del bar unitamente
al fratello e ad altri 3 connazionali. Egli, senza proferire parola, ha quindi
deciso di prendere posto dall’altra parte della terrazza ed ha ordinato 2
caffè. A questo punto, la parte civile ha preso in mano un casco da
motociclista e gli si è avvicinata, seguita dal fratello. Una volta giunto nei
suoi pressi, il signor CIVI 1 ha cercato di colpirlo con il casco, il quale,
dopo essergli stato scagliato contro, è andato a cadere ai piedi dell’allora
signora __________. Il signor ACCU 1, sentendosi aggredito, ha scansato due
pugni che, a suo dire, il signor CIVI 1 avrebbe tentato di sferragli ed ha a
sua volta reagito colpendo l’aggressore con un pugno in seguito al quale quest’ultimo
è caduto a terra, per poi volgere le sue attenzioni al fratello di questi, che nel
frattempo aveva afferrato una sedia e la stava minacciosamente agitando. In un
istante la parte civile si è rialzata, colpendolo da tergo. In risposta, egli
le ha dato uno spintone (in un primo tempo, cfr. verbale 19 settembre
2004, pag. 8, l’imputato aveva parlato di un secondo pugno, ma poi ha negato
tutto e negli atti non si trova alcun elemento che ne confermi l’esistenza,
nemmeno nelle dichiarazioni della parte civile) e poi si è allontanato
frettolosamente senza aver ben capito cosa fosse accaduto. Egli ha dichiarato
di essere stato messo al corrente dalla propria compagna del fatto che il
signor CIVI 1 si era ferito solo il giorno seguente.
A detta della parte civile, per
contro, l’acceso diverbio per questioni politiche, avvenuto alcuni giorni prima
del 5 agosto 2005, sarebbe stato provocato dall’atteggiamento aggressivo che
l’imputato sarebbe, a suo dire, solito assumere quando è ubriaco.
Secondo la versione del signor CIVI
1, la mattina del 5 agosto 2005, verso le ore 01:00, egli era al Bar __________
con suo fratello e con altre tre persone. Ad un certo punto sono arrivati
l’accusato e la sua compagna. Egli nega di averli precedentemente insultati e
minacciati e di aver invitato l’imputato a raggiungerlo per risolvere la
questione. Mentre se ne stava andando a casa con il casco sottobraccio,
l’imputato lo ha colpito di sorpresa con un pugno alla mascella, facendolo
cadere al suolo. Una volta a terra egli avrebbe ricevuto da lui pure un numero
imprecisato di colpi e pedate. Non appena si è rialzato ha visto il signor ACCU
1.
che fuggiva.
Successivamente è stato
accompagnato al Pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, dove gli
è stata riscontrata una doppia frattura all’angolo mandibolare destro e al
collo mandibolare sinistro, nonché una ferita lacero-contusa al labbro inferiore
(lato interno) ed una piccola ferita al lato esterno dello stesso. Il giorno
seguente è stato ricoverato presso l’Ospedale cantonale di __________ per
essere sottoposto ad un intervento chirurgico per ricomporre le fratture. Dopo
una degenza di una settimana, il signor CIVI 1 ha potuto rientrare al proprio
domicilio, ma per un mese e mezzo circa ha dovuto nutrirsi con una cannuccia.
In seguito è stato costretto a sottoporsi ad ulteriori visite di controllo (cfr.
documentazione medica allegata all’AI 14).
4.
In data 1. settembre 2003 il
signor CIVI 1 ha sporto denuncia penale nei confronti di ACCU 1 per i titoli di
lesioni aggravate, lesioni semplici, minacce, ingiurie ed eventualmente
soggiorno illegale, dichiarando altresì di costituirsi parte civile.
Sulla base delle risultanze
istruttorie, il Sostituto Procuratore pubblico ha emanato il 27 ottobre 2004 il
decreto d’accusa in discussione reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di
lesioni semplici e d’infrazione alla Legge federale concernente la dimora ed il
domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegali). Per quanto concerne
il primo capo d’imputazione il magistrato inquirente ha ritenuto che l’accusato
abbia ecceduto i limiti della legittima difesa.
Con scritto di data 12 novembre
2004, il difensore dell’imputato ha inoltrato opposizione contro le proposte
contenute nel suddetto decreto d’accusa, fatta eccezione per il dispositivo n.
3.
(cfr. doc. A), concernente il rinvio della parte civile al competente foro
civile per ogni sua eventuale pretesa di risarcimento.
Quest’ultimo punto, non avendo
la parte civile interposto opposizione al decreto d’accusa, è pertanto
cresciuto in giudicato.
5.
L'art. 23 cpv. 1 quarta frase
LDDS reprime con la detenzione fino a sei mesi chiunque entra in Svizzera o vi
risiede illegalmente. A questa pena può essere aggiunta la multa fino a
diecimila franchi; nei casi poco gravi si può infliggere solo una multa (art.
23.
cpv. 1 ultima frase LDDS).
Nel corso del dibattimento
l’imputato ha pienamente riconosciuto d’avere commesso le infrazioni al citato
disposto di legge, così come descritte nel decreto d’accusa (cfr. verbale del
dibattimento del 30 settembre 2005, pag. 3).
La fattispecie non necessita
pertanto di ulteriori approfondimenti. Tuttavia, diversamente da quanto
indicato nel decreto d’accusa, vista la commissione reiterata dell’entrata e
del soggiorno illegali, l’infrazione alla LDDS deve essere considerata come
ripetuta.
6.
Giusta l’art. 123 cifra 1 CPS,
chiunque intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute
di una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione.
L’imputato non contesta che la
parte civile abbia subìto le lesioni documentate dai certificati medici. Pure
incontestato è che le stesse siano da qualificare come lesioni semplici ai
sensi del predetto disposto di legge.
Il signor ACCU 1 chiede
tuttavia il proscioglimento da questo capo di imputazione.
In primo luogo, poiché il colpo
da lui inferto alla vittima non sarebbe atto a provocare quelle lesioni. In
effetti, la parte civile potrebbe anche essersi ferita cadendo a terra. In
secondo luogo, poiché avrebbe legittimamente sferrato il colpo per difendersi
dall’aggressione messa in atto dalla parte civile e da suo fratello. A suo
avviso, sono pertanto dati gli estremi per considerare il suo agire adeguato
alle circostanze e quindi non eccessivo.
In ultima analisi, egli
sostiene che l’eventuale e denegato eccesso di legittima difesa sia
attribuibile ad una scusabile eccitazione o sbigottimento e che dunque debba
essere mandato esente da pena.
7.
L’art. 33 cpv. 1 CPS sancisce
che ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente
fatta a sé o ad altri.
Se chi respinge l’aggressione
ha ecceduto i limiti della legittima difesa, il giudice attenua la pena secondo
il suo libero apprezzamento (art. 66); se l’eccesso della legittima difesa può
essere attribuito a scusabile eccitazione o a sbigottimento, l’imputato va
esente da pena (art. 33 cpv. 2 CPS).
L’esercizio della legittima
difesa permette di proteggere da un’aggressione tutti i diritti personali,
quali ad esempio l’integrità fisica e la vita. Affinché possa essere
riconosciuta la legittima difesa occorre che l’autore dell’atto che ha condotto
ad un risultato illecito l’abbia commesso con coscienza e volontà allo scopo di
difendersi da un attacco imminente o in corso. L’art. 33 CPS non presuppone
però che colui che si difende abbia avuto l’intenzione di pervenire con il suo
atto al risultato che si è prodotto. La legittima difesa implica
necessariamente l’esistenza di una precedente attacco, al quale si è supposti rispondere.
L’aggressione o la minaccia deve essere illecita (Favre, Pellet, Stoudmann,
Code pénal annoté, 2a ed., n. 1.2. segg. ad art. 33 CPS, pag. 101 segg.).
La vittima ha il diritto di
difendersi da un attacco fintanto che i mezzi che impiega siano proporzionati
alle circostanze. La formulazione della norma lascia al giudice un ampio potere
di apprezzamento nel valutare la proporzionalità della difesa. A tale fine
entra in linea di conto la gravità dell’aggressione o della minaccia, come pure
la rilevanza del bene giuridico minacciato e quella del bene giuridico leso con
la reazione difensiva. La proporzionalità della difesa deve essere valutata in
base alla situazione nella quale si trovava colui che è stato illecitamente
attaccato nel momento della sua azione. Il giudice, chiamato ad apprezzare la
situazione a posteriori, non deve mostrarsi troppo esigente in merito
all’adeguatezza dei mezzi utilizzati e non deve ricercarne altri con sottili
ragionamenti (DTF 107 IV 12 consid. 3; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a ed., n. 10 ad art. 33 CPS, pag. 140 seg.).
L’eccesso
di legittima difesa è una reazione sproporzionata alle circostanze. In tale
evenienza, come detto, il giudice attenua la pena dell’autore secondo il suo
libero apprezzamento. L’imputato va però esente da pena se l’attacco ingiusto
ha provocato - almeno preponderatamente - uno stato di eccitazione e di
sbigottimento che le circostanze e le modalità del caso fanno apparire
scusabile. Non ogni minimo stato di eccitazione e di sbigottimento basta per
mandare esente da pena l’autore. Facendo uso del potere di apprezzamento che
gli compete, il giudice adotta un metro di valutazione tanto più severo quanto
più pericolosa appaia la reazione dell’imputato. Come nel caso dell’art. 113
CPS (reato passionale), occorre esaminare se di fronte ad un’aggressione come
quello subìta dall’accusato nelle circostanze specifiche una persona
normalmente intenzionata (rechtlich gesinnt) si sarebbe turbata
altrettanto e fosse rimasta altrettanto sbigottita (Trechsel, op. cit., n. 17
ad art. 33 CPS, pag. 141). Tali estremi vanno chiaramente accertati dal
giudice (DTF 115 IV 167 consid. 4c, pag. 172, CCRP, sentenza inc. 17.2005.33
del 13 luglio 2005). Chi scatena l’aggressione con il suo comportamento
illegale non può, poi, invocare una scusabile eccitazione per giustificare un
eccesso di legittima difesa (DTF 109 IV 5).
8.
Nel caso in esame, stabilito,
per sua stessa ammissione, che l’imputato ha sferrato un colpo alla parte
civile, occorre anzitutto accertare se quest’ultima lo abbia precedentemente
aggredito.
La risposta è affermativa.
Dall’analisi delle deposizioni
non è semplice ricostruire i fatti. Si noti che entrambe le parti hanno fornito
versioni non solo contrastanti tra loro, ma addirittura per certi aspetti
contraddittorie con le dichiarazioni che esse stesse avevano reso in
precedenza.
Meno verosimile appare comunque
quanto dichiarato dalla parte civile, secondo la quale ella non avrebbe fatto
assolutamente nulla per dare avvio alla zuffa e tutto sarebbe sorto,
inaspettatamente, dall’iniziativa dell’imputato, che si sarebbe recato al bar,
senza particolari motivi e dopo che già era rientrato a casa della compagna, si
sarebbe seduto al tavolo e, una volta che egli gli sarebbe tranquillamente
avvicinato, lo avrebbe colpito senza preavviso.
Il teste __________ __________,
l’unico neutrale ad aver assistito a tutta la scena ha confermato in aula che
il signor CIVI 1, dopo aver telefonato ripetutamente al signor ACCU 1, prima
sul suo cellulare e poi su quello della compagna (cfr. anche verbale di
audizione 22 ottobre 2003 del teste __________, verbale 28 ottobre 2003 del
teste __________ e verbale 18 novembre 2003 della teste __________),
riaccendendo i toni della discussione avuta con lui la settimana prima, lo ha
invitato a raggiungerlo al bar per sistemare la questione. Una volta che quest’ultimo
vi è giunto e si è seduto ad un tavolino con la compagna, la parte civile,
unitamente al fratello, si è avvicinata loro con fare minaccioso ed ha
immediatamente cercato di colpire il signor ACCU 1 lanciandogli il casco che
teneva in mano.
Il verbale da lui reso in data
12.
novembre 2003 ed i cui contenuti sono stati riconfermati al dibattimento su
esplicita domanda del giudice, appare, nelle grandi linee, affidabile.
A mente di questo giudice,
l’azione messa in atto dalla parte civile configura un’aggressione illecita
all’integrità fisica dell’avversario, che non trova giustificazione alcuna,
nemmeno quale risposta, per altro tardiva e sproporzionata, all’acceso diverbio
che qualche giorno prima aveva coinvolto i due protagonisti.
In una simile situazione è del
tutto comprensibile che l’accusato non sia stato con le mani in mano, ma che
abbia cercato di reagire all’attacco del signor CIVI 1 in maniera decisa, in
modo da indurre quest’ultimo ed il fratello a desistere. Il pugno
immediatamente inferto al rivale in risposta al suo attacco è quindi da
interpretare come una legittima difesa nei confronti di un’aggressione iniziata
proprio con il lancio del casco.
Che questa conclusione
corrisponda alla realtà lo attesta pure il fatto che la parte civile abbia
chiesto la conferma del decreto d’accusa, piuttosto che postulare una condanna
del prevenuto per lesioni semplici.
9.
Resta ora da appurare se il
mezzo da lui utilizzato per raggiungere lo scopo fosse proporzionato all’entità
dell’offesa ed al reale pericolo.
Per sferrare il proprio
attacco, la parte civile si è servita di un oggetto rigido, potenzialmente
contundente, e quindi pericoloso se scagliato con violenza contro una persona.
Oltre a ciò egli era spalleggiato dal fratello. Vista la situazione e le
animate discussioni che l’hanno preceduta, l’imputato poteva pertanto
legittimamente ritenere che la sua incolumità (se non addirittura pure quella
della compagna) fosse seriamente in pericolo, indipendentemente dall’esito
effettivo dell’attacco. Nell’evenienza concreta, il fatto di essersi
prontamente difeso mediante un pugno non rappresenta dunque una reazione
sproporzionata ed eccessiva.
L’istruttoria non ha fornito
alcun elemento concludente in merito all’effettiva origine delle importanti
lesioni subite dalla parte civile, non avendo chiarito se esse siano da
ricondurre al pugno stesso o piuttosto alla caduta che ne ha fatto seguito o,
addirittura, ad altri colpi cui è stato fatto vagamente cenno in qualche
verbale, ma sui quali non è stato possibile sapere di più. Si noti che la parte
civile non ha mai postulato un’estensione dei fatti contenuti al punto n. 1 del
decreto d’accusa ad eventuali calci sferrati al signor CIVI 1 quando questi era
a terra (cosa che, si ribasce, avrebbe potuto anche portare, se confermata, ad
un’accusa per lesioni semplici non mitigata dall’art. 33 CPS).
Appare comunque difficile
credere, sulla base della normale esperienza di vita, che un solo pugno abbia
potuto cagionare una frattura multipla della mascella. D’altronde i medici che
hanno visitato la parte civile non sono stati tempestivamente chiamati ad
esprimersi in merito. Nemmeno chiaro è se la caduta a terra del signor CIVI 1
sia da ricondurre alla violenza del colpo infertogli o ad altri elementi
esterni, quali ad esempio una semplice perdita dell’equilibrio dovuta ad
imperizia della parte civile. Pertanto, in base al principio in dubio pro reo,
se ne deve dedurre che il pugno sferrato al volto dell’aggressore sia stato di
intensità proporzionata alla situazione, indipendentemente dal fatto che esso
sia poi stato all’origine di un ruzzolone dal quale il signor CIVI 1 è uscito
malconcio.
In definitiva, questo giudice
non ritiene che l’accusato abbia ecceduto i limiti della legittima difesa e
perciò deve essere prosciolto dall’accusa di lesioni semplici.
Stante quanto precede non è dunque
nemmeno necessario esaminare nel dettaglio se l’imputato abbia agito in preda
ad una scusabile eccitazione o sbigottimento.
10.
Quanto alla commisurazione della
pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del
reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni
personali.
In concreto, da un lato,
occorre tenere conto del fatto che è venuto a cadere un capo di imputazione,
dell’incensuratezza dell’accusato e della piena collaborazione fornita in
merito alle infrazioni alle LDDS. Dall’altro, va considerata la reiterazione
nel tempo delle entrate, dei soggiorni e delle attività lavorative illegali nel
nostro Paese, nonostante fosse consapevole della necessità di richiedere il
visto d’entrata ed il permesso di lavoro.
Tutto ciò ben ponderato, si
giustifica una riduzione della pena proposta dal Sostituto Procuratore pubblico
a 10 giorni di detenzione.
Dal’altro canto sono adempiti i
requisiti oggettivi e soggettivi per ammettere il condannato al beneficio della
sospensione condizionale della pena, fissando il periodo di prova al minimo
legale di 2 anni.
11.
In base all’art. 55 cpv. 1 prima
frase CPS, il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre
a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla
detenzione.
Questa pena accessoria è
primariamente una misura di sicurezza.
Nel caso concreto, considerato
che il signor ACCU 1 è stato prosciolto dal reato più grave nell’ottica della
sicurezza dell’ordine pubblico e che beneficia di un permesso di dimora di tipo
“B” essendosi nel frattempo sposato con una cittadina svizzera, si giustifica
di prescindere dalla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
12.
La tassa di giustizia e le
spese, ridotte in virtù della parziale assoluzione, sono poste a carico
dell’imputato (art. 9 cpv. 1 CPP).
L’indennità per i testi, considerato
il proscioglimento dal reato di lesioni semplici per il quale erano stati
chiamati a riferire, è posta a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CPP).
In occasione del dibattimento
il difensore ha protestato l’assegnazione di congrue ripetibili.
L’esito del procedimento e le
peculiarità della fattispecie giustificano il riconoscimento di un importo di
fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili.
visti gli art. 33, 41 cifra 1, 55,
66, 123 cifra 1 CPS; 23 cpv. 1 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
ripetuta infrazione alla Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e
soggiorno illegali), art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti a __________
ripetutamente in date imprecisate nel periodo 10 maggio 2003 - 7 agosto
2003, come pure l’11 settembre 2004, a __________, __________ e __________ per
imprecisati periodi fra il 10 maggio 2003 e il 7 agosto 2003, come pure fra
l’11 e il 18 settembre 2004, nelle circostanze descritte al punto n. 2 del
decreto di accusa n. DA 3593/2004 del 27 ottobre 2004;
e lo proscioglie dall’accusa di lesioni semplici,
art. 123 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________
il 5 agosto 2003 nelle circostanze descritte al punto n. 1 del DA 3593/2004 del
27.
ottobre 2004,
per avere agito per legittima
difesa, art. 33 cpv. 1 CPS;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
riconosce all’imputato fr. 1'000.-- a
titolo di ripetibili, a carico dello Stato;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
il dispositivo per il quale non è stata formulata opposizione,
ossia: 3. Per ogni eventuale pretesa
la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al competente foro civile.
è cresciuto in
giudicato.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio federale
dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 40.00 indennità
testi
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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