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Decisione

10.2004.45-1

espropriazione formale nel contesto di interventi di tutela e rivalorizzazione del paesaggio e dell'ambiente naturale (indennità per un terreno posto in zona di protezione della natura PrNa I)

19 gennaio 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi successivamente interposti dall’espropriata dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo ed al Tribunale federale sono stati respinti con

sentenze del 23.6.2004 e del 15.8.2005.

2.Il

mapp. no. 267 ha una superficie totale di mq 1464 ed è censito per mq 1451 come

spiaggia boscata e per mq 13 come rongia. Si tratta di una lingua di terra

pianeggiante che ha grossomodo forma di mezza luna ed ubicata in località __________,

sulla sponda occidentale del laghetto tra la riva e la strada comunale al mapp.

no. 90.

Il fondo è libero da diritti ed oneri.

Il PRPLO assegna la particella alla zona PrNa I (cfr. piano annesso al doc. 1)

e nel vigente PR di __________ approvato il 13.1.1993, essa è attribuita alla

zona di protezione cantonale del laghetto (doc. 18).

3.3.1.

L’espropriazione è subordinata al versamento di una piena indennità (art. 9

Lespr.) che, a compensazione del danno indotto dall’intervento espropriativo, è

finalizzata a restituire al soggetto colpito le condizioni economiche di cui

avrebbe goduto se l’evento non avesse avuto luogo, senza pregiudicarlo né

arricchirlo (Hess/Weibel, Das Enteignugsrecht des Bundes, 1986, ad art.

16 no. 4).

L’indennità consta, in particolare, dell’intero valore venale del diritto

espropriato (art. 11 let. a Lespr.) trovando riscontro nel prezzo commerciale

oggettivo che un qualsiasi privato o agente immobiliare avveduto stipulerebbero

nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 50 ss; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,

1966, p. 25 e 33; Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. II,

p. 734).

Strumento di valutazione è il cosiddetto metodo statistico-comparativo che,

previa incursione nei prezzi di vendita ufficialmente registrati,

preferibilmente durante l’anno precedente il dies aestimandi e riferibili a fondi

analoghi, analizza i dati accertati estrapolando quelli pertinenti per

adeguarli all’oggetto da stimare. Il tutto attraverso un confronto oggettivo e

soppesando le singole caratteristiche e le potenzialità di sfruttamento come

anche tutti i fattori che intervengono più o meno sensibilmente nel settore

delle transazioni immobiliari riflettendosi sui prezzi (Hess/Weibel, op.

cit., ad art. 19 no. 52, 80 ss; DTF 115 Ib 408, 122 II 337 c. 5; RDAT

II-1998 no. 27).

Nel quadro valutativo vanno incluse le eventuali possibilità di miglior uso del

fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr.), purché siano concrete, nonché i diritti e gli

oneri iscritti o annotati a RF (art. 14 Lespr.).

L’applicazione del metodo statistico-comparativo presuppone la disponibilità di

un adeguato campione di raffronto, non invece l’identità con l’oggetto

paragonato. E’ tuttavia indispensabile che le cifre accertate sino

concretamente analizzabili e cioé che offrano una testimonianza valida quanto

ragionevole delle tendenze e dell’evoluzione del mercato immobiliare (RDAT

1985 no. 92, II-1998 no. 27).

In quest’ottica le punte estreme – ossia i valori di gran lunga al di sotto o

al di sopra della media stipulati in un contratto isolato – ed i prezzi

pertinenti a terreni già edificati non hanno valenza decisiva ai fini

dell’estimo (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 87 e 89).

3.2. Qualora il fondo fosse stato precedentemente colpito da espropriazione

materiale e quindi, privato della sua componente edilizia, avesse conservato

soltanto il valore agricolo, le indennità devono essere valutate singolarmente

secondo i principi che reggono ciascun genere di espropriazione a meno che,

nell’intervallo tra l’una e l’altra, i prezzi dei terreni agricoli non abbiamo

subito modifiche significative (DTF 114 Ib 108; RDAT II-1991 no.

68 c. 2 e rinvii).

4.La

part. no. 267 è stata colpita da vincoli pianificatori. Di conseguenza, benché

la richiesta d’indennizzo manifestamente non includa la componente edilizia del

terreno, ai fini dell’estimo il Tribunale è tenuto a vagliare d’ufficio se il

fondo sia stato oggetto di espropriazione materiale (DTF 116 Ib 235; RDAT

I-1993 no. 53 c. 3).

5.5.1.

L’espropriazione materiale, che è corollario della garanzia costituzionale

della proprietà, si avvera e conferisce il diritto ad una piena indennità

quando l’ente pubblico, attraverso un atto pianificatorio definitivo, decreta

un divieto o una limitazione particolarmente grave dell’uso attuale o del

prevedibile uso futuro di un bene – generalmente riferiti al diritto di

costruire – privando il soggetto colpito di una delle prerogative essenziali

insite nel diritto di proprietà.

Anche una restrizione meno rilevante può costituire espropriazione materiale

quando tocca una cerchia ristretta di proprietari o ne colpisce uno solo in

maniera tale che, fosse loro negato l’indennizzo, sarebbero costretti a

sopportare, a beneficio della comunità, un sacrificio eccessivo ed

incompatibile con il principio della parità di trattamento.

In entrambi i casi l’edificabilità del fondo immediata o quantomeno prevedibile

in un prossimo futuro è condizione imprescindibile: occorre cioè che con

l’instaurazione del vincolo il proprietario veda svanire una concreta

possibilità di miglior uso (Riva, Kommentar zum RPG, ad art. 5 no.

123-134; DTF 121 II 417 c. 4a; 125 II 431 c. 3a; RDAT 1990 no. 67

e 85, I-1991 no. 68, I-1992 no. 49).

La problematica verte dunque sul grado di ingerenza dell’atto pianificatorio

nella sfera protetta e sul potenziale edificatorio che soggiacciono ad una

ponderazione oggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla

legittimità di un risarcimento. Perciò occorre vagliare tutti gli elementi che

qualificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento – deducibili

tanto dagli atti pianificatori e dalla legislazione edilizia, quanto

dall’effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo locale e dalle qualità

intrinseche del fondo – onde accertare se, al momento dell’istituzione del

vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a

breve termine oltre che giuridicamente plausibile.

5.2. La giurisprudenza associa all’istituto dell’espropriazione materiale i

concetti di dezonamento e di non-attribuzione.

Un dezonamento si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo

da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla

legge sulla pianificazione del territorio (LPT) per attribuirlo ad una zona non

edificabile. Sebbene attui una restrizione della proprietà, il dezonamento non

ha, sic et sempliciter, connotazione di espropriazione materiale quest’ultima

essendo subordinata all’imprescindibile requisito di verosimiglianza oggettiva

dell’edificabilità del fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163; DTF

121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4).

Dà luogo, invece, ad una cosiddetta non-attribuzione l’autorità pianificatoria

che, adottando il suo primo piano di utilizzazione conforme alla LPT,

semplicemente omette di assegnare un terreno alla zona edificabile. Secondo

un’opinione diffusa la non-attribuzione non adempie ai presupposti di

un’espropriazione materiale e quindi nemmeno è fonte di indennità (Riva,

op. cit., no. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125

Considerandi

II 431 c. 3b; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). E’ risaputo infatti che il

nostro ordinamento giuridico ed in particolare la garanzia della proprietà, non

riconoscono al titolare alcun diritto generico all’attribuzione del fondo ad

una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio,

neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente ed è dotato

delle infrastrutture minime (DTF 120 Ia 227 c. 2b p. 232, 121 I 245 c.

6a, 455 c. 4a).

Una non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo, solamente in

via eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,

avrebbero giustificato l’inserimento in una zona edificabile. Tale ipotesi

potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse nel contempo edificabile o

quantomeno dotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, compreso nel

piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed il proprietario avesse investito

somme considerevoli in vista della sua urbanizzazione ed edificazione; oppure

qualora il fondo fosse situato in un territorio già largamente edificato;

oppure ancora qualora l’azzonamento fosse legittimato da motivi riconducibili

al principio della buona fede, istituto quest’ultimo che sembrerebbe peraltro

estendersi all’insieme degli aspetti che caratterizzano l’eccezione

sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso un risarcimento, una reale

aspettativa di miglior uso che il proprietario, a fronte di motivi

oggettivamente fondati e concreti, a riposto nell’ente pubblico e che questi a

deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF 121 417 c. 4b, 122

II 326 c. 6a, 125 II 431 c. 4a).

5.3

Il provvedimento pianificatorio definitivo che sopprime o limita la

componente edificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne

compromette la libera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il

valore. Per il giudizio sull’espropriazione materiale è quindi decisiva la data

di entrata in vigore della misura che è causa del pregiudizio (Riva, op.

cit., no. 194; DTF 122 II 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68).

Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio che definitivamente

programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR

(art. 24 LALPT, 14 LPT) che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di

Stato e da quel momento produce effetti giuridicamente vincolanti istituendo

inoltre la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le

imposizioni e le opere pubbliche previste (art. 39 cpv. 1 e 40 LALPT).

6.

Il

primo PR di __________, adottato il 27.3.1972 ed approvato dal Consiglio di

Stato con ris. 8945 del 7.10.1975, individua il primo atto pianificatorio

definitivo che ha vincolato la part. no. 267 assegnandola alla zona per

attrezzature pubbliche AP4 (doc. 8 e 9). L’azzonamento non è stato contestato.

La successiva variante approvata con ris. 8461 del 30.9.1976 in esito ai

ricorsi interposti contro il piano di utilizzo, non ha coinvolto la part. no.

267.

essendo circoscritta all’ampliamento della zona di protezione del lago ad

altri fondi (doc. 8 p. 8; doc. 10).

Considerato che il piano era fondato sugli art. 15 ss della legge edilizia (LE)

del 19.2.1973 ed era antecedente l’entrata in vigore della LPT, la limitazione

imposta al mapp. no. 267 si configura come semplice non-attribuzione alla zona

edificabile (Riva, op. cit., no. 142).

Pertanto occorre stabilire se un risarcimento possa comunque apparire legittimo

verificando quale sarebbe stata la destinazione del sedime in assenza della

restrizione, in particolare accertando retrospettivamente se nel 1975

esistessero circostanze particolari tali da convalidarne l’inserimento in una

zona edificabile.

7.7.1

Ripercorrendo cronologicamente l’iter pianificatorio del Comune di __________

risulta che il primo atto finalizzato alla salvaguardia dell’immagine

paesaggistica del lago risale al 30.9.1958, data in cui il Consiglio di Stato

approvò il primo piano di protezione cantonale del laghetto di __________

fondato sul Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del

paesaggio del 16.1.1940 e sul relativo Regolamento di applicazione.

Il piano suddivideva il comparto protetto in settori che ad anello circondavano

il lago ed assegnò il mapp. no. 267 alla zona 1 colpita da un generale divieto

di costruzione, di soppressione dei canneti e di altra vegetazione e di

mutazione dell’attuale configurazione del terreno (doc. 3 ris. di approvazione

del 30.9.1958 ed annessa planimetria; doc. 1 p. 11).

In epoca successiva furono adottate le prime misure transitorie di salvaguardia

rigorosamente finalizzate sia ad evitare lo spreco del potenziale edilizio

attraverso uno sviluppo eccessivo e disordinato del tessuto urbano, sia a

proteggere la natura ed il paesaggio ed a conservare spazi sufficienti da

destinarsi allo svago ed al riposo.

Tanto si proponeva il Piano del territori protetti a titolo provvisorio,

elaborato in applicazione del Decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti

nell’ambito della pianificazione del territorio del 17.3.1972 (DFU), che ad __________

ampliò la fascia inedificabile circostante il lago rispetto a quella delineata

dal piano di protezione del ’58 e che colpì la part. 267 come tutto il

territorio compreso tra i laghetto ed il primo anello stradale con un vincolo

di protezione manifestamente limitativo (doc. 1 p. 11; doc. 4). Se, da parte

sua, l’espropriata non contestò il vincolo, viceversa altri proprietari di

fondi anch’essi gravati e coinvolti nella presente procedura lo impugnarono,

tuttavia senza successo. In particolare, con risoluzione del 4.6.1974, il

Consiglio di Stato respinse i ricorsi essenzialmente a motivo dell’esclusione

dei terreni dal PGC e dalle zone urbanizzate del PR comunale elementi che, in

base alla LIA, comportavano l’assoluta inedificabilità di principio dei fondi

(doc. 26 p. 16, 20, 23 e 24, 12-13).

In base al DFU, eccettuate le costruzioni agricole, forestali o ad ubicazione

vincolata, la proprietaria avrebbe potuto edificare il mapp. no. 267 solo

dimostrando un bisogno oggettivo (art. 4 cpv. 3 DFU).

A ciò si aggiunge che la particella non era inclusa in un PGC approvato e di

accertata conformità alla LIA entrata in vigore il 1°.7.1972. Infatti, benché il

29.1.1973

il Municipio di __________ avesse adottato un perimetro delle

canalizzazioni, quest’ultimo aveva carattere provvisorio e dunque non ha

valenza decisiva per il giudizio.

La LIA istituì in anticipo rispetto alla LPT, il principio della suddivisione

del territorio in zone edificabili e non (DTF 122 II 326 c. 4a; TRAM

6.10.1997

in re M./Comune di C., 23.8.2001 in re Comune di P./C.) riconoscendo

che nei comuni privi di PR il perimetro del PGC rappresentasse il limite

esterno del territorio edificabile ristretto (Rapporto del 13.3.1975

della Commissione speciale per la nuova LALIA, pto. 4.2.1.; Rep. 1980

11). La normativa pose anche condizioni assai severe al rilascio del permesso

di costruzione poiché circoscrisse il perimetro edificabile ristretto ai soli i

terreni urbanizzati o in via d’esserlo (art. 28 DELIA) e subordinò

l’edificabilità dei fondi situati al di fuori del PGC ad un bisogno

oggettivamente fondato (art. 20 LIA).

La part. no. 267 era manifestamente esclusa dal territorio edificabile ristretto.

Infatti anche ammettendo l’esistenza di sufficienti infrastrutture pubbliche di

urbanizzazione, il fondo non apparteneva ad un comparto di cui era programmata

l’urbanizzazione nei 15 anni a venire e tantomeno costituiva una necessità

nell’azzonamento ai fini edificatori. Lo attesta la risoluzione di approvazione

del PR/75 da parte del Consiglio di Stato – infine sancita malgrado la

contenibilità fosse stata giudicata eccessiva dal profilo dell’edificabilità –

laddove è chiaramente specificato che la ratifica era dovuta al fatto che le

zone edificabili previste già erano compromesse da un’edificazione molto sparsa

e che il piano delle zone non avrebbe dovuto essere ulteriormente ampliato né

gli indici di sfruttamento maggiorati (doc. 8 p. 6-7).

Stando così le cose e mancando il riscontro sia di un bisogno oggettivamente

fondato di costruire, sia del fatto che la proprietaria abbia sostenuto un

qualsiasi investimento ai fini dell’urbanizzazione particolare o

dell’edificazione del terreno, quest’ultimo non poteva dirsi edificabile.

7.2

Nel 1975 la proprietà non era neppure inclusa in un territorio largamente

edificato, concetto che la prassi interpreta rigorosamente assimilandovi

soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni

– le cosiddette Baulücken – a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei

fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva,

op. cit., 159; DTF 121 II 417 c. 5a, 122 II 455 c. 6; Zbl 1999 p.

33.

c. 4a; RDAF 1999 I p. 392 c. 4a; RDAT II-1998 no. 48 c. 5b,

II-2000 no. 74).

La zona occidentale del lago non era caratterizzata da alcuna attività

edificatoria: segnata da una parete rocciosa, allora come adesso quel

particolare settore constava di una striscia di terreni a lago marcati da una

forte componente ambientalistica ed accessibili dalla strada al mapp. no. 90

che oggi è pedonale. Le poche costruzioni disseminate in località __________,

ai confini del nucleo, rispettivamente a __________, di certo non costituivano

nuclei densamente insediati.

In effetti i sedimi lacuali, prativi ma anche sede di vegetazione boschiva e

canneti, avevano un interesse autonomo – che hanno mantenuto negli anni –

distinguendosi per il particolare pregio paesaggistico e naturalistico

comunemente riconosciuto.

Quest’ordine di idee fu seguito non solo nel DFU e nel perimetro provvisorio

delle canalizzazioni, ma anche nel PR/75 che si tradusse, dichiaratamente,

nell’adeguamento cartografico di una situazione preesistente già pregiudicata

ed è dunque la conferma univoca che, al contrario, il comprensorio attorno al

lago comprendente la part. no. 267 non lo era.

7.3

Al di là del fatto che le suddette circostanze depongono contro

l’edificabilità immediata o quantomeno prossima del terreno nel 1975, non

risultano nemmeno elementi che, in applicazione del principio della buona fede,

legittimassero una concreta aspettativa in questo senso sia per la situazione

pianificatoria e le vigenti normative, sia perché il Comune mai manifestò

l’intenzione di rendere edificabile il terreno né offrì garanzie in questo

senso alla proprietaria.

Di conseguenza poiché il PR/75 non ha sancito una limitazione particolarmente

grave dell’uso attuale o del prevedibile uso futuro del fondo, limitandosi ad

attestarne formalmente l’inidoneità preesistente ad essere sfruttato per scopi

edilizi, non vi è stata espropriazione materiale.

7.4

Né a diversa conclusione di arriverebbe esaminando la fattispecie

nell’ottica dell’altra fonte di espropriazione materiale e cioè della teoria del

sacrificio eccessivo riconducibile al principio della parità di trattamento.

Tale istituto – che impone di trattare in modo identico ciò che è simile ed in

maniera differente ciò che è dissimile (DTF 121 II 198 c. 4a) –

applicato in ambito espropriativo è finalizzato a compensare con un’indennità

una situazione di squilibrio nella quale, a parità di condizioni, un

provvedimento pianificatorio limitativo colpisce un proprietario ma non i suoi

vicini ed il primo subisce, per questo motivo, un sacrificio eccessivo (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, no. 1411).

La violazione del principio della parità di trattamento presuppone tuttavia,

anch’essa, la verosimiglianza dell’edificabilità del fondo (DTF 116 Ib

379.

c. 6c p. 384, 119 Ib 138 c. 6 p. 147) e di conseguenza, poiché quest’ultima

è stata negata, l’ipotesi dell’espropriazione materiale dev’essere respinta.

Sia detto comunque che la part. no. 267 non fu la sola ad essere esclusa dalla

zona edificabile ritenuto che l’intento di mantenere e salvaguardare gli spazi

circostanti il lago di __________ concretizzarono un disegno unitario. Perciò

il PR/75 non ha comportato disparità di trattamento.

8.

Gli

atti pianificatori successivi non hanno modificato le cose limitandosi ad

ulteriormente ribadire l'inedificabilità della proprietà.

9.1

Il PRPLO adottato il 20.12.1991 ha assegnato il mapp. no. 267 alla zona di

protezione della natura I (PrNa I) con utilizzazione a canneto e ad area

forestale. Il comprensorio costituisce monumento naturale ed è colpito da un

divieto generale di occupazione e di edificazione con criteri di protezione

restrittiva essendo permesse solo le attività ricreative che non comportano

turbamenti per l’ambiente naturale, il transito lungo i sentieri pedonali, la

sosta nelle aree attrezzate e la pesca nei luoghi segnalati (doc. 1 p. 45-46,

52-53 e planimetria annessa)

Il provvedimento non è stato contestato (doc. 12).

9.2

Il 13.1.1993 il Consiglio di Stato approvò il nuovo PR di __________ (revisione

1989; doc. 15) che ha confermato gli obiettivi del PRPLO ricalcandone

sostanzialmente la suddivisione ed i contenuti. La part. no. 267 si trova

quindi posta integralmente nella zona di protezione cantonale del laghetto ed è

contrassegnata come area boschiva (doc. 18; doc. 15 p. 13-15). Il nuovo PR non

è stato impugnato.

9.9.1

Visto quanto sopra il ragionamento estimatorio va impostato sulla sola

espropriazione formale del sedime che comporta di diritto una piena indennità

(art. 9 Lespr.).

In assenza di presa di possesso anticipata, l’estimo si fonda sulle quotazioni

di mercato riferibili a terreni privi della componente edilizia (art. 19

Lespr.; Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19 no. 109).

Dalle indagini esperite come d’uso presso i pubblici registri sono emerse le

seguenti transazioni:

a sud del quartiere __________:

- fr. 6.- il mq per il mapp. no. 424 di mq 3'863, loc. __________ (iscr. a RF

il 9.9.2003 al d.g. 23431). Il terreno è boschivo;

- fr. 3.25 il mq per il mapp. no. 432 di mq 572, loc. __________ (iscr. a RF il

24.9.2001

al d.g. 19450). Il terreno consta di una vasta superficie boschiva;

nei pressi del confine con __________:

- fr. 34.- il mq per il mapp. no. 682 di mq 1176, loc. __________ (iscr. a RF

il 31.3.1998 al d.g. 6501);

- fr. 16.- il mq per il mapp. no. 667 di mq 1108, loc. __________ (iscr. a RF

il 2.6.1998 al d.g. 11367);

ed inoltre:

- fr. 39.- il mq per il mapp. no. 385 di mq 7877, loc. __________ (iscr. a RF

il 27.8.1996 al d.g. 7200);

- fr. 10.- il mq per il mapp. no. 342 di mq 7625, loc. __________ (iscr. a RF

il 14.2.1996 al d.g. 3367).

Sia aggiunto che, nell’ambito di questa procedura, altri proprietari

espropriati hanno accettato incondizionatamente le indennità espropriative

offerte di fr. 10.- il mq per superfici prative (mapp. no. 292, 294, 473, 255,

295, 778 e 572), di fr. 5.- il mq per il bosco (mapp. no. 294 e 248) e di fr.

2.

- per il canneto (mapp. no. 255). Agli accordi, stipulati dopo l’avvio della

procedura, sono seguiti altrettanti decreti di stralcio datati 24.4.1997

rispettivamente 13.10.1998.

9.2

L’espropriata ha avanzato una pretesa di fr. 40.- il mq per il pregio

particolare della particella conferitole sia dalla posizione a lago adiacente

alla zona edificabile, sia dalla funzione di area di respiro e di svago che ha

per rapporto ad altre proprietà dell’espropriata site nel nucleo, specie i

mapp. no. 81, 95 e 84 sul quale ultimo sorge peraltro una casa di abitazione.

Tuttavia, al di là del fatto che le proprietà non sono individuabili come unità

economica e funzionale (sul concetto Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19

no. 184; Grisel, op. cit., p. 729; RDAT II-2003 no. 27 c. 2.1),

il pregio del mapp. no. 267 è dato esclusivamente dalle sue caratteristiche

ambientali e dai benefici che ne derivano che però non sono prerogativa della

proprietaria bensì della comunità. La vicinanza della zona edificabile non

cambia nulla.

Il fondo è un terreno morfologicamente irregolare, umido, punteggiato da

vegetazione spontanea e non si presta, quindi, a nessun altro uso se non a

quello attuale. D’altra parte, per la presenza anche di alberi ad alto fusto,

la superficie è assimilabile ad un’area boschiva – ed in effetti è parzialmente

censita come tale – il cui valore commerciale, mancando un’autorizzazione al

disboscamento e tenuto conto delle possibilità d’uso limitate, per prassi

acquisita è inferiore alle quotazioni agricole e si situa tra un minimo di fr.

2.

- (RDAT 1988 no. 68) ed un massimo di fr. 5.- il mq; quest’ultimo

importo è peraltro stato confermato per un’altra delle proprietà oggetto di

questa procedura espropriativa (RDAT 1978 no. 73, I-1999 no. 34; TRAM

5.10.2005

N. 50.2005.1).

Ciò considerato l’indennità offerta di fr. 5.- il mq, che rispetta i canoni

giurisprudenziali per sedimi analoghi, merita di essere confermata.

Per

i quali motivi

Richiamata

la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,

dichiara

e pronuncia: 1. Per l’espropriazione formale totale del mapp.

no. 267 di __________ assegnato alla zona PrNa I lo Stato del Cantone Ticino

verserà all’espropriata un’indennità di fr. 5.- il mq.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico degli enti esproprianti con l’obbligo di rifondere

all’espropriata fr. 3'000.- per ripetibili.

3.

Contro la presente decisione è data facoltà di

ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta

giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

-

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente il

segretario

Margherita

De Morpurgo Enzo

Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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