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Decisione

10.2004.450

incidente della circolazione in autostrada; perdita della padronanza di guida; velocità inadeguata

8 marzo 2005Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

di data 8 novembre 2004 dell’allora AINQ 1

che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 30 (trenta)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.

3.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 15 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il dibattimento 8 marzo 2005, al

quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore ed il Sostituto

Procuratore pubblico;

prospettata preliminarmente alle parti, ai sensi

dell’art. 250 CPP, la derubricazione ad infrazione semplice alle norme della

circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr);

accertate le generalità dell'accusato, data

lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il Sostituto Procuratore

pubblico, il quale chiede che sia riconosciuta la grave infrazione alla LCStr e

che venga confermata integralmente la proposta di pena di cui al decreto

d’accusa. Per la pubblica accusa la negligenza dell’imputato è grave, in quanto

dopo aver visto un cartello di pericolo indicante lavori in corso non ha

prestato la dovuta attenzione, non ha adattato la velocità alla situazione ed

ha perso la padronanza di guida, esponendo a grave pericolo gli operai presenti

sul cantiere;

sentito il difensore, il quale rileva

come la segnaletica non fosse conforme alle direttive svizzere. Il suo

assistito non poteva dunque ragionevolmente attendersi che vi fosse un ostacolo

fermo sulla corsia di sorpasso e di conseguenza non gli si può imputare di non aver

adattato la sua velocità, che peraltro non era eccessiva. L’imputato non è

colpevole di infrazione alla LCStr, men che meno di grave infrazione alla

stessa, non essendone dati i presupposti. Egli evidenzia inoltre come

l’imputato sia l’unica vittima dell’accaduto e che una condanna avrebbe per lui

delle conseguenze molto gravose (ritiro patente, perdita posto di lavoro). Dal

profilo formale, egli solleva la nullità del decreto d’accusa, in quanto

riporta unicamente la norma astratta dell’art. 90 cifra 2 LCStr, senza indicare

le norme della circolazione violate. In conclusione chiede l’assoluzione

dell’imputato, ed in via subordinata la derubricazione a infrazione semplice ex

art. 90 cifra 1 LCStr con la condanna dell’imputato alla sola multa, commisurata

alla sua situazione personale;

sentito in replica il Sostituto

Procuratore pubblico, il quale ritiene che il decreto d’accusa sia formalmente

valido;

sentito in duplica il difensore, il quale

non ha nulla da aggiungere;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della

circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto

d'accusa n. DA 3632/2004 dell’8 novembre 2004?

2.

Il

decreto d’accusa in oggetto risponde ai requisiti formali o deve essere

considerato nullo?

3.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

4.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

5.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1.

Il signor ACCU 1, cittadino

italiano, nato il 28 gennaio 1949, è titolare della licenza di condurre per la

categoria B dal 27 ottobre 1967.

Dall’11 settembre 1981 è pure

il possesso del permesso di condurre relativo alle categorie A1, F, G e E.

Dall’estratto del casellario

cantonale della circolazione stradale risulta che nei suoi confronti è stato

emesso in data 13 maggio 1994 un ammonimento per superamento del limite di

velocità all’interno di una località.

2.

Gli eventi che hanno condotto l’imputato

al presente dibattimento possono essere così riassunti.

Giovedì 20 marzo 2003 verso le

ore 14:20, il signor ACCU 1 ha imboccato l’autostrada A2 dallo svincolo di

Lugano-Sud in direzione Nord, al volante del veicolo marca VW Sharan, targato __________,

di proprietà del proprio datore di lavoro, la __________ di Wallisellen.

Egli proveniva dal deposito di

Cadempino della suddetta ditta e doveva recarsi a Bellinzona per effettuare una

consegna di pittura ad una cliente.

Poco dopo il tunnel di Taverne

egli ha notato un cartello indicante lavori in corso, le cui peculiarità

verranno approfondite in seguito.

Giunto in territorio di

Mezzovico-Vira, allorquando circolava sulla corsia di sorpasso ad una velocità

dichiarata di ca. 80/100 km/h, egli si è improvvisamente accorto della presenza

di un automezzo pesante con uno scudo recante i segnali 1.14 (lavori) e 2.34

(ostacolo da scansare a destra), un segnale direzione a destra luminoso

(freccia) e delle lampade lampeggianti in funzione, fermo sulla medesima

corsia.

Onde evitare l’ostacolo,

l’imputato ha immediatamente sterzato verso destra. A seguito di questa manovra

d’urgenza si è trovato a ridosso del guidovia destro, per evitare il quale ha

sterzato verso sinistra. Il veicolo da lui condotto ha tuttavia perso

l’aderenza con l’asfalto, andando a cozzare contro l’autocisterna marca Mercedes-Benz,

targata __________, di proprietà dello __________, anch’essa ferma sulla corsia

chiusa al traffico. Dopo l’impatto il suo veicolo si è riportato nuovamente

sulla destra, andando ad urtare il guidovia all’altezza del km 37.130,

fermandosi infine rivolto in direzione contraria a quella di marcia, a cavallo

tra la corsia di emergenza e la carreggiata principale.

A seguito di questo urto e

dello scoppio dell’air-bag, l’imputato ha dovuto essere trasportato mediante

ambulanza all’Ospedale Civico di Lugano, dove gli è stata riscontrata la

frattura della clavicola sinistra, una frattura dell’osso nasale ed un forte

trauma allo sterno, oltre a varie escoriazioni su tutto il corpo.

Egli è rimasto degente presso

il reparto di chirurgia dal 20 marzo 2003 al 22 marzo 2003 (rapporto

medico 3 aprile 2003).

Nella collisione il veicolo

condotto dal signor ACCU 1 ha subito danni ingenti alla parte anteriore ed alla

fiancata sinistra, mentre l’autocarro ha riportato seri danni alla parte

laterale destra, in particolare al serbatoio ed al semiasse anteriore (doc. 4).

3.

Secondo la ricostruzione

effettuata dalla Polizia, quel giorno gli addetti alla manutenzione

autostradale avevano in programma l’aspirazione dei pozzetti siti a lato della

corsia di sorpasso della carreggiata sud-nord dell’autostrada A2.

Per segnalare il cantiere e per

garantire la sicurezza degli operai, quest’ultimi avevano posato la segnaletica

per i cantieri di breve durata sulla corsia di sinistra (Fig. 12), prevista

dalla Norma Svizzera SN 640 885c dell’Unione dei professionisti svizzeri della

strada riguardante la segnaletica dei cantieri sulle autostrade e

semiautostrade (doc. 4).

In particolare erano stati

esposti i seguenti segnali (doc. 4 e 17):

al

km 34.550: segnali 1.14 (lavori) con tabella complementare 5.03 (lunghezza

del tratto 2 km), posti a lato di entrambe le corsie;

al km 36.550: segnali 4.77

(disposizione delle corsie, restringimento e rientro a destra), con tabella

complementare 5.03 (lunghezza del tratto 500 m), e 2.30 (velocità massima 80

km/h), entrambi posati su un veicolo di servizio, fermo sulla corsia di

emergenza;

al km 37.050: autocarro

Mercedes-Benz, targato __________, con scudo recante i segnali 1.14 (lavori) e

2.34

(ostacolo da scansare a destra), un segnale direzione a destra luminoso

(freccia) e delle lampade lampeggianti in funzione, fermo sulla corsia di

sinistra;

al km 37.100: autocisterna

Mercedes-Benz, targata __________, pure ferma sulla corsia di sinistra.

Al momento dell’incidente sul

cantiere erano presenti tre operai. Il signor __________ si trovava dietro

l’autocisterna (da lui condotta), completamente sulla sinistra rispetto alla

direzione di marcia dell’accusato. Vicino a lui c’era il collega __________,

che stava maneggiando il tubo per l’aspirazione, mentre il signor __________ si

trovava davanti all’automezzo pesante adibito a veicolo scudo.

Fortunatamente nessuno di essi

è rimasto ferito a seguito dell’incidente.

4.

Interrogato circa le possibili

cause dell’incidente il signor ACCU 1 ha dichiarato: “Giunto all’altezza di

Sigirino ho potuto notare che vi erano esposti dei segnali che indicavano di

spostarsi sulla destra. In quel momento mi trovavo a circolare sulla corsia di

destra. Davanti a me vi era un veicolo di cui non ricordo i particolari, che

circolava lentamente. Visto che la corsia di sorpasso era libera, ho deciso di

effettuare il sorpasso. Dopo il sorpasso sono rimasto sulla corsia di sorpasso.

Giunto alla semicurva piegante a sinistra mi sono trovato innanzi

improvvisamente un autocarro arancio. In quel momento circolavo a ca. 80/100 km/h.

A seguito di una mia disattenzione mi sono dimenticato del segnale esposto

precedentemente il quale indicava il rientro a destra. D1: Prima di entrare nel

cantiere provvisorio ove si trovavano gli operai delle strade nazionali, ha

potuto vedere qualche altro segnale? R1: No, ho solamente visto il segnale con

freccia verso destra su sfondo blu. Appena accortomi della presenza

dell’autocarro sulla corsia di sorpasso ho immediatamente sterzato verso

destra. Non mi ricordo se vi fossero degli altri veicoli sulla corsia normale

di marcia. … omissis … Desidero affermare che mi ritengo sì responsabile

di quanto successo, tuttavia ritengo che una migliore segnaletica (birilli

cento metri prima della curva dove si trovava l’autocarro) avrebbe sicuramente

evitato l’incidente. La segnaletica esposta quel giorno anche se nella norma è

sicuramente pericolosa soprattutto quando il camion esegue lavori in curva” (cfr.

suo verbale di interrogatorio 29 marzo 2003, pagg. 2 e segg.).

A seguito della notifica

dell’apertura di un procedimento penale a suo carico, l’imputato, in data 20

luglio 2004, ha scritto all’allora Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1

affermando che “Come avrà constatato dal verbale di polizia non ho mai

negato la mia responsabilità tuttavia ritengo che questa mia responsabilità sia

da commisurare circa a un 50%, in quanto per l’altro 50% ritengo responsabile

la segnaletica insufficiente nel giorno e ora dell’incidente” (doc. 10).

Di fronte al magistrato

inquirente egli ha sostenuto che “Subito dopo il tunnel di Taverne (della

galleria Piottino) ho potuto notare alla mia sinistra che vi era un segnale di

demarcazione deviazione traffico verso destra. ADR rispondo che sono sicuro che

il cartello era relativo alla deviazione del traffico verso destra e non lavori

in corso. ADR dall’uscita del tunnel in questione fino al luogo dell’incidente

ci saranno ca. 3 km. Sono sicuro che fra questo cartello e il luogo dei lavori

in corso non vi erano altri segnali. Praticamente non essendoci più altri

cartelli io mi sono dimenticato dell’eventuale pericolo. … omissis … E’

corretto il fatto che ad un certo punto io ho sorpassato una vettura. Ritengo

che ho iniziato tale manovra a circa 500 metri di distanza dal luogo

dell’incidente. Sono rimasto sulla corsia di sorpasso e improvvisamente mi sono

trovato davanti il camion con la freccia luminosa. Essendo fra l’altro una

bella giornata, la freccia luminosa da lontano non si vedeva. Fra l’altro il

camion con la freccia era posizionato alla fine della curva a sinistra, a circa

20.

metri di distanza da un secondo camion, che eseguiva i lavori, contro il

quale sono andato a cozzare. ADR quando mi sono trovato davanti al camion con

la freccia luminosa non ho praticamente neppure fatto in tempo a frenare perché

ero troppo vicino, ho potuto unicamente sterzare. … omissis … Ho preso

atto che sia __________ che __________ hanno dichiarato che vi era a circa 500

metri di distanza un ulteriore cartello con la segnalazione di restringimento

della corsia. Da parte mia non posso che ripetere che io proprio non

l’ho visto. Se lo stesso era posizionato sul lato destro, mi chiedo in fondo

come può essere visto da una vettura che viaggia sulla corsia di sinistra. In

altre parole mi chiedo se il cartello potesse venire nascosto dalla vettura che

ho sorpassato (cfr. suo verbale di interrogatorio 5 ottobre 2004, pagg. 1 e

seg.).

Con decreto d’accusa dell’8

novembre 2004 l’allora AINQ 1 ha ritenuto il signor ACCU 1 per i fatti

sopradescritti autore colpevole di grave infrazione alle norme della

circolazione stradale ed ha proposto la condanna alla pena di 30 giorni di

detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

5.

Nel corso del dibattimento

l’imputato ha precisato che il cartello da lui visto subito dopo la galleria

segnalava unicamente i lavori in corso. Egli ha inoltre ribadito di non aver più

notato alcuna segnaletica prima di ritrovarsi a ridosso del veicolo scudo fermo

sulla sua corsia di marcia.

A sua difesa, il signor ACCU 1 ha

sostenuto che l’incidente è da imputare alla scorretta disposizione della segnaletica

di cantiere. In effetti, come risulta dal rapporto di segnalazione della

polizia, i segnali 1.14 (lavori) erano stati posati al km 34.550

dell’autostrada A2, ossia 2.5 km prima dell’inizio del cantiere. Pertanto,

considerato il lungo intervallo intercorrente fra il segnale di pericolo e

l’inizio del cantiere, egli non poteva ragionevolmente attendersi che vi fosse

un ostacolo fermo sulla corsia di sorpasso. Di conseguenza non può essergli

rimproverato di non aver adattato la sua velocità, che comunque non era

eccessiva.

Dal profilo formale, l’accusato

ha inoltre contestato la validità del decreto d’accusa, poiché riporta

unicamente la violazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr, senza indicare le norme della

circolazione che non avrebbe rispettato.

6.

Secondo dottrina e

giurisprudenza l’art. 90 LCStr rappresenta una norma astratta e generale. Esso

trova applicazione quando vengono violate regole più concrete della

circolazione stradale, che devono essere indicate. Il conducente deve sapere di

quali norme della circolazione gli viene contestata una violazione (Bussy/Rusconi,

Commentaire du Code suisse de la circulation routière, n. 1.1 ad art. 90 LCStr;

DTF 100 IV 71).

Nel presente caso, se da un

lato è vero che il decreto d’accusa in oggetto menziona unicamente l’art. 90

cifra 2 LCStr, dall’altro non significa ancora che lo stesso debba essere

considerato nullo.

In effetti, l’ampia e chiara esposizione

dei comportamenti che vengono rimproverati all’imputato contenuta nel decreto

d’accusa, gli permette di riconoscere senza difficoltà le norme concrete della

circolazione stradale da lui violate.

Il presunto vizio di forma è in

ogni caso stato sanato, senza lesione di alcun diritto dell’imputato, mediante la

presente procedura, che gli ha permesso di esporre in modo completo tutte le

sue eccezioni sia di merito che formali.

Il fatto, poi, che la sua

difesa al processo sia stata ben articolata ed abbia toccato nel dettaglio

tutte le infrazioni imputategli - e sia dunque stata scevra da improvvisazioni

- è palese dimostrazione che il decreto abbia ossequiato i principi

summenzionati nonostante l’omissione dell’indicazione delle norme la cui

violazione ha condotto all’applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

A quest’ultimo proposito è

altresì utile rilevare che l’imputato non si è avvalso della facoltà di

interporre ricorso contro il decreto d’accusa per contestarne la validità per

vizio di forma (art. 212 cpv. 1 CPP, in combinazione con gli art. 208 cpv. 1,

200.

cpv. 1 lett. c, e 201 cpv. 1 lett. a CPP). Avanzare obiezioni in tal senso

al dibattimento lede il principio della buona fede processuale.

La censura relativa alla

nullità del decreto d’accusa deve pertanto essere respinta.

7.

Fatta questa premessa di natura

formale, occorre ora esaminare quali siano le norme della circolazione violate

dall’imputato.

La pubblica accusa rimprovera

al signor ACCU 1 d’aver omesso di prestare la dovuta attenzione alla

segnaletica di cantiere esposta, d’aver omesso di adeguare la propria velocità alle

circostanze ed infine d’aver perso la padronanza del proprio veicolo, andando a

collidere dapprima contro il guidovia laterale e poi contro l’autocisterna

targata __________.

Le regole della circolazione, la

cui violazione entra qui in considerazione, sono pertanto, oltre alla norma

fondamentale, ma sussidiaria dell’art. 26 cpv. 1 LCStr, i disposti degli art. 31

cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr.

Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr,

il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza.

Tale regola è precisata

dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, il quale prescrive che il conducente deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione.

L’attenzione richiesta al

conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli

che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali

altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un

pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle

circostanze.

Secondo la giurisprudenza anche

una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF

100.

IV 279).

A dipendenza delle circostanze,

può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da un

conducente inesperto, alle ore di punta, in prossimità di una fermata di un

bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della

circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è

elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCStr).

Il conducente deve abbracciare

con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade

davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo

veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4.1 ad art. 31 LCStr).

Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr,

la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle

peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,

della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe

intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se

necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle

intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.

Questa regola è precisata dall’art.

4.

cpv. 1 ONC secondo cui il conducente deve circolare a una velocità che gli

permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è

difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

E’ dunque necessario circolare

ad una velocità tale per cui, tenuto conto di tutte le circostanze, il veicolo possa

essere rallentato o fermato senza intralciare o mettere in pericolo gli utenti

della strada che rispettando le regole. Adattare la velocità significa dunque

condurre con prudenza, conformemente al principio stabilito dall’art. 31 cpv. 1

LCStr.

Secondo dottrina e

giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente

comparire nel suo spazio visibile soltanto nel caso in cui la possibilità che

un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce delle circostanze

concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta di fronte al conducente

in maniera inopinata ed inattesa e che non doveva ragionevolmente attendersi

(Bussy/Rusconi, op. cit., nri. 1.26 e 1.27 ad art. 32 LCStr).

8.

Nel caso specifico, è assodato

che il signor ACCU 1 abbia infranto entrambe le precitate norme della

circolazione stradale.

In effetti, come da lui stesso

dichiarato, si è avveduto del veicolo scudo fermo sulla corsia di sorpasso a

protezione degli addetti alla manutenzione autostradale, soltanto all’ultimo

momento. Così facendo egli non ha nemmeno avuto il tempo di frenare, ma, per evitare

l’ostacolo, ha potuto unicamente sterzare verso destra. La velocità del suo

veicolo, unitamente alla brusca sterzata, gli hanno però fatto perdere la

padronanza di guida, provocando la collisione con l’automezzo pesante fermo

davanti al primo.

Contrariamente a quanto

sostenuto dall’imputato, l’ostacolo non era affatto imprevedibile. In effetti,

come da lui stesso riconosciuto, aveva visto i segnali di pericolo indicanti

dei lavori in corso. Ciò avrebbe dovuto imporgli un’accresciuta attenzione che

gli avrebbe permesso di scorgere sia la susseguente segnaletica indicante il

rientro a destra e la velocità massima consentita, sia il veicolo scudo con la

freccia luminosa.

Entrando nel dettaglio,

dall’incarto emerge che il segnale di lavori in corso per una tratta di 2 km

era posto a 2.5 km dal luogo in cui iniziavano i lavori. A 500 m da

quest’ultimo era però stato correttamente piazzato un furgone con un segnale che

preannunciava il restringimento sulla destra della carreggiata. Con il primo

avvertimento segnaletico, l’automobilista avrebbe dovuto prestare attenzione

per lo meno per i seguenti 2 km. Proprio al termine di questa tratta egli, se

avesse circolato con la dovuta cautela, avrebbe comunque visto il secondo

avvertimento. Non regge pertanto la giustificazione secondo la quale, dopo aver

percorso la distanza indicata dal primo cartello senza aver incontrato alcun

cantiere, egli sarebbe stato legittimato a ritenere superato il suo dovere di

prestare attenzione. Passando il furgone con il secondo avvertimento egli

avrebbe invece dovuto ossequiare l’indicazione in esso contenuta e spostarsi

sulla destra.

Per un conducente - a maggior

ragione se abituato a macinare migliaia di chilometri ogni anno come dichiarato

al dibattimento dall’imputato - non è affatto imprevedibile che in autostrada

possano esserci dei cantieri di breve durata che comportano il restringimento o

la chiusura di una o più corsie.

Che la velocità dell’imputato

non fosse adatta alle circostanze è inoltre provato dalla dichiarazione del

teste __________ (cfr. interrogatorio 21 marzo 2003 del signor __________, pag.

2).

Nemmeno accoglibile è

l’eccezione avanzata dall’imputato, secondo la quale il cartello situato sul

furgone avrebbe potuto essere coperto da una delle auto che egli stava

sorpassando. Anzitutto va rilevato che tali segnali sono posti sul veicolo e

non a terra, proprio per essere meglio visibili (oltre che per poter essere

facilmente spostati) anche dalla corsia di sorpasso. In secondo luogo, come attestato

dal teste summenzionato, la segnaletica era chiaramente visibile (cfr.

interrogatorio 21 marzo 2003 del signor __________, pag. 1 e 2).

Infine va evidenziato come il

signor ACCU 1 abbia deciso che l’indicazione segnaletica di lavori in corso era

ormai superata senza alcuna base oggettiva valida. In effetti, egli non ha mai

affermato di aver visto un cartello di “via libera” che, per legge (ma anche

come fatto noto a qualsiasi utente della strada che ha ottenuto la licenza di

circolazione), deve essere sistemato al termine della tratta soggetta a

limitazioni. Ciò rende ancor più seria la violazione.

Accertata la violazione degli

art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr da parte dell’accusato, occorre ora stabilire

se la stessa debba essere considerata grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2

LCStr.

9.

L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce

con la detenzione o la multa chiunque, violando gravemente le norme della

circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il

rischio di detto pericolo.

Anche la negligenza è punita

(art. 100 cpv. 1 LCStr).

Dal profilo oggettivo l’autore

deve aver violato in modo grave una norma fondamentale della circolazione

stradale ed aver seriamente messo in pericolo la sicurezza del traffico.

Quest’ultima condizione è data non solo in presenza di un rischio concreto, ma

anche di un rischio astratto accresciuto.

Se vi è stata una messa in

pericolo concreta, astratta accresciuta o soltanto astratta, dipende dalla

situazione in cui si è verificata la violazione delle norme della circolazione.

Il criterio essenziale per ammettere un rischio accresciuto risiede

nell’imminenza della sua realizzazione (cfr. Mizel, La violation grave des

règles de la circulation, in APJ/PJA 2004 pagg. 1483 e segg.; DTF 130 IV 32;

sentenza inedita del Tribunale federale del 29 luglio 2004,6P.35/2004 e

6S.100/2004).

Sotto l’aspetto soggettivo

l’autore deve aver avuto un comportamento privo di scrupoli nei confronti di

terzi o gravemente contrario alle regole della circolazione stradale, tale che

gli possa essere imputata quantomeno una negligenza grave. Quest’ultima si

realizza quando l’autore è cosciente del pericolo che rappresenta il suo modo

di guidare. Essa è pure data allorquando l’autore, contrariamente ai suoi

doveri, non tiene minimamente conto del fatto che mette in pericolo gli altri

utenti della strada, ossia se agisce con una negligenza incosciente. In questi

casi, occorre tuttavia dar prova di particolare prudenza nell’ammettere una

negligenza grave. Questa può essere ammessa soltanto se la mancata presa di

coscienza del pericolo creato per i terzi è particolarmente biasimevole (cfr.

Mizel, op. cit., pagg. 1492 e seg.; DTF 130 IV 32; sentenza inedita del

Tribunale federale del 29 luglio 2004,6P.35/2004 e 6S.100/2004).

10.

A mente dello scrivente giudice,

nella presente fattispecie sono dati gli estremi per l’applicazione

dell’aggravante prevista dall’art. 90 cifra 2 LCStr.

Da un lato è indubbio che le

norme violate dal signor ACCU 1 siano fra quelle fondamentali della circolazione

stradale. Il loro rispetto è infatti basilare per garantire la sicurezza di

tutti gli utenti della strada. E’ inoltre altrettanto pacifico che la

collisione provocata dal comportamento dell’imputato abbia messo in pericolo,

perlomeno in modo astratto accresciuto, la vita o l’integrità fisica degli

operai presenti sul cantiere.

Dall’altro lato la

disattenzione ascrivibile all’imputato può essere certamente essere qualificata

come negligenza grave, soprattutto se si considera che il signor ACCU 1 stava

circolando in autostrada, dove i pericoli sono amplificati dalla velocità

elevata, e, soprattutto, che aveva visto il segnale di pericolo indicante dei

lavori in corso (egli ha addirittura affermato in entrambi i verbali resi di

aver visto un cartello indicante il restringimento della carreggiata).

Una superficialità nella

valutazione dei rischi e nel rispetto delle indicazioni è ancor più seria

quando ci si trova confrontati con dei lavori in corso su una strada a forte

traffico. Visti i rischi notori per la vita degli operai e degli automobilisti,

connessi con questo tipo di interventi, si impone un apprezzamento restrittivo

delle disposizioni. In modo particolare non è ammissibile alcuna distrazione e,

soprattutto, non può essere tollerata alcuna infrazione alla segnaletica prima

del segnale di “via libera”.

Nonostante il prevenuto abbia

distintamente visto il cartello indicante lavori in corso, ha proseguito la sua

corsa senza adottare alcuna misura particolare per evitare di creare un pericolo

per sé e per gli altri utenti della strada.

La negligenza grave consiste

dunque nel non aver dato alcun credito ad un segnale di pericolo posto ai lati

della carreggiata.

Il richiamo formulato

dall’accusato al fatto che il primo segnale fosse posto a 2.5 km dall’inizio

dei lavori, quando invece le direttive svizzere prescrivono di posarli a 750 m

dall’inizio dei lavori, non può giovargli in alcun modo. In effetti, se

l’imputato avesse prestato, perlomeno per il tratto indicato, l’accresciuta

attenzione, che si poteva ragionevolmente attendere da lui visto il pericolo

segnalato, si sarebbe certamente avveduto del segnale di restringimento della

corsia posto sul furgone fermo sulla corsia di emergenza a 2 km dal cartello

lavori in corso. Il dovere di diligenza non si può estinguere automaticamente

non appena percorsa la distanza indicata: non si tratta di una semplice

valutazione metrica. Ci vuole un segnale di “via libera”, oppure, se questo è

stato dimenticato (cosa non avvenuta nella fattispecie) deve essere percorsa

una distanza sensibilmente superiore a quella scritta sul cartello (almeno un

qualche chilometro).

Inoltre, a prescindere dagli

avvisi precedenti, il fatto di non aver nemmeno scorto per tempo l’ultimo

segnale, con tanto di freccia luminosa, posto sul veicolo scudo fermo

all’inizio del cantiere, è già di per sé una disattenzione grave.

In definitiva, ben ponderate

tutte le circostanze del caso concreto, il comportamento del signor ACCU 1

configura una grave violazione delle regole della circolazione stradale ai

sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.

11.

Quanto alla commisurazione della

pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del

reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.

Nel caso specifico, va tenuto

conto, da un lato, della grave imprudenza commessa dall’imputato, che ha

cagionato un serio pericolo per l’incolumità degli operai presenti sul

cantiere. Per altro verso occorre considerare che il signor ACCU 1 è

incensurato, gode di buona reputazione come automobilista ed è pressoché stato l’unica

vittima dell’incidente.

Tutto ciò ben ponderato, si

giustifica una riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa a 5 giorni

di detenzione.

D'altro canto sono adempiuti i

requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per

ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena,

con un periodo di prova di 2 anni.

11.

Gli oneri processuali sono a

carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).

visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,

32.

cpv. 1 e 90 cifra 2 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC; 41 cifra 1 CPS; 9 e segg.,

273.

e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

grave infrazione alle norme

della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

per i fatti compiuti a

Mezzovico-Vira (autostrada A2) il 20 marzo 2003 nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 3632/2004 dell’8 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2

(due) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 1’250.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti sono state avvertite del diritto

di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP).

La motivazione del ricorso per

cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20

giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione

dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

e, alla crescita in giudicato della

sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione della circolazione,

Camorino

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici

dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1,

fr. 700.00 tassa

di giustizia

fr. 550.00 spese

giudiziarie

fr. 1250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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