10.2004.450
incidente della circolazione in autostrada; perdita della padronanza di guida; velocità inadeguata
8 marzo 2005Italiano27 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
10.2004.450
Data decisione, Autorità:
08.03.2005, PRPEN
Titolo:
incidente della circolazione in autostrada; perdita della padronanza di guida; velocità inadeguata
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.450
DA
3632/2004
Bellinzona
8
marzo 2005
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1
difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione,
per avere, a Mezzovico-Vira, in
data 20 marzo 2003, circolando sull’autostrada A2 Sud-Nord, lungo il tratto
compreso fra il km 34.550 ed il km 37.050 a bordo della vettura VW Sharan
targata __________, di proprietà della __________, Lamone - Cadempino, violando
gravemente le norme della circolazione, cagionato un serio pericolo per la
sicurezza altrui,
e meglio per avere,
omettendo di prestare la dovuta
attenzione ai segnali esposti ed indicanti lavori in corso a 2 km di distanza,
restringimento e rientro a destra della corsia a 500 m di distanza con
riduzione della velocità a 80 km/h, nonché al segnale luminoso con freccia
indicante direzione destra, posto sul veicolo scudo di lavori in corso,
omettendo di adeguare alle
circostanze la propria velocità come da prescrizioni segnaletiche,
perdendo conseguentemente il
controllo del proprio veicolo, dovendo sterzare bruscamente ed all’ultimo momento
verso destra per evitare la collisione con il veicolo scudo ed in seguito a
sinistra, al fine di evitare l’impatto con il guidovia, andando infine a
collidere contro l’autocisterna Mercedes-Benz targata __________, pure presente
sul cantiere e finendo la propria corsa nuovamente fra la corsia d’emergenza e
la corsia di destra,
cagionato un serio pericolo per
la sicurezza degli operai presenti sul cantiere, in modo particolare per la
sicurezza degli operai che si trovavano dietro l’autocisterna Mercedes-Benz
targata __________,
e causando un danno non meglio
quantificato;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr,
richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3632/2004
Fatti
di data 8 novembre 2004 dell’allora AINQ 1
che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 30 (trenta)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 500.--.
3.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 15 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il dibattimento 8 marzo 2005, al
quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore ed il Sostituto
Procuratore pubblico;
prospettata preliminarmente alle parti, ai sensi
dell’art. 250 CPP, la derubricazione ad infrazione semplice alle norme della
circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr);
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il Sostituto Procuratore
pubblico, il quale chiede che sia riconosciuta la grave infrazione alla LCStr e
che venga confermata integralmente la proposta di pena di cui al decreto
d’accusa. Per la pubblica accusa la negligenza dell’imputato è grave, in quanto
dopo aver visto un cartello di pericolo indicante lavori in corso non ha
prestato la dovuta attenzione, non ha adattato la velocità alla situazione ed
ha perso la padronanza di guida, esponendo a grave pericolo gli operai presenti
sul cantiere;
sentito il difensore, il quale rileva
come la segnaletica non fosse conforme alle direttive svizzere. Il suo
assistito non poteva dunque ragionevolmente attendersi che vi fosse un ostacolo
fermo sulla corsia di sorpasso e di conseguenza non gli si può imputare di non aver
adattato la sua velocità, che peraltro non era eccessiva. L’imputato non è
colpevole di infrazione alla LCStr, men che meno di grave infrazione alla
stessa, non essendone dati i presupposti. Egli evidenzia inoltre come
l’imputato sia l’unica vittima dell’accaduto e che una condanna avrebbe per lui
delle conseguenze molto gravose (ritiro patente, perdita posto di lavoro). Dal
profilo formale, egli solleva la nullità del decreto d’accusa, in quanto
riporta unicamente la norma astratta dell’art. 90 cifra 2 LCStr, senza indicare
le norme della circolazione violate. In conclusione chiede l’assoluzione
dell’imputato, ed in via subordinata la derubricazione a infrazione semplice ex
art. 90 cifra 1 LCStr con la condanna dell’imputato alla sola multa, commisurata
alla sua situazione personale;
sentito in replica il Sostituto
Procuratore pubblico, il quale ritiene che il decreto d’accusa sia formalmente
valido;
sentito in duplica il difensore, il quale
non ha nulla da aggiungere;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione grave, subordinatamente semplice, alle norme della
circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto
d'accusa n. DA 3632/2004 dell’8 novembre 2004?
2.
Il
decreto d’accusa in oggetto risponde ai requisiti formali o deve essere
considerato nullo?
3.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
4.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
5.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1.
Il signor ACCU 1, cittadino
italiano, nato il 28 gennaio 1949, è titolare della licenza di condurre per la
categoria B dal 27 ottobre 1967.
Dall’11 settembre 1981 è pure
il possesso del permesso di condurre relativo alle categorie A1, F, G e E.
Dall’estratto del casellario
cantonale della circolazione stradale risulta che nei suoi confronti è stato
emesso in data 13 maggio 1994 un ammonimento per superamento del limite di
velocità all’interno di una località.
2.
Gli eventi che hanno condotto l’imputato
al presente dibattimento possono essere così riassunti.
Giovedì 20 marzo 2003 verso le
ore 14:20, il signor ACCU 1 ha imboccato l’autostrada A2 dallo svincolo di
Lugano-Sud in direzione Nord, al volante del veicolo marca VW Sharan, targato __________,
di proprietà del proprio datore di lavoro, la __________ di Wallisellen.
Egli proveniva dal deposito di
Cadempino della suddetta ditta e doveva recarsi a Bellinzona per effettuare una
consegna di pittura ad una cliente.
Poco dopo il tunnel di Taverne
egli ha notato un cartello indicante lavori in corso, le cui peculiarità
verranno approfondite in seguito.
Giunto in territorio di
Mezzovico-Vira, allorquando circolava sulla corsia di sorpasso ad una velocità
dichiarata di ca. 80/100 km/h, egli si è improvvisamente accorto della presenza
di un automezzo pesante con uno scudo recante i segnali 1.14 (lavori) e 2.34
(ostacolo da scansare a destra), un segnale direzione a destra luminoso
(freccia) e delle lampade lampeggianti in funzione, fermo sulla medesima
corsia.
Onde evitare l’ostacolo,
l’imputato ha immediatamente sterzato verso destra. A seguito di questa manovra
d’urgenza si è trovato a ridosso del guidovia destro, per evitare il quale ha
sterzato verso sinistra. Il veicolo da lui condotto ha tuttavia perso
l’aderenza con l’asfalto, andando a cozzare contro l’autocisterna marca Mercedes-Benz,
targata __________, di proprietà dello __________, anch’essa ferma sulla corsia
chiusa al traffico. Dopo l’impatto il suo veicolo si è riportato nuovamente
sulla destra, andando ad urtare il guidovia all’altezza del km 37.130,
fermandosi infine rivolto in direzione contraria a quella di marcia, a cavallo
tra la corsia di emergenza e la carreggiata principale.
A seguito di questo urto e
dello scoppio dell’air-bag, l’imputato ha dovuto essere trasportato mediante
ambulanza all’Ospedale Civico di Lugano, dove gli è stata riscontrata la
frattura della clavicola sinistra, una frattura dell’osso nasale ed un forte
trauma allo sterno, oltre a varie escoriazioni su tutto il corpo.
Egli è rimasto degente presso
il reparto di chirurgia dal 20 marzo 2003 al 22 marzo 2003 (rapporto
medico 3 aprile 2003).
Nella collisione il veicolo
condotto dal signor ACCU 1 ha subito danni ingenti alla parte anteriore ed alla
fiancata sinistra, mentre l’autocarro ha riportato seri danni alla parte
laterale destra, in particolare al serbatoio ed al semiasse anteriore (doc. 4).
3.
Secondo la ricostruzione
effettuata dalla Polizia, quel giorno gli addetti alla manutenzione
autostradale avevano in programma l’aspirazione dei pozzetti siti a lato della
corsia di sorpasso della carreggiata sud-nord dell’autostrada A2.
Per segnalare il cantiere e per
garantire la sicurezza degli operai, quest’ultimi avevano posato la segnaletica
per i cantieri di breve durata sulla corsia di sinistra (Fig. 12), prevista
dalla Norma Svizzera SN 640 885c dell’Unione dei professionisti svizzeri della
strada riguardante la segnaletica dei cantieri sulle autostrade e
semiautostrade (doc. 4).
In particolare erano stati
esposti i seguenti segnali (doc. 4 e 17):
al
km 34.550: segnali 1.14 (lavori) con tabella complementare 5.03 (lunghezza
del tratto 2 km), posti a lato di entrambe le corsie;
al km 36.550: segnali 4.77
(disposizione delle corsie, restringimento e rientro a destra), con tabella
complementare 5.03 (lunghezza del tratto 500 m), e 2.30 (velocità massima 80
km/h), entrambi posati su un veicolo di servizio, fermo sulla corsia di
emergenza;
al km 37.050: autocarro
Mercedes-Benz, targato __________, con scudo recante i segnali 1.14 (lavori) e
2.34
(ostacolo da scansare a destra), un segnale direzione a destra luminoso
(freccia) e delle lampade lampeggianti in funzione, fermo sulla corsia di
sinistra;
al km 37.100: autocisterna
Mercedes-Benz, targata __________, pure ferma sulla corsia di sinistra.
Al momento dell’incidente sul
cantiere erano presenti tre operai. Il signor __________ si trovava dietro
l’autocisterna (da lui condotta), completamente sulla sinistra rispetto alla
direzione di marcia dell’accusato. Vicino a lui c’era il collega __________,
che stava maneggiando il tubo per l’aspirazione, mentre il signor __________ si
trovava davanti all’automezzo pesante adibito a veicolo scudo.
Fortunatamente nessuno di essi
è rimasto ferito a seguito dell’incidente.
4.
Interrogato circa le possibili
cause dell’incidente il signor ACCU 1 ha dichiarato: “Giunto all’altezza di
Sigirino ho potuto notare che vi erano esposti dei segnali che indicavano di
spostarsi sulla destra. In quel momento mi trovavo a circolare sulla corsia di
destra. Davanti a me vi era un veicolo di cui non ricordo i particolari, che
circolava lentamente. Visto che la corsia di sorpasso era libera, ho deciso di
effettuare il sorpasso. Dopo il sorpasso sono rimasto sulla corsia di sorpasso.
Giunto alla semicurva piegante a sinistra mi sono trovato innanzi
improvvisamente un autocarro arancio. In quel momento circolavo a ca. 80/100 km/h.
A seguito di una mia disattenzione mi sono dimenticato del segnale esposto
precedentemente il quale indicava il rientro a destra. D1: Prima di entrare nel
cantiere provvisorio ove si trovavano gli operai delle strade nazionali, ha
potuto vedere qualche altro segnale? R1: No, ho solamente visto il segnale con
freccia verso destra su sfondo blu. Appena accortomi della presenza
dell’autocarro sulla corsia di sorpasso ho immediatamente sterzato verso
destra. Non mi ricordo se vi fossero degli altri veicoli sulla corsia normale
di marcia. … omissis … Desidero affermare che mi ritengo sì responsabile
di quanto successo, tuttavia ritengo che una migliore segnaletica (birilli
cento metri prima della curva dove si trovava l’autocarro) avrebbe sicuramente
evitato l’incidente. La segnaletica esposta quel giorno anche se nella norma è
sicuramente pericolosa soprattutto quando il camion esegue lavori in curva” (cfr.
suo verbale di interrogatorio 29 marzo 2003, pagg. 2 e segg.).
A seguito della notifica
dell’apertura di un procedimento penale a suo carico, l’imputato, in data 20
luglio 2004, ha scritto all’allora Sostituto Procuratore pubblico AINQ 1
affermando che “Come avrà constatato dal verbale di polizia non ho mai
negato la mia responsabilità tuttavia ritengo che questa mia responsabilità sia
da commisurare circa a un 50%, in quanto per l’altro 50% ritengo responsabile
la segnaletica insufficiente nel giorno e ora dell’incidente” (doc. 10).
Di fronte al magistrato
inquirente egli ha sostenuto che “Subito dopo il tunnel di Taverne (della
galleria Piottino) ho potuto notare alla mia sinistra che vi era un segnale di
demarcazione deviazione traffico verso destra. ADR rispondo che sono sicuro che
il cartello era relativo alla deviazione del traffico verso destra e non lavori
in corso. ADR dall’uscita del tunnel in questione fino al luogo dell’incidente
ci saranno ca. 3 km. Sono sicuro che fra questo cartello e il luogo dei lavori
in corso non vi erano altri segnali. Praticamente non essendoci più altri
cartelli io mi sono dimenticato dell’eventuale pericolo. … omissis … E’
corretto il fatto che ad un certo punto io ho sorpassato una vettura. Ritengo
che ho iniziato tale manovra a circa 500 metri di distanza dal luogo
dell’incidente. Sono rimasto sulla corsia di sorpasso e improvvisamente mi sono
trovato davanti il camion con la freccia luminosa. Essendo fra l’altro una
bella giornata, la freccia luminosa da lontano non si vedeva. Fra l’altro il
camion con la freccia era posizionato alla fine della curva a sinistra, a circa
20.
metri di distanza da un secondo camion, che eseguiva i lavori, contro il
quale sono andato a cozzare. ADR quando mi sono trovato davanti al camion con
la freccia luminosa non ho praticamente neppure fatto in tempo a frenare perché
ero troppo vicino, ho potuto unicamente sterzare. … omissis … Ho preso
atto che sia __________ che __________ hanno dichiarato che vi era a circa 500
metri di distanza un ulteriore cartello con la segnalazione di restringimento
della corsia. Da parte mia non posso che ripetere che io proprio non
l’ho visto. Se lo stesso era posizionato sul lato destro, mi chiedo in fondo
come può essere visto da una vettura che viaggia sulla corsia di sinistra. In
altre parole mi chiedo se il cartello potesse venire nascosto dalla vettura che
ho sorpassato (cfr. suo verbale di interrogatorio 5 ottobre 2004, pagg. 1 e
seg.).
Con decreto d’accusa dell’8
novembre 2004 l’allora AINQ 1 ha ritenuto il signor ACCU 1 per i fatti
sopradescritti autore colpevole di grave infrazione alle norme della
circolazione stradale ed ha proposto la condanna alla pena di 30 giorni di
detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
5.
Nel corso del dibattimento
l’imputato ha precisato che il cartello da lui visto subito dopo la galleria
segnalava unicamente i lavori in corso. Egli ha inoltre ribadito di non aver più
notato alcuna segnaletica prima di ritrovarsi a ridosso del veicolo scudo fermo
sulla sua corsia di marcia.
A sua difesa, il signor ACCU 1 ha
sostenuto che l’incidente è da imputare alla scorretta disposizione della segnaletica
di cantiere. In effetti, come risulta dal rapporto di segnalazione della
polizia, i segnali 1.14 (lavori) erano stati posati al km 34.550
dell’autostrada A2, ossia 2.5 km prima dell’inizio del cantiere. Pertanto,
considerato il lungo intervallo intercorrente fra il segnale di pericolo e
l’inizio del cantiere, egli non poteva ragionevolmente attendersi che vi fosse
un ostacolo fermo sulla corsia di sorpasso. Di conseguenza non può essergli
rimproverato di non aver adattato la sua velocità, che comunque non era
eccessiva.
Dal profilo formale, l’accusato
ha inoltre contestato la validità del decreto d’accusa, poiché riporta
unicamente la violazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr, senza indicare le norme della
circolazione che non avrebbe rispettato.
6.
Secondo dottrina e
giurisprudenza l’art. 90 LCStr rappresenta una norma astratta e generale. Esso
trova applicazione quando vengono violate regole più concrete della
circolazione stradale, che devono essere indicate. Il conducente deve sapere di
quali norme della circolazione gli viene contestata una violazione (Bussy/Rusconi,
Commentaire du Code suisse de la circulation routière, n. 1.1 ad art. 90 LCStr;
DTF 100 IV 71).
Nel presente caso, se da un
lato è vero che il decreto d’accusa in oggetto menziona unicamente l’art. 90
cifra 2 LCStr, dall’altro non significa ancora che lo stesso debba essere
considerato nullo.
In effetti, l’ampia e chiara esposizione
dei comportamenti che vengono rimproverati all’imputato contenuta nel decreto
d’accusa, gli permette di riconoscere senza difficoltà le norme concrete della
circolazione stradale da lui violate.
Il presunto vizio di forma è in
ogni caso stato sanato, senza lesione di alcun diritto dell’imputato, mediante la
presente procedura, che gli ha permesso di esporre in modo completo tutte le
sue eccezioni sia di merito che formali.
Il fatto, poi, che la sua
difesa al processo sia stata ben articolata ed abbia toccato nel dettaglio
tutte le infrazioni imputategli - e sia dunque stata scevra da improvvisazioni
- è palese dimostrazione che il decreto abbia ossequiato i principi
summenzionati nonostante l’omissione dell’indicazione delle norme la cui
violazione ha condotto all’applicazione dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
A quest’ultimo proposito è
altresì utile rilevare che l’imputato non si è avvalso della facoltà di
interporre ricorso contro il decreto d’accusa per contestarne la validità per
vizio di forma (art. 212 cpv. 1 CPP, in combinazione con gli art. 208 cpv. 1,
200.
cpv. 1 lett. c, e 201 cpv. 1 lett. a CPP). Avanzare obiezioni in tal senso
al dibattimento lede il principio della buona fede processuale.
La censura relativa alla
nullità del decreto d’accusa deve pertanto essere respinta.
7.
Fatta questa premessa di natura
formale, occorre ora esaminare quali siano le norme della circolazione violate
dall’imputato.
La pubblica accusa rimprovera
al signor ACCU 1 d’aver omesso di prestare la dovuta attenzione alla
segnaletica di cantiere esposta, d’aver omesso di adeguare la propria velocità alle
circostanze ed infine d’aver perso la padronanza del proprio veicolo, andando a
collidere dapprima contro il guidovia laterale e poi contro l’autocisterna
targata __________.
Le regole della circolazione, la
cui violazione entra qui in considerazione, sono pertanto, oltre alla norma
fondamentale, ma sussidiaria dell’art. 26 cpv. 1 LCStr, i disposti degli art. 31
cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr.
Secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr,
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza.
Tale regola è precisata
dall’art. 3 cpv. 1 prima frase ONC, il quale prescrive che il conducente deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione.
L’attenzione richiesta al
conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente ai pericoli
che mettono a repentaglio la vita, l’integrità fisica o i beni materiali
altrui, mentre la padronanza del veicolo esige che egli, in presenza di un
pericolo, azioni immediatamente i comandi dello stesso in modo appropriato alle
circostanze.
Secondo la giurisprudenza anche
una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa (DTF
100.
IV 279).
A dipendenza delle circostanze,
può essere richiesta un’accresciuta attenzione e padronanza di guida da un
conducente inesperto, alle ore di punta, in prossimità di una fermata di un
bus, quando vi sono dei lavori sulla carreggiata, quando le condizioni della
circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando la velocità è
elevata (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCStr).
Il conducente deve abbracciare
con il suo sguardo tutta la carreggiata e non soltanto quello che accade
davanti a lui nello spazio di strada corrispondente alla larghezza del suo
veicolo (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.4.1 ad art. 31 LCStr).
Giusta l’art. 32 cpv. 1 LCStr,
la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle
peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità. Nei punti in cui il veicolo potrebbe
intralciare la circolazione, il conducente deve circolare lentamente e, se
necessario, fermarsi, in particolare dove la visibilità non è buona, alle
intersezioni con scarsa visuale e ai passaggi a livello.
Questa regola è precisata dall’art.
4.
cpv. 1 ONC secondo cui il conducente deve circolare a una velocità che gli
permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è
difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.
E’ dunque necessario circolare
ad una velocità tale per cui, tenuto conto di tutte le circostanze, il veicolo possa
essere rallentato o fermato senza intralciare o mettere in pericolo gli utenti
della strada che rispettando le regole. Adattare la velocità significa dunque
condurre con prudenza, conformemente al principio stabilito dall’art. 31 cpv. 1
LCStr.
Secondo dottrina e
giurisprudenza, il conducente deve tener conto degli ostacoli che potrebbero improvvisamente
comparire nel suo spazio visibile soltanto nel caso in cui la possibilità che
un tale evento si verifichi s’imponga seriamente alla luce delle circostanze
concrete. E’ imprevedibile l’ostacolo che si presenta di fronte al conducente
in maniera inopinata ed inattesa e che non doveva ragionevolmente attendersi
(Bussy/Rusconi, op. cit., nri. 1.26 e 1.27 ad art. 32 LCStr).
8.
Nel caso specifico, è assodato
che il signor ACCU 1 abbia infranto entrambe le precitate norme della
circolazione stradale.
In effetti, come da lui stesso
dichiarato, si è avveduto del veicolo scudo fermo sulla corsia di sorpasso a
protezione degli addetti alla manutenzione autostradale, soltanto all’ultimo
momento. Così facendo egli non ha nemmeno avuto il tempo di frenare, ma, per evitare
l’ostacolo, ha potuto unicamente sterzare verso destra. La velocità del suo
veicolo, unitamente alla brusca sterzata, gli hanno però fatto perdere la
padronanza di guida, provocando la collisione con l’automezzo pesante fermo
davanti al primo.
Contrariamente a quanto
sostenuto dall’imputato, l’ostacolo non era affatto imprevedibile. In effetti,
come da lui stesso riconosciuto, aveva visto i segnali di pericolo indicanti
dei lavori in corso. Ciò avrebbe dovuto imporgli un’accresciuta attenzione che
gli avrebbe permesso di scorgere sia la susseguente segnaletica indicante il
rientro a destra e la velocità massima consentita, sia il veicolo scudo con la
freccia luminosa.
Entrando nel dettaglio,
dall’incarto emerge che il segnale di lavori in corso per una tratta di 2 km
era posto a 2.5 km dal luogo in cui iniziavano i lavori. A 500 m da
quest’ultimo era però stato correttamente piazzato un furgone con un segnale che
preannunciava il restringimento sulla destra della carreggiata. Con il primo
avvertimento segnaletico, l’automobilista avrebbe dovuto prestare attenzione
per lo meno per i seguenti 2 km. Proprio al termine di questa tratta egli, se
avesse circolato con la dovuta cautela, avrebbe comunque visto il secondo
avvertimento. Non regge pertanto la giustificazione secondo la quale, dopo aver
percorso la distanza indicata dal primo cartello senza aver incontrato alcun
cantiere, egli sarebbe stato legittimato a ritenere superato il suo dovere di
prestare attenzione. Passando il furgone con il secondo avvertimento egli
avrebbe invece dovuto ossequiare l’indicazione in esso contenuta e spostarsi
sulla destra.
Per un conducente - a maggior
ragione se abituato a macinare migliaia di chilometri ogni anno come dichiarato
al dibattimento dall’imputato - non è affatto imprevedibile che in autostrada
possano esserci dei cantieri di breve durata che comportano il restringimento o
la chiusura di una o più corsie.
Che la velocità dell’imputato
non fosse adatta alle circostanze è inoltre provato dalla dichiarazione del
teste __________ (cfr. interrogatorio 21 marzo 2003 del signor __________, pag.
2).
Nemmeno accoglibile è
l’eccezione avanzata dall’imputato, secondo la quale il cartello situato sul
furgone avrebbe potuto essere coperto da una delle auto che egli stava
sorpassando. Anzitutto va rilevato che tali segnali sono posti sul veicolo e
non a terra, proprio per essere meglio visibili (oltre che per poter essere
facilmente spostati) anche dalla corsia di sorpasso. In secondo luogo, come attestato
dal teste summenzionato, la segnaletica era chiaramente visibile (cfr.
interrogatorio 21 marzo 2003 del signor __________, pag. 1 e 2).
Infine va evidenziato come il
signor ACCU 1 abbia deciso che l’indicazione segnaletica di lavori in corso era
ormai superata senza alcuna base oggettiva valida. In effetti, egli non ha mai
affermato di aver visto un cartello di “via libera” che, per legge (ma anche
come fatto noto a qualsiasi utente della strada che ha ottenuto la licenza di
circolazione), deve essere sistemato al termine della tratta soggetta a
limitazioni. Ciò rende ancor più seria la violazione.
Accertata la violazione degli
art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LCStr da parte dell’accusato, occorre ora stabilire
se la stessa debba essere considerata grave ai sensi dell’art. 90 cifra 2
LCStr.
9.
L’art. 90 cifra 2 LCStr punisce
con la detenzione o la multa chiunque, violando gravemente le norme della
circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il
rischio di detto pericolo.
Anche la negligenza è punita
(art. 100 cpv. 1 LCStr).
Dal profilo oggettivo l’autore
deve aver violato in modo grave una norma fondamentale della circolazione
stradale ed aver seriamente messo in pericolo la sicurezza del traffico.
Quest’ultima condizione è data non solo in presenza di un rischio concreto, ma
anche di un rischio astratto accresciuto.
Se vi è stata una messa in
pericolo concreta, astratta accresciuta o soltanto astratta, dipende dalla
situazione in cui si è verificata la violazione delle norme della circolazione.
Il criterio essenziale per ammettere un rischio accresciuto risiede
nell’imminenza della sua realizzazione (cfr. Mizel, La violation grave des
règles de la circulation, in APJ/PJA 2004 pagg. 1483 e segg.; DTF 130 IV 32;
sentenza inedita del Tribunale federale del 29 luglio 2004,6P.35/2004 e
6S.100/2004).
Sotto l’aspetto soggettivo
l’autore deve aver avuto un comportamento privo di scrupoli nei confronti di
terzi o gravemente contrario alle regole della circolazione stradale, tale che
gli possa essere imputata quantomeno una negligenza grave. Quest’ultima si
realizza quando l’autore è cosciente del pericolo che rappresenta il suo modo
di guidare. Essa è pure data allorquando l’autore, contrariamente ai suoi
doveri, non tiene minimamente conto del fatto che mette in pericolo gli altri
utenti della strada, ossia se agisce con una negligenza incosciente. In questi
casi, occorre tuttavia dar prova di particolare prudenza nell’ammettere una
negligenza grave. Questa può essere ammessa soltanto se la mancata presa di
coscienza del pericolo creato per i terzi è particolarmente biasimevole (cfr.
Mizel, op. cit., pagg. 1492 e seg.; DTF 130 IV 32; sentenza inedita del
Tribunale federale del 29 luglio 2004,6P.35/2004 e 6S.100/2004).
10.
A mente dello scrivente giudice,
nella presente fattispecie sono dati gli estremi per l’applicazione
dell’aggravante prevista dall’art. 90 cifra 2 LCStr.
Da un lato è indubbio che le
norme violate dal signor ACCU 1 siano fra quelle fondamentali della circolazione
stradale. Il loro rispetto è infatti basilare per garantire la sicurezza di
tutti gli utenti della strada. E’ inoltre altrettanto pacifico che la
collisione provocata dal comportamento dell’imputato abbia messo in pericolo,
perlomeno in modo astratto accresciuto, la vita o l’integrità fisica degli
operai presenti sul cantiere.
Dall’altro lato la
disattenzione ascrivibile all’imputato può essere certamente essere qualificata
come negligenza grave, soprattutto se si considera che il signor ACCU 1 stava
circolando in autostrada, dove i pericoli sono amplificati dalla velocità
elevata, e, soprattutto, che aveva visto il segnale di pericolo indicante dei
lavori in corso (egli ha addirittura affermato in entrambi i verbali resi di
aver visto un cartello indicante il restringimento della carreggiata).
Una superficialità nella
valutazione dei rischi e nel rispetto delle indicazioni è ancor più seria
quando ci si trova confrontati con dei lavori in corso su una strada a forte
traffico. Visti i rischi notori per la vita degli operai e degli automobilisti,
connessi con questo tipo di interventi, si impone un apprezzamento restrittivo
delle disposizioni. In modo particolare non è ammissibile alcuna distrazione e,
soprattutto, non può essere tollerata alcuna infrazione alla segnaletica prima
del segnale di “via libera”.
Nonostante il prevenuto abbia
distintamente visto il cartello indicante lavori in corso, ha proseguito la sua
corsa senza adottare alcuna misura particolare per evitare di creare un pericolo
per sé e per gli altri utenti della strada.
La negligenza grave consiste
dunque nel non aver dato alcun credito ad un segnale di pericolo posto ai lati
della carreggiata.
Il richiamo formulato
dall’accusato al fatto che il primo segnale fosse posto a 2.5 km dall’inizio
dei lavori, quando invece le direttive svizzere prescrivono di posarli a 750 m
dall’inizio dei lavori, non può giovargli in alcun modo. In effetti, se
l’imputato avesse prestato, perlomeno per il tratto indicato, l’accresciuta
attenzione, che si poteva ragionevolmente attendere da lui visto il pericolo
segnalato, si sarebbe certamente avveduto del segnale di restringimento della
corsia posto sul furgone fermo sulla corsia di emergenza a 2 km dal cartello
lavori in corso. Il dovere di diligenza non si può estinguere automaticamente
non appena percorsa la distanza indicata: non si tratta di una semplice
valutazione metrica. Ci vuole un segnale di “via libera”, oppure, se questo è
stato dimenticato (cosa non avvenuta nella fattispecie) deve essere percorsa
una distanza sensibilmente superiore a quella scritta sul cartello (almeno un
qualche chilometro).
Inoltre, a prescindere dagli
avvisi precedenti, il fatto di non aver nemmeno scorto per tempo l’ultimo
segnale, con tanto di freccia luminosa, posto sul veicolo scudo fermo
all’inizio del cantiere, è già di per sé una disattenzione grave.
In definitiva, ben ponderate
tutte le circostanze del caso concreto, il comportamento del signor ACCU 1
configura una grave violazione delle regole della circolazione stradale ai
sensi dell’art. 90 cifra 2 LCStr.
11.
Quanto alla commisurazione della
pena, per l'art. 63 CPS il giudice fissa la sanzione in base alla colpa del
reo, considerando i motivi a delinquere, la vita anteriore e le condizioni personali.
Nel caso specifico, va tenuto
conto, da un lato, della grave imprudenza commessa dall’imputato, che ha
cagionato un serio pericolo per l’incolumità degli operai presenti sul
cantiere. Per altro verso occorre considerare che il signor ACCU 1 è
incensurato, gode di buona reputazione come automobilista ed è pressoché stato l’unica
vittima dell’incidente.
Tutto ciò ben ponderato, si
giustifica una riduzione della pena proposta dalla pubblica accusa a 5 giorni
di detenzione.
D'altro canto sono adempiuti i
requisiti oggettivi e soggettivi sanciti dall'art. 41 CPS per
ammettere l'interessato al beneficio della sospensione condizionale della pena,
con un periodo di prova di 2 anni.
11.
Gli oneri processuali sono a
carico del condannato (art. 9 cpv. 1 CPP).
visti gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1,
32.
cpv. 1 e 90 cifra 2 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC; 41 cifra 1 CPS; 9 e segg.,
273.
e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
grave infrazione alle norme
della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti a
Mezzovico-Vira (autostrada A2) il 20 marzo 2003 nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 3632/2004 dell’8 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 1’250.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della
sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Camorino
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 550.00 spese
giudiziarie
fr. 1250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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