10.2004.451
soggiorno illegale di una cittadina colombiana priva di validi certificati di legittimazione
8 marzo 2005Italiano5 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
10.2004.451
Data decisione, Autorità:
08.03.2005, PRPEN
Titolo:
soggiorno illegale di una cittadina colombiana priva di validi certificati di legittimazione
AIUTO O PREPARAZIONE ALL'ENTRATA O SOGGIORNO ILLEGALI
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto
n.
10.2004.451
DA
3497/2004
Bellinzona
8
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 ,
detenuto il 21 settembre
2004;
prevenuto colpevole di infrazione alla Legge federale
concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri (aiuto all’’entrata
illegale),
per avere, in data 20 settembre
2004, favorito l’entrata illegale in Svizzera della cittadina colombiana __________
(17 giugno 1948), priva di validi certificati di legittimazione (passaporto
privo del necessario visto), trasportandola a bordo della vettura Alfa Romeo
targata __________ attraverso il valico doganale di Dirinella in provenienza
dall’Italia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LLDS, richiamato
l’art. 41 cifra 1 e 3 cpv. 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa n. DA 3497/2004
Fatti
di data 25.10.2004 del AINQ 1 che
propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3.
Revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24
febbraio 2003.
4.
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 10 novembre 2004 dal difensore;
indetto il dibattimento 8 marzo 2005, al
quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 21 gennaio 2005, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a
comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1.
L’imputato è autore
colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il
domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata illegale) per i fatti commessi
nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3497/2004 del 25 ottobre
2004?
2.
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
3.
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4.
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
5.
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone
Ticino il 24 febbraio 2003?
6.
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 3 cpv.
1, 41 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
infrazione alla Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata
illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,
per i fatti compiuti a Dirinella
il 20 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA
3497/2004 del 25 ottobre 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24
febbraio 2003;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP). Il condannato in contumacia può solo ricorrere contro la
dichiarazione di contumacia;
avverte il condannato della facoltà
di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per
tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Ufficio federale
dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona
Ufficio dei Giudici
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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