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Decisione

10.2004.451

soggiorno illegale di una cittadina colombiana priva di validi certificati di legittimazione

8 marzo 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di data 25.10.2004 del AINQ 1 che

propone la condanna dell'accusato:

1. Alla pena di 15 (quindici)

giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

3.

Revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24

febbraio 2003.

4.

La condanna verrà iscritta

a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato

dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

vista l'opposizione interposta

tempestivamente in data 10 novembre 2004 dal difensore;

indetto il dibattimento 8 marzo 2005, al

quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 21 gennaio 2005, non è comparso, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a

comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.

L’imputato è autore

colpevole di infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il

domicilio degli stranieri (aiuto all’entrata illegale) per i fatti commessi

nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3497/2004 del 25 ottobre

2004?

2.

In

caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena

proposta?

3.

L'imputato

può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa

della libertà e, se sì, a quali condizioni?

4.

L'eventuale

condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni

potrà avvenire la cancellazione?

5.

Deve essere revocato il

beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 giorni di

detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone

Ticino il 24 febbraio 2003?

6.

A chi vanno caricate la

tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 3 cpv.

1, 41 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di:

infrazione alla Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto all'entrata

illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

per i fatti compiuti a Dirinella

il 20 settembre 2004 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA

3497/2004 del 25 ottobre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesi

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 24

febbraio 2003;

avverte le parti del diritto di

presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto

di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276

cpv. 2 CPP). Il condannato in contumacia può solo ricorrere contro la

dichiarazione di contumacia;

avverte il condannato della facoltà

di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi, ritenuto che per

tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna,

Ufficio federale

dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna

e, alla crescita in giudicato

della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale,

Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e

misure, Torricella,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona

Ufficio dei Giudici

dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice: Il

segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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