10.2004.454
ingiuria; minaccia ("ti stendo")
27 aprile 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.454
Data decisione, Autorità:
27.04.2005, PRPEN
Titolo:
ingiuria; minaccia ("ti stendo")
INGIURIA
MINACCIA
art. 177 CPS
art. 180 CPS
CIVI 1
patr. da: PR 1
Incarto
n.
10.2004.454/AMM
DA
3833/2004
Bellinzona
27
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1
(difeso dall’avv.,)
accusato di 1.
ingiuria
per
avere, a __________ il 13 agosto 2003, offeso l'onore di __________ dandogli
del "bastardo";
2.
minaccia
per
avere, a __________ il 13 agosto 2003, incusso spavento e timore a __________
minacciandolo con le parole "ti stendo";
reati
previsti dagli art. 177 e 180 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. alla
multa di fr. 300.–,
2. per
ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,
3. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 18 novembre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 27 aprile 2005, cui sono comparsi l’accusato, la parte civile e il
rispettivo patrocinatore;
proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all’audizione testimoniale della di lui moglie;
sentiti – il
legale di parte civile, che – in estrema sintesi – conclude per la conferma del
decreto d’accusa, con protesta di spese e di ripetibili come da nota professionale
esibita al dibattimento odierno;
– il
difensore, che – in estrema sintesi – conclude per il proscioglimento
dell’imputato da entrambi i capi d’accusa (o quanto meno, in subordine, per
l’esenzione dalla pena a norma dell’art. 177 cpv. 2 o cpv. 3 CP) e si oppone,
comunque sia, al giudizio sulle pretese civili ancorché in forma di ripetibili,
il rinvio al foro civile di cui al decreto d’accusa non essendo stato oggetto
di opposizione;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1. se
l'imputato è autore colpevole di ingiuria e/o minaccia;
2. se
sì, se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
3. il
giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 177 e 180 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1
autore
colpevole di ingiuria, art. 177 cpv. 1 CP, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3833/2004 del 16 novembre 2004;
proscioglie ACCU
Fatti
1
dall’accusa
di minaccia, art. 180 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;
condanna ACCU
1
1. alla
multa di fr. 150.–,
Considerandi
2.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;
respinge la
pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile;
dà atto alla
parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al
competente foro civile;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 150.– multa
fr.
150.
– tassa di giustizia
fr. 150.– spese giudiziarie
fr. 450.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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