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Decisione

10.2004.454

ingiuria; minaccia ("ti stendo")

27 aprile 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1

dall’accusa

di minaccia, art. 180 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d’accusa;

condanna ACCU

1

1. alla

multa di fr. 150.–,

Considerandi

2.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.–;

respinge la

pretesa di ripetibili formulata dalla parte civile;

dà atto alla

parte civile che nel decreto d’accusa è stata rinviata per le sue pretese al

competente foro civile;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il

condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP);

assegna al

condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario

giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico del condannato:

fr. 150.– multa

fr.

150.

– tassa di giustizia

fr. 150.– spese giudiziarie

fr. 450.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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