10.2004.463
circolazione in stato d'ebrietà (min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille) con precedente condanna del 2004; circolazione malgrado la revoca
11 maggio 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
10.2004.463
Data decisione, Autorità:
11.05.2005, PRPEN
Titolo:
circolazione in stato d'ebrietà (min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille) con precedente condanna del 2004; circolazione malgrado la revoca
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
w
Incarto
n.
10.2004.463/AMM
3755/2004
Bellinzona
11
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
(difeso dall’avv. __________, __________)
accusato di 1. circolazione
in stato di ebrietà
per
avere condotto l'autovettura Toyota targata __________ essendo in stato di
grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille), sebbene
fosse già stato condannato nel 2004 per analogo reato (alcolemia: 2.06 grammi
per mille);
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 vLCS;
2. circolazione
malgrado la revoca
per
aver condotto la vettura surriferita sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 27 maggio 2004 per il periodo 19 aprile – 3 settembre 2004;
reato
previsto dall'art. 95 n. 2 vLCS;
fatti avvenuti a
__________ il 20 agosto 2004;
perseguito con
decreto d’accusa n. 3755/2004 del 15 novembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputato:
Fatti
1. alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni,
Considerandi
2.
alla
multa di fr. 1200.–,
3.
alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30
(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico
il 14 giugno 2004,
4.
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 24 novembre 2004 dall’imputato;
indetto il
dibattimento 11 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;
accertate le
generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;
sentito il
difensore, il quale non contesta i reati né la loro gravità oggettiva, pur evocando
la particolare situazione in cui l'imputato si è venuto a trovare; inoltre egli
non è mai stato dedito all'alcool (e non ha più bevuto dopo di allora), come ha
potuto constatare del resto il medico che ha redatto il rapporto del centro
Ingrado menzionato nella seconda decisione della Sezione della circolazione
prodotta al dibattimento, in cui veniva revocato l’obbligo di sottoporsi ai
relativi controlli; né l’accusato ha mai tentato di giustificare o di
banalizzare i reati: si è reso anzi conto della gravità delle infrazioni, in
cui non ricadrà più; tenuto conto di quanto sopra, il difensore chiede di dare
all'imputato un'ultima possibilità e di mantenere il beneficio della
sospensione condizionale della precedente condanna, rinunciando d’acchito –
qualunque sia l’esito del giudizio – a un’indennità per ripetibili;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
1.
se
l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o circolazione
malgrado la revoca;
2.
in
caso di risposta affermativa:
2.1
quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2
se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova,
2.3
se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 14 giugno 2004 o, in caso di risposta negativa, se
dev'essere prolungato il periodo di prova;
3.
il
giudizio sugli oneri processuali;
visti gli
art. 91 cpv. 1 e 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2004); 41, 48 seg., 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, e di
circolazione malgrato la revoca, art. 95 n. 2 vLCS, per i fatti compiuti
nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3755/2004 del 15 novembre
2004;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni,
2.
alla
multa di fr. 1200.–,
3.
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (un)
anno il periodo di prova;
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al
condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio
giuridico, Bellinzona,
– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80885),
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr. 1200.– multa
fr.
250.
– tassa di giustizia
fr. 350.– spese giudiziarie
fr. 1800.– totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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