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Decisione

10.2004.463

circolazione in stato d'ebrietà (min. 2.34 - max. 2.73 grammi per mille) con precedente condanna del 2004; circolazione malgrado la revoca

11 maggio 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1. alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni,

Considerandi

2.

alla

multa di fr. 1200.–,

3.

alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30

(trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico

il 14 giugno 2004,

4.

al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 300.–;

vista l’opposizione

al decreto d’accusa interposta il 24 novembre 2004 dall’imputato;

indetto il

dibattimento 11 maggio 2005, cui sono comparsi l’accusato e il difensore;

accertate le

generalità dell'accusato e proceduto al suo interrogatorio;

sentito il

difensore, il quale non contesta i reati né la loro gravità oggettiva, pur evocando

la particolare situazione in cui l'imputato si è venuto a trovare; inoltre egli

non è mai stato dedito all'alcool (e non ha più bevuto dopo di allora), come ha

potuto constatare del resto il medico che ha redatto il rapporto del centro

Ingrado menzionato nella seconda decisione della Sezione della circolazione

prodotta al dibattimento, in cui veniva revocato l’obbligo di sottoporsi ai

relativi controlli; né l’accusato ha mai tentato di giustificare o di

banalizzare i reati: si è reso anzi conto della gravità delle infrazioni, in

cui non ricadrà più; tenuto conto di quanto sopra, il difensore chiede di dare

all'imputato un'ultima possibilità e di mantenere il beneficio della

sospensione condizionale della precedente condanna, rinunciando d’acchito –

qualunque sia l’esito del giudizio – a un’inden­nità per ripetibili;

preso atto che

nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione

scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

rispondendo ai

seguenti quesiti:

1.

se

l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà e/o circolazione

malgrado la revoca;

2.

in

caso di risposta affermativa:

2.1

quale

pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2

se

dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale

periodo di prova,

2.3

se

dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 14 giugno 2004 o, in caso di risposta negativa, se

dev'essere prolungato il periodo di prova;

3.

il

giudizio sugli oneri processuali;

visti gli

art. 91 cpv. 1 e 95 n. 2 vLCS (nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2004); 41, 48 seg., 63 e 68 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 vLCS, e di

circolazione malgrato la revoca, art. 95 n. 2 vLCS, per i fatti compiuti

nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3755/2004 del 15 novembre

2004;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni,

2.

alla

multa di fr. 1200.–,

3.

al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.–;

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero pubblico il 14 giugno 2004, ma ne prolunga di 1 (un)

anno il periodo di prova;

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

assegna al

condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

Intimazione

a:

– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

– Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio

giuridico, Bellinzona,

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80885),

– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

– Servizio di coordinamento in materia di casellario

giudiziale, Bellinzona,

– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice: La

segretaria:

Distinta di

pagamento a carico del condannato:

fr. 1200.– multa

fr.

250.

– tassa di giustizia

fr. 350.– spese giudiziarie

fr. 1800.– totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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