10.2004.465
sottrazione di motoleggera a convivente. Circolazione sotto influsso di alcolici senza e licenza di circolazione (revocata precedentemente). Caduta a seguito della perdita di controllo senza coinvolgi
3 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.465
Data decisione, Autorità:
03.03.2005, PRPEN
Titolo:
sottrazione di motoleggera a convivente. Circolazione sotto influsso di alcolici senza e licenza di circolazione (revocata precedentemente). Caduta a seguito della perdita di controllo senza coinvolgimento di terzi
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
CONSUMO DI STUPEFACENTI
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
FURTO D'USO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cpv. 1 LCSTR
art. 94 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
art. 19 let. a cf. 1 LSTUP
Incarto
n.
10.2004.465/fc
3711/2004
Bellinzona
3
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di 1. furto d'uso
per aver sottratto la motoleggera Piaggio targata __________ di LESA 1, per farne uso;
reato previsto dall'art.
94 cifra 1 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a
Loco il 20.08.2004;
2. circolazione
malgrado la revoca ora guida nonostante la revoca della licenza di condurre
per aver condotto la
motoleggera suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata
dalla competente Autorità amministrativa in data 24.06.2004 per un periodo indeterminato;
reato previsto dall'art.
95 cifra 2 LCStr;
fatti avvenuti a
Verscio il 21.08.2004;
3. circolazione
in stato di ebrietà ora guida in stato di inattitudine
per aver condotto la
motoleggera Piaggio surriferita essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.06 - max. 2.28 grammi per mille);
reato previsto dall'art.
91 cpv. 1 LCStr;
fatti avvenuti a
Verscio il 21.08.2004;
4. infrazione
alle norme della circolazione
per avere, circolando nello
stato psico-fisico riferito al punto 3 e sotto l’influsso di sostanze
stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 27.08.2004
risultata positiva per i derivati della cannabis, in una curva per lui piegante
a destra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo
procurandosi lesioni personali;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1
e 2, 3 cpv. 1 ONC;
fatti avvenuti a
Verscio il 21.08.2004;
5. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, fumato uno spinello di marijuana;
reato previsto dall'art.
19a cifra 1 LStup;
Fatti
avvenuti a Verscio il 20 agosto 2004;
perseguito con
decreto d’accusa no. 3711/2004 di data 15.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Considerandi
2.
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il
25.11.2002
3.
Alla
multa di fr. 1'200.--.
4.
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.--;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 24 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 3 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre
il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale chiede di non essere condannato per furto d’uso,
siccome la detentrice, sua convivente, non ha sporto denuncia, postula la
riduzione della multa in considerazione della sua situazione economica e infine
chiede che non sia revocata la condizionale della condanna a 45 giorni di
detenzione e, in via subordinata, se ciò non fosse possibile, di poter scontare
la pena o con lavoro sociale o con il braccialetto;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se
ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1
furto
d’uso
1.2
guida
nonostante la revoca della licenza di condurre
1.3
guida
in stato di inattitudine
1.4
infrazione
alle norme della circolazione
1.5
contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla
pena e sulle spese.
3.
Se deve essere
revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico il 25.11.2002.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2, 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr in relazione
con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3
cpv. 1 ONC e 19a cifra 1 LStup; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU
1,
dall’imputazione
di furto d’uso per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA
n.
3711/2004 del 15 novembre 2004.
Dichiara ACCU
1.
autore
colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in
stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. 3711/2004 del 15 novembre
2004;
condanna ACCU
1.
1.
alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2.
alla multa di
fr. 600.— (seicento);
3.
al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei
suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002, ma ne prolunga di 18
(diciotto) mesi il periodo di prova.
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
LESA
1.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico del condannato,
fr. 600.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 900.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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