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Decisione

10.2004.465

sottrazione di motoleggera a convivente. Circolazione sotto influsso di alcolici senza e licenza di circolazione (revocata precedentemente). Caduta a seguito della perdita di controllo senza coinvolgi

3 marzo 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti a Verscio il 20 agosto 2004;

perseguito con

decreto d’accusa no. 3711/2004 di data 15.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni.

Considerandi

2.

Alla

revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45

(quarantacinque) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il

25.11.2002

3.

Alla

multa di fr. 1'200.--.

4.

Al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 300.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 24 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 3 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre

il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad intervenire

al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

d'accusa impugnato;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato, il quale chiede di non essere condannato per furto d’uso,

siccome la detentrice, sua convivente, non ha sporto denuncia, postula la

riduzione della multa in considerazione della sua situazione economica e infine

chiede che non sia revocata la condizionale della condanna a 45 giorni di

detenzione e, in via subordinata, se ciò non fosse possibile, di poter scontare

la pena o con lavoro sociale o con il braccialetto;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se

ACCU 1 è autore colpevole di:

1.1

furto

d’uso

1.2

guida

nonostante la revoca della licenza di condurre

1.3

guida

in stato di inattitudine

1.4

infrazione

alle norme della circolazione

1.5

contravvenzione

alla LF sugli stupefacenti

per

i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla

pena e sulle spese.

3.

Se deve essere

revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45

(quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero pubblico il 25.11.2002.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 94 cifra 1 cpv. 1, 95 cifra 2, 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr in relazione

con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr; art. 2 cpv. 1 e 2, 3

cpv. 1 ONC e 19a cifra 1 LStup; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU

1,

dall’imputazione

di furto d’uso per i fatti descritti nel decreto d’accusa DA

n.

3711/2004 del 15 novembre 2004.

Dichiara ACCU

1.

autore

colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre, guida in

stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. 3711/2004 del 15 novembre

2004;

condanna ACCU

1.

1.

alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 4 (quattro) anni;

2.

alla multa di

fr. 600.— (seicento);

3.

al pagamento delle

tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—.

ordina l'iscrizione

della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il

periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

non

revoca il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei

suoi confronti dal Ministero pubblico il 25.11.2002, ma ne prolunga di 18

(diciotto) mesi il periodo di prova.

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella

Servizio di coordinamento cantonale in materia di

casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,

Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

LESA

1.

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico del condannato,

fr. 600.00 multa

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 900.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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