10.2004.467
sottrazione di un autoveicolo, circolazione ad alta velocità malgrado la revoca della licenza di condurre
4 marzo 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
10.2004.467
Data decisione, Autorità:
04.03.2005, PRPEN
Titolo:
sottrazione di un autoveicolo, circolazione ad alta velocità malgrado la revoca della licenza di condurre
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
FURTO D'USO
VELOCITÀ
art. 90 cf. 2 LCSTR
art. 94 cf. 1 LCSTR
art. 95 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
10.2004.467
DA
3568/2004
Bellinzona
4
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1
(difeso da: Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. grave infrazione alle norme della
circolazione
per avere,
a __________,
il 17 gennaio 2004,
violato gravemente le norme
della circolazione stradale,
cagionando un serio pericolo
per la sicurezza altrui,
in
particolare per aver circolato con la vettura __________ __________ targata __________
alla velocità di 92 Km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla
Polizia mediante apparecchio radar, su un tratto di strada con limitazione
della velocità a 60 Km/h. orari;
reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in
relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. b
ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
2. ripetuta
circolazione nonostante revoca della licenza di condurre
per avere,
nel __________,
nel periodo dal 17 gennaio
2004 al 7 agosto 2004,
più volte, ma
in almeno due occasioni, a __________ il 17 gennaio 2004 e a __________ il 7
agosto 2004, guidato la vettura __________ __________ targata __________,
nonostante
revoca della licenza di condurre decretata dalla competente Autorità il
02.12.1993 per tempo indeterminato;
reato previsto dall’art.
95 cifra 2 LCStr;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
3. furto
d’uso
per
avere,
a
__________,
il
7 agosto 2004,
in
danno di __________ __________,
sottratto,
a scopo d’uso, l’automobile __________ __________ targata __________;
reato previsto dall’art. 94 cifra 1 LCStr;
Fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3568/2004 di data 03.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla
pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare.
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 1'000.--.
3.
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena
di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Ministero
Pubblico il 27.05.2002.
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.
--.
5.
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di
90.
(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Kreispräsident
Schams il 14.10.2002 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il
periodo
di prova.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il
suo difensore e il Procuratore pubblico Monica Casalinuovo;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede che venga sentito come teste __________ __________,
il quale potrà chiarire l’attuale situazione personale dell’accusato e le sue
relazioni con i figli;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale non ha osservazioni in merito a questa
audizione;
sentito il
teste __________ __________;
sentito il Procuratore pubblico, il quale
chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede che la pena venga sospesa e che non venga revocata
la precedente condanna a venti giorni di detenzione, poiché si deve tener conto
della nuova situazione famigliare dell’accusato, al quale sono stati affidati
dal dicembre 2003 i due figli;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
grave infrazione alle
norme della circolazione
1.2
ripetuta circolazione
nonostante revoca della licenza di condurre
1.3
furto d’uso
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico il 27.05.2002.
4.
Se
deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal
Kreispräsident Schams il 14.10.2002letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,
art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr, 95 cifra 2 LCStr, 94 cifra 1
LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione
grave alle norme della circolazione, furto d'uso e ripetuta circolazione
nonostante revoca della licenza di condurre per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3568/2004 del 3 novembre
2004;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare;
2.
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
3.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.05.2002.
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata
nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002 ma ne prolunga di 1
(uno) anno il periodo di prova.
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in
arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
della circolazione, Camorino,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.- multa
fr. 150.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1350.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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