Lexipedia

Decisione

10.2004.467

sottrazione di un autoveicolo, circolazione ad alta velocità malgrado la revoca della licenza di condurre

4 marzo 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo

perseguito con

decreto d’accusa n. DA 3568/2004 di data 03.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1. Alla

pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare.

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 1'000.--.

3.

Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena

di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero

Pubblico il 27.05.2002.

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

100.

--.

5.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di

90.

(novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Kreispräsident

Schams il 14.10.2002 ma ne prolunga di 1 (uno) anno il

periodo

di prova.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il

suo difensore e il Procuratore pubblico Monica Casalinuovo;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale chiede che venga sentito come teste __________ __________,

il quale potrà chiarire l’attuale situazione personale dell’accusato e le sue

relazioni con i figli;

sentito il

Procuratore pubblico, il quale non ha osservazioni in merito a questa

audizione;

sentito il

teste __________ __________;

sentito il Procuratore pubblico, il quale

chiede la conferma del decreto di accusa;

sentito il

difensore, il quale chiede che la pena venga sospesa e che non venga revocata

la precedente condanna a venti giorni di detenzione, poiché si deve tener conto

della nuova situazione famigliare dell’accusato, al quale sono stati affidati

dal dicembre 2003 i due figli;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

grave infrazione alle

norme della circolazione

1.2

ripetuta circolazione

nonostante revoca della licenza di condurre

1.3

furto d’uso

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale

concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione decretata nei suoi

confronti dal Ministero Pubblico il 27.05.2002.

4.

Se

deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Kreispräsident Schams il 14.10.2002letti ed esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr,

art. 4a cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr, 95 cifra 2 LCStr, 94 cifra 1

LCStr; 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore colpevole di infrazione

grave alle norme della circolazione, furto d'uso e ripetuta circolazione

nonostante revoca della licenza di condurre per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 3568/2004 del 3 novembre

2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione da espiare;

2.

alla multa di fr. 1'000.--

(mille);

3.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

revoca il beneficio della

sospensione condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione

decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.05.2002.

non revoca il beneficio della sospensione

condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata

nei suoi confronti dal Kreispräsident Schams il 14.10.2002 ma ne prolunga di 1

(uno) anno il periodo di prova.

assegna al

condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che

in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in

arresto.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Sezione

della circolazione, Camorino,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 1000.- multa

fr. 150.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr. 1350.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster