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Decisione

10.2004.468

messo a disposizione la vettura sapendo o dovendo sapere che egli non era titolare della licenza richiesta

4 marzo 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre

2004 n. DA 3567/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 300.--.

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di

giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--;

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 18 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 4 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il

difensore e il AINQ 1;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il

difensore, il quale rileva che i medesimi fatti sono già stati giudicati dalla __________

e dalla __________, la quale ha emesso la sua sentenza il __________;

sentito AINQ

1, il quale prende atto di quanto sopra e osserva di venirne a conoscenza solo

ora;

sentito da

ultimo l'accusato;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole di

concessa guida a terzo a cui è stata revocata la licenza di condurre per i

fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Se

il procedimento deve essere abbandonato perché i fatti sono già stati

giudicati.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

abbandona il procedimento perché i fatti

sono già stati giudicati.

prescinde dal

prelevare oneri di giudizio.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione,

Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il

presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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