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Decisione

10.2004.470

diffamazione

9 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla multa di fr. 100.--.

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

50.--.

3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al foro civile per eventuali pretese.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 26 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 9 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, la

parte civile CIVI 1 e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con

lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato a intervenire postulando nel contempo la

conferma del decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio

dell'accusato;

sentito il

patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il

risarcimento delle spese di patrocinio di complessivi fr. 1'300.--;

sentito da

ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, opponendosi a

qualsiasi pretesa della parte civile;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1. Se ACCU 1 è autore colpevole di

diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.Sulla pena e sulle spese.

3. Sulle

pretese di parte civile che chiede un risarcimento di fr. 1'300.--.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 63, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

dichiara ACCU 1

autore

Considerandi

colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel

decreto di accusa n. DA 3865/2004 del 22 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla multa di fr. 100.--;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà

pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

assegna al condannato il termine di

tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato

pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

rinvia la

parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

CIVI 1

patr. da: PR 1

Il

presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 multa

fr. 200.00 tassa

di giustizia

fr. 100.00 spese

giudiziarie

fr. 400.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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