10.2004.470
diffamazione
9 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.470
Data decisione, Autorità:
09.03.2005, PRPEN
Titolo:
diffamazione
DIFFAMAZIONE
art. 173 CPS
Incarto
n.
10.2004.470/rol
DA
3865/2004
Bellinzona
9
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria, per giudicare
ACCU 1
prevenuto
colpevole di diffamazione
per avere,
a __________ e __________,
in data 18.10.2004,
comunicando con un terzo,
incolpato o reso sospetta una persona di condotta disonorevole,
e meglio per avere,
inviato un fax all’avv. PR 1,
patr. di CIVI 1 __________, incolpando quest’ultimo di avere rubato ai propri
parenti e di essere finito in carcere per tale motivo;
reato previsto dall'art. 173 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3865/2004 di data 22.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1.
Alla multa di fr. 100.--.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
50.--.
3. Rinvia la parte civile CIVI 1 al foro civile per eventuali pretese.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 26 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 9 marzo 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, la
parte civile CIVI 1 e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con
lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato a intervenire postulando nel contempo la
conferma del decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
patrocinatore, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa e il
risarcimento delle spese di patrocinio di complessivi fr. 1'300.--;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, opponendosi a
qualsiasi pretesa della parte civile;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di
diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Sulle
pretese di parte civile che chiede un risarcimento di fr. 1'300.--.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 63, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore
Considerandi
colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel
decreto di accusa n. DA 3865/2004 del 22 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla multa di fr. 100.--;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
rinvia la
parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
CIVI 1
patr. da: PR 1
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 400.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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