10.2004.471
provocato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare con un pugno e offeso l'onore con l'epiteto"terone di merda"
10 marzo 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
10.2004.471
Data decisione, Autorità:
10.03.2005, PRPEN
Titolo:
provocato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare con un pugno e offeso l'onore con l'epiteto"terone di merda"
INGIURIA
LESIONE SEMPLICE
art. 123 cf. 1 CPS
art. 177 CPS
Incarto
n.
10.2004.471/rol
DA
3760/2004
Bellinzona
10
marzo 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Barbara Marelli in
qualità di segretaria, per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto
colpevole di 1. lesioni semplici
per
avere, a Coldrerio il 24 agosto 2004,
colpito con uno schiaffo e
poi con un pugno al volto CIVI 1 provocandogli una ferita lacero contusa
all'arcata sopraccigliare sinistra su contusione nasale così come attestato dal
certificato medico 24 agosto 2004 della Dr. ssa __________ del Pronto Soccorso
dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, agli atti;
2. ingiuria
per avere, a Coldrerio il 24
agosto 2004,
offeso
l'onore di CIVI 1 tacciandolo di "terone di merda";
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 177
CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA 3760/2004 di data 15.11.2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
Fatti
1.
Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo
di prova di 2 (due) anni.
Considerandi
2.
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al
competente
foro civile.
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
50.
--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 23 novembre 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale osserva di non essersi presentato con un avvocato,
perché non può permetterselo e chiede di essere prosciolto siccome estraneo ai
fatti;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.
Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1
lesioni semplici
1.2
ingiuria
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
2.
Sulla pena e sulle spese.
3.
Sulle
pretese della parte civile, che chiede un risarcimento di complessivi fr.
6'006.35.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 63, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dall’imputazione di
ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;
dichiara ACCU 1
autore
colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte
nel decreto di accusa n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;
condanna ACCU 1
1.
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni;
2.
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
rinvia la
parte civile al competente foro civile per le sue pretese.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 250.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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