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Decisione

10.2004.471

provocato una ferita lacero contusa all'arcata sopraccigliare con un pugno e offeso l'onore con l'epiteto"terone di merda"

10 marzo 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1.

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un

periodo

di prova di 2 (due) anni.

Considerandi

2.

Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al

competente

foro civile.

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese

giudiziarie di

fr.

50.

--.

vista l'opposizione

interposta tempestivamente in data 23 novembre 2004 dall'accusato;

indetto il

dibattimento 10 marzo 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente,

mentre il Procuratore pubblico con lettera 7 febbraio 2005 ha rinunciato ad

intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del

decreto d’accusa;

accertate le

generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto

all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da

ultimo l'accusato, il quale osserva di non essersi presentato con un avvocato,

perché non può permetterselo e chiede di essere prosciolto siccome estraneo ai

fatti;

posti a

giudizio i seguenti quesiti

1.

Se ACCU 1 è autore colpevole

di:

1.1

lesioni semplici

1.2

ingiuria

per i fatti descritti nel

decreto di accusa a suo carico.

2.

Sulla pena e sulle spese.

3.

Sulle

pretese della parte civile, che chiede un risarcimento di complessivi fr.

6'006.35.

letti ed

esaminati gli atti;

preso atto che

nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la

motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli

art. 41, 63, 123 cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai

quesiti posti;

proscioglie ACCU 1,

dall’imputazione di

ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa

n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;

dichiara ACCU 1

autore

colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte

nel decreto di accusa n. DA 3760/2004 del 15 novembre 2004;

condanna ACCU 1

1.

alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3

(tre) anni;

2.

al pagamento delle tasse e

spese giudiziarie di complessivi fr. 250.-.

ordina l'iscrizione della condanna

a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli

art. 80 e 41 cifra 4 CP.

rinvia la

parte civile al competente foro civile per le sue pretese.

le parti sono

state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di

ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque

giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della

sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione

a:

Ministero pubblico della

Confederazione, Berna

Comando

della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione

esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio

di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio

del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La

sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La

segretaria:

Distinta

spese a carico di ACCU 1

fr. 100.00 tassa

di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 250.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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